← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Comma 350: vincolata una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard pari a 100 mln di euro per il 2026 e 183 mln/anno dal 2027 per l’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza protesica.
  • Comma 351: stabilizzata la "farmacia dei servizi" ex D.Lgs. 153/2009; le farmacie pubbliche e private convenzionate sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (LEA).
  • Il Ministero della salute adotta linee guida sui requisiti delle farmacie, in particolare nei contesti decentrati, di disagio e ruralità.
  • Riferimento all’intesa Stato-Regioni del 6 marzo 2025 ex art. 8, comma 2, D.Lgs. 502/1992 sulle ulteriori prestazioni delle farmacie convenzionate.
  • Comma 352: vincolata una quota di 50 mln annui dal 2026 per le finalità del comma 351, con riparto contestuale a quello del fabbisogno sanitario.
  • Conclusione del percorso di sperimentazione della farmacia dei servizi avviato dall’art. 1, comma 406-bis, L. 205/2017.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 350-352 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Sanita

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Linee guida del Ministero della salute sui requisiti delle farmacie convenzionate; aggiornamento dell'accordo collettivo nazionale ex art. 8 D.Lgs. 502/1992. Termine non fissato espressamente. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. . In attuazione di quanto previsto dall’ , earticolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 tenuto conto dell’esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie ai sensi del , sono stabilmente integrati nel Serviziodecreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall’articolo 18 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’ , di cui all’intesa in sedearticolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità. . Per le finalità di cui al comma 351, nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno di riferimento.

Commento

Una svolta strutturale: dalla sperimentazione alla farmacia dei servizi a regime

I commi 350-352 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) sanciscono il superamento definitivo della fase sperimentale della cosiddetta "farmacia dei servizi" introdotta dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 (in attuazione della delega contenuta nella L. 18 giugno 2009, n. 69) e consolidata, in chiave sperimentale, dall’art. 1, comma 406-bis, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale vengono riconosciute, in via stabile, come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (LEA), con un impatto strutturale sull’architettura del SSN.

Comma 350: il finanziamento delle tariffe specialistiche e protesiche

Il comma 350 vincola, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, una quota di 100 milioni di euro per il 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 per l’aggiornamento delle tariffe massime di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza protesica. Si tratta di risorse fondamentali per dare attuazione alle previsioni del D.M. Salute 18 ottobre 2012 (tariffe massime) e ai successivi aggiornamenti tariffari, che a oggi risultano ancora parzialmente non attuati a causa della carenza di copertura finanziaria. Il vincolo opera all’interno del fabbisogno e non si traduce in nuove risorse ma in una destinazione vincolata di quelle già previste.

Comma 351: il riconoscimento strutturale delle farmacie come presidi sanitari

Il comma 351 contiene il cuore innovativo della disciplina. Le farmacie convenzionate sono qualificate strutture sanitarie ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (LEA), in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Si tratta di un passaggio sistematico di grande rilievo: storicamente la farmacia era inquadrata come pubblico servizio di erogazione del farmaco (art. 1 R.D. 1265/1934 - Testo unico delle leggi sanitarie), con funzioni essenzialmente distributive. Con il D.Lgs. 153/2009 si era avviata una prima apertura alle prestazioni di servizi (test diagnostici di prima istanza, prenotazione CUP, telemedicina, screening cardiologici, somministrazione vaccini). Oggi il legislatore consolida quel percorso, attribuendo alle farmacie un ruolo di presidio territoriale a tutti gli effetti.

Il riferimento all’intesa in Conferenza Stato-Regioni sancita il 6 marzo 2025 e all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sui rapporti convenzionali con i professionisti sanitari) inquadra le farmacie nella rete dell’assistenza territoriale, in coerenza con il modello del D.M. 23 maggio 2022, n. 77 sui modelli di assistenza territoriale (case di comunità, ospedali di comunità, COT). Le farmacie diventano dunque nodo della rete, in particolare nei territori a bassa densità o in condizione di disagio orografico.

Le linee guida ministeriali e il vincolo della ruralità

Il Ministero della salute adotterà linee guida sui requisiti per lo svolgimento delle prestazioni assistenziali aggiuntive, con particolare attenzione alle farmacie operanti in contesti decentrati, di disagio e ruralità. Si tratta di un’esplicita inversione di prospettiva: le farmacie rurali (definite dall’art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221, come quelle situate in comuni o frazioni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) diventano destinatarie privilegiate del nuovo modello, riconoscendo loro un ruolo di garanzia dell’accessibilità alle prestazioni sanitarie in territori dove altri presidi (medici di medicina generale, ASL, ospedali) sono carenti.

La ratio risponde alla giurisprudenza costituzionale sul principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost. e sul diritto alla salute ex art. 32 Cost., che impongono allo Stato di garantire un’uniforme accessibilità alle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di residenza (Corte cost., sentenza n. 248/2006 e n. 36/2013).

