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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 73-78 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Controlli Sanzioni

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 68 a 72, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. . Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all’ e , sono incrementatearticolo 16, comma 1-bis, lettere b) c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell’ , , e articolo 6, commi 2 3 4 9, del medesimo decreto . Fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione dellelegislativo n. 446 del 1997 disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.

000. . Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma

74. . La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sulla base dei e ,commi 4 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta inlegge 6 agosto 2015, n. 132 corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo. . La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista dall’articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.145 . La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai e commi 1067 1068 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.145

In sintesi

  • Comma 73: per il contributo dei commi 68-72 si applicano, in tema di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, le regole delle imposte sui redditi (rinvio al D.P.R. 600/1973, al D.P.R. 602/1973 e al D.Lgs. 546/1992).
  • Comma 74: per il 2026, 2027 e 2028 le aliquote IRAP dell’art. 16, c. 1-bis, lett. b) e c), del D.Lgs. 446/1997 (banche e assicurazioni) salgono di 2 punti percentuali; dal 2027 spetta una detrazione di euro 90.000 fino a concorrenza della maggior imposta.
  • Comma 75: l’acconto IRAP 2026 si calcola assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata con l’aliquota maggiorata, anticipando di fatto il gettito.
  • Commi 76-78: sono differite al 2028 e al 2029 le deduzioni IRES/IRAP del 3,80% (art. 16 D.L. 83/2015), 12,36% (art. 1, c. 1079, L. 145/2018) e 9,50% (art. 1, c. 1067-1068, L. 145/2018) sui componenti negativi degli intermediari finanziari.
  • Impatto pratico: gli intermediari finanziari subiscono uno spostamento di gettito sul 2026-2028 con rinvio di deduzioni già maturate, mentre il sistema sanzionatorio e di controllo è quello ordinario delle imposte sui redditi.
Inquadramento sistematico

I commi 73-78 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) compongono un pacchetto di norme tecniche destinato in larga parte agli intermediari finanziari, alle banche e alle imprese di assicurazione. Il legislatore opera su tre piani distinti ma tra loro coordinati: (i) il rinvio integrale alla disciplina delle imposte sui redditi per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso del contributo introdotto dai commi 68-72 (comma 73); (ii) la maggiorazione temporanea dell’aliquota IRAP per banche e assicurazioni e la disciplina dell’acconto correlato (commi 74-75); (iii) il differimento al 2028 e al 2029 di tre quote di deduzione già previste da norme previgenti (commi 76-78). Si tratta di interventi che, pur formalmente diversi, condividono la finalità di garantire un gettito anticipato a carico del settore finanziario, in linea con la cornice costituzionale degli artt. 23 e 53 Cost.

Comma 73: il rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi

Il comma 73 stabilisce che «ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 68 a 72, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi». La tecnica del rinvio è classica nella legislazione tributaria di settore: il legislatore evita di costruire un microsistema procedurale autonomo e aggancia il contributo all’impianto generale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione) e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (contenzioso tributario). Il rinvio attrae anche il sistema sanzionatorio amministrativo del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto disciplina generale delle violazioni in materia di imposte sui redditi e IVA.

L’effetto sistemico è rilevante: l’Agenzia delle entrate potrà utilizzare gli ordinari poteri istruttori (artt. 32 e 33 D.P.R. 600/1973), emettere avvisi di accertamento secondo le forme dell’art. 42 D.P.R. 600/1973, applicare le sanzioni dell’art. 1 D.Lgs. 471/1997 in caso di omessa o infedele dichiarazione e procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo o accertamento esecutivo ex art. 29 D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Il contribuente, dal canto suo, dispone delle ordinarie garanzie procedimentali, tra cui il contraddittorio preventivo ex art. 6-bis L. 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, e il ricorso alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Comma 74: l’addizionale IRAP per banche e assicurazioni

Il comma 74 incrementa di 2 punti percentuali, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi (quindi 2026, 2027 e 2028 per i soggetti solari), le aliquote IRAP previste dall’art. 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Le lettere richiamate riguardano, rispettivamente, le banche e gli altri enti e società finanziarie (lett. b), per i quali l’aliquota base è del 4,65%, e le imprese di assicurazione (lett. c), con aliquota base del 5,90%. Per effetto della maggiorazione le aliquote nominali salgono temporaneamente al 6,65% per le banche e al 7,90% per le assicurazioni, ferme restando le maggiorazioni regionali.

