Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 28 Reg. (UE) 2022/2065 – Protezione online dei minori

    Art. 28 Reg. (UE) 2022/2065 – Protezione online dei minori

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori adottano misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio.

    2. I fornitori di piattaforme online non presentano sulla loro interfaccia pubblicità basata sulla profilazione come definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 che usa i dati personali del destinatario del servizio se sono consapevoli, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio è minore.

    3. Il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo non obbliga i fornitori di piattaforme online a trattare dati personali ulteriori per valutare se il destinatario del servizio sia minore.

    4. La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell'applicazione del paragrafo 1.

  • Art. 609 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 609 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate nell'articolo 603 si applicano gli articoli 591 a 598 del presente codice; e gli articoli 439 a 444 del codice di procedura civile. DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AVARIE COMUNI

  • Art. 586 Codice della Navigazione – Regolamento di competenza; incompetenza per materia

    Art. 586 Codice della Navigazione – Regolamento di competenza; incompetenza per materia

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto. L'incompetenza per materia del comandante di porto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • Comma 259 LB 2026: nuova pianta organica AGCM, +16 dirigenti

    Comma 259 LB 2026: nuova pianta organica AGCM, +16 dirigenti

    Comma 259 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi i bandi di concorso AGCM per coprire i 16 nuovi posti di ruolo della carriera direttiva. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    259. Al fine di assicurare l’efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonché in materia di concorrenza, la pianta organica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata di sedici unità di ruolo della carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e sei unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando, rispettivamente previsti dall’ articolo 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 , e dall’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 .

  • Comma 542 LB 2026: monitoraggio semestrale Bonus Valore Cultura

    Comma 542 LB 2026: monitoraggio semestrale Bonus Valore Cultura

    Comma 542 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; primo monitoraggio relativo al I semestre 2026 da comunicare entro luglio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il monitoraggio è funzionale all’adozione e all’aggiornamento del decreto attuativo del Bonus Valore Cultura previsto dal comma 541. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    542. Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell’utilizzo del Bonus Valore Cultura, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Dei risultati delle analisi realizzate nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 si tiene conto ai fini dell’adozione del decreto di cui al comma 541. Degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma si tiene conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.

  • Art. 518 Codice della Navigazione – Assicurazione dei profitti sperati sulle merci

    Art. 518 Codice della Navigazione – Assicurazione dei profitti sperati sulle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior valore commerciale, che, al momento della conclusione dell'assicurazione, può prevedersi avranno le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di trasporto e quelle di assicurazione. All'assicurazione dei prodotti sperati sulle merci si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione delle merci.

  • Art. 25-ter L. 354/1975 – Assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali

    Art. 25-ter L. 354/1975 – Assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. L’amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.

  • Comma 346 LB26: riparto risorse PANSM 2025-2030 con decreto del

    Comma 346 LB26: riparto risorse PANSM 2025-2030 con decreto del

    Comma 346 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della salute di concerto con il MEF, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    346. Gli importi di cui al comma 344 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM 2025-2030, con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano stesso nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: ferie, permessi e festivita

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica garantisce un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue, maturati proporzionalmente. I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per eventi familiari, ai Rol (riduzione di orario di lavoro) e alle festività nazionali previste dalla legge. La fruizione delle ferie e organizzata dal datore nel rispetto dei diritti del lavoratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e festivita – CCNL Acconciatura ed Estetica
    Istituto Durata / Modalita
    Ferie annue minime 26 giorni lavorativi per anno (maturazione proporzionale)
    ROL (riduzione orario di lavoro) Ore annue da verificare su CCNL vigente (di norma 32-40 ore)
    Matrimonio del lavoratore 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito
    Lutto (coniuge, figli, genitori) 3 giorni lavorativi retribuiti
    Donazione di sangue Giornata di riposo retribuita (L. 584/1967)
    Festivita nazionali 12 giorni festivi per legge + festivita soppresse (4 giornate)
    Festività soppresse non godute Monetizzabili o trasformate in ROL per accordo

    Ferie: maturazione e fruizione

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica garantisce un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue per i lavoratori con anzianita piena (di norma dopo il primo anno). La maturazione e proporzionale ai mesi lavorati: per ogni mese di lavoro il lavoratore matura circa 2,17 giorni lavorativi di ferie.

    Il datore di lavoro organizza le ferie compatibilmente con le esigenze del salone o del centro estetico, ma deve garantire il godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo estivo (giugno-settembre), salvo diversa volonta del lavoratore. Le ferie non godute possono essere monetizzate solo al termine del rapporto di lavoro; durante il rapporto il diritto alle ferie non e soggetto a rinuncia.

    ROL: riduzione di orario di lavoro

    Oltre alle ferie, il CCNL prevede ore di riduzione dell’orario di lavoro (ROL), da fruire come permessi retribuiti nell’anno di maturazione. Le ore ROL si accumulano mensilmente e devono essere godute entro l’anno (o al piu entro il 30 giugno dell’anno successivo, secondo la prassi contrattuale), pena la monetizzazione.

    I ROL sono utilizzati per coprire assenze brevi per necessita personali o familiari, visite mediche programmate, impegni burocratici. Il datore non puo impedirne la fruizione senza giustificato motivo organizzativo.

    Festivita nazionali e soppresse

    Le festivita nazionali riconosciute dalla legge sono 12, tra cui il 1° gennaio, il 1° maggio, il 2 giugno, il 25 aprile, il 15 agosto, l’8 dicembre, il 25 e 26 dicembre. A queste si aggiunge la festività del Santo Patrono della localita.