Comma 352: la copertura finanziaria delle nuove funzioni

Il comma 352 vincola, all’interno del fabbisogno sanitario nazionale standard, una quota di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per finanziare le prestazioni aggiuntive delle farmacie. Il riparto avviene contestualmente a quello complessivo del fabbisogno. Si tratta di una dotazione contenuta, che riflette la natura aggiuntiva (e non sostitutiva) del nuovo modello rispetto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Le farmacie eroghino prestazioni in regime di convenzione con il SSN, con remunerazione fissata dall’accordo collettivo nazionale ex art. 8, comma 2, D.Lgs. 502/1992.

Profili fiscali per i titolari di farmacia

Le nuove entrate derivanti dalle prestazioni convenzionate seguono il regime ordinario del reddito d’impresa (art. 55 e ss. TUIR) o, per i farmacisti titolari individuali, del reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR). Sotto il profilo IVA, le prestazioni sanitarie sono esenti ex art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/1972, mentre quelle socio-sanitarie possono beneficiare dell’esenzione ex n. 27-ter del medesimo articolo. Occorrerà distinguere con cura, anche ai fini del pro-rata di detraibilità IVA (art. 19-bis del decreto IVA). Il D.M. 16 dicembre 2010 sulla farmacia dei servizi disciplina la rendicontazione delle prestazioni, oggi da aggiornare alla luce delle nuove linee guida.

Implicazioni per la pianificazione professionale

Per i farmacisti titolari occorre: 1) attendere le linee guida ministeriali per dimensionare investimenti in attrezzature e formazione; 2) verificare l’accordo collettivo nazionale post-intesa 6 marzo 2025 per la determinazione dei compensi; 3) considerare la stipula di assicurazione professionale aggiuntiva ex art. 5 L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) per le nuove prestazioni sanitarie; 4) coordinarsi con la rete territoriale (case di comunità, COT, medici di base) prevista dal DM 77/2022.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: la farmacia rurale di Tizio in zona montana

Tizio è titolare di una farmacia rurale nel comune di Alpenia, paese di 2.300 abitanti in zona montana, distante 45 km dall’ospedale e dal poliambulatorio ASL più vicini. Con l’entrata in vigore del comma 351 a partire dal 1° gennaio 2026 e l’attesa adozione delle linee guida ministeriali, Tizio valuta l’ampliamento dell’offerta della propria farmacia: predispone uno spazio dedicato all’esecuzione di test glicemici e holter pressorio (già presente in fase sperimentale), si forma sulla somministrazione di vaccini antinfluenzali e attiva una postazione di telemedicina collegata con l’Ospedale di Comunità di Valledora. Il costo dell’investimento (15.000 euro tra arredi, attrezzature e formazione) sarà deducibile come spesa di esercizio o ammortizzabile ex art. 102 TUIR. Le entrate convenzionate confluiscono nel reddito d’impresa ex art. 55 TUIR, con esenzione IVA ex art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972 per le prestazioni sanitarie. Tizio rivede il pro-rata IVA della farmacia con il proprio commercialista Caio per dimensionare correttamente la detrazione del 2026, considerando l’incidenza delle nuove attività esenti. Sempronio, assistente di farmacia, viene formato sulle procedure di telemedicina.

Caso pratico 2: l’impatto del comma 350 sulla regione Omega

La regione Omega, con un fabbisogno sanitario regionale di circa 9 miliardi annui, riceve quota parte dei 100 milioni vincolati ex comma 350 per l’aggiornamento delle tariffe della specialistica ambulatoriale e protesica. L’assessore Caio dispone l’adozione del nuovo nomenclatore tariffario regionale entro il 30 giugno 2026, incaricando il direttore generale Sempronio di rinegoziare i rapporti con le strutture private accreditate alla luce delle nuove tariffe. Le ASL regionali, che gestiscono direttamente le prestazioni protesiche, beneficiano dell’aggiornamento per dotarsi di ausili più moderni (carrozzine elettroniche, protesi acustiche di ultima generazione) a favore degli assistiti con disabilità.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Ministero Economia · def.finanze.it

Leggi il documento su def.finanze.it

Casi pratici

Caso 1: la farmacia rurale di Tizio in zona montana

Tizio è titolare di una farmacia rurale nel comune di Alpenia, paese di 2.300 abitanti in zona montana, distante 45 km dall’ospedale e dal poliambulatorio ASL più vicini. Con l’entrata in vigore del comma 351 a partire dal 1° gennaio 2026 e l’attesa adozione delle linee guida ministeriali, Tizio valuta l’ampliamento dell’offerta della propria farmacia: predispone uno spazio dedicato all’esecuzione di test glicemici e holter pressorio (già presente in fase sperimentale), si forma sulla somministrazione di vaccini antinfluenzali e attiva una postazione di telemedicina collegata con l’Ospedale di Comunità di Valledora. Il costo dell’investimento (15.000 euro tra arredi, attrezzature e formazione) sarà deducibile come spesa di esercizio o ammortizzabile ex art. 102 TUIR. Le entrate convenzionate confluiscono nel reddito d’impresa ex art. 55 TUIR, con esenzione IVA ex art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972 per le prestazioni sanitarie. Tizio rivede il pro-rata IVA della farmacia con il proprio commercialista Caio per dimensionare correttamente la detrazione del 2026, considerando l’incidenza delle nuove attività esenti. Sempronio, assistente di farmacia, viene formato sulle procedure di telemedicina.

