Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 551 Codice della Navigazione – Trasferimento del privilegio

    Art. 551 Codice della Navigazione – Trasferimento del privilegio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento del privilegio. Sezione II Dei privilegi sulla nave e sul nolo

  • Art. 16 D.Lgs. 198/2006 – Sede e attrezzature

    Art. 16 D.Lgs. 198/2006 – Sede e attrezzature

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 è ubicato rispettivamente presso le regioni, le città metropolitane e gli enti di area vasta. L’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l’ufficio è ubicato, nell’ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.

    2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito operano le consigliere e i consiglieri di parità, convenzioni quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g). articolo precedente articolo successivo

  • Art. 567 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’ipoteca

    Art. 567 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’ipoteca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante. L'ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.

  • Art. 50 Codice del Processo Amministrativo – Intervento volontario in causa

    Art. 50 Codice del Processo Amministrativo – Intervento volontario in causa

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l’indicazione delle generalità dell’interveniente. L’atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera d).

    2. L’atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all’articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile.

    3. Il deposito dell’atto di intervento di cui all’articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell’udienza.

  • Art. 111 Bis TUIR: Perdita della qualifica di ente non commer

    Art. 111 Bis TUIR: Perdita della qualifica di ente non commer

    Art. 111 Bis TUIR – Perdita della qualifica di ente non commerciale.

    In vigore dal 01/01/2003 al 12/12/2003

    Modificato da: Legge del 27/12/2002 n. 289 Articolo 90

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota: Ripristino”1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita’ commerciale per un intero periodo d’imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
    a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attivita’ commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita’;
    b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita’ commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita’ istituzionali;
    c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita’ commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita’ e le quote associative;
    d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attivita’ commerciale rispetto alle restanti spese.
    3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.”

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  • Art. 509 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 509 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto alle indennità e al compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate. Del ritrovamento di relitti di mare

  • Art. 4 D.Lgs. 502/1992 – Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri

    Art. 4 D.Lgs. 502/1992 – Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall’articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell’ articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui all’ articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino all’emanazione delle disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della delega prevista dall’ articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile 2000. 1-bis. Nell’ambito della riorganizzazione della rete dei servizi conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura, disciplinata dall’atto di cui all’articolo 3, comma 1-bis, in coerenza con l’articolo 17-bis; b) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo; c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialitàsecondo le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1992, e successive modificazioni; d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni, secondo le specificazioni contenute nell’Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale ed in considerazione della mobilità infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore complessità; f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell’ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna; g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, nel corso dell’ultimo triennio, superiore di almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale; h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie. 1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non si applicano agli ospedali specializzati di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca il solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda unità sanitaria locale. 1 -quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e l-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,, il Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei ministri, le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i predetti ospedali. 1-quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e comunque dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, la regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1-bis e a valutare l’equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo ambito territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita dei requisiti di cui al comma 1bis, la costituzione in azienda viene revocata, secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la regione individua l’unità sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi. 1-sexies. I presidi attualmente costituiti in aziende ospedaliere, con esclusione dei presidi di cui al comma 6, per i quali viene richiesta la conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono essere confermati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,, sulla base di un progetto di adeguamento presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-quater. Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della sanità attivano la procedura di cui all’ultimo periodo del comma l- quinquies; ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi del comma 1-quater. 1-septies. Le regioni definiscono le modalità dell’integrazione dell’attività assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella programmazione regionale e le forme della collaborazione con le unità sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali dell’ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell’articolo 3-septies. 1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi dell’ articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli istituti di cui al comma 12.

    2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche: a) PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell’evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l’elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l’esercizio delle attività medesime; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 7-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

    8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L’eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l’autonomia dell’università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell’autonomia aziendale.

    9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell’unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell’unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso dell’idoneità di cui all’art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l’esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all’interno del bilancio dell’unità sanitaria locale, con l’introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.

    10. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 5, lettera g) in materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all’ art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di degenza media, l’intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All’interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l’esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente responsabili dell’attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all’interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l’attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per l’approntamento degli spazi per la libera professione all’interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento comporta l’esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall’entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.

    11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati all’esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall’ articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l’esercizio delle attività libero professionali in regime ambulatoriale all’interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all’ art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all’art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si applicano le vigenti disposizioni contrattuali.

    12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l’ospedale Galliera di Genova, l’Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l’apporto dell’attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull’organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai princìpi del presente decreto e a quelli di cui all’ art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.

    13. I rapporti tra l’ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all’attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.

  • Dimissioni in gravidanza e nel primo anno: la convalida

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Le dimissioni rassegnate durante la gravidanza o nei primi tre anni del bambino (o dell’adozione) richiedono la convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Senza convalida le dimissioni sono inefficaci. La lavoratrice conserva il diritto alla NASpI e al TFR senza decurtazioni.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 55

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni protette: requisiti e diritti
    Elemento Regola
    Periodo tutelato Gravidanza e fino a 3 anni del bambino (o dall’adozione)
    Convalida Obbligatoria presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)
    Conseguenza senza convalida Dimissioni inefficaci (il rapporto prosegue)
    NASpI Spettante anche in caso di dimissioni volontarie in questo periodo
    TFR Spettante integralmente, senza decurtazioni da dimissioni volontarie

    L'obbligo di convalida e perché esiste

    Per tutelare la lavoratrice da pressioni indebite del datore, la legge impone che le dimissioni rassegnate durante la gravidanza o nel primo anno di vita del bambino (esteso a tre anni dalla normativa sull’agevolazione familiare) siano convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La convalida accerta che la decisione sia libera e volontaria. Senza di essa le dimissioni sono inefficaci: il rapporto di lavoro non si interrompe.

