Commi 343-345 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340 sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno di riferimento. . Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previsti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessari per potenziare e qualificare l’assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, a decorrere dall’anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2026, 85 milioni di euro per l’anno 2027, 90 milioni di euro per l’anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, è destinata all’implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza definite negli obiettivi del medesimo PANSM 2025-2030. . Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 344 è destinata all’implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM 2025-2030.
Norme modificate da questi commi
- Art. 32 Costituzione (comma 344): Tutela costituzionale del diritto alla salute, riferimento sistematico al PANSM
- Art. 117 Costituzione (comma 343): Riparto Stato-Regioni in materia di tutela della salute e LEA
- Art. 119 Costituzione (comma 343): Autonomia finanziaria delle Regioni e federalismo sanitario nel riparto FSN
- Art. 10 TUIVA (comma 344): Esenzione IVA per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie connesse al PANSM
- Art. 74 TUIR (comma 344): Enti pubblici del SSN esclusi da IRES per le risorse destinate al PANSM
In sintesi
Inquadramento e ratio dell’intervento
I commi 343, 344 e 345 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) intervengono in modo coordinato sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale destinando una quota stabile e crescente del Fabbisogno Sanitario Nazionale standard al Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM). La scelta di legare il finanziamento al FSN, anziché istituire un fondo autonomo, è coerente con l’impianto costituzionale: la tutela della salute mentale rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di competenza statale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.) e nell’organizzazione concreta dei servizi territoriali, materia di legislazione concorrente Stato-Regioni.
Comma 343: criteri di riparto
Il comma 343 fa salvo quanto previsto dal comma 342 e rinvia ai criteri di riparto definiti in sede di riparto del FSN standard dell’anno di riferimento. La norma non innova le regole tecniche di pesatura della popolazione utilizzate dal Ministero della salute e dalla Conferenza Stato-Regioni, ma chiarisce la sede deliberativa: l’intesa annuale che ripartisce il FSN. Il rinvio è significativo perché evita un binario parallelo di assegnazione e mantiene unitario il flusso di risorse, riducendo il rischio di duplicazioni con altri canali (PNRR Missione 6, Fondo per la non autosufficienza, fondi PSN).
Comma 344: importi e destinazione al PANSM 2025-2030
Il cuore dell’intervento è il comma 344, che individua una quota del FSN finalizzata alle azioni del PANSM 2025-2030: 80 milioni per il 2026, 85 per il 2027, 90 per il 2028 e 30 milioni annui a decorrere dal 2029. L’andamento concentra le risorse nel triennio di prima attuazione del Piano (per finanziare reclutamento, riorganizzazione e formazione), per poi stabilizzare un finanziamento ricorrente di livello più contenuto. La quota è espressamente destinata a «implementazione e potenziamento delle strategie e delle azioni» del PANSM, con riferimento all’intero ciclo di vita (età evolutiva, adulta, anziana). Sul piano contabile, gli importi gravano sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferiti alle Regioni quale componente del FSN ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell’art. 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Comma 345: vincolo del 30 per cento per la prevenzione
Il comma 345 introduce, per il triennio 2026-2028, un vincolo di destinazione interno: il 30 per cento delle risorse del comma 344 deve essere destinato a interventi di prevenzione, in linea con uno dei pilastri del PANSM. La norma traduce in vincolo finanziario una scelta strategica: anticipare i bisogni assistenziali attraverso programmi di prevenzione primaria (promozione del benessere psicologico nei contesti scolastici e lavorativi), secondaria (intercettazione precoce dei disturbi) e terziaria (prevenzione delle ricadute). Il vincolo sarà verificabile nei piani annuali delle Regioni e nei flussi NSIS-DM67 sulla salute mentale.
Rapporto con i LEA e con il finanziamento ordinario
Le risorse non rappresentano un finanziamento aggiuntivo extra-FSN, ma una riserva di destinazione interna al fabbisogno standard. Ne discendono due conseguenze pratiche. La prima è che le Regioni in piano di rientro non possono utilizzare la quota per finalità diverse, pena rilievo nei tavoli di verifica (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149). La seconda è che i Dipartimenti di salute mentale (DSM) territoriali diventano centri di responsabilità per la rendicontazione, con obblighi di reportistica verso il Ministero della salute.
Rilevanza tributaria indiretta e profili IVA
Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie del PANSM beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18 e n. 19, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (TUIVA): l’esenzione opera sia per le prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione, sia per il ricovero e le cure rese da enti ospedalieri pubblici e privati riconosciuti. Per i soggetti del Terzo settore eventualmente coinvolti nell’erogazione di prestazioni sociali (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale), restano applicabili le regole proprie del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e l’esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie ex art. 10, n. 27-ter, TUIVA.
