In sintesi
- L'art. 18 consente l'accesso ai fondi per eseguire rilievi e accertamenti preliminari.
- L'ingresso è autorizzato con apposito atto e con preavviso al proprietario.
- Servono a redigere o verificare il progetto dell'opera.
- Eventuali danni causati dalle operazioni vanno risarciti.
- È attività strumentale, non comporta esproprio né occupazione stabile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 T.U. Espropriazione — Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Oggetto e ratio
L'art. 18 disciplina l'accesso ai fondi per l'esecuzione delle operazioni preliminari necessarie alla progettazione dell'opera, come rilievi, misurazioni e accertamenti tecnici. Si tratta di attività strumentali, di minore impatto, che precedono e supportano le decisioni del procedimento espropriativo.
L'autorizzazione all'accesso
L'ingresso nei fondi è consentito sulla base di un apposito atto dell'autorità, che individua le aree interessate e le finalità dell'accesso. L'autorizzazione bilancia l'esigenza tecnica dell'amministrazione con il rispetto della proprietà privata.
Il preavviso al proprietario
Al proprietario è dato congruo preavviso dell'accesso, in modo da consentirgli di esserne informato e, se del caso, di presenziare. Il preavviso è espressione del principio di leale collaborazione e del rispetto dovuto alla sfera privata.
La finalità strumentale
Le operazioni preliminari servono a redigere o verificare il progetto dell'opera: non comportano l'acquisizione del bene né un'occupazione stabile. Esaurita l'attività tecnica, il proprietario riprende il pieno godimento del fondo.
Il risarcimento dei danni
Se dalle operazioni derivano danni al fondo, il proprietario ha diritto al risarcimento. L'attività strumentale non può tradursi in un pregiudizio non compensato: la responsabilità dell'amministrazione copre i danni effettivamente cagionati.
La proporzionalità dell'accesso
L'accesso deve limitarsi a quanto necessario per le finalità tecniche, evitando intrusioni eccessive o non giustificate. Anche in questa fase opera il principio di proporzionalità, che impone di contenere il sacrificio del privato.
Profili pratici e tutela
Per il proprietario, è importante verificare l'esistenza dell'autorizzazione e del preavviso e documentare lo stato dei luoghi prima dell'accesso, in vista di eventuali richieste risarcitorie. L'accesso compiuto senza titolo o in eccesso rispetto alle finalità può essere contestato, mentre i danni vanno fatti valere secondo le regole generali della responsabilità.
Equilibrio tra esigenze tecniche e proprietà
Le operazioni preliminari rappresentano un punto di equilibrio tra la necessità dell'amministrazione di acquisire i dati indispensabili alla progettazione e il rispetto della sfera proprietaria del privato. Proprio perché incidono, sia pure temporaneamente, sul godimento del bene, esse sono assoggettate a condizioni precise: autorizzazione, preavviso, finalità tecnica e risarcimento dei danni. Per il proprietario è opportuno documentare con fotografie o verbali lo stato dei luoghi prima dell'accesso, così da poter agevolmente dimostrare eventuali danni e ottenerne il ristoro, evitando contestazioni sull'origine dei pregiudizi lamentati.
Casi pratici
Caso 1: Rilievi sul fondo
Per progettare la strada, i tecnici accedono al fondo di Tizio per misurazioni, previa autorizzazione e con congruo preavviso.
Caso 2: Danni da risarcire
Durante i rilievi viene danneggiata una recinzione di Caio: il danno deve essere risarcito dall'amministrazione.
Caso 3: Accesso senza preavviso
Sempronio lamenta un accesso al proprio terreno avvenuto senza preavviso né autorizzazione e ne contesta la legittimità.
Domande frequenti
A cosa serve l'accesso ai fondi?
A eseguire rilievi, misurazioni e accertamenti tecnici necessari alla redazione o verifica del progetto dell'opera.
Devo essere avvisato?
Sì: al proprietario è dato congruo preavviso dell'accesso, autorizzato con apposito atto dell'autorità.
L'accesso comporta l'esproprio del bene?
No: è un'attività strumentale che non comporta acquisizione né occupazione stabile del fondo.
Se subisco danni dai rilievi?
Hai diritto al risarcimento dei danni effettivamente cagionati dalle operazioni preliminari.
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