Caso 2: l’impatto del comma 350 sulla regione Omega

La regione Omega, con un fabbisogno sanitario regionale di circa 9 miliardi annui, riceve quota parte dei 100 milioni vincolati ex comma 350 per l’aggiornamento delle tariffe della specialistica ambulatoriale e protesica. L’assessore Caio dispone l’adozione del nuovo nomenclatore tariffario regionale entro il 30 giugno 2026, incaricando il direttore generale Sempronio di rinegoziare i rapporti con le strutture private accreditate alla luce delle nuove tariffe. Le ASL regionali, che gestiscono direttamente le prestazioni protesiche, beneficiano dell’aggiornamento per dotarsi di ausili più moderni (carrozzine elettroniche, protesi acustiche di ultima generazione) a favore degli assistiti con disabilità.

Domande frequenti

Cosa cambia per le farmacie convenzionate con il comma 351?

Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN vengono riconosciute, in via stabile e non più sperimentale, come strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (LEA). Significa che possono erogare, oltre alla dispensazione del farmaco, prestazioni sanitarie aggiuntive (test diagnostici di prima istanza, screening cardiologici, telemedicina, somministrazione di vaccini, monitoraggio aderenza terapeutica) in regime di convenzione con il SSN. Le nuove prestazioni saranno remunerate nei limiti delle risorse vincolate (50 milioni annui dal 2026 ex comma 352) e in base ai criteri definiti dall’accordo collettivo nazionale post-intesa Stato-Regioni del 6 marzo 2025.

Quando saranno operative le nuove prestazioni delle farmacie?

L’operatività concreta dipende dall’adozione delle linee guida del Ministero della salute, previste dal comma 351, e dall’aggiornamento dell’accordo collettivo nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/1992. Il termine per l’adozione delle linee guida non è espressamente fissato, ma considerata la decorrenza del finanziamento dal 1° gennaio 2026 è ragionevole attendere l’adozione entro la prima metà del 2026. Le farmacie dovranno poi adeguare i propri locali, formare il personale e dotarsi delle attrezzature necessarie, presumibilmente con tempi operativi nella seconda metà del 2026. Nei territori a sperimentazione già avviata l’impatto sarà più rapido.

Le farmacie rurali ricevono trattamento privilegiato?

Sì, il comma 351 dispone espressamente che le linee guida ministeriali prestino particolare attenzione ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità. Le farmacie rurali, definite dall’art. 2 della L. 221/1968 come quelle situate in comuni o frazioni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, costituiscono nei piccoli centri spesso l’unico presidio sanitario di prossimità. La norma riconosce loro un ruolo di garanzia dell’accessibilità alle prestazioni sanitarie, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost., e del diritto alla salute ex art. 32 Cost. Si attendono linee guida differenziate per le diverse tipologie di territorio (montano, insulare, periferico).

Le prestazioni sanitarie delle farmacie sono soggette a IVA?

Le prestazioni sanitarie rese alla persona, anche da parte delle farmacie convenzionate, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/1972, purché rientrino nelle prestazioni mediche professionali. Le prestazioni socio-sanitarie possono invece rientrare nell’esenzione ex art. 10, comma 1, n. 27-ter, sempre che siano erogate in forma associata o presso strutture autorizzate. La cessione dei farmaci segue invece il regime ordinario con aliquota ridotta del 10% (o 4% per i farmaci di fascia A). La distinzione è rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità IVA ex art. 19-bis del decreto IVA: l’esenzione genera infatti indetraibilità proporzionale del tributo assolto a monte.

Come saranno remunerate le nuove prestazioni delle farmacie?

La remunerazione sarà disciplinata dall’accordo collettivo nazionale per i rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, in coerenza con l’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 6 marzo 2025. Le risorse disponibili sono pari a 50 milioni di euro annui dal 2026, vincolati all’interno del fabbisogno sanitario nazionale standard. Il riparto avverrà contestualmente a quello del complessivo fabbisogno. Le prestazioni non rientranti nei limiti di spesa fissati dagli accordi regionali, ai sensi del comma 355, saranno a carico del cittadino. Si configura dunque un modello misto: convenzionato a tariffa fissa per le prestazioni LEA, libero per le ulteriori prestazioni a domanda individuale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.