← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Modifica chirurgica all'art. 1, comma 300, L. 207/2024 (LB 2025) sulle risorse DRG.
  • Per il 2026 confermati 1.000 milioni di euro: 350 mln DRG post acuzie + 650 mln DRG per acuti.
  • Dal 2027 le risorse salgono a 1.350 milioni annui: 350 mln post acuzie + 1.000 mln acuti.
  • Incremento netto di 350 milioni annui a regime sui DRG per acuti rispetto alla disciplina previgente.
  • Le risorse alimentano il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (FSN) ripartito fra le Regioni.
  • Misura strutturale: nessun limite temporale, opera «a decorrere dall'anno 2027».

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 349 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Calamita Emergenze

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , le parole: «e di 1.000 milioni di euro annui aarticolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 decorrere dall’anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti».

Commento

Cornice normativa e finalità

Il comma 349 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene in modo puntuale sull'art. 1, comma 300, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025), che aveva istituito una quota dedicata del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle prestazioni ospedaliere remunerate a DRG (Diagnosis Related Groups). La novella riscrive la parte finanziaria della disposizione, sostituendo la clausola di stabilità «1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con un percorso bifasico: 1.000 milioni per il solo 2026 (con la consueta ripartizione 350 post acuzie + 650 acuti) e 1.350 milioni annui dal 2027 (350 post acuzie + 1.000 acuti).

La logica del sistema DRG

I DRG, introdotti in Italia con il D.M. Salute 15 aprile 1994 e disciplinati nell'ambito del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (riforma del Servizio sanitario nazionale), rappresentano il meccanismo di remunerazione a tariffa delle prestazioni di ricovero ospedaliero. La distinzione fra DRG «per acuti» (degenze brevi, alta intensità assistenziale) e «post acuzie» (riabilitazione e lungodegenza) riflette la diversa intensità di cura e i diversi tempi medi di degenza. La scelta del legislatore di aumentare di 350 milioni annui la sola componente «acuti» risponde alla maggiore pressione sulle reti di emergenza-urgenza e ai tempi di attesa per gli interventi chirurgici programmati.

Rapporto con il livello del fabbisogno sanitario nazionale

L'incremento si innesta sul fabbisogno sanitario standard determinato annualmente ai sensi degli artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e ripartito in sede di intesa Stato-Regioni. Le 1.350 milioni dal 2027 non sono dunque risorse aggiuntive «libere», ma costituiscono finalizzazione vincolata all'interno del Fondo sanitario nazionale: le Regioni dovranno destinarle alla remunerazione delle prestazioni DRG nelle proporzioni indicate (350 + 1.000). La verifica di effettività passerà dal Tavolo di monitoraggio degli adempimenti regionali presso il Ministero dell'economia.

Coordinamento con la programmazione regionale

Le Regioni dovranno aggiornare i propri provvedimenti tariffari e di programmazione (DRG point e tetti di spesa per struttura) per recepire l'incremento. L'art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 conferma che le tariffe massime sono fissate con decreto del Ministro della salute (l'ultimo riferimento è il D.M. 18 ottobre 2012, in corso di aggiornamento) e che le Regioni possono modulare al ribasso. Le nuove risorse non modificano le tariffe, ma ampliano il plafond economico complessivo destinato alle prestazioni DRG per acuti.

Profili di copertura finanziaria

Il comma 349 si limita a una riscrittura testuale: la copertura era già assicurata, per il 2026, dall'art. 1, comma 300, L. 207/2024; per la quota incrementale di 350 milioni annui dal 2027 occorre verificare la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che riconduce l'onere agli stanziamenti complessivi del FSN. Si tratta dunque di una rimodulazione interna alla quota destinata alle prestazioni ospedaliere, coerente con le previsioni dell'art. 81 della Costituzione in tema di equilibrio di bilancio e con l'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Implicazioni per le aziende sanitarie

Per le aziende ospedaliere e gli IRCCS pubblici l'incremento si traduce, da bilancio 2027, in una maggiore capacità di valorizzazione della produzione DRG «acuti», con possibili ricadute sulla riduzione delle liste d'attesa per gli interventi programmati (DM 70/2015 e P.N.G.L.A.). Per le strutture private accreditate, l'aumento del plafond regionale non comporta automaticamente un innalzamento dei budget individuali, che restano determinati dagli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.

Tempistica e adempimenti

La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026 ma produce effetti finanziari incrementali dal 2027. Nel 2026 la dotazione resta a 1.000 milioni. Le Regioni dovranno aggiornare i piani di riparto entro l'intesa Stato-Regioni 2027, coerentemente con il calendario di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria sanitaria.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Ministero Economia · def.finanze.it

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Cosa cambia per il 2026 rispetto alla disciplina previgente?

Per il 2026 non cambia l'ammontare complessivo: restano 1.000 milioni di euro ripartiti in 350 milioni per i DRG post acuzie e 650 milioni per i DRG per acuti. La modifica del comma 349 ha effetto sostanziale solo a partire dal 2027, quando la dotazione complessiva sale a 1.350 milioni annui. Il legislatore ha quindi scelto di mantenere invariata la programmazione già deliberata per il primo esercizio e di concentrare l'incremento sulla componente strutturale, evitando di dover rimodulare in corsa i riparti regionali già previsti dall'art. 1, comma 300, della L. 207/2024.

Perché l'incremento di 350 milioni va tutto sui DRG per acuti?

La scelta riflette la pressione assistenziale e politica sulle reti di emergenza-urgenza, sui tempi di attesa per la chirurgia programmata e sulle prestazioni ad alta complessità (cardiologia interventistica, oncologia chirurgica, ortopedia). I DRG post acuzie, pur fondamentali per il recupero funzionale, presentano un fabbisogno relativamente stabile e meno esposto agli sbalzi epidemiologici. L'incremento mirato consente di rinforzare l'offerta su prestazioni ad elevata intensità senza diluire l'effetto su tutta la filiera ospedaliera. Resta ferma la dotazione di 350 milioni per i post acuzie.

Le Regioni possono usare queste risorse per finalità diverse?

No: si tratta di una quota vincolata del Fondo sanitario nazionale, destinata espressamente alle prestazioni ospedaliere remunerate a DRG nella ripartizione fissata dalla norma (350 + 1.000). Le Regioni mantengono autonomia nella ripartizione fra strutture pubbliche e private accreditate, nel rispetto degli accordi ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e dei tetti di spesa regionali. Una distrazione delle risorse verso altre finalità sarebbe censurabile in sede di Tavolo di monitoraggio degli adempimenti regionali presso il MEF.

Quale impatto avrà l'incremento sulle liste d'attesa?

L'effetto atteso è un aumento della capacità di produzione delle aziende ospedaliere sui DRG per acuti, coerentemente con il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa (PNGLA) e con gli standard del D.M. Salute n. 70/2015. Tuttavia l'impatto reale dipenderà da fattori organizzativi (personale, sale operatorie, posti letto) e dalla capacità delle Regioni di tradurre le risorse in produzione aggiuntiva. Non si tratta quindi di una soluzione automatica al problema dei tempi di attesa, ma di un presupposto finanziario necessario.

Quando entrano in vigore gli effetti economici?

La disposizione è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, ma gli effetti finanziari incrementali decorrono dal 1° gennaio 2027. Le Regioni dovranno recepire la nuova dotazione nei piani di riparto del Fondo sanitario nazionale 2027, in sede di intesa Stato-Regioni, e aggiornare i provvedimenti tariffari e i budget contrattuali con le strutture accreditate. Per il 2026 vale ancora la ripartizione 350 + 650 stabilita dalla L. 207/2024.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.