- Se il proprietario non condivide l'indennità provvisoria, si apre la determinazione definitiva.
- Il proprietario può chiedere la nomina di tecnici per la stima: una terna di periti.
- In alternativa, provvede la commissione provinciale competente (art. 41).
- La stima definitiva è la base per il pagamento e per l'eventuale opposizione alla stima.
- Procedura tecnica e garantista, volta a un ristoro coerente col valore del bene.
Testo dell'articoloVigente
Art. 21 T.U. Espropriazione — Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. L’autorità espropriante forma l’elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.
2. Se manca l’accordo sulla determinazione dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell’indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia.
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l’autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà.
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell’albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio.
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l’ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita.
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.
9. L’opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.
10. La relazione dei tecnici è depositata presso l’autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza.
12. Ove l’interessato accetti in modo espresso l’indennità risultante dalla relazione, l’autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell’articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l’autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell’eventuale maggior importo della indennità.
13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.
14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni.
15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione prevista dall’articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.
16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.
Stesso numero, altri codici
- Art. 21 Cod. Amb. — Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
- Art. 21 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione del sequestro
- Art. 21 D.Lgs. 209/2005 — Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
- Art. 21 D.Lgs. 42/2004 — Interventi soggetti ad autorizzazione
- Art. 21 CAD — Ulteriori disposizioni relative ai documenti informa...
- Art. 21 Codice Civile: Deliberazioni dell'assemblea
Commento
Quando si attiva la determinazione definitiva
L'art. 21 disciplina il sub-procedimento che si apre quando il proprietario non condivide la determinazione provvisoria dell'indennità (art. 20). La funzione è giungere a una stima del bene il più possibile aderente al suo valore reale, attraverso strumenti tecnici e garantiti.
La nomina dei tecnici
Il proprietario che non accetta l'indennità provvisoria può chiedere che la determinazione definitiva sia rimessa a tecnici. Si forma di regola una terna di periti: uno designato dal proprietario, uno dall'autorità espropriante e un terzo con funzioni di coordinamento, secondo i meccanismi di nomina previsti dalla legge.
Il ruolo della commissione provinciale
In alternativa o in mancanza dell'accordo sui periti, la determinazione definitiva è rimessa alla commissione provinciale competente (art. 41), organo tecnico stabilmente preposto alla stima delle indennità di espropriazione nel territorio.
La relazione di stima
L'attività si conclude con una relazione di stima motivata, che applica i criteri di calcolo previsti dal testo unico in base alla natura del bene (area edificabile, art. 37; area non edificabile, art. 40). La stima costituisce la base per il pagamento o il deposito dell'indennità.
Costi e effetti della procedura
La legge regola anche la ripartizione delle spese della stima, che può dipendere dall'esito e dalla distanza tra l'offerta e il valore accertato. Il proprietario ha quindi interesse a valutare con attenzione la congruità dell'offerta iniziale prima di attivare la procedura.
Profili di tutela
La determinazione definitiva non è l'ultima parola: il proprietario (e l'amministrazione) possono contestarla con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello (art. 54), nel termine di legge. I vizi di legittimità degli atti del procedimento restano invece sindacabili davanti al giudice amministrativo.
Il contraddittorio tecnico come garanzia
La determinazione definitiva dell'indennità è costruita come procedura tecnica e partecipata: la designazione di un perito di parte, l'intervento di un organo terzo come la commissione provinciale e l'obbligo di una relazione di stima motivata assicurano che il valore sia accertato in contraddittorio e secondo criteri verificabili. Questa impostazione riduce l'arbitrio e offre al proprietario elementi concreti per valutare la congruità del ristoro prima di adire la Corte d'appello. La qualità della relazione di stima, con l'indicazione dei criteri applicati e dei dati di mercato considerati, è spesso decisiva anche nell'eventuale fase di opposizione alla stima.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta dei periti
Tizio non accetta l'indennità provvisoria e chiede la determinazione definitiva tramite tecnici: si forma la terna di periti che redige la relazione di stima.
Caso 2: Intervento della commissione
Mancando l'accordo sui periti, la determinazione dell'indennità del fondo di Caio è rimessa alla commissione provinciale competente.
Caso 3: Opposizione alla stima
Ritenendo incongrua la stima definitiva, Sempronio propone opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello nel termine di legge.
Domande frequenti
Cosa succede se non accetto l'indennità provvisoria?
Si apre il procedimento di determinazione definitiva dell'indennità, tramite tecnici o la commissione provinciale competente.
Chi nomina i tecnici per la stima?
Di regola si forma una terna: un perito designato dal proprietario, uno dall'autorità espropriante e un terzo coordinatore.
La stima definitiva è impugnabile?
Sì: può essere contestata con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello nel termine di legge.
Chi paga le spese della stima?
La legge ne regola la ripartizione, che può dipendere dall'esito e dalla distanza tra offerta e valore accertato.
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