Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
119. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 39-octies: 1) al comma 3, lettera a), le parole da: «per l’anno 2023» fino a: «29,50 per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026, in 32 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 38,50 euro per 1.000 sigarette»; 2) al comma 5: 2.1) alla lettera b), le parole: «euro 37 il chilogrammo convenzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l’anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall’anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale»; 2.2) alla lettera c), le parole da: «euro 140» fino a: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 161,50 il chilogrammo per l’anno 2026, euro 165,50 il chilogrammo per l’anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028»; 3) al comma 6, le parole da: «, per l’anno 2023» fino a: «a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato, per l’anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette»; b) all’articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »; c) all’articolo 39-terdecies, comma 3, le parole da: «trenta per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «40,50 per cento per l’anno 2026, al 41 per cento per l’anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall’anno 2028»; d) all’articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole da: «, rispettivamente, al quindici per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l’anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l’anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall’anno 2028»; e) all’articolo 62-quater, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-quater. Per i prodotti di cui al comma 1-bis immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »; f) all’articolo 62-quater, comma 4, le parole: «Con determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-quater, con determinazione»; g) all’articolo 62-quater.1: 1) al comma 9-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma telematica, con cadenza trimestrale, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni»; 2) al comma 12, il secondo periodo è soppresso; 3) dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l’ articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 . 13-bis.2. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all’importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000»; h) all’allegato I, voce: «Tabacchi lavorati»: 1) alla lettera b), le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento per l’anno 2026, 27,5 per cento per l’anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall’anno 2028»; 2) alla lettera c), le parole: «49,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «49,23 per cento per l’anno 2026, 48,50 per cento per l’anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall’anno 2028»; 3) alla lettera d), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60,7 per cento per l’anno 2026, 60,9 per cento per l’anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall’anno 2028».
120. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , devono riportare i seguenti elementi: a) informazioni sugli ingredienti; b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro; c) avvertenze d’uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura «tenere fuori dalla portata dei bambini»; d) le seguenti avvertenze sanitarie: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto superiore di sanità» e «Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari». Alla collocazione delle avvertenze sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all’ articolo 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 .
121. I prodotti di cui al comma 120 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e di manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.