Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 25 L. 354/1975 – Peculio

    Art. 25 L. 354/1975 – Peculio

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all’atto dell’ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.
    Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.
    Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell’istituto.
    Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all’atto della dimissione dagli istituti.

  • Comma 556 LB 2026: destinazione del fondo rischi naturali

    Comma 556 LB 2026: destinazione del fondo rischi naturali

    Comma 556 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Definisce la destinazione delle risorse del fondo istituito dal comma 555: riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riduzione dell’esposizione ai rischi naturali, anche tramite specifiche opere e lavori. Termini e modalità sono rimessi al decreto previsto dal comma 557.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto attuativo del comma 557, espressamente richiamato: definirà soggetti beneficiari, tipologia di opere finanziabili, criteri di selezione e procedure di erogazione del contributo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    556. Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell’esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori, nei termini e con le modalità previsti dal decreto di cui al comma 557.

  • Art. 1277 Codice della Navigazione – Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio

    Art. 1277 Codice della Navigazione – Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fino all’emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, previsti nell’articolo 95, secondo comma, e nell’ articolo 100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in vigore in quanto compatibili.

  • Art. 37 Reg. (UE) 2024/1689 – Contestazione della competenza degli organismi notificati

    Art. 37 Reg. (UE) 2024/1689 – Contestazione della competenza degli organismi notificati

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Ove necessario, la Commissione indaga su tutti i casi in cui vi siano motivi di dubitare della competenza di un organismo notificato o della continuità dell’ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti di cui all'articolo 31 e alle sue responsabilità applicabili.

    2. L'autorità di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla notifica o al mantenimento della competenza dell'organismo notificato interessato.

    3. La Commissione provvede affinché tutte le informazioni sensibili ottenute nel corso delle sue indagini a norma del presente articolo siano trattate in maniera riservata in conformità dell'articolo 78.

    4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa, o non soddisfa più, i requisiti per la sua notifica, informa di conseguenza lo Stato membro notificante e gli chiede di adottare le misure correttive necessarie compresa la sospensione o il ritiro della notifica. Se lo Stato membro non adotta le misure correttive necessarie, la Commissione può, mediante atto di esecuzione, sospendere, limitare o ritirare la designazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

  • Art. 30-quater L. 354/1975 – Concessione dei permessi premio ai recidivi

    Art. 30-quater L. 354/1975 – Concessione dei permessi premio ai recidivi

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Articolo abrogato.

  • Dirigenza pubblica: aree e tipi di incarico

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    La dirigenza pubblica si articola in tre aree: Funzioni Centrali (ministeri, agenzie, enti), Funzioni Locali (Regioni, Comuni, Province), Sanita (dirigenti medici, veterinari, sanitari, amministrativi SSN). Gli incarichi dirigenziali sono a tempo determinato (3-5 anni) conferiti dall’amministrazione. Nella Funzioni Centrali esiste la distinzione prima fascia (apicale) e seconda fascia.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    Area Funzioni Centrali 2022-2024, firma definitiva 28 ottobre 2025 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2025) · Area Funzioni Locali 2022-2024, 23 febbraio 2026 · Area Sanità 2022-2024, 27 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024, parte normativa ed economica: i tre CCNL di area sono stati sottoscritti in via definitiva fra l’ottobre 2025 e il febbraio 2026
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. La dirigenza pubblica non è più in attesa del rinnovo: i tre CCNL di area per il triennio 2022-2024 sono stati sottoscritti in via definitiva all’ARAN. Area Funzioni Centrali il 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 267 del 17 novembre 2025), con aumenti medi di 558 euro mensili su 13 mensilità e arretrati medi fino a ottobre 2025 intorno ai 9.400 euro. Area Funzioni Locali il 23 febbraio 2026, con aumenti medi di 444 euro mensili su 13 mensilità per circa 13.000 dirigenti. Area Sanità il 27 febbraio 2026, con aumenti medi di 490 euro mensili su 13 mensilità per oltre 137.000 fra dirigenti medici (circa 120.000) e sanitari non medici (circa 17.000). Il quadro completo è nell’hub CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione.