    La procedura di convalida

    La lavoratrice (o il lavoratore padre nelle fasi tutelate) si presenta presso lo sportello ITL competente per territorio, oppure davanti a un funzionario sindacale abilitato. L’Ispettorato verifica la volontarietà e, se ricorrono i presupposti, appone la convalida. Il datore viene informato e può procedere con la cessazione del rapporto dalla data concordata.

    NASpI e TFR: i diritti che si conservano

    Una delle ragioni per cui molte lavoratrici scelgono di dimettersi con convalida è che, in questo periodo, le dimissioni danno diritto alla NASpI (indennità di disoccupazione), a differenza delle dimissioni ordinarie. Il TFR è corrisposto integralmente, senza le trattenute previste per le dimissioni volontarie fuori dal periodo tutelato (ove applicabili dal CCNL).

    Casi pratici

    Tizio – lavoratrice che vuole dimettersi al quinto mese di gravidanza

    Francesca è al quinto mese di gravidanza e ha trovato un’occupazione migliore. Si dimette e poi chiede la convalida all’ITL, che la rilascia verificando la volontarietà. Francesca ha diritto alla NASpI se soddisfa i requisiti contributivi, oltre al TFR integrale.

    Caia – pressione del datore e convalida negata

    Il datore di Roberta le chiede insistentemente di firmare le dimissioni a sei mesi dal parto. Roberta firma ma poi si presenta all’ITL: l’ispettore, rilevando la pressione subita, può non convalidare le dimissioni. Il rapporto di lavoro continua come se le dimissioni non fossero state rassegnate.

    Sempronio – dimissioni senza convalida: cosa succede

    Valentina si dimette a otto mesi dal parto inviando solo la comunicazione al datore, senza presentarsi all’ITL. Le dimissioni sono inefficaci: tecnicamente il rapporto non è cessato. Il datore non può considerarla assente ingiustificata; Valentina deve regolarizzare la situazione con la convalida o rientrare al lavoro.

    Domande frequenti

    Le dimissioni in gravidanza danno diritto alla NASpI?

    Sì, a condizione che siano convalidate dall’ITL e che la lavoratrice abbia i requisiti contributivi per la NASpI.

    Entro quando va chiesta la convalida?

    Non esiste un termine tassativo, ma è opportuno presentarsi all’ITL prima che il datore elabori la cessazione. In caso di dubbi, meglio agire subito dopo le dimissioni scritte.

    Il padre deve convalidare le dimissioni nel primo anno?

    Sì. La tutela della convalida si estende anche al padre lavoratore dipendente durante il periodo di utilizzo del congedo di paternità e nei mesi successivi previsti dalla normativa.

    Cosa si porta all'ITL per la convalida?

    Documento d’identità, lettera di dimissioni, certificato di gravidanza o di nascita del figlio e, se disponibile, il contratto di lavoro. L’ITL può richiedere documentazione aggiuntiva.

    Se non si fa la convalida, le dimissioni sono nulle?

    Non nulle in senso stretto, ma inefficaci: il rapporto di lavoro continua come se le dimissioni non fossero state rassegnate, fino a convalida o revoca.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Commi 794-797 LB 2026: Sanità militare, fondo difesa e celiachia

    Commi 794-797 LB 2026: Sanità militare, fondo difesa e celiachia

    Commi 794-797 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Difesa Sicurezza

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 794 attende provvedimenti normativi di revisione del Servizio sanitario militare; comma 797 attende futuri interventi normativi in materia di celiachia e probabili decreti del Ministero della Salute. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    794. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare di cui all’ articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201 , in linea con i principi e criteri direttivi di cui all’ articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 119 , è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.

    795. Il fondo di cui all’ articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    796. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’ articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nella misura di euro 485.000 per l’anno 2026.

    797. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

  • Comma 2 LB26: riserve auree Banca d’Italia appartengono al Popolo italiano

    Comma 2 LB26: riserve auree Banca d’Italia appartengono al Popolo italiano

    Comma 2 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea , il comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano.

  • Comma 18 LB26: trattamento integrativo 15% lavoro notturno e festivo turismo

    Comma 18 LB26: trattamento integrativo 15% lavoro notturno e festivo turismo

    Comma 18 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Probabile provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate per definire codice tributo F24, modalità di compensazione e indicazioni di esposizione in CU/dichiarazione dei redditi. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    18. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’ articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 , effettuate nei giorni festivi.

  • Comma 485 LB26: 350 milioni per interventi normativi in materia di mobilità

    Comma 485 LB26: 350 milioni per interventi normativi in materia di mobilità

    Comma 485 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 485 espressamente richiama «interventi normativi in materia di mobilità»: l’attivazione delle risorse presuppone l’emanazione di successivi provvedimenti (decreti-legge, decreti ministeriali) che individuino destinatari e modalità operative. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    485. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 150 milioni di euro per l’anno 2027.