Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Commi 938-943 LB 2026: aziende ospedaliero-universitarie e ADI

    Commi 938-943 LB 2026: aziende ospedaliero-universitarie e ADI

    Commi 938-943 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 942: linee guida del Ministro della salute sulle dimissioni protette, previa intesa Stato-Regioni, entro 12 mesi dall’entrata in vigore (31 dicembre 2026). Comma 938: rinvio implicito alla revisione organica della disciplina delle AOU (D.Lgs. 517/1999). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    938. Nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d’intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 , anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

    939. All’ articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029». Il medesimo articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.

    940. All’ articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l’accesso all’area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletare con le procedure comparative di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365 , a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all’ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili».

    941. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l’assistenza domiciliare integrata è prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.

    942. Al fine di garantire l’omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.

    943. Alle attività di cui ai commi 941 e 942 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 5 D.Lgs. 502/1992 – Patrimonio e contabilità

    Art. 5 D.Lgs. 502/1992 – Patrimonio e contabilità

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

    2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all’ articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell’ articolo 828, secondo comma, del codice civile.

    3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200.

    5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo: a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; b) l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo; c) la destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e) l’obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità. f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

    6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all’Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

    7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all’ articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all’ articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1’gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa.

  • Art. 34 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

    Art. 34 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Quando la misura prevista dall’articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un’impresa in applicazione dell’articolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l’articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all’ articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all’Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l’Autorità può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un’altra autorità nazionale di regolamentazione.

    2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l’Autorità coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

    3. L’Autorità coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all’ articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.

    4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l’Autorità può, alternativamente: a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonché il parere del BEREC; b) mantenere il suo progetto di misura.

    5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell’ articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l’Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all’Autorità di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 23.

    6. L’Autorità motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all’ articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.

    7. L’Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura. articolo precedente articolo successivo

  • ALPI medici: libera professione intramoenia

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    L’ALPI (Attivita Libero Professionale Intramoenia) consente ai medici dirigenti in rapporto esclusivo di esercitare la libera professione dentro le strutture del SSN (o in spazi convenzionati). Le tariffe sono stabilite dall’azienda, il compenso e ripartito tra medico, equipe, azienda e fondo di perequazione. Limiti: non deve superare l’attivita istituzionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    Area Funzioni Centrali 2022-2024, firma definitiva 28 ottobre 2025 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2025) · Area Funzioni Locali 2022-2024, 23 febbraio 2026 · Area Sanità 2022-2024, 27 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024, parte normativa ed economica: i tre CCNL di area sono stati sottoscritti in via definitiva fra l’ottobre 2025 e il febbraio 2026
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. La dirigenza pubblica non è più in attesa del rinnovo: i tre CCNL di area per il triennio 2022-2024 sono stati sottoscritti in via definitiva all’ARAN. Area Funzioni Centrali il 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 267 del 17 novembre 2025), con aumenti medi di 558 euro mensili su 13 mensilità e arretrati medi fino a ottobre 2025 intorno ai 9.400 euro. Area Funzioni Locali il 23 febbraio 2026, con aumenti medi di 444 euro mensili su 13 mensilità per circa 13.000 dirigenti. Area Sanità il 27 febbraio 2026, con aumenti medi di 490 euro mensili su 13 mensilità per oltre 137.000 fra dirigenti medici (circa 120.000) e sanitari non medici (circa 17.000). Il quadro completo è nell’hub CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione.

    Tabella riepilogativa

    ALPI – Attivita Libero Professionale Intramoenia
    Aspetto Regola
    Chi puo fare ALPI Solo dirigenti medici rapporto esclusivo
    Dove Strutture SSN o spazi convenzionati (intramoenia allargata)
    Tariffe Stabilite dall’azienda + libero professionista
    Ripartizione compenso Medico + equipe + azienda + fondo perequazione
    Limite orario Non superiore all’attivita istituzionale
    Tetto Volume non oltre attivita SSN

    Cos'e' l'ALPI

    L’ALPI (Attivita Libero Professionale Intramoenia) consente al medico dirigente in rapporto esclusivo di visitare e operare privatamente (a pagamento) dentro le strutture del SSN.