    Tabella riepilogativa

    Aree della dirigenza pubblica
    Area Profili N. dirigenti
    Funzioni Centrali Dirigenti ministeriali, agenzie, enti previdenziali (I e II fascia) ~6.000
    Funzioni Locali Dirigenti Regioni, Comuni, Province, Camere Commercio ~8.000
    Sanita medica/veterinaria Medici dirigenti, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ~130.000
    Sanita professioni e amministrativi Dirigenti professioni sanitarie, amministrativi, tecnici, ingegneri SSN ~6.000

    Le tre aree contrattuali

    La dirigenza pubblica e’ organizzata in aree contrattuali distinte:

    • Funzioni Centrali: dirigenti di ministeri, agenzie fiscali, enti previdenziali (INPS, INAIL), Presidenza del Consiglio. Distinzione prima fascia (dirigenti generali) e seconda fascia
    • Funzioni Locali: dirigenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni, Camere di Commercio
    • Sanita: la piu numerosa, comprende dirigenti medici e veterinari (~130.000) + dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN (~6.000)

    I dirigenti scolastici (presidi) hanno un’area contrattuale propria (Istruzione e Ricerca – Dirigenza).

    Incarichi dirigenziali a tempo determinato

    Anche il dirigente di ruolo (assunto per concorso) riceve incarichi dirigenziali a tempo determinato:

    • Durata: 3-5 anni, rinnovabili
    • Conferimento: provvedimento dell’amministrazione (ministro, sindaco, direttore generale)
    • Revoca: per mancato raggiungimento obiettivi (responsabilita dirigenziale, art. 21 D.Lgs. 165/2001)

    Il dirigente senza incarico resta “a disposizione” con stipendio tabellare base, in attesa di nuova assegnazione.

    Prima e seconda fascia (Funzioni Centrali)

    Nella dirigenza Funzioni Centrali esiste la distinzione di fascia:

    • Prima fascia: dirigenti generali (direttori di Dipartimento, direttori generali ministeriali). Incarichi apicali. Stipendio piu elevato
    • Seconda fascia: dirigenti di livello intermedio (direttori di Direzione, di Ufficio)

    Il passaggio dalla seconda alla prima fascia avviene per concorso pubblico o per incarico di funzione dirigenziale generale (con limiti percentuali e durata determinata).

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente II fascia ministero
    Tizio, dirigente II fascia Min. Economia, incarico di direttore di Ufficio per 4 anni. Stipendio tabellare + retribuzione posizione €2.500/mese + risultato variabile fino 20%.
    Caia – Dirigente Comune capoluogo
    Caia, dirigente Comune capoluogo area finanze, incarico 5 anni. Stipendio tabellare + retribuzione posizione €3.200/mese + risultato. Coordina 3 servizi e 45 dipendenti.
    Sempronio – Dirigente medico cardiologia
    Sempronio, dirigente medico cardiologia AO, struttura semplice. Stipendio tabellare €4.500 + retribuzione posizione €1.800 + indennita esclusivita + risultato. ALPI possibile.

    Domande frequenti

    Quante aree ha la dirigenza pubblica?
    Tre principali: Funzioni Centrali (ministeri, I e II fascia), Funzioni Locali (Regioni, Comuni), Sanita (dirigenti medici + professioni sanitarie + amministrativi SSN). La dirigenza scolastica ha area propria.
    L'incarico dirigenziale e' a tempo indeterminato?
    No. Anche il dirigente di ruolo riceve incarichi a tempo determinato (3-5 anni, rinnovabili). Senza incarico, resta a disposizione con tabellare base. La revoca avviene per responsabilita dirigenziale (art. 21 D.Lgs. 165/2001).
    Differenza tra prima e seconda fascia?
    Prima fascia: dirigenti generali (direttori Dipartimento, direttori generali). Apicali, stipendio piu elevato. Seconda fascia: dirigenti intermedi (direttori di Direzione/Ufficio). Solo nella Funzioni Centrali.
    I medici ospedalieri sono dirigenti?
    Si. I medici del SSN sono inquadrati come ‘dirigenti medici’ dal momento dell’assunzione (dopo specializzazione + concorso). Non esiste piu la qualifica di ‘medico assistente’. Tutti i medici SSN sono dirigenti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 27-bis DPR 445/2000

    Art. 27-bis DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 21 D.Lgs. 259/2003 – Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

    Art. 21 D.Lgs. 259/2003 – Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell’articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall’autorizzazione generale, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso o agli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare: a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell’allegato 1 e l’osservanza degli obblighi specificati all’articolo 13 comma 2; b) per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni specificate nell’allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità nell’ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata; c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d’uso; d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori; e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti; f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell’analisi di mercato; g) per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione; h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell’articolo 22; i) per realizzare mappature geografiche; l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.

