Autore: Andrea Marton

  • Comma 183 LB26: polizze tutela legale Forze armate e Vigili del

    Comma 183 LB26: polizze tutela legale Forze armate e Vigili del

    Comma 183 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    183. In relazione alla specificità prevista dall’ articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella: Dal 2026 al 2029 (Importi in euro) Polizia di Stato 1.900.000 Polizia penitenziaria 700.000 Arma dei carabinieri 2.100.000 Guardia di finanza 1.200.000 Esercito italiano 1.800.000 Marina militare 600.000 Aeronautica militare 800.000 Capitanerie di porto 200.000 Corpo nazionale vigili del fuoco 700.000 Totale 10.000.000

  • Art. 22 D.Lgs. 259/2003 – Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta di servizi di connettività

    Art. 22 D.Lgs. 259/2003 – Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta di servizi di connettività

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Entro il 21 dicembre 2024, il Ministero e l’Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni anno. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all’articolo 20 comma 3.

    2. La mappatura dell’Autorità riporta la copertura geografica corrente e il relativo grado di utilizzo delle reti a banda larga all’interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del presente decreto.

    3. All’esito dell’attività di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2, l’Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in conformità con i criteri e le finalità definite dall’articolo 98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell’offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L’Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.

    4. Il Ministero, anche tenendo conto dell’attività svolta dall’Autorità ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all’interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell’accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 300 Mbps. L’Autorità decide, in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell’ambito di tale previsione. 4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l’obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all’Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell’arco temporale predefinito dal Ministero, l’Autorità, in contraddittorio con l’impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.

    5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, può designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali.

    6. Nell’ambito dell’area designata, il Ministero può invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l’area designata è coperta o sarà coperta da una rete d’accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente.

    7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchè i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.

    8. Il Ministero e l’Autorità, definiscono, mediante protocollo d’intesa, le modalità di collaborazione ai fini dell’attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilità di base dati. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l’Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilità dei dati e delle informazioni e che minimizzi l’onere informativo per le imprese, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 118 LB26: termine di 90 giorni per il provvedimento attuat

    Comma 118 LB26: termine di 90 giorni per il provvedimento attuat

    Comma 118 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; provvedimento da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (termine ordinatorio). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    118. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’ articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , introdotta dal comma 117 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  • Comma 280 LB 2026: infrastrutture strategiche della difesa

    Comma 280 LB 2026: infrastrutture strategiche della difesa

    Comma 280 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il MIT per l’individuazione concreta di attività, aree, opere e progetti infrastrutturali strategici. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    280. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma, con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e comunque nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, all’ampliamento, alla conversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale.

  • Art. 575 Codice della Navigazione – Graduazione dell’ipoteca nel concorso con i privilegi

    Art. 575 Codice della Navigazione – Graduazione dell’ipoteca nel concorso con i privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell'articolo 552 ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.

  • Art. 112 TUIR: Strumenti finanziari derivati ex art. 103-bis

    Art. 112 TUIR: Strumenti finanziari derivati ex art. 103-bis

    Art. 112 TUIR – Strumenti finanziari derivati (ex art. 103-bis) (1)

    In vigore dal 01/03/2017

    Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis

    “1. (Comma abrogato dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 1 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19).

    2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio.

    3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di quest’ultimo valore, si assume:

    a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio;

    b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 94;

    c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell’esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;

    d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9.

    3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita’ alle disposizioni del codice civile, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.

    4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalita’ di copertura di attivita’ o passivita’, ovvero sono coperte da attivita’ o passivita’, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attivita’ o passivita’ rispettivamente coperte o di copertura.

    5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalita’ di copertura dei rischi relativi ad attivita’ e passivita’ produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita’ di copertura di rischi connessi a specifiche attivita’ e passivita’, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita’ di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita’ e passivita’.

    6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalita’ di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 13-bis, comma 2 lett. f) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, vedasi i commi 5, 7 e 8 del citato art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Comma 26 LB 2026: decorrenza nuovo regime impatriati dalla data legge

    Comma 26 LB 2026: decorrenza nuovo regime impatriati dalla data legge

    Comma 26 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Norma di decorrenza che chiarisce l’ambito temporale di applicazione delle modifiche al regime degli impatriati introdotte dal comma 25 della stessa Legge di Bilancio 2026. Le nuove regole si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026).

