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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 183 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Controlli Sanzioni

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. In relazione alla specificità prevista dall’ , è autorizzata la spesaarticolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella: Dal 2026 al 2029 (Importi in euro) Polizia di Stato 1.900.000 Polizia penitenziaria 700.000 Arma dei carabinieri 2.100.000 Guardia di finanza 1.200.000 Esercito italiano 1.800.000 Marina militare 600.000 Aeronautica militare 800.000 Capitanerie di porto 200.000 Corpo nazionale vigili del fuoco 700.000 Totale 10.000.000

In sintesi

  • Stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per polizze assicurative a favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  • Oggetto della copertura: tutela legale e responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi causati nello svolgimento del servizio.
  • Ripartizione tabellare: Carabinieri 2,1 mln; Polizia di Stato 1,9 mln; Esercito 1,8 mln; Guardia di finanza 1,2 mln; Aeronautica 800k; Polizia penitenziaria e VVF 700k; Marina 600k; Capitanerie 200k.
  • Norma collegata all'articolo 19 della L. 183/2010 sulla specificità del comparto sicurezza-difesa-soccorso pubblico.
  • Strumento di protezione legale degli operatori, finalizzato a ridurre il rischio individuale connesso ai controlli e all'azione di servizio.
Inquadramento e ratio

Il comma 183 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) autorizza una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, complessivamente 40 milioni di euro nel quadriennio, finalizzata alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma si pone in continuità con l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha riconosciuto formalmente la specificità del comparto sicurezza-difesa-soccorso pubblico, giustificando misure dedicate sul piano economico e giuridico. Si tratta di un intervento di portata significativa, che si colloca in tema di controlli e responsabilità perché incide direttamente sulla protezione giuridica del personale chiamato a esercitare funzioni di vigilanza, controllo del territorio, tutela dell'ordine pubblico e soccorso tecnico urgente.

L'oggetto della copertura: tutela legale e RC terzi

Le polizze previste dal comma 183 hanno un duplice oggetto. Da un lato, la tutela legale, ossia la copertura delle spese di difesa che il personale deve sostenere quando è coinvolto in procedimenti penali, civili o disciplinari per fatti commessi nello svolgimento del servizio. Dall'altro, la responsabilità civile verso terzi, che copre gli oneri risarcitori dovuti a soggetti danneggiati da eventi non dolosi causati nello svolgimento delle funzioni. Il perimetro della copertura è quindi delimitato in modo netto: sono esclusi gli atti dolosi e, presumibilmente, anche le condotte gravemente colpose ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 3/1957 sui dipendenti civili dello Stato (applicabile, con adattamenti, anche al comparto difesa-sicurezza). La copertura per gli atti colposi semplici, viceversa, si allinea ai principi già espressi dalla Corte costituzionale in materia di responsabilità amministrativa e dalla giurisprudenza contabile.

Il rinvio all'articolo 19 della L. 183/2010

Il richiamo all'articolo 19 della L. 183/2010 è centrale: tale disposizione ha formalmente codificato la «specificità» del comparto difesa-sicurezza-soccorso pubblico, riconoscendo che le peculiari condizioni di servizio (rischio, mobilità, gerarchia, uso della forza, esposizione mediatica) giustificano un trattamento giuridico ed economico differenziato rispetto al pubblico impiego ordinario disciplinato dal D.Lgs. 165/2001. Il principio di specificità è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale per giustificare regimi differenziati in materia di orario, mobilità, rappresentanza sindacale e, ora, anche copertura assicurativa. Il comma 183 dà quindi attuazione concreta a questo principio, traducendolo in risorse finanziarie dedicate.

