Autore: Andrea Marton

  • Art. 30-bis L. 354/1975 – Provvedimenti e reclami in materia di permessi

    Art. 30-bis L. 354/1975 – Provvedimenti e reclami in materia di permessi

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Prima di pronunciarsi sull’istanza di permesso, l’autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l’istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.
    Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La decisione sull’istanza è adottata con provvedimento motivato.

    Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all’interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l’interessato.
    La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.
    Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d’appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
    Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all’integrazione della sezione ai sensi dell’articolo 68, terzo e quarto comma.
    L’esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal quarto comma e durante il procedimento previsto dal quinto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.
    Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell’articolo 30. In tale caso è obbligatoria la scorta.
    Il procuratore generale presso la corte d’appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

  • Art. 120 TUIR: Definizione del requisito di controllo

    Art. 120 TUIR: Definizione del requisito di controllo

    Art. 120 TUIR – Definizione del requisito di controllo (2)

    In vigore dal 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 6

    “1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le societa’ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita’ limitata:

    a) al cui capitale sociale la societa’ o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all’ente o societa’ controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile;

    b) al cui utile di bilancio la societa’ o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all’ente o societa’ controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile.

    1-bis. Si considerano altresi’ controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall’articolo 162, dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.

    2. Il requisito del controllo di cui all’articolo 117, comma 1 deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio relativamente al quale la societa’ o ente controllante e la societa’ controllata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione.”

    ———————

    (1) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 2 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 6, comma 3 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Comma 552 LB 2026: decreto di riparto Fondo federalismo museale

    Comma 552 LB 2026: decreto di riparto Fondo federalismo museale

    Comma 552 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 552 è esso stesso norma di rinvio a un decreto interministeriale MiC-MEF, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con possibilità di revisione annuale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    552. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 551. Tale riparto può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

  • Art. 16 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

    Art. 16 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. 1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione. 1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell’unità da diporto, il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1, a seguito dell’annotazione della perdita di possesso di cui all’articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione. articolo precedente articolo successivo

  • Lavoratori frontalieri: tassazione e accordi bilaterali 2024

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    I lavoratori frontalieri sono residenti in uno Stato che lavorano abitualmente nell’altro Stato confinante e rientrano ogni giorno (o con frequenza) al domicilio. Il regime fiscale è disciplinato da accordi bilaterali specifici: per la Svizzera il nuovo accordo del 2023 ha modificato la tassazione concorrente. Con Francia, Austria e San Marino vigono regole proprie.

    Riferimento normativo

    Accordo Italia-Svizzera 2023 (L. 83/2023); Conv. OCSE

    Tabella riepilogativa

    Regime fiscale dei frontalieri per Stato di lavoro
    Stato di lavoro Regime fiscale principale Note
    Svizzera (nuovo accordo 2023) Tassazione concorrente: imposta alla fonte in CH + IRPEF ridotta in Italia Rilevante per i «nuovi» frontalieri dal 2024
    Francia Tassazione solo in Francia (zona frontaliera) Accordo bilaterale specifico per zone di confine
    Austria Tassazione nel Paese di residenza (Italia) Convenzione OCSE standard
    San Marino Accordo specifico; tassazione mista Convenzione bilaterale

    Chi è il lavoratore frontaliero

    Il lavoratore frontaliero è la persona residente in uno Stato che svolge attività lavorativa dipendente nell’altro Stato confinante e rientra normalmente al proprio domicilio ogni giorno o, almeno, una volta a settimana. La definizione esatta varia in base all’accordo bilaterale applicabile: ad esempio, l’accordo Italia-Svizzera (sia il precedente del 1974 sia il nuovo del 2023) delimita precise zone geografiche di residenza e di lavoro ammesse per beneficiare del regime frontaliero.

