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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 112-116 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Controlli Sanzioni

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; applicazione operativa ai pagamenti dal 1° gennaio 2028.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per modalità attuative della ritenuta (codici tributo, certificazione unica, raccordo con CPB e cooperative compliance). Attesa entro il 2027 per applicazione dal 1° gennaio 2028. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all’ , e di assicurare il consolidamento degli effetti derivantiarticolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 dall’attuazione della riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, all’articolo 25, primo comma, , il quinto periodo è sostituito dai seguenti:del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 «La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’ , o che non si trovino in regime diarticolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 adempimento collaborativo di cui agli a . La ritenuta diarticoli da 3 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’articolo 25, comma , convertito, con modificazioni, dalla . Con1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 legge 30 luglio 2010, n. 122 provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo». . All’articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo , il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un’aliquota24 marzo 2025, n. 33 dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’1 per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 , o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli a febbraio 2024, n. 13 articoli da 3 7 del . La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamentodecreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 sia eseguito con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo». . Le rubriche dell’ , earticolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dell’articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, , sono sostituite dalla seguente: «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su altri redditi».n. 33 . Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 114 si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028. . Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, all’articolo 37, , convertito, con modificazioni, dalla comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 legge 4 agosto , del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al 2006, n. 248, e all’articolo 5, comma 7 decreto , le parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori alegislativo 24 marzo 2025, n. 33 euro 50.000».

In sintesi

  • Riscritto il quinto periodo dell'art. 25, primo comma, D.P.R. 600/1973: ritenuta dello 0,5% per il 2028 e dell'1% dal 2029 a titolo d'acconto IRPEF/IRES sui corrispettivi di servizi e cessioni di beni resi nell'esercizio d'impresa.
  • Coperti i soggetti residenti e le stabili organizzazioni italiane di non residenti che NON aderiscono al concordato preventivo biennale (art. 9 D.Lgs. 13/2024) o NON sono in adempimento collaborativo (artt. 3-7 D.Lgs. 128/2015).
  • Esclusione operativa: nessuna ritenuta se il pagamento avviene con le modalità di cui all'art. 25, comma 1, D.L. 78/2010 (bonifico parlante per ristrutturazioni/ecobonus).
  • Comma 113: medesima ritenuta replicata nell'art. 38, comma 1, T.U. versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), nuovo testo unico vigente dal 2026.
  • Comma 114: rubriche degli artt. 25 D.P.R. 600/1973 e 38 T.U. 33/2025 sostituite da «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi».
  • Comma 116: PNRR riforma 1.12 — soglia di rilevanza dei crediti compensabili portata da euro 100.000 a euro 50.000 (art. 37 c. 49-quinquies D.L. 223/2006 e art. 5 c. 7 D.Lgs. 33/2025).
Inquadramento sistematico: la ritenuta diventa leva di compliance

I commi 112-116 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) compiono un passaggio strutturale nella strategia di contrasto all'evasione delineata dalla riforma fiscale del PNRR (riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale»). L'intervento opera su due binari paralleli: da un lato modifica l'art. 25, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (testo storico delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo); dall'altro replica la stessa disciplina nell'art. 38, comma 1, del nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, destinato a sostituire progressivamente la disciplina previgente in attuazione della delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111).

La logica del legislatore è chiara: utilizzare la ritenuta d'acconto come strumento di consolidamento informativo (cfr. art. 2 D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 sull'analisi del rischio) e, al contempo, premiare i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB, art. 9 D.Lgs. 13/2024) o al regime di adempimento collaborativo (artt. 3-7 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128). Chi rimane fuori da questi due perimetri subisce la ritenuta; chi vi accede ne è esonerato.

Soggetti incisi: imprese residenti e stabili organizzazioni

Il quinto periodo riscritto dell'art. 25, primo comma, D.P.R. 600/1973 individua come sostituiti d'imposta i soggetti residenti e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che effettuano, nell'esercizio di imprese, prestazioni di servizi e cessioni di beni. Si tratta dunque di una ritenuta che incide sul corrispettivo di operazioni B2B, dove il committente (sostituto) opera il prelievo all'atto del pagamento se il fornitore non risulta «virtuoso».