    Il paziente sceglie il medico e paga una tariffa: in cambio accede a visite/interventi senza liste d’attesa, con il professionista preferito. Il medico integra il proprio reddito.

    Ripartizione del compenso

    Il compenso ALPI versato dal paziente e’ ripartito secondo lo schema contrattuale:

    • Quota medico: la parte principale (variabile 50-70% a seconda dell’azienda)
    • Quota equipe: per il personale di supporto (infermieri, tecnici coinvolti)
    • Quota azienda: per costi di struttura, attrezzature, utenze
    • Fondo di perequazione: per finanziare attivita di chi non puo fare ALPI
    • IRAP e oneri

    Limiti e intramoenia allargata

    L’ALPI ha limiti rigidi:

    • Il volume dell’attivita libero-professionale non puo superare quello istituzionale (a tutela del servizio pubblico)
    • Deve essere svolta fuori dall’orario di servizio
    • Le liste d’attesa ALPI non devono pregiudicare quelle istituzionali

    L’intramoenia allargata (in spazi privati convenzionati esterni all’ospedale) e’ ammessa quando l’azienda non ha spazi interni sufficienti. Soggetta ad autorizzazione e regole stringenti per evitare abusi.

    Casi pratici

    Tizio – Cardiologo con ALPI
    Tizio, dirigente medico cardiologia rapporto esclusivo, fa ALPI 2 pomeriggi/settimana. Tariffa visita €150. Su 8 visite/pomeriggio incassa €1.200, di cui ~60% medico = €720 lordi al pomeriggio extra.
    Caia – Chirurga intramoenia allargata
    Caia, chirurga generale, fa ALPI in studio convenzionato (azienda senza spazi interni). Tariffe e ripartizione regolate dall’azienda. Volume monitorato per non superare attivita istituzionale.
    Sempronio – Medico non esclusivo
    Sempronio, medico in rapporto non esclusivo, esercita libera professione esterna privata (studio proprio). Non riceve indennita esclusivita, non puo fare ALPI ne dirigere struttura complessa.

    Domande frequenti

    Cos'e' l'intramoenia?
    L’ALPI (Attivita Libero Professionale Intramoenia) e’ la libera professione che i medici dirigenti in rapporto esclusivo possono esercitare dentro le strutture SSN o spazi convenzionati. Il paziente paga una tariffa per scegliere il medico ed evitare liste d’attesa.
    Tutti i medici possono fare ALPI?
    No, solo i dirigenti medici in rapporto esclusivo (che rinunciano alla libera professione esterna). I medici in rapporto non esclusivo esercitano privatamente all’esterno ma non possono fare ALPI.
    Come si divide il compenso ALPI?
    Tra medico (quota principale 50-70%), equipe di supporto, azienda (costi struttura), fondo di perequazione (per chi non puo fare ALPI), oltre IRAP e oneri. Le percentuali esatte sono stabilite dall’azienda.
    L'ALPI ha limiti?
    Si: il volume non puo superare l’attivita istituzionale, va svolta fuori orario di servizio, non deve pregiudicare le liste d’attesa pubbliche. Controlli periodici aziendali e regionali sul rispetto dei limiti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 604 Codice della Navigazione – Denuncia all’associazione sindacale

    Art. 604 Codice della Navigazione – Denuncia all’associazione sindacale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a, b e c dell'articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene. Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile.

  • Comma 239 LB26: armonizzazione trattamenti accessori funzioni centrali

    Comma 239 LB26: armonizzazione trattamenti accessori funzioni centrali

    Comma 239 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pa Dipendenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi uno o più DPCM su proposta del Ministro per la PA e del MEF per la ripartizione delle risorse del fondo a favore delle amministrazioni indicate nell’allegato II alla L. 199/2025. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    239. All’ articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all’allegato II alla legge di bilancio per l’anno 2026, a decorrere dall’anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all’incremento dei fondi del trattamento economico accessorio».

  • Art. 13 L. 218/1995 – Rinvio

    Art. 13 L. 218/1995 – Rinvio

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.

    2. L’applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa: a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.

    3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all’applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.