    Alle festività nazionali si sommano le cosiddette festivita soppresse (4 giornate, tra cui il 2 novembre e altre abolite nel corso del tempo): i lavoratori che prestano servizio in quei giorni hanno diritto a un trattamento aggiuntivo o, in alternativa, a un riposo compensativo.

    Permessi per eventi personali e familiari

    Il CCNL Acconciatura ed Estetica riconosce permessi retribuiti per specifici eventi della vita del lavoratore:

    • Matrimonio: 15 giorni di congedo retribuito, non computabili come ferie.
    • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori. Alcuni CCNL estendono il permesso ai fratelli e conviventi more uxorio.
    • Donazione sangue o midollo osseo: giornata di riposo retribuita per legge.
    • Visite mediche, esami diagnostici: il CCNL puo prevedere un numero limitato di ore retribuite all’anno; in alternativa si usano i ROL.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie estive nel salone
    Tizio lavora come acconciatore da 3 anni nello stesso salone. Ha maturato 26 giorni lavorativi di ferie. Il titolare organizza la chiusura estiva del salone per 2 settimane ad agosto: Tizio godra 10 giorni di ferie (lunedi-venerdi per 2 settimane). I restanti 16 giorni di ferie saranno fruiti nei mesi successivi, su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze del salone.
    Caia – Congedo matrimoniale
    Caia si sposa a settembre. Ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale retribuiti, a partire dalla data del matrimonio o nei giorni immediatamente precedenti (in genere il giorno prima). Il congedo non si conteggia come ferie. Caia deve presentare la domanda scritta al titolare con congruo anticipo e, al rientro, fornire il certificato di matrimonio.
    Sempronio – ROL non fruiti entro l’anno
    Sempronio ha accumulato 32 ore di ROL nell’anno ma, per le esigenze di gestione del centro estetico (carenza di organico in autunno), non ha potuto fruirne. Alla fine dell’anno, o entro il termine contrattuale, le ore ROL non godute devono essere monetizzate o recuperate entro il primo semestre dell’anno successivo. Il titolare non puo semplicemente azzerarle senza compensazione.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un estetista?
    Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue, maturati proporzionalmente. Per i part-time la maturazione e proporzionale all’orario contrattuale.
    Il datore puo imporre il periodo di ferie?
    Si. Il datore organizza le ferie tenendo conto delle esigenze aziendali, ma deve garantire almeno 2 settimane continuative nel periodo estivo. Il lavoratore deve essere avvisato con congruo anticipo.
    Cosa sono i ROL?
    Sono ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dal CCNL, da fruire come permessi retribuiti durante l’anno. Si sommano alle ferie e non possono essere convertite in denaro durante il rapporto di lavoro (solo al termine).
    Il congedo matrimoniale si scala dalle ferie?
    No. I 15 giorni di congedo matrimoniale sono un istituto autonomo e non si detraggono dalle ferie annue maturate.
    Cosa succede se il salone e aperto durante una festivita nazionale?
    Il lavoratore che presta servizio in un giorno di festivita nazionale ha diritto a un trattamento economico aggiuntivo (maggiorazione) o a un giorno di riposo compensativo, secondo quanto previsto dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 144 DPR 495/1992 – Strisce trasversali

    Art. 144 DPR 495/1992 – Strisce trasversali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue o dis- continue e di colore bianco; quelle continue hanno larghezza minima di 50 cm e vanno usate in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (figg. II.432/a, II.432/b, II.432/c); quelle discontinue vanno usate in presenza del segnale DARE PRECEDENZA.

    2. La linea di arresto deve essere tracciata con andamento parallelo all'asse della strada principale, di massima sulla soglia dell'intersezione e, comunque, in posizione tale da consentire agevolmente le manovre di svolta; deve essere tracciata, inoltre, in posizione tale che il conducente possa, se necessario, fermarsi in tempo utile prima di tale linea ed avere la visuale più ampia possibile sui rami della intersezione, tenuto conto delle esigenze di movimento degli altri veicoli e dei pedoni. La linea non deve essere tracciata in presenza di corsie di accelerazione.

    3. La linea di arresto deve collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia ovvero, nei sensi unici, con l'altro margine della carreggiata. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea deve essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.

    4. La linea di arresto, in presenza del segnale DARE PRECEDENZA, è costituita da una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm (fig. II.433). In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli è pari a circa la metà della base.

    5. Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto deve essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale ad una distanza di 1 m dal limite di questo (fig. II.431/a).

  • Art. 528 Codice della Navigazione – Rischio nell’assicurazione dei profitti sperati sulle merci

    Art. 528 Codice della Navigazione – Rischio nell’assicurazione dei profitti sperati sulle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore dei profitti sperati sulle merci risponde del felice arrivo delle merci a destinazione.

  • Art. 48 DPR 230/2000 – Lavoro esterno

    Art. 48 DPR 230/2000 – Lavoro esterno

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.

    2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.

    3. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.

    4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetti altri reati.

    5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.

    6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalla direzione dell'istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, specificamente comandato, nonché il personale della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro all'esterno.

    7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.

    8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati ai lavoro all'esterno, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ricerca, nell'ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le autorità competenti.

    9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.

    10. I datori di lavoro dei detenuti o internati, sono tenuti a versare, alla direzione dell'istituto, la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

    11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.

    12. L'ammissione al lavoro all'esterno, per lo svolgimento di lavoro autonomo, può essere disposta, ove sussistano le condizioni, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi, ai sensi del primo comma dell'articolo 24 della legge.

    13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall' articolo 385 del codice penale .

    14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare, al detenuto o internato, ed a trasmettere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale, copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.

    15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, sono comunicate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.

    16. I controlli, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.

    17. La disposizione, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge, si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.

    18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto cura l'adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per l'immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.