Autore: Andrea Marton

  • Art. 553 Codice della Navigazione – Surrogazione dell’indennità alla nave e al nolo

    Art. 553 Codice della Navigazione – Surrogazione dell’indennità alla nave e al nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la nave è perita o deteriorata o il nolo è in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente:

    a) le indennità per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;

    b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo;

    c) le indennità e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave. Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennità di assicurazione, né i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.

  • Art. 29 L. 354/1975 – Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi

    Art. 29 L. 354/1975 – Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I detenuti e gli internati sono posti in grado d’informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell’avvenuto trasferimento.
    In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

  • Art. 581 Codice della Navigazione – Svolgimento dell’inchiesta

    Art. 581 Codice della Navigazione – Svolgimento dell’inchiesta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'inchiesta formale è eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l'autorità marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell'autorità medesima. La commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca. Hanno facoltà di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l'armatore e il proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico. Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente può procedere all'esame dell'equipaggio, informandone l'autorità consolare competente. Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilità del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.

  • Comma 514 LB 2026: dichiarazione cittadinanza gratuita ai consolati

    Comma 514 LB 2026: dichiarazione cittadinanza gratuita ai consolati

    Comma 514 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Migrazione Esteri

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    514. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 , dopo l’articolo 7-ter è inserito il seguente: «Art. 7-quater. – Dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b): gratuita».

  • Commi 373-375 LB 2026: contributo affitto studenti, INPS gestione

    Commi 373-375 LB 2026: contributo affitto studenti, INPS gestione

    Commi 373-375 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    373. A decorrere dall’anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all’ articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , una somma pari a 200.000 euro annui è destinata all’INPS per l’adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

    374. A decorrere dall’anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all’ articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , sono trasferite all’INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinare annualmente, come definito nell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 281 del 23 novembre 2023.

    375. Agli oneri di cui al comma 373 si provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 .

  • Art. 7 D.Lgs. 171/2005

    Art. 7 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Stipendio dirigenti PA: posizione e risultato

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    Lo stipendio del dirigente pubblico ha tre componenti: tabellare (€3.800-6.500 a seconda dell’area), retribuzione di posizione (parte fissa + variabile, legata alla complessita dell’incarico), retribuzione di risultato (legata agli obiettivi raggiunti, fino al 20-30%). I dirigenti medici hanno l’indennita di esclusivita (per chi non esercita la libera professione esterna).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    CCNL Dirigenza Funzioni Centrali/Locali 2019-2021 (2023); Area Sanita Dirigenti 2019-2021 (2024)
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattivita); negoziato 2022-2024 in apertura
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Tabella riepilogativa

    Componenti stipendio dirigenti PA
    Componente Funzioni Centrali II f. Funzioni Locali Dirigente medico
    Tabellare €3.900 €3.800 €4.500
    Retribuzione posizione €1.500-4.000 €1.200-3.500 €800-2.500
    Retribuzione risultato Fino 20% Fino 25% Fino 20%
    Indennita esclusivita €500-1.200

    Importi lordi mensili indicativi. Prima fascia Funzioni Centrali: tabellare e posizione molto superiori (fino €120.000-160.000 annui complessivi). Tetto retributivo €240.000 lordi/anno per i pubblici.

    Le tre componenti retributive

    Lo stipendio del dirigente pubblico ha struttura tripartita:

    • Tabellare: parte fissa per area e anzianita. €3.800-4.500 mensili (seconda fascia/locali/medici), molto piu alto per la prima fascia centrali
    • Retribuzione di posizione: legata alla complessita dell’incarico ricoperto. Parte fissa + parte variabile. €800-4.000/mese
    • Retribuzione di risultato: legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 15-30% della posizione, verificata annualmente

    Indennita di esclusivita per i medici

    I dirigenti medici hanno una scelta sul rapporto di lavoro:

    • Rapporto esclusivo: il medico lavora solo per il SSN, non esercita libera professione esterna. Riceve l’indennita di esclusivita (€500-1.200/mese) + possibilita di ALPI (Attivita Libero Professionale Intramoenia)
    • Rapporto non esclusivo: il medico puo esercitare libera professione esterna ma perde l’indennita di esclusivita e l’accesso a incarichi di struttura complessa

    La grande maggioranza dei medici sceglie il rapporto esclusivo (richiesto per la carriera).

    Tetto retributivo e prima fascia

    Per i pubblici vige un tetto retributivo di €240.000 lordi/anno (D.L. 66/2014), che limita gli stipendi dei dirigenti apicali e dei direttori generali.

    La prima fascia Funzioni Centrali (direttori generali, capi dipartimento) raggiunge i €120.000-160.000 annui complessivi (tabellare + posizione molto elevata). I direttori generali di ASL/AO e i segretari comunali di grandi citta possono avvicinarsi al tetto.

