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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Dopo che la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta efficace, l'autorità espropriante avvia il sub-procedimento per determinare in via provvisoria l'indennità.
  • Il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni e dei proprietari e offre una somma a titolo di indennità.
  • Il proprietario, entro trenta giorni, può condividere la determinazione (accettando l'offerta) oppure non condividerla.
  • L'accettazione apre la strada alla cessione volontaria e al pagamento; il dissenso conduce alla determinazione definitiva e, in caso, all'opposizione alla stima.
  • È un passaggio cruciale: la condotta delle parti incide su tempi, maggiorazioni e contenzioso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 T.U. Espropriazione — La determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

1. Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l’autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell’espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all’area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.

3. Valutate le osservazioni degli interessati, l’autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell’ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.

4. L’atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell’esproprio, se diverso dall’autorità procedente.

5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all’autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.

6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all’autorità espropriante che ne faccia richiesta l’immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell’80 per cento dell’indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell’immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell’eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all’immissione in possesso l’autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.

7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell’applicazione dell’articolo 21, comma 2.

8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l’intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso.

9. Il beneficiario dell’esproprio ed il proprietario stipulano l’atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l’atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l’immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell’ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

10. L’atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l’ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell’acquirente.

11. Dopo aver corrisposto l’importo concordato, l’autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, alla emissione e all’esecuzione del decreto di esproprio.

12. L’autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell’indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante.

13. Al proprietario che abbia condiviso l’indennità offerta spetta l’importo di cui all’articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l’autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12.

14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione. L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45. Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d’esproprio.

15. Qualora l’efficacia della pubblica utilità derivi dall’approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi.

Commento

Oggetto e ratio della norma

L'art. 20 disciplina il primo momento in cui l'indennità di espropriazione assume una misura concreta: la determinazione provvisoria. La norma serve a dare avvio, in modo trasparente e partecipato, alla quantificazione del ristoro dovuto al privato, secondo il principio per cui la proprietà può essere espropriata soltanto «salvo indennizzo» (art. 42 della Costituzione).

Collocazione nel procedimento espropriativo

La determinazione provvisoria presuppone che sia già divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità (artt. 12 e 13). Si colloca quindi nella fase che precede il decreto di esproprio (art. 23): senza una indennità determinata e offerta, il procedimento non può giungere al trasferimento coattivo del bene.

Adempimenti e termini

Entro trenta giorni dall'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, il promotore compila l'elenco dei beni da espropriare con una descrizione sommaria e indica le somme offerte per ciascun proprietario. L'elenco è notificato ai proprietari, ai quali è assegnato un termine di trenta giorni per dichiarare se condividono o meno la determinazione dell'indennità.

La scelta del proprietario

Il proprietario che condivide la determinazione comunica l'accettazione: in tal caso l'indennità si considera definitivamente concordata e si procede alla cessione volontaria del bene (art. 45) e al pagamento. Il silenzio o il rifiuto valgono come mancata condivisione e aprono la fase della determinazione definitiva (art. 21), eventualmente con intervento della commissione provinciale o del giudice.

Effetti dell'accettazione: cessione volontaria e maggiorazioni

La condivisione della stima e la conseguente cessione volontaria comportano vantaggi per il privato, tra cui la possibilità di maggiorazioni dell'indennità previste dal testo unico per chi collabora alla rapida conclusione del procedimento. È quindi una scelta che incide non solo sulla rapidità, ma anche sull'entità del ristoro effettivamente percepito.

Profili pratici e tutela

Sul piano pratico, è essenziale che il proprietario verifichi la correttezza della descrizione del bene e la congruità dell'offerta. La contestazione sull'ammontare dell'indennità non si propone al giudice amministrativo ma, in sede di opposizione alla stima (art. 54), alla Corte d'appello; i vizi di legittimità degli atti del procedimento restano invece sindacabili davanti al TAR. Distinguere i due piani evita decadenze e errori di tutela.

Casi pratici

Caso 1: Accettazione e cessione volontaria

Tizio riceve l'elenco con l'offerta del Comune per il proprio terreno. Ritenendola congrua, comunica entro trenta giorni l'accettazione: si procede alla cessione volontaria con pagamento dell'indennità maggiorata, evitando il decreto di esproprio.

Caso 2: Dissenso sull'importo

Caio non condivide la somma offerta dalla Regione, che giudica inferiore al valore del fondo. Non accetta: il procedimento prosegue verso la determinazione definitiva dell'indennità e Caio si riserva l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello.

Caso 3: Errore nella descrizione del bene

Sempronio rileva che l'elenco descrive il suo immobile come area agricola, mentre è edificabile secondo il piano. Segnala l'errore all'autorità espropriante perché la determinazione provvisoria tenga conto della reale destinazione urbanistica del suolo.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per accettare l'indennità offerta?

Hai trenta giorni dalla notifica dell'elenco per dichiarare se condividi o meno la determinazione provvisoria dell'indennità.

Conviene accettare l'indennità provvisoria?

L'accettazione consente la cessione volontaria e dà diritto alle maggiorazioni previste dal testo unico per chi collabora; va però valutata la congruità dell'offerta rispetto al valore reale del bene.

Se non accetto, perdo l'indennità?

No. In caso di mancata condivisione si passa alla determinazione definitiva dell'indennità; resta inoltre la possibilità di proporre opposizione alla stima.

Chi decide se contesto solo l'importo dell'indennità?

Le controversie sulla quantificazione dell'indennità (opposizione alla stima) si propongono alla Corte d'appello competente per territorio, non al giudice amministrativo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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