Per individuare il perimetro dei beneficiari dell'esonero occorre incrociare tre fonti: l'art. 9 D.Lgs. 13/2024 (definizione del CPB e platea ammessa, ISA e forfetari, con effetti tipicamente biennali); gli artt. 3-7 D.Lgs. 128/2015 (cooperative compliance, riservata oggi ai contribuenti con volume d'affari sopra le soglie progressivamente abbassate dal D.Lgs. 221/2023 e dal D.Lgs. 108/2024); e l'art. 25 D.P.R. 600/1973 stesso, che disciplina la ritenuta tradizionale sui redditi di lavoro autonomo (20% per i professionisti residenti).

Aliquote e decorrenza

L'aliquota è calibrata su due step: 0,5% per il solo 2028, 1% a regime dal 2029. La scelta dello 0,5%-1% mira a contenere l'impatto finanziario sul cash-flow delle imprese (che già subiscono altre ritenute), pur garantendo un effetto deterrente significativo. La decorrenza differita al 1° gennaio 2028 (comma 115) lascia spazio sia all'attuazione informatica (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare) sia alla messa a regime del CPB biennio 2026-2027 e 2028-2029.

Esclusione: pagamenti tramite «bonifico parlante»

Il sesto periodo introduce un'esclusione tecnica: la ritenuta non si applica se il pagamento avviene con le modalità di cui all'art. 25, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122). Il rinvio è al cosiddetto bonifico parlante con ritenuta dell'8% a carico di banche e Poste, già oggi applicato a interventi di recupero edilizio (art. 16-bis TUIR) ed ecobonus. La ratio è evitare doppia ritenuta sullo stesso flusso: dove l'intermediario finanziario già effettua il prelievo a monte, non si aggiunge quello a carico del committente.

Il comma 113: gemmazione nel nuovo T.U. riscossione

Il comma 113 ricalca pari pari il meccanismo del comma 112, ma sull'art. 38, comma 1, del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33). Si tratta del nuovo TUR che, in attuazione della legge delega fiscale (L. 111/2023), sta progressivamente riassorbendo la disciplina sparsa fra D.P.R. 600/1973, D.P.R. 602/1973 e numerosi provvedimenti collegati. La duplicazione è intenzionale: il legislatore mantiene il D.P.R. 600/1973 come testo storico per il periodo transitorio, mentre il nuovo TUR governa la disciplina sistematica.

L'esclusione nel comma 113 rinvia all'art. 41, comma 1, del nuovo T.U.: anche qui è replicato il meccanismo del bonifico parlante. Lo studio professionale dovrà quindi tenere doppio binario fino all'abrogazione formale dell'art. 25 D.P.R. 600/1973.

Le rubriche unificate (comma 114)

Il comma 114 sostituisce le rubriche degli artt. 25 D.P.R. 600/1973 e 38 D.Lgs. 33/2025 con la formula unitaria «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi». È un intervento sistematico che riflette l'allargamento del perimetro: la storica ritenuta sui compensi professionali (art. 53 TUIR) viene affiancata da quella sui redditi d'impresa (art. 55 TUIR), riconoscendo la convergenza fra le due categorie reddituali ai fini del prelievo alla fonte.

Il comma 116: soglia dei crediti compensabili dimezzata

Il comma 116 interviene su due norme parallele: l'art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), e l'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33. Si tratta della disciplina dell'obbligo di canale telematico (Entratel/Fisconline) per le compensazioni orizzontali in F24 di crediti tributari sopra una certa soglia. La soglia passa da 100.000 a 50.000 euro.

L'impatto operativo è rilevante: molte PMI che oggi compensano crediti IVA, IRES, IRAP per importi compresi fra 50.000 e 100.000 euro dovranno presentare obbligatoriamente il F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (non bastano più i servizi bancari home banking). Si tratta di un rafforzamento del controllo preventivo sulle compensazioni, in linea con le criticità emerse sui crediti d'imposta R&S e bonus edilizi.