    4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 47 Reg. (UE) 2023/1114 – Piano di rimborso

    Art. 47 Reg. (UE) 2023/1114 – Piano di rimborso

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un emittente di un token collegato ad attività elabora e mantiene un piano operativo per favorire il rimborso ordinato di ciascun token collegato ad attività, che deve essere attuato sulla base di una decisione dell’autorità competente secondo cui l’emittente non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi, tra l’altro in caso di insolvenza o, se applicabile, di risoluzione o in caso di revoca dell’autorizzazione dell’emittente, fatto salvo l’avvio di una misura di prevenzione della crisi o di una misura di gestione della crisi ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 101 e 102, della direttiva 2014/59/UE o di un’azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 44 ) .

    2. Il piano di rimborso dimostra la capacità dell’emittente del token collegato ad attività di effettuare il rimborso del token collegato ad attività in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva. Il piano di rimborso comprende accordi contrattuali, procedure e sistemi, inclusa la designazione di un amministratore temporaneo in conformità del diritto applicabile, per garantire un trattamento equo di tutti i possessori di token collegati ad attività e per assicurare che i possessori di token collegati ad attività siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva. Il piano di rimborso garantisce la continuità di tutte le attività essenziali che sono necessarie per il rimborso ordinato e che sono svolte dagli emittenti o da qualsiasi soggetto terzo.

    3. L’emittente del token collegato ad attività notifica il piano di rimborso all’autorità competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17. L’autorità competente chiede di apportare modifiche al piano di rimborso ove necessario per garantirne la corretta attuazione e notifica all’emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di rimborso.

    4. Se del caso, l’autorità competente notifica il piano di rimborso all’autorità di risoluzione e all’autorità di vigilanza prudenziale dell’emittente. L’autorità di risoluzione può esaminare il piano di rimborso al fine di individuare nello stesso eventuali azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell’emittente e può formulare raccomandazioni al riguardo all’autorità competente.

    5. L’ABE emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare:

    a) il contenuto del piano di rimborso e la periodicità del riesame, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token collegato ad attività, nonché del modello di business del suo emittente; e

    b) i fattori che determinano l’attuazione del piano di rimborso.

  • Art. 514 Codice della Navigazione – Rischio putativo

    Art. 514 Codice della Navigazione – Rischio putativo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del contratto, l'assicurazione è nulla quando la notizia dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione. Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti. L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell'assicurato.

  • Comma 882 LB 2026: contributo Grande Maxxi e Maxxi Med

    Comma 882 LB 2026: contributo Grande Maxxi e Maxxi Med

    Comma 882 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    882. Al fine di sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e di favorire lo sviluppo di poli museali innovativi con ricadute economiche e sociali per i territori, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2027 da destinare, quanto a 250.000 euro, per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto «Grande Maxxi» di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l’avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto «Maxxi Med».

  • Comma 589 LB 2026: proroga supporto ricostruzione sismi 2009 e 2016

    Comma 589 LB 2026: proroga supporto ricostruzione sismi 2009 e 2016

    Comma 589 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    589. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l’anno 2026, per le finalità del comma 1 dell’articolo 13-ter e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2026, per le finalità del comma 2 dell’articolo 13-ter. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Licenziamento illegittimo: il risarcimento con le tutele crescenti

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, il D.Lgs. 23/2015 prevede un’indennità risarcitoria pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (min 6, max 36 mensilità) in caso di licenziamento illegittimo. La reintegra resta solo per i licenziamenti discriminatori, nulli o privi di fatto materiale.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti)

    Tabella riepilogativa

    Tutele per licenziamento illegittimo: D.Lgs. 23/2015
    Tipo di illegittimità Tutela Importo / Effetto
    Licenziamento discriminatorio o nullo Reintegra + indennità risarcitoria Reintegra nel posto + retribuzioni dalla data di licenziamento (dedotto aliunde perceptum); in alternativa indennità sostitutiva 15 mensilità
    Insussistenza del fatto materiale contestato (disciplinare) Reintegra + indennità risarcitoria Reintegra + max 12 mensilità retribuzione globale di fatto
    Difetto di giustificazione (per motivo oggettivo o soggettivo) Solo indennità 2 mensilità per anno di servizio: min 6, max 36 mensilità
    Vizi formali (mancata comunicazione dei motivi) Solo indennità ridotta 1 mensilità per anno di servizio: min 2, max 12 mensilità

    A chi si applica il D.Lgs. 23/2015

    Il D.Lgs. 23/2015 si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Anche i dipendenti assunti prima di tale data che siano stati convertiti da un contratto a termine dopo il 7 marzo 2015 rientrano nel regime delle tutele crescenti. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica il vecchio art. 18 dello Statuto dei Lavoratori con le sue tutele reali o obbligatorie.