    2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.

    3. Per quanto riguarda i diritti d’uso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.

    4. Quando il Ministero e l’Autorità richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l’uso che intendono farne.

    5. Il Ministero, l’Autorità non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell’ articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 10 D.Lgs. 198/2006 – Compiti del Comitato

    Art. 10 D.Lgs. 198/2006 – Compiti del Comitato

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell’ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 8, comma 1, e in particolare: a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi in materia di promozione delle pari opportunità per le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da programmare nell’anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di azione positiva; d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi; h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all’adozione di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive; i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego; l) può richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale; m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego; o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che limitano l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari; p) svolge le attività di monitoraggio e controllo dei progetti già approvati, verificandone la corretta attuazione e l’esito finale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 6 DPR 487/1994 – Equilibrio di genere

    Art. 6 DPR 487/1994 – Equilibrio di genere

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 10 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 10 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 11, comma 1, legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

    2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

    3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all’articolo 2, comma 7.

    4. Nella direttiva di cui all’articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l’efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 131 DPR 495/1992 – Segnali di località e di localizzazione

    Art. 131 DPR 495/1992 – Segnali di località e di localizzazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali che localizzano il territorio ai fini della circolazione stradale sono del tipo: a) segnali di località e fine località; b) localizzazione di punti di pubblico interesse.

    2. I segnali di località si suddividono in: a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro abitato e devono essere a fondo bianco con cornice e lettere nere; b) facoltativi, che possono essere disposti all'inizio e alla fine del territorio regionale o provinciale.

    3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al comma 1, lettera a) ha di massima le seguenti dimensioni: a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località; b) per le installazioni al di sopra della carreggiata: altezza 90/160 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località con un massimo di 350 cm.

    4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142, comma 1, e 156, comma 3, del codice. Pertanto non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITÀ e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE. Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO.

    5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di località devono essere riportati per intero e senza abbreviazioni. Quando la località ha nome composto, l'iscrizione può essere riportata su due righe. Questi segnali devono essere posti all'inizio dell'abitato lungo tutte le strade dirette alla località segnalata. Qualora si tratti di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo può figurare, tra parentesi ed in carattere ridotto, al di sotto del nome della località segnalata.

    6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) è costituito dalla combinazione di un segnale di località sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di conferma recante i nomi di due o tre località successive, integrati dalle rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti: a) dimensioni suggerite 120 x 160 cm; b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle località seguenti; c) prima riga in alto il prossimo centro abitato; d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia. Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da solo.

    7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275) e INIZIO E FINE PROVINCIA (fig.II.276) sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo di strada sulla quale sono installati, con cornici ed iscrizioni bianche. Il nome della regione o provincia in cui si entra è posto superiormente, quello della regione o provincia da cui si esce, posto inferiormente, è barrato con una fascia obliqua rossa, come nel segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite del segnale sono di 90 x 200 cm.

    8. Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opera. L'ente proprietario o concessionario della strada deve imporre il ripristino a chi è tenuto e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni, può provvedervi d'ufficio con l'addebito delle relative spese. All'uopo comunicherà, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto tenuto, la nota delle spese, con diffida a versarle entro venti giorni dal ricevimento della nota. Se nel termine fissato il versamento non è effettuato, l'ente proprietario si rivolge al Prefetto che, entro trenta giorni emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

    9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico interesse, non altrimenti individuabili, possono essere installati in corrispondenza dei posti di pronto soccorso, stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni, ospedale, comune, polizia municipale, ecc..

    10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure da II.100 a II.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che indicano servizi di impianti utili (tab. II.8). Il colore del fondo è bianco, con cornice e freccia nera (figure da II.277 a II.284).