Coordinamento costituzionale e con il sistema tributario

Il pacchetto trova ancoraggio costituzionale negli artt. 23 (riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte), 53 (capacità contributiva) e 97 (buon andamento dell'amministrazione) Cost. La Corte costituzionale ha più volte ribadito (giurisprudenza consolidata in materia di ritenute alla fonte) che la ritenuta d'acconto, pur incidendo sulla liquidità del contribuente, non viola la capacità contributiva quando è commisurata in modo ragionevole rispetto al tributo finale, come avviene con aliquote contenute allo 0,5%-1%.

Profili sanzionatori e di accertamento

Per il sostituto che omette la ritenuta restano applicabili le sanzioni dell'art. 14 D.Lgs. 471/1997 (20% dell'importo non trattenuto), oltre alla responsabilità solidale ex art. 35 D.P.R. 602/1973. Per il sostituito (l'impresa fornitrice) il mancato versamento incide sui versamenti d'acconto IRPEF/IRES con applicazione dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997. Sul piano dell'accertamento (D.P.R. 600/1973), la ritenuta alimenta la base informativa per l'analisi del rischio ex art. 2 D.Lgs. 13/2024, consentendo controlli incrociati con le fatture elettroniche e il CPB.

Indicazioni operative per lo studio

Sul piano pratico, lo studio commercialista dovrà: (1) censire i clienti imprese e stabili organizzazioni potenzialmente incisi dal 2028; (2) valutare la convenienza dell'adesione al CPB 2028-2029 anche in chiave di esonero dalla ritenuta; (3) verificare per i clienti con volume d'affari elevato l'ingresso in adempimento collaborativo (le soglie di ingresso sono progressivamente scese); (4) aggiornare i contratti di fornitura per gestire la ritenuta del committente (clausole di lordizzazione/nettizzazione); (5) per il comma 116, riconfigurare le procedure F24 portando sotto canale Entratel le compensazioni sopra 50.000 euro.

Decreto attuativo

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (richiamato dai commi 112 e 113) dovrà definire le modalità tecniche: codici tributo, certificazione unica per i sostituiti, gestione delle eccezioni sui pagamenti via bonifico parlante, raccordo con il CPB e con i registri Cooperative Compliance. Si attende emanazione entro il 2027.

Confronto con la ritenuta sui compensi professionali

Per cogliere appieno la portata dei commi 112-114 occorre confrontare la nuova ritenuta sui redditi d'impresa con la storica ritenuta del 20% prevista dall'art. 25, primo comma, D.P.R. 600/1973 sui compensi di lavoro autonomo (corrispondente ai redditi di cui all'art. 53 TUIR). La differenza di aliquota (20% vs 0,5%-1%) riflette diverse logiche tributarie. Sui compensi professionali, la ritenuta del 20% è tarata sull'incidenza media dell'IRPEF sul reddito netto del professionista (al netto delle spese forfettarie); sui ricavi d'impresa, dove l'incidenza dell'IRPEF/IRES sul valore aggiunto è molto più bassa rispetto al fatturato lordo (per via di costi, ammortamenti, oneri finanziari), un'aliquota dell'1% rappresenta già un acconto significativo sul tributo finale. Il legislatore non intende ridurre il carico fiscale: vuole anticipare flussi di cassa al bilancio dello Stato e creare un disincentivo all'evasione, dato che la ritenuta è tracciata e certificata.

Effetti sul cash-flow e pianificazione finanziaria

L'introduzione della ritenuta dell'1% (a regime dal 2029) sui corrispettivi delle imprese non aderenti a CPB o adempimento collaborativo impatta sul circolante. Per una PMI con fatturato annuo verso clienti business di 5 milioni di euro, il prelievo a monte ammonta a 50.000 euro annui di liquidità sottratta. Tale somma viene recuperata in compensazione con l'IRES dovuta in sede di dichiarazione, ma nel frattempo grava sul fabbisogno finanziario. Le imprese che già oggi sono sotto stress di cassa (per via di pagamenti dilazionati, anticipazioni IVA, oneri previdenziali) dovranno: (1) rinegoziare linee di affidamento con le banche; (2) accelerare i cicli di incasso; (3) valutare strumenti di smobilizzo crediti (factoring pro soluto e pro solvendo). I commercialisti dovrebbero stimare l'impatto sul budget 2028-2029 di ogni cliente impresa nei prossimi mesi.