La ripartizione tabellare e il principio di proporzionalità

La tabella allegata al comma 183 ripartisce i 10 milioni annui tra le diverse amministrazioni in base, presumibilmente, a parametri di consistenza numerica del personale e di esposizione al rischio di contenzioso: Arma dei carabinieri 2,1 milioni; Polizia di Stato 1,9 milioni; Esercito 1,8 milioni; Guardia di finanza 1,2 milioni; Aeronautica militare 800.000; Polizia penitenziaria e Corpo nazionale dei vigili del fuoco 700.000 ciascuno; Marina militare 600.000; Capitanerie di porto 200.000. La ripartizione, pur non motivata espressamente nel testo, riflette un criterio di proporzionalità che è coerente con l'articolo 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità) e con la prassi contabile del Ministero dell'economia e delle finanze.

Profili procedurali: l'affidamento delle polizze

Il comma non disciplina espressamente le modalità di affidamento delle polizze, ma esso ricade nel perimetro del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Ogni amministrazione dovrà quindi attivare procedure di gara per individuare le compagnie assicurative aggiudicatarie, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. La sotto-soglia comunitaria potrà consentire procedure semplificate, mentre per importi più rilevanti sarà necessaria gara aperta. La partecipazione delle organizzazioni sindacali del comparto, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 195/1995, potrà fornire un utile contributo nella definizione dei massimali e delle franchigie.

Profili sostanziali: il rapporto tra tutela legale e procedimento penale

Sul piano sostanziale, la copertura di tutela legale assume rilievo particolare nei procedimenti penali a carico del personale per fatti di servizio. La normativa generale prevede già che, in caso di assoluzione con formula piena, l'amministrazione rimborsi le spese legali ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 67/1997, convertito dalla L. 135/1997, e successive modificazioni. La polizza ex comma 183 si aggiunge a questo strumento, anticipando di fatto la copertura delle spese in pendenza di giudizio. Si tratta di un'integrazione importante perché risolve un problema pratico spesso lamentato dagli operatori: l'anticipazione delle parcelle dei difensori, talvolta ingenti, in attesa del rimborso a fine processo.

Il principio di responsabilità e i suoi limiti

La copertura assicurativa è espressamente limitata agli eventi dannosi non dolosi. Restano fermi i principi generali della responsabilità civile (artt. 2043 ss. c.c.) e amministrativo-contabile (art. 1, comma 1, L. 20/1994, come modificato dal D.L. 76/2020). Il personale che cagiona dolosamente un danno a terzi non è coperto e ne risponde personalmente sia sul piano civile che disciplinare e, ove ne ricorrano gli estremi, penale. Sul piano contabile, la responsabilità verso l'erario per dolo o colpa grave rimane personale, senza che la polizza possa in alcun modo escluderla: ciò sarebbe peraltro contrario all'articolo 28 della Costituzione, che fonda la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici per atti compiuti in violazione di diritti.

Coordinamento con altre coperture e impatto sui controlli

Numerose amministrazioni del comparto difesa-sicurezza dispongono già di forme di copertura assicurativa, talvolta finanziate da fondi interni di solidarietà, talvolta inserite nei contratti collettivi di comparto. Il comma 183 non sostituisce tali strumenti, ma si aggiunge ad essi, creando un quadro più robusto di protezione legale. L'effetto pratico atteso è duplice: da un lato, una maggiore serenità operativa per il personale impegnato in attività di controllo (controlli stradali, controlli fiscali della Guardia di finanza ai sensi del DPR 600/1973, perquisizioni, sequestri, interventi di emergenza); dall'altro, una possibile riduzione delle resistenze ad assumere iniziative di servizio percepite come rischiose sotto il profilo del contenzioso.

Considerazioni conclusive

Il comma 183 rappresenta una misura di rafforzamento delle tutele del personale del comparto difesa-sicurezza-soccorso pubblico, coerente con la specificità codificata dall'articolo 19 della L. 183/2010 e con i principi costituzionali di buon andamento (art. 97 Cost.) e di tutela del lavoro (art. 35 Cost.). Lo stanziamento di 40 milioni di euro nel quadriennio 2026-2029, ripartito proporzionalmente tra le amministrazioni, costituisce un segnale concreto della volontà legislativa di accompagnare il personale operativo, soprattutto quello coinvolto in attività di controllo e di intervento, con strumenti di protezione legale e assicurativa adeguati al livello di rischio. Restano da definire, in sede attuativa, le modalità di gara e i contenuti tecnici delle polizze, su cui sarà importante un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali di comparto.