    Il nuovo accordo Italia-Svizzera del 2023

    La L. 83/2023 ha ratificato il nuovo accordo Italia-Svizzera sui frontalieri, in vigore dal 2024. I vecchi frontalieri (residenti nelle zone di confine che lavoravano in Svizzera prima del 17 luglio 2023) mantengono il vecchio regime con tassazione esclusiva in Svizzera fino al 2033. I nuovi frontalieri (dopo tale data) sono soggetti a una tassazione concorrente: la Svizzera applica un’imposta alla fonte (fino all’80% dell’imposta dovuta), mentre l’Italia tassa il reddito in via residuale, garantendo un credito per l’imposta estera.

    Previdenza e obblighi dichiarativi in Italia

    Il lavoratore frontaliero residente in Italia è di norma assicurato nel Paese di lavoro (es. Svizzera) per la previdenza, in base ai regolamenti UE o agli accordi bilaterali. L’obbligo di dichiarazione in Italia dipende dal regime fiscale applicabile: i nuovi frontalieri svizzeri devono includere il reddito estero nel modello 730 o Redditi PF, indicando le imposte pagate all’estero per il credito d’imposta. Il mancato adempimento comporta sanzioni per infedele dichiarazione.

    Casi pratici

    Tizio – vecchio frontaliero in Svizzera fino al 2033

    Tizio risiede a Como e lavora a Lugano da 2010: è un «vecchio» frontaliero. Fino al 2033 mantiene il regime previgente: tassazione esclusiva in Svizzera con imposta alla fonte; in Italia non paga IRPEF sul reddito svizzero ma beneficia di servizi pubblici finanziati anche dalle ristorni cantonali svizzere ai Comuni italiani di confine.

    Caia – nuovo frontaliero in Svizzera dal 2024

    Caia si trasferisce a Varese nel 2024 e inizia a lavorare a Zurigo in regime di frontaliero. È soggetta al nuovo accordo: la Svizzera trattiene un’imposta alla fonte; Caia deve dichiarare il reddito in Italia nel 730, indicare le imposte pagate in Svizzera e calcolare il credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.

    Sempronio – frontaliero con la Francia in zona di confine

    Sempronio vive a Ventimiglia e lavora a Nizza: beneficia dell’accordo bilaterale Italia-Francia per i frontalieri delle zone di confine, che prevede la tassazione esclusiva in Francia. In Italia non dichiara il reddito francese come imponibile ma lo indica come reddito esente.

    Domande frequenti

    Cosa cambia per i frontalieri italiani in Svizzera con il nuovo accordo 2023?

    I nuovi frontalieri (che iniziano a lavorare in Svizzera dopo il 17 luglio 2023) sono soggetti a tassazione concorrente: imposta alla fonte in Svizzera e IRPEF residuale in Italia con credito per le imposte estere. I vecchi frontalieri mantengono il vecchio regime (tassazione solo in Svizzera) fino al 2033.

    Il frontaliero deve dichiarare i redditi esteri in Italia?

    Dipende dal regime: i nuovi frontalieri svizzeri sì, inserendo il reddito nel 730 o nel modello Redditi e indicando le imposte estere per il credito. I vecchi frontalieri svizzeri e quelli con la Francia no (reddito esente in Italia).

    I frontalieri versano i contributi previdenziali in Italia?

    No, di norma versano i contributi nel Paese di lavoro (es. AVS/AI in Svizzera, sécu in Francia) in base ai regolamenti UE o agli accordi bilaterali. Non maturano contributi INPS salvo eccezioni.

    Un frontaliero ha diritto alla pensione italiana?

    Può totalizzare i periodi assicurativi esteri con quelli italiani eventualmente maturati in base ai regolamenti UE (per Svizzera inclusa) o agli accordi bilaterali, richiedendo la pensione all’ente del Paese competente per ciascun periodo.

    Cosa si intende per «zona di confine» nel regime frontaliero?