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    26. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’ articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  • Art. 36 Reg. (UE) 2023/1114 – Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività

    Art. 36 Reg. (UE) 2023/1114 – Obbligo di detenere una riserva di attività e composizione e gestione di tale riserva di attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività costituiscono e mantengono in ogni momento una riserva di attività. La riserva di attività è composta e gestita in modo tale che:

    a) siano coperti i rischi associati alle attività cui si riferiscono i token collegati ad attività; e

    b) siano affrontati i rischi di liquidità associati ai diritti permanenti di rimborso dei possessori.

    2. La riserva di attività è giuridicamente separata dal patrimonio degli emittenti e dalla riserva di attività di altri token collegati ad attività, nell’interesse dei possessori di token collegati ad attività in conformità della legislazione applicabile, in modo che i creditori degli emittenti non abbiano diritto di rivalsa sulla riserva di attività, in particolare in caso di insolvenza.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che la riserva di attività sia operativamente separata dal loro patrimonio e dalla riserva di attività di altri token.

    4. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di liquidità, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura della riserva di attività e del token collegato ad attività. Le norme tecniche di regolamentazione stabiliscono in particolare:

    a) la percentuale pertinente della riserva di attività secondo le scadenze giornaliere, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con un giorno lavorativo di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con un giorno lavorativo di preavviso;

    b) la percentuale pertinente della riserva di attività secondo le scadenze settimanali, compresa la percentuale di operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso o la percentuale di contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso;

    c) altre scadenze pertinenti e le tecniche generali di gestione della liquidità;

    d) gli importi minimi in ciascuna valuta ufficiale di riferimento da detenere come depositi negli enti creditizi, che non possono essere inferiori al 30 % dell’importo di riferimento in ciascuna valuta ufficiale.

    Ai fini del secondo comma, lettere a), b) e c), l’ABE tiene conto, tra l’altro, delle soglie pertinenti di cui all’articolo 52 della direttiva 2009/65/CE. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    5. Gli emittenti che offrono al pubblico due o più token collegati ad attività attivano e mantengono gruppi separati di riserve di attività per ciascun token collegato ad attività. Ciascuno di tali gruppi di riserve di attività è gestito separatamente. Qualora diversi emittenti di token collegati ad attività offrano al pubblico lo stesso token collegato ad attività, tali emittenti attivano e mantengono una sola riserva di attività per tale token collegato ad attività.

    6. Gli organi di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività garantiscono una gestione efficace e prudente della riserva di attività. Gli emittenti assicurano che l’emissione e il rimborso dei token collegati ad attività siano sempre accompagnati da un corrispondente aumento o decremento della riserva di attività.

    7. L’emittente di un token collegato ad attività determina il valore aggregato della riserva di attività utilizzando i prezzi di mercato. Il valore aggregato della riserva è pari almeno al valore aggregato delle richieste risarcitorie dei possessori del token collegato ad attività in circolazione nei confronti dell’emittente.

    8. Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di una politica chiara e dettagliata che descrive il meccanismo di stabilizzazione di tali token. In particolare, la politica in oggetto:

    a) elenca le attività cui si riferiscono i token collegati ad attività, di cui mira a stabilizzare la composizione di tali attività;

    b) descrive il tipo di attività e la ripartizione precisa delle attività incluse nella riserva di attività;

    c) contiene una valutazione dettagliata dei rischi, compreso il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di concentrazione e il rischio di liquidità, derivanti dalla riserva di attività;

    d) descrive la procedura con cui i token collegati ad attività sono emessi e rimborsati e la procedura secondo cui tale emissione e rimborso comporteranno un corrispondente aumento e decremento della riserva di attività;

    e) indica se una parte della riserva di attività è investita conformemente all’articolo 38;

    f) qualora gli emittenti di token collegati ad attività investano una parte della riserva di attività conformemente all’articolo 38, descrive in dettaglio la politica di investimento e include una valutazione del modo in cui tale politica di investimento può incidere sul valore della riserva di attività;

    g) descrive la procedura per l’acquisto di token collegati ad attività e per il relativo rimborso con la riserva di attività, elencando le persone o le categorie di persone autorizzate in tal senso.

    9. Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 12, gli emittenti di token collegati ad attività prescrivono un audit indipendente della riserva di attività ogni sei mesi, che valuti la conformità alle norme del presente capo, a decorrere dalla data della loro autorizzazione a norma dell’articolo 21 o dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.