La norma esclude espressamente dall’incremento i soggetti indicati dall’art. 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo D.Lgs. 446/1997, ossia in particolare la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, talune holding industriali e altri soggetti per i quali la disciplina IRAP segue regole speciali di determinazione della base imponibile. La maggiorazione è quindi mirata sugli intermediari vigilati e sugli assicuratori, in linea con la ratio di chiamare a contribuzione i settori che, in fase di rialzo dei tassi, hanno registrato margini particolarmente elevati. Dal 2027 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026) e fino al 2028 spetta una detrazione pari a euro 90.000 fino a concorrenza della differenza tra l’imposta calcolata con l’aliquota maggiorata e quella che si sarebbe determinata con l’aliquota ordinaria: la detrazione attenua quindi l’impatto sui soggetti di minori dimensioni, lasciando integro l’effetto sui grandi gruppi.

Comma 75: l’acconto IRAP 2026

Il comma 75 contiene una regola di calcolo dell’acconto coerente con la logica del prelievo: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 l’acconto va determinato assumendo, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già le nuove aliquote del comma 74. La disposizione neutralizza l’effetto fisiologico del metodo storico, che altrimenti avrebbe portato a versare acconti calcolati su aliquote più basse, e di fatto anticipa al primo anno l’intero maggior gettito. La tecnica è analoga a quella già sperimentata da numerose leggi di bilancio in materia IRES e IRAP (si pensi all’art. 1, c. 65, L. 30 dicembre 2020, n. 178) e si coordina con le regole generali dell’art. 17 D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 sull’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Commi 76-78: il rinvio delle deduzioni dei componenti negativi

I commi 76, 77 e 78 differiscono al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al successivo, in quote costanti, tre tranche di deduzioni che la legislazione previgente aveva collocato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. Si tratta di un fenomeno noto come «spalmatura» delle deduzioni: la base imponibile IRES e IRAP degli intermediari finanziari viene ampliata temporaneamente, con un effetto di anticipo del gettito che si riassorbe nei periodi successivi.

Il comma 76 interviene sulla deduzione del 3,80% prevista dai commi 4 e 9 dell’art. 16 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, relativa alle rettifiche di valore e perdite su crediti delle banche e degli intermediari finanziari. Il comma 77 differisce la deduzione del 12,36% prevista dall’art. 1, comma 1079, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, mentre il comma 78 differisce la deduzione del 9,50% di cui ai commi 1067 e 1068 dell’art. 1 della medesima L. 145/2018, sempre con riferimento alle rettifiche di valore di crediti verso la clientela. Le tre disposizioni, dunque, riguardano componenti negativi già iscritti in bilancio negli esercizi precedenti, la cui rilevanza fiscale viene posticipata di due esercizi.

Profili applicativi e di pianificazione

Sul piano applicativo, banche, intermediari finanziari e assicurazioni dovranno: (i) ricalcolare l’acconto IRAP 2026 con le nuove aliquote ai sensi del comma 75; (ii) sterilizzare nelle dichiarazioni dei redditi IRES/IRAP relative al 2027 le quote di deduzione differite, riportandole nei modelli del 2028 e del 2029; (iii) aggiornare i piani di fiscalità differita (DTA) ai fini IAS/IFRS e dei principi contabili nazionali, valutando la recuperabilità alla luce del nuovo orizzonte temporale. Sotto il profilo dichiarativo, le variazioni in aumento da inserire nei modelli REDDITI SC e IRAP dovranno essere coerenti con le istruzioni che l’Agenzia delle entrate emanerà per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