    Ciascun accordo bilaterale delimita le zone: per l’accordo Italia-Svizzera si tratta dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese per la parte svizzera, e delle Province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola e Valle d’Aosta per la parte italiana.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 550 Codice della Navigazione – Surrogazione del creditore perdente

    Art. 550 Codice della Navigazione – Surrogazione del creditore perdente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il creditore che ha privilegio sopra una o più cose, qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello stesso debitore, può surrogarsi nel privilegio spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi privilegio di grado inferiore. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

  • Permessi L. 104: cosa può controllare il datore di lavoro

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    I permessi L. 104 (3 giorni al mese o 2 ore al giorno) sono retribuiti e coperti da INPS. Il datore può verificare che l’assenza sia effettivamente correlata all’assistenza, ma non può esigere un rendiconto orario analitico. Il lavoratore non è tenuto a dimostrare dove ha trascorso ogni momento, purché l’assistenza al familiare disabile sia concreta e riconducibile a quel giorno.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992; art. 33 e 34 L. 104/1992

    Tabella riepilogativa

    Permessi L. 104 – caratteristiche principali
    Aspetto Regola
    Permessi mensili 3 giorni interi per assistenza al familiare disabile grave (o frazionabili in ore secondo CCNL)
    Permessi giornalieri 2 ore al giorno per il lavoratore disabile grave (1 ora se orario < 6 h)
    Retribuzione A carico INPS; il datore anticipa e poi recupera
    Chi ne fruisce Il lavoratore disabile oppure chi assiste un familiare (coniuge, convivente, parenti/affini entro 2°)
    Controlli datore Può verificare la correlazione assistenziale, non può schedare ogni spostamento
    Abuso: conseguenze Licenziamento per giusta causa (confermato da Cass. n. 9217/2016 e successive)

    Quando spettano i permessi L. 104

    I permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 spettano al lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave (certificata dall’ASL/INPS) in via continuativa ed esclusiva. La fruizione è di 3 giorni al mese, estendibili ai parenti entro il 3° grado se il coniuge o il genitore è impossibilitato. I giorni non si riducono in caso di lavoro a tempo parziale orizzontale.

    Il permesso può essere frazionato in ore se il CCNL lo prevede; in mancanza si usano giorni interi.

    Cosa può controllare il datore

    Il datore ha il diritto di accertare che l’assenza sia funzionalmente connessa all’assistenza: può richiedere la documentazione INPS, verificare la coincidenza dei giorni con esigenze assistenziali concretamente attestate, e – attraverso investigatori privati – accertare che il lavoratore non svolga attività incompatibili con lo scopo del permesso.

    Non può invece richiedere un resoconto minuto per minuto degli spostamenti né negare il permesso per mere esigenze produttive.

    Abuso del permesso: rischio licenziamento

    La Cassazione (es. Cass. n. 9217/2016, n. 4984/2014) ha stabilito che l’utilizzo del permesso per scopi estranei all’assistenza – come vacanze, commissioni personali, o attività lavorativa autonoma – integra una grave violazione degli obblighi contrattuali e giustifica il licenziamento per giusta causa, con obbligo di restituire le somme percepite dall’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – permesso e visita medica

    Tizio usa un giorno di permesso L. 104 per accompagnare il padre disabile a una visita specialistica e poi, nelle ore rimanenti, sbriga commissioni familiari. Il permesso è legittimo: l’assistenza è concreta e il resto della giornata non è sottoposto a obbligo di rendiconto.

    Caia – permesso in giorno di gita personale

    Caia fruisce di un giorno di permesso L. 104 ma trascorre la giornata in una locality turistica senza alcun contatto con la madre disabile. Un investigatore incaricato dal datore documenta la situazione: il licenziamento per giusta causa è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

    Sempronio – richiesta del datore di rendiconto orario

    Il datore di Sempronio chiede di compilare ogni mese un modulo con orari e attività assistenziali svolte. La richiesta è illegittima: Sempronio può limitarsi a indicare i giorni di assenza e la documentazione INPS della disabilità del familiare.

    Domande frequenti

    I 3 giorni L. 104 si accumulano se non usati?

    No. I 3 giorni mensili non si trasferiscono al mese successivo: vanno fruiti nel mese di riferimento, salvo diversa previsione del CCNL.

    Il datore può rifiutare i permessi L. 104?

    No, il rifiuto è illegittimo. Il datore può al più organizzare la turnazione, ma non può negare il diritto né subordinarlo a esigenze produttive.