    10. L’emittente notifica i risultati dell’audit di cui al paragrafo 9 all’autorità competente senza indugio e al più tardi entro sei settimane dalla data di riferimento della valutazione. L’emittente pubblica il risultato dell’audit entro due settimane dalla data di notifica all’autorità competente. L’autorità competente può incaricare un emittente di ritardare la pubblicazione del risultato dell’audit nel caso in cui:

    a) all’emittente sia stato imposto di attuare un accordo o misure di risanamento a norma dell’articolo 46, paragrafo 3;

    b) all’emittente sia stato imposto di attuare un piano di rimborso a norma dell’articolo 47;

    c) si ritenga necessario tutelare gli interessi economici dei possessori del token collegato ad attività;

    d) si ritenga necessario evitare un effetto negativo significativo sul sistema finanziario dello Stato membro d’origine o di un altro Stato membro.

    11. La valutazione a prezzi di mercato di cui al paragrafo 7 del presente articolo è effettuata utilizzando il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato (mark-to-market) ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 38 ) ogniqualvolta possibile. Quando è utilizzato il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, l’attività di riserva è valutata al livello denaro e lettera più prudente, a meno che l’attività di riserva possa essere liquidata alla media di mercato. Sono utilizzati unicamente dati di mercato di buona qualità e tali dati sono valutati sulla base di tutti gli elementi seguenti:

    a) il numero e la qualità delle controparti;

    b) il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;

    c) l’entità della riserva di attività.

    12. Quando non è possibile ricorrere alla valutazione in base ai prezzi di mercato di cui al paragrafo 11 del presente articolo o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficientemente buona, l’attività di riserva è valutata in modo prudente utilizzando la valutazione in base ad un modello (mark-to-model) ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/1131. Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell’attività di riserva, sulla base di tutti i seguenti elementi chiave aggiornati:

    a) il volume dell’attività di riserva sul mercato e il volume dei relativi scambi;

    b) l’entità della riserva di attività;

    c) il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi all’attività di riserva.

    In caso di ricorso alla valutazione in base ad un modello, non si utilizza il metodo del costo ammortizzato quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/1131.

  • Art. 539 Codice della Navigazione – Sinistri successivi

    Art. 539 Codice della Navigazione – Sinistri successivi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell'assicurazione, più sinistri successivi, si devono computare nell'indennità, anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all'assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.

  • Art. 13 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici

    Art. 13 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d’uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l’uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, sono conformi all’articolo 98-septies. L’autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell’allegato 1.

    2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

    3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell’allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.

    4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell’autorizzazione generale.

    5. Nel definire eventuali condizioni all’autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell’Agenzia e dell’Autorità. articolo precedente articolo successivo

  • Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies

    Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies

    Commi 85-97 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026; comunicazione AdER entro il 30 giugno 2026; prima rata entro il 31 luglio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 86 demanda all’Agenzia delle entrate-Riscossione la pubblicazione, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge, del modello telematico e delle relative modalità di trasmissione della dichiarazione di adesione. Atteso provvedimento attuativo AdER (presumibilmente direttoriale) entro fine gennaio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    85. L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

    86. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 83.

    87. Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

    88. Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 86, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

    89. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86.

    90. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

    91. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; g) si applica la disposizione di cui all’ articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 .

    92. Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 82 nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

    93. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

    94. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86: a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

    95. La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo, in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni: a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

    96. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 , o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

    97. Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’ articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e quelli di cui all’ articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 .

  • Comma 264 LB26: nuovi dirigenti MEF e dieci funzionari per innov

    Comma 264 LB26: nuovi dirigenti MEF e dieci funzionari per innov

    Comma 264 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    264. Il Ministero dell’economia e delle finanze può conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale, di cui due per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno ciascuno per le esigenze del Dipartimento dell’economia e del Dipartimento delle finanze nonché uno per le esigenze del Gabinetto del Ministro, oltre il limite di cui all’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Al fine di potenziare lo svolgimento delle attività relative all’innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi, il Ministero dell’economia e delle finanze, per le esigenze del Dipartimento dell’economia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, dieci unità da inquadrare nell’area dei funzionari del CCNL del comparto funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, in deroga all’ articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , attraverso l’indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di 461.405 euro per l’anno 2026 e di 553.686 euro a decorrere dall’anno 2027. È istituita, presso il Dipartimento delle finanze del predetto Ministero, una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.