Profili costituzionali e di compatibilità europea

L’intervento si colloca in continuità con la giurisprudenza costituzionale che ammette prelievi mirati su settori specifici purché proporzionati e temporanei (artt. 3 e 53 Cost.). Il differimento delle deduzioni, in particolare, è tecnicamente un’anticipazione del prelievo che non incide sul diritto alla deduzione, ma solo sul momento del suo riconoscimento, in coerenza con il principio di legalità tributaria dell’art. 23 Cost. e con l’art. 97 Cost. quanto al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione finanziaria. Sul piano euro-unitario, la maggiorazione IRAP non incide sulla disciplina IVA armonizzata e si muove negli spazi lasciati liberi dal diritto dell’Unione.

Domande frequenti

Quali soggetti subiscono l’addizionale IRAP di 2 punti prevista dal comma 74?

L’incremento di 2 punti percentuali si applica ai soggetti rientranti nell’art. 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del D.Lgs. 446/1997, ossia banche e altri enti e società finanziari iscritti negli appositi albi e imprese di assicurazione. Restano esclusi i soggetti indicati nell’art. 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto, tra cui Banca d’Italia, taluni soggetti pubblici e holding industriali con regole speciali. La maggiorazione opera per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, quindi tipicamente 2026, 2027 e 2028 per i soggetti solari, ferme restando le addizionali regionali.

Come si calcola l’acconto IRAP 2026 alla luce del comma 75?

Il comma 75 impone, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, di assumere come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando già le aliquote maggiorate di cui al comma 74. In pratica, anche se nel 2025 si è pagata IRAP con le aliquote ordinarie, l’acconto storico 2026 va ricalcolato come se le aliquote del 2026 fossero già state vigenti nel 2025. Resta ferma la possibilità di utilizzare il metodo previsionale ex art. 17 D.P.R. 435/2001, valutando però il rischio di sanzioni in caso di insufficiente versamento.

Quale è l’effetto pratico del rinvio delle deduzioni dei commi 76-78?

Le tre disposizioni differiscono al 2028 e al 2029, in quote costanti, le deduzioni del 3,80%, 12,36% e 9,50% sui componenti negativi previste dall’art. 16 del D.L. 83/2015, dall’art. 1, c. 1079, della L. 145/2018 e dai commi 1067-1068 della stessa L. 145/2018. L’impresa non perde la deduzione, ma vede aumentare la base imponibile IRES e IRAP del 2027 e ridurre quella dei due esercizi successivi. Vanno quindi aggiornati budget fiscali, piani DTA e prospetti dichiarativi, evitando di rilevare nei modelli del 2027 quote di deduzione già differite per legge.

Quali norme procedurali si applicano all’accertamento e alle sanzioni del contributo richiamato dal comma 73?

Il comma 73 rinvia in blocco alle disposizioni in materia di imposte sui redditi. Ne deriva l’applicazione, tra l’altro, del D.P.R. 600/1973 per i poteri istruttori e l’avviso di accertamento, del D.P.R. 602/1973 per la riscossione, del D.Lgs. 471/1997 e del D.Lgs. 472/1997 per le sanzioni e del D.Lgs. 546/1992 per il contenzioso davanti alle Corti di giustizia tributaria. Si applicano inoltre le garanzie dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), con particolare riferimento al contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis, alla motivazione rafforzata e ai termini di accertamento ordinari.

L’addizionale IRAP è deducibile ai fini IRES?

La maggiorazione del comma 74 segue la disciplina ordinaria dell’IRAP. Ai fini IRES si applica quindi la deducibilità parziale dell’IRAP prevista dall’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e dall’art. 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nella misura forfettaria del 10% e per la quota riferita al costo del lavoro. La maggiorazione non gode di regimi di favore: produce maggior imposta corrente IRAP, che concorre alla determinazione delle imposte differite e correnti secondo le regole ordinarie di OIC 25 o IAS 12.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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