Impatto sulla finanza locale e sugli enti del SSN
Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere ricevono le risorse attraverso il riparto regionale, secondo le regole dell’art. 119 della Costituzione e dei decreti di attuazione del federalismo sanitario. Le risorse devono essere iscritte in apposita partita contabile per consentire la tracciabilità verso il PANSM. Il monitoraggio è affidato al Comitato LEA e ai tavoli di verifica adempimenti.
Considerazioni conclusive
I commi 343-345 confermano la centralità della salute mentale tra le priorità sanitarie nazionali, traducendola in stanziamenti certi e tracciabili. La struttura tecnica (riserva di destinazione interna al FSN, vincolo del 30 per cento sulla prevenzione, rinvio all’intesa di riparto) offre garanzie di stabilità e di accountability, lasciando alle Regioni il margine operativo necessario per adattare gli interventi ai contesti territoriali.
Domande frequenti
Le risorse del comma 344 costituiscono un finanziamento aggiuntivo rispetto al Fabbisogno Sanitario Nazionale?
No. La norma destina al PANSM 2025-2030 una quota interna al FSN standard, non un finanziamento extra-FSN. Gli importi gravano sui medesimi capitoli che alimentano il fabbisogno sanitario e seguono le regole di riparto previste dall’art. 1, comma 34, della L. 662/1996 e dall’art. 2, comma 67, della L. 191/2009. In pratica si tratta di un vincolo di destinazione che le Regioni devono rispettare nell’allocazione delle risorse, soggetto a verifica del Comitato LEA e del Tavolo adempimenti. Per le Regioni in piano di rientro l’utilizzo difforme costituisce inadempienza ai sensi del D.Lgs. 149/2011 e può comportare rilievi nei tavoli di monitoraggio congiunto Stato-Regioni.
Che cosa significa il vincolo del 30 per cento previsto dal comma 345?
Il comma 345 impone che, per il triennio 2026-2028, almeno il trenta per cento delle risorse stanziate dal comma 344 sia destinato ad azioni di prevenzione previste nel PANSM 2025-2030. Si tratta di un vincolo finalistico verificabile in sede di rendicontazione: i Dipartimenti di salute mentale dovranno tracciare separatamente le spese per programmi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. L’obiettivo è spostare risorse dalla pura gestione del danno (cure di emergenza, residenzialità) verso interventi proattivi nei contesti scolastici, lavorativi e di comunità. Il rispetto del vincolo sarà verificato attraverso i flussi NSIS-DM67 e i piani annuali regionali per la salute mentale, secondo modalità che saranno specificate in sede di intesa Stato-Regioni.
Le prestazioni finanziate dal PANSM rientrano nei LEA?
Sì. Le prestazioni di tutela della salute mentale sono incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza definiti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (rinnovo dei LEA), in particolare nell’area dell’assistenza distrettuale e nell’area dell’assistenza ospedaliera per i reparti di psichiatria. La destinazione di risorse FSN rafforza l’esigibilità di tali prestazioni, che la Corte costituzionale ha sempre ricondotto al nucleo essenziale del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., tutelabile anche nei confronti dello Stato e delle Regioni in caso di inadempienza. Il PANSM 2025-2030 traduce i LEA in azioni concrete, declinando obiettivi triennali misurabili e responsabilità organizzative per il Servizio sanitario regionale.
Come incidono questi commi sul bilancio delle Regioni?
Le risorse arrivano alle Regioni tramite il riparto del FSN deliberato in Conferenza Stato-Regioni. Le aziende sanitarie ricevono le somme attraverso l’ordinario flusso del fabbisogno, ma devono iscriverle in partite contabili separate per consentire la tracciabilità della destinazione PANSM. Le Regioni dovranno aggiornare i propri Piani sociosanitari per la salute mentale, coordinandoli con il PANSM. Per le Regioni in disavanzo, l’utilizzo della quota per finalità diverse comporta rilievi nei tavoli di verifica e può precludere l’accesso a quote premiali. La rendicontazione passa per il sistema informativo NSIS, che alimenta i flussi del Comitato LEA per la valutazione adempimenti.
Le prestazioni di salute mentale sono soggette a IVA?
Le prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione rese da medici e altre figure sanitarie regolamentate sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18, del D.P.R. 633/1972 (TUIVA). Le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri pubblici e privati riconosciuti sono esenti ex art. 10, n. 19, TUIVA. Le prestazioni socio-sanitarie integrative rese da cooperative sociali e altri enti del Terzo settore beneficiano dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 27-ter, TUIVA. Sul piano delle imposte dirette, gli enti pubblici del SSN non sono soggetti passivi IRES ai sensi dell’art. 74 TUIR e i fondi del PANSM non concorrono a formare reddito imponibile per le aziende sanitarie.