    I permessi L. 104 valgono come giorni lavorativi ai fini del TFR e delle ferie?

    Sì. I giorni di permesso L. 104 sono equiparati a giorni lavorativi ai fini del computo di TFR, ferie, anzianità e mensilità aggiuntive.

    Due fratelli possono usare i permessi per lo stesso genitore?

    Dal 2019 (L. 160/2019) è possibile che due familiari fruiscano alternativamente dei permessi per la stessa persona disabile nello stesso mese, purché non nello stesso giorno.

    Il permesso L. 104 si applica anche ai lavoratori part-time?

    Sì. I 3 giorni mensili spettano per intero anche ai lavoratori a tempo parziale orizzontale; per il part-time verticale si ragguagliano alle settimane di lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 28 Reg. (UE) 2024/1689 – Autorità di notifica

    Art. 28 Reg. (UE) 2024/1689 – Autorità di notifica

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce almeno un'autorità di notifica responsabile della predisposizione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio. Tali procedure sono sviluppate nell'ambito della collaborazione tra le autorità di notifica di tutti gli Stati membri.

    2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il monitoraggio di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n, 765/2008.

    3. Le autorità di notifica sono istituite, organizzate e gestite in modo tale che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità e che siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità delle loro attività.

    4. Le autorità di notifica sono organizzate in modo che le decisioni relative alla notifica di un organismo di valutazione della conformità siano prese da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

    5. Le autorità di notifica non offrono né svolgono alcuna delle attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità, né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

    6. Le autorità di notifica salvaguardano la riservatezza delle informazioni che ottengono conformemente all'articolo 78.

    7. Le autorità di notifica dispongono di un numero adeguato di dipendenti competenti per l'adeguata esecuzione dei relativi compiti. I dipendenti competenti dispongono, se del caso, delle competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni in settori quali le tecnologie dell'informazione, l'IA e il diritto, compreso il controllo dei diritti fondamentali.

  • Comma 136 LB26: acconti d’imposta 2027-2030 e neutralizzazione c

    Comma 136 LB26: acconti d’imposta 2027-2030 e neutralizzazione c

    Comma 136 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Disciplina il calcolo dell’acconto d’imposta per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, 2028, 2029 e 2030. Per ciascuna annualità, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando le rispettive lettere a), b), c) e d) del comma 133, e non si tiene conto delle disposizioni delle successive lettere. Si tratta di una norma di neutralizzazione tipica per evitare l’anticipo di gettito su misure progressive.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    136. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso: a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b); b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c); c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera d); d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 133, lettera d).

  • Art. 35 Reg. (UE) 2024/1689 – Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati

    Art. 35 Reg. (UE) 2024/1689 – Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione assegna un numero di identificazione unico a ciascun organismo notificato, anche se un organismo è notificato a norma di più atti dell'Unione.

    2. La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, inclusi i loro numeri di identificazione e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.

  • Comma 711 LB26: copertura finanziaria misure disabilità commi 706-710

    Comma 711 LB26: copertura finanziaria misure disabilità commi 706-710

    Comma 711 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Disabilita Non Autosufficienza

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    711. All’attuazione dei commi da 706 a 710 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, di cui all’ articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , afferenti alla finalità di cui all’ articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , sulle risorse del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’ articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci.

  • Art. 21 T.U. Espropriazione – Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione

    Art. 21 T.U. Espropriazione – Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. L’autorità espropriante forma l’elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.

    2. Se manca l’accordo sulla determinazione dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell’indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia.

    3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l’autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà.

    4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.

    5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell’albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.

    6. Le spese per la nomina dei tecnici:

    a) sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio.

    7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l’ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita.

    8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.

    9. L’opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.

    10. La relazione dei tecnici è depositata presso l’autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.

    11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza.

    12. Ove l’interessato accetti in modo espresso l’indennità risultante dalla relazione, l’autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell’articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l’autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell’eventuale maggior importo della indennità.

    13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.

    14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni.

    15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione prevista dall’articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.

    16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.