← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Surrogazione legale tra creditori privilegiati: il creditore che risulta perdente perché un creditore di grado superiore si è soddisfatto sul prezzo di beni su cui insistono anche altri privilegi può surrogarsi nel privilegio di quest'ultimo.
  • Condizione della surrogazione: il creditore di grado superiore deve essersi soddisfatto su beni del debitore diversi da quelli su cui insiste il privilegio del creditore perdente