Domande frequenti

Chi sono i beneficiari delle polizze finanziate dal comma 183 della LB 2026?

I beneficiari sono i dipendenti del personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria), del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La copertura riguarda il personale operativo nello svolgimento delle funzioni di servizio, conformemente al principio di specificità del comparto sicurezza-difesa-soccorso pubblico codificato dall'articolo 19 della L. 183/2010. Le polizze sono stipulate dalle singole amministrazioni con risorse appositamente stanziate, secondo la ripartizione tabellare prevista nel comma. La copertura assicurativa accede al personale individualmente, ma in modo collettivo tramite contratti quadro stipulati a livello centrale.

Quali eventi dannosi sono coperti dalla polizza prevista dal comma 183?

Sono coperti gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, sia sul fronte della tutela legale (spese di difesa in procedimenti penali, civili o amministrativi) sia sul fronte della responsabilità civile verso terzi (oneri risarcitori). Sono esclusi gli atti dolosi, per i quali resta ferma la responsabilità personale diretta del dipendente ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione. Per le condotte gravemente colpose, la copertura segue le condizioni contrattuali delle singole polizze e il quadro normativo della responsabilità amministrativo-contabile (art. 1, L. 20/1994). La copertura riguarda esclusivamente fatti commessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Qual è lo stanziamento complessivo previsto e per quanti anni?

Il comma 183 autorizza una spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per un totale complessivo di 40 milioni di euro nel quadriennio. La ripartizione è fissata in una tabella analitica all'interno del comma: Arma dei carabinieri 2,1 milioni; Polizia di Stato 1,9 milioni; Esercito italiano 1,8 milioni; Guardia di finanza 1,2 milioni; Aeronautica militare 800.000 euro; Polizia penitenziaria e Corpo nazionale dei vigili del fuoco 700.000 euro ciascuno; Marina militare 600.000 euro; Corpo delle capitanerie di porto 200.000 euro. La ripartizione riflette criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza del personale e all'esposizione al rischio di contenzioso.

Come si articola il rapporto con il rimborso spese legali previsto dall'art. 18 del D.L. 67/1997?

Il rimborso ex articolo 18 del D.L. 67/1997, convertito dalla L. 135/1997, prevede che l'amministrazione rimborsi le spese legali al dipendente pubblico assolto in via definitiva per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni. Si tratta di uno strumento postumo, attivato solo a conclusione del procedimento. La polizza di tutela legale ex comma 183 si pone in modo complementare, anticipando la copertura delle spese di difesa in pendenza di giudizio. Il dipendente non deve quindi sopportare personalmente il costo delle parcelle in attesa dell'eventuale rimborso. I due strumenti convivono, e l'eventuale rimborso ex articolo 18 sarà coordinato con quanto già coperto dalla polizza per evitare duplicazioni.

La copertura assicurativa esclude la responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale?

Sì, la copertura assicurativa non può in alcun modo escludere o limitare la responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della L. 20/1994, come modificato dal D.L. 76/2020, riguarda i fatti commessi con dolo o colpa grave. Tale responsabilità è personale e diretta, e una clausola di esonero sarebbe nulla in quanto contraria a norma imperativa e all'articolo 28 della Costituzione. La polizza copre quindi soltanto la responsabilità civile verso terzi per fatti colposi non gravi nello svolgimento del servizio, lasciando intatto il regime di responsabilità verso l'erario, che resta soggetto al giudizio della Corte dei conti secondo le proprie regole.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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