    Il calcolo dell'indennità: 2 mensilità per anno

    In caso di licenziamento per difetto di giustificazione (economica o disciplinare), senza che ricorrano i presupposti per la reintegra, il giudice condanna il datore a pagare un’indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità, con un minimo di 6 mensilità e un massimo di 36 mensilità. L’indennità è l’unica tutela: il lavoratore non può essere reintegrato.

    Per i vizi formali (omessa comunicazione dei motivi) l’indennità è dimezzata: 1 mensilità per anno, min 2, max 12.

    La reintegra: quando sopravvive

    La reintegra nel posto di lavoro è prevista dal D.Lgs. 23/2015 solo in casi limitati: (a) licenziamento discriminatorio (per ragioni legate a sesso, religione, orientamento sessuale, sindacato, ecc.); (b) licenziamento nullo per violazione di norme imperative (es. durante la maternità, in violazione del divieto di licenziamento); (c) insussistenza del fatto materiale contestato in un licenziamento disciplinare (il fatto addebitato non esiste). In questi casi il giudice ordina la reintegra e il pagamento delle retribuzioni perdute (fino a un massimo per il terzo caso).

    La procedura di impugnazione

    Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione con atto scritto (raccomandata A/R o PEC), a pena di decadenza. Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro (o presentare domanda di tentativo di conciliazione, che sospende il termine). Per i licenziamenti collettivi si applicano regole diverse con termini specifici.

    Casi pratici

    Tizio – licenziamento per motivo economico non provato

    Tizio, assunto nel 2018, viene licenziato per soppressione del posto. Il giudice accerta che il posto non è stato soppresso (il datore ha assunto subito dopo un altro lavoratore per le stesse mansioni). Poiché il difetto di giustificazione non integra l’insussistenza del fatto materiale, Tizio ottiene solo l’indennità: 7 anni × 2 mensilità = 14 mensilità.

    Caia – licenziamento discriminatorio

    Caia viene licenziata tre giorni dopo aver comunicato la gravidanza. Il licenziamento è nullo per violazione del divieto ex D.Lgs. 151/2001. Caia ottiene la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento di tutte le retribuzioni perse dal giorno del licenziamento, oppure, in alternativa, l’indennità sostitutiva di 15 mensilità.

    Sempronio – vizio formale: omessa motivazione

    Sempronio riceve una lettera di licenziamento senza alcuna motivazione. Il giudice accerta il vizio formale: Sempronio ottiene un’indennità ridotta pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (5 anni = 5 mensilità, ma il minimo è 2 e il massimo 12). Se contestualmente risulta anche un difetto sostanziale di giustificazione, si applica la tutela indennitaria piena.

    Domande frequenti

    Entro quanto devo impugnare il licenziamento?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, con atto scritto (raccomandata A/R o PEC). Poi entro 180 giorni dal deposito del ricorso al Tribunale (o domanda di conciliazione). Il mancato rispetto di questi termini causa la decadenza.

    Quante mensilità spettano per il licenziamento illegittimo?

    Con le tutele crescenti: 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità, calcolate sull’ultima retribuzione globale di fatto. Per i vizi formali l’indennità è dimezzata (min 2, max 12).

    Posso essere reintegrato dopo il licenziamento?

    Solo in casi specifici: licenziamento discriminatorio o nullo, oppure licenziamento disciplinare per un fatto materiale che non esiste. In tutti gli altri casi di illegittimità si ha solo diritto all’indennità monetaria.

    Le tutele crescenti valgono per tutti i lavoratori?

    No. Si applicano ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi. Per chi è stato assunto prima si applica il previgente art. 18 St. Lav.

    Il licenziamento orale è valido?

    No. Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, a pena di inefficacia. Il lavoratore che riceve un licenziamento orale ha diritto alla reintegra (o, in base al regime applicabile, alla tutela piena) indipendentemente dalla motivazione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.