Profili IVA e fatturazione elettronica

La ritenuta dei commi 112-113 opera ai fini delle imposte sui redditi e non interferisce con l'IVA dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il fornitore continua a fatturare l'IVA per intero (l'aliquota ordinaria del 22% o le aliquote ridotte applicabili); la ritenuta incide solo sul valore imponibile dei redditi. Tuttavia, l'integrazione con la fatturazione elettronica (sistema SdI gestito dall'Agenzia delle entrate) crea una catena di controllo: SdI registra la fattura emessa con relativo imponibile e IVA; il sostituto, all'atto del pagamento, opera la ritenuta e la versa con codice tributo; l'Agenzia incrocia automaticamente i due flussi, identificando ritenute non operate o non versate. Il provvedimento attuativo dovrà presumibilmente prevedere la valorizzazione del campo «Ritenuta» nel tracciato XML della fattura elettronica.

Rapporti con la riforma sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024)

Il quadro sanzionatorio applicabile alla nuova ritenuta beneficia della riscrittura operata dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (riforma sanzioni tributarie). Le sanzioni sono state generalmente ridotte: l'omesso versamento di ritenute è punito con il 25% (ridotto al 12,5% entro 90 giorni); l'omessa effettuazione della ritenuta è punita con il 20%. Restano applicabili gli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997, conciliazione giudiziale ex D.Lgs. 546/1992) e il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), oggi più favorevole grazie alla riforma. Anche il principio del cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997) e quello del favor rei trovano spazio nei procedimenti sanzionatori legati alla nuova ritenuta.

Stabili organizzazioni e profili internazionali

L'inclusione esplicita delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti nel perimetro della ritenuta riflette la prassi consolidata di equiparazione fiscale (cfr. artt. 152 e seguenti TUIR sulla determinazione del reddito della s.o.). Le imprese estere che operano in Italia tramite branch dovranno valutare se aderire al CPB italiano (compatibilmente con i requisiti di accesso) o al regime di adempimento collaborativo (la versione italiana della cooperative compliance OCSE). Sul piano convenzionale, la ritenuta non incide sui trattati contro le doppie imposizioni, in quanto opera a titolo di acconto e non di imposta sostitutiva: il prelievo viene recuperato dalla s.o. in sede di dichiarazione dei redditi (art. 79 TUIR per le imprese), con possibile compensazione internazionale ex art. 165 TUIR (credito d'imposta estero).

Conclusioni: una norma di sistema

I commi 112-116 non sono una mera modifica tecnica: rappresentano un tassello chiave della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal PNRR. La ritenuta funziona da incentivo all'adesione al CPB e all'adempimento collaborativo, premiando i contribuenti virtuosi con liquidità immediata. Il dimezzamento della soglia per le compensazioni telematiche (comma 116) completa il disegno, rafforzando il presidio sui flussi finanziari fra contribuente e fisco. Lo studio professionale dovrà integrare queste novità nelle valutazioni 2026-2027, in particolare nella decisione di adesione al CPB biennale, e aggiornare procedure interne e contratti di fornitura per il regime a regime dal 2029.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Società di consulenza fuori CPB

Tizio è legale rappresentante della Alfa S.r.l., società di consulenza informatica con ricavi 2027 di 2,4 milioni di euro. Nel 2028 fattura 50.000 euro a Beta S.p.A. per un progetto di sviluppo software. Alfa S.r.l. non ha aderito al CPB 2028-2029 e non è in adempimento collaborativo. Al pagamento del 15 febbraio 2028, Beta S.p.A. opera la ritenuta dello 0,5% (250 euro) e versa 49.750 euro ad Alfa, con codice tributo da definirsi nel provvedimento attuativo. Alfa scomputerà i 250 euro dai versamenti d'acconto IRES dovuti per il 2028. Dal 2029 la ritenuta sale all'1% (500 euro su una fattura analoga). Tizio valuta con il commercialista la convenienza di aderire al CPB 2030-2031 anche solo per evitare la ritenuta.

Caso pratico 2 — Stabile organizzazione e pagamento via bonifico parlante

Caio gestisce in Italia la stabile organizzazione di Gamma GmbH (residente in Germania) che effettua interventi di efficientamento energetico. Nel marzo 2028 incassa 80.000 euro da un condominio per un intervento ecobonus. Il pagamento viene eseguito con bonifico parlante ex art. 25, c. 1, D.L. 78/2010: la banca opera già la ritenuta dell'8% (6.400 euro). Per effetto del comma 112 (sesto periodo), la stabile organizzazione è esonerata dalla nuova ritenuta dello 0,5%/1%, evitando la doppia incisione. Sempronio, commercialista di Gamma, aggiorna comunque le procedure interne per il 2029, distinguendo i flussi via bonifico parlante (esenti) dai flussi B2B ordinari (soggetti a ritenuta se la s.o. non aderisce al CPB).

Domande frequenti

Da quando si applica concretamente la ritenuta dei commi 112 e 113?

La ritenuta entra in vigore formalmente dal 1° gennaio 2026, ma il comma 115 differisce l'applicazione operativa ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028. L'aliquota è dello 0,5% per il solo anno 2028 e dell'1% a regime dal 2029. Lo step graduale consente alle imprese e ai sostituti d'imposta di adeguare i sistemi gestionali, ai consulenti di valutare l'adesione al CPB biennio 2028-2029 come opzione strategica, e all'Agenzia delle entrate di emanare il provvedimento attuativo (codici tributo, certificazione unica, esoneri). Fino al 31 dicembre 2027 nulla cambia rispetto alle ritenute attualmente applicate sui corrispettivi di servizi e cessioni in B2B.

Come si evita la nuova ritenuta? Basta aderire al concordato preventivo biennale?

Sì: l'esonero opera per chi, al momento del pagamento, ha aderito alla proposta di CPB ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, oppure si trova in regime di adempimento collaborativo (artt. 3-7 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128). Per il CPB l'adesione è biennale e va perfezionata nei termini fissati dalle norme attuative; per la cooperative compliance servono i requisiti dimensionali e di controllo interno previsti dal D.Lgs. 128/2015 come modificato dai D.Lgs. 221/2023 e 108/2024. In alternativa, la ritenuta non si applica se il pagamento avviene con le modalità del cosiddetto bonifico parlante (art. 25, c. 1, D.L. 78/2010), già in uso per ristrutturazioni ed ecobonus.

Chi paga la ritenuta: il committente o il fornitore?

La ritenuta è tecnicamente operata dal sostituto d'imposta, cioè il committente che effettua il pagamento del corrispettivo. Il sostituito è il fornitore (impresa residente o stabile organizzazione di non residente) che subisce il prelievo. Sul piano economico, l'onere ricade sul fornitore, che vede nettare il proprio incasso, ma l'importo viene comunque scomputato dai versamenti d'acconto IRPEF o IRES dovuti per l'anno di competenza. Il committente assume la responsabilità del versamento entro il 16 del mese successivo (modello F24) e della certificazione unica al fornitore. In caso di omissione, scattano le sanzioni dell'art. 14 D.Lgs. 471/1997 a carico del sostituto, con possibile responsabilità solidale ex art. 35 D.P.R. 602/1973.

Cosa cambia con il dimezzamento della soglia di compensazione (comma 116)?

Il comma 116 dimezza da 100.000 a 50.000 euro la soglia oltre la quale le compensazioni orizzontali in F24 devono essere effettuate obbligatoriamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), e non più tramite i servizi bancari di home banking. La modifica riguarda sia l'art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006 (testo storico) sia l'art. 5, comma 7, del nuovo T.U. versamenti D.Lgs. 33/2025. Le PMI che compensano annualmente crediti IVA, IRES, IRAP o crediti d'imposta agevolativi (R&S, transizione 4.0) fra 50.000 e 100.000 euro dovranno adeguarsi: serve abilitazione Entratel del rappresentante legale o delega all'intermediario.

Quali sanzioni rischia il sostituto che omette la ritenuta?

Il sostituto d'imposta che non opera la ritenuta dovuta è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Se la ritenuta viene operata ma non versata entro il termine, si applica la sanzione del 25% dell'importo non versato ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 (ridotto al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni). Resta ferma la responsabilità solidale del sostituito ex art. 35 D.P.R. 602/1973 per le imposte dovute, con possibilità di rivalsa. È comunque possibile il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) con riduzioni progressive della sanzione in base al tempo di regolarizzazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.