Art. 9 D.Lgs. 171/2005
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
Articolo abrogato.
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
Articolo abrogato.

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 793: decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, per definire modalità e procedure di ricollocamento degli atleti paralimpici nei ruoli civili. Nessun termine espresso. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
791. All’ articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzate all’accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate».
792. All’articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , dopo le parole: «Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),».
793. All’ articolo 47 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora non più idonei all’attività agonistica per la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all’attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell’amministrazione di destinazione».
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Articolo abrogato

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
349. All’ articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti».
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna è tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave e per le persone che sono a bordo. Il comandante è parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi le notizie necessarie per l'identificazione della propria.

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 – 28/03/2026 (soppresso da DL 38/2026 art. 11)
Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.
52. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli emittenti di token collegati ad attività non concedono interessi in relazione ai token collegati ad attività.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività non concedono interessi quando prestano servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione dei token collegati ad attività da parte del possessore degli stessi sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti, con un effetto equivalente a quello di un interesse percepito dal possessore di token collegati ad attività, direttamente dall’emittente o da soggetti terzi, e direttamente associati ai token collegati ad attività oppure derivanti dalla remunerazione o la tariffazione di altri prodotti.

Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[Abrogato]
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l’autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell’espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all’area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l’autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell’ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.
4. L’atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell’esproprio, se diverso dall’autorità procedente.
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all’autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.
6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all’autorità espropriante che ne faccia richiesta l’immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell’80 per cento dell’indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell’immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell’eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all’immissione in possesso l’autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.
7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell’applicazione dell’articolo 21, comma 2.
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l’intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso.
9. Il beneficiario dell’esproprio ed il proprietario stipulano l’atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l’atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l’immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell’ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.
10. L’atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l’ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell’acquirente.
11. Dopo aver corrisposto l’importo concordato, l’autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, alla emissione e all’esecuzione del decreto di esproprio.
12. L’autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell’indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante.
13. Al proprietario che abbia condiviso l’indennità offerta spetta l’importo di cui all’articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l’autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12.
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione. L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45. Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d’esproprio.
15. Qualora l’efficacia della pubblica utilità derivi dall’approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.
Sì: il datore può fissare unilateralmente il periodo feriale, tenendo conto delle esigenze del lavoratore e degli interessi aziendali. Non può però imporre ferie durante la malattia o in altri periodi di sospensione tutelati. Il lavoratore deve comunque ricevere almeno due settimane consecutive su sua richiesta.
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Potere del datore | Può fissare il periodo feriale unilateralmente |
| Contemperamento interessi | Deve tener conto delle esigenze del lavoratore |
| 2 settimane consecutive | Il lavoratore può richiederle; il datore le deve garantire |
| Preavviso | Varia in base al CCNL (di norma almeno 2-4 settimane) |
| Durante la malattia | Le ferie non possono essere imposte (la malattia prevale) |
| Ferie collettive | Il datore può chiudere l’azienda e imporre il periodo a tutti |
L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore di lavoro il potere di stabilire il periodo di godimento delle ferie, tenendo conto sia delle esigenze aziendali sia degli interessi del lavoratore. Non è quindi necessario il consenso del dipendente: il datore può comunicare unilateralmente le date feriali, anche collettivamente per l’intera azienda.
Il CCNL di norma disciplina il preavviso minimo con cui le ferie vanno comunicate e le modalità di pianificazione.
Il potere del datore incontra alcuni limiti:
La chiusura feriale aziendale (ferie collettive) è una forma legittima di fissazione unilaterale del periodo. Il lavoratore privo di ferie sufficienti a coprire il periodo di chiusura può essere messo in aspettativa non retribuita o concordare un anticipo di ferie future, secondo le previsioni del CCNL.
Il CCNL di Tizio prevede un preavviso minimo di due settimane per la comunicazione delle ferie. Il datore gliene dà solo una: Tizio può contestare la tempistica come irregolare, ma di norma il rimedio è il risarcimento del danno eventuale, non il rifiuto delle ferie.
Caia si ammala due giorni prima dell’inizio delle ferie collettive. La malattia sospende le ferie: i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie e Caia potrà fruirne in seguito.
Sempronio chiede esplicitamente due settimane consecutive in luglio. Il datore non può negare questo diritto: la legge garantisce al lavoratore almeno due settimane consecutive su sua richiesta.
Sì, può fissare il periodo feriale unilateralmente, ma deve rispettare il preavviso del CCNL e contemperare le esigenze del lavoratore.
Sì. Su richiesta del lavoratore il datore deve garantire almeno due settimane consecutive di ferie.
La malattia sopravvenuta sospende le ferie. I giorni di malattia non vengono computati come ferie e il lavoratore ha diritto a recuperarli.
No. La cassa integrazione guadagni e le ferie sono istituti distinti. Le ferie non possono sostituire la CIGO/CIGS quando ne ricorrono i presupposti.
In linea generale il lavoratore non può semplicemente non presentarsi. Può però contestare l’irregolarità e chiedere un risarcimento del danno eventuale causato dal preavviso insufficiente.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.
2. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.