Commi 938-943 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 942: linee guida del Ministro della salute sulle dimissioni protette, previa intesa Stato-Regioni, entro 12 mesi dall’entrata in vigore (31 dicembre 2026). Comma 938: rinvio implicito alla revisione organica della disciplina delle AOU (D.Lgs. 517/1999). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
938. Nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d’intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 , anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.
939. All’ articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029». Il medesimo articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale.
940. All’ articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l’accesso all’area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletare con le procedure comparative di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365 , a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all’ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili».
941. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l’assistenza domiciliare integrata è prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.
942. Al fine di garantire l’omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.
943. Alle attività di cui ai commi 941 e 942 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Norme modificate da questi commi
- Art. 15 TUIR (comma 941): Detrazione 19% spese sanitarie, addetti all’assistenza personale per non autosufficienti, applicabile alle famiglie di pazienti cronici in ADI
- Art. 51 TUIR (comma 940): Determinazione reddito di lavoro dipendente e fringe benefit, applicabile ai veterinari inquadrati nella dirigenza SSN
- Art. 49 TUIR (comma 940): Definizione redditi di lavoro dipendente, applicabile ai veterinari ex convenzionati passati in dirigenza
- Art. 10 TUIR (comma 940): Oneri deducibili in via residuale per contributi previdenziali e sanitari
- Art. 32 Costituzione (comma 941): Diritto alla salute come fondamento dell’organizzazione SSN, ADI e dimissioni protette
- Art. 38 Costituzione (comma 941): Diritto all’assistenza socio-sanitaria delle persone fragili e non autosufficienti
- Art. 23 DPR 600/73 Accertamento (comma 940): Ritenute alla fonte del sostituto d’imposta (ASL) sui veterinari inquadrati nella dirigenza