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente II fascia ministero”, “Tizio dirigente II fascia Min. Economia: tabellare €3.900 + retribuzione posizione €2.800 + risultato 18% €504 = €7.204 lordi/mese (~€95.000 annui).
    Caia – Dirigente Comune grande
    Caia dirigente Comune capoluogo settore finanze: tabellare €3.800 + posizione €3.200 + risultato 22% €704 = €7.704 lordi/mese. Coordina 3 servizi.
    Sempronio – Dirigente medico struttura complessa
    Sempronio direttore struttura complessa cardiologia: tabellare €5.200 + posizione €2.200 + indennita esclusivita €1.000 + risultato 18% + ALPI = oltre €100.000 annui.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un dirigente pubblico?
    Tra €90.000 e €160.000 lordi/anno a seconda dell’area e dell’incarico. Tabellare €3.800-5.200/mese + retribuzione di posizione €800-4.000 + risultato 15-30%. Tetto massimo €240.000 lordi/anno.
    Cos'e' l'indennita di esclusivita?
    Un’indennita (€500-1.200/mese) riconosciuta ai dirigenti medici che lavorano solo per il SSN (rapporto esclusivo), rinunciando alla libera professione esterna. Consente l’accesso a incarichi di struttura complessa e all’ALPI.
    Cos'e' la retribuzione di risultato?
    La parte variabile dello stipendio dirigenziale legata al raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati. 15-30% della retribuzione di posizione. Verificata annualmente dal Nucleo di Valutazione/OIV.
    Esiste un tetto agli stipendi pubblici?
    Si, €240.000 lordi/anno (D.L. 66/2014) per tutti i dipendenti e dirigenti pubblici, inclusi direttori generali di ASL, AO, enti. Limita gli stipendi apicali e cumuli con altri incarichi pubblici.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 8 D.Lgs. 198/2006 – Costituzione e componenti

    Art. 8 D.Lgs. 198/2006 – Costituzione e componenti ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

    2. Il Comitato è composto da: a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; c) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; d) due componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro che ne abbiano fatto richiesta; f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all’articolo 12, comma 2, del presente decreto. 2-bis. Le designazioni di cui al comma sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l’integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.

    3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto: a) tre esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro e politiche di genere; b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l’inclusione e le politiche sociali; c-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151;

    4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.

    5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito dei suoi componenti.

  • Art. 510 Codice della Navigazione – Diritti ed obblighi del ritrovatore

    Art. 510 Codice della Navigazione – Diritti ed obblighi del ritrovatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all'autorità predetta. Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo.

  • Art. 147 c.c.: Doveri verso i figli

    Art. 147 c.c.: Doveri verso i figli

    Art. 147 c.c. – Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.

  • Art. 5-bis D.Lgs. 502/1992 – Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico

    Art. 5-bis D.Lgs. 502/1992 – Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’ articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell’arco pluriennale degli interventi, l’accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

    2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all’accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all’attuazione.

    3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell’accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal Ministero della sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.

  • Commi 119-121 LB 2026: accise tabacchi e prodotti nicotina

    Commi 119-121 LB 2026: accise tabacchi e prodotti nicotina

    Commi 119-121 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026, con effetti pluriennali fino al 2028.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per contenuto e modalità delle comunicazioni trimestrali tra depositi autorizzati. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    119. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 39-octies: 1) al comma 3, lettera a), le parole da: «per l’anno 2023» fino a: «29,50 per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026, in 32 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 38,50 euro per 1.000 sigarette»; 2) al comma 5: 2.1) alla lettera b), le parole: «euro 37 il chilogrammo convenzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l’anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall’anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale»; 2.2) alla lettera c), le parole da: «euro 140» fino a: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 161,50 il chilogrammo per l’anno 2026, euro 165,50 il chilogrammo per l’anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028»; 3) al comma 6, le parole da: «, per l’anno 2023» fino a: «a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato, per l’anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette»; b) all’articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »; c) all’articolo 39-terdecies, comma 3, le parole da: «trenta per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «40,50 per cento per l’anno 2026, al 41 per cento per l’anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall’anno 2028»; d) all’articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole da: «, rispettivamente, al quindici per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l’anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l’anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall’anno 2028»; e) all’articolo 62-quater, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-quater. Per i prodotti di cui al comma 1-bis immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »; f) all’articolo 62-quater, comma 4, le parole: «Con determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-quater, con determinazione»; g) all’articolo 62-quater.1: 1) al comma 9-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma telematica, con cadenza trimestrale, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni»; 2) al comma 12, il secondo periodo è soppresso; 3) dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l’ articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 . 13-bis.2. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all’importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000»; h) all’allegato I, voce: «Tabacchi lavorati»: 1) alla lettera b), le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento per l’anno 2026, 27,5 per cento per l’anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall’anno 2028»; 2) alla lettera c), le parole: «49,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «49,23 per cento per l’anno 2026, 48,50 per cento per l’anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall’anno 2028»; 3) alla lettera d), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60,7 per cento per l’anno 2026, 60,9 per cento per l’anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall’anno 2028».

    120. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , devono riportare i seguenti elementi: a) informazioni sugli ingredienti; b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro; c) avvertenze d’uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura «tenere fuori dalla portata dei bambini»; d) le seguenti avvertenze sanitarie: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto superiore di sanità» e «Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari». Alla collocazione delle avvertenze sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all’ articolo 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 .

    121. I prodotti di cui al comma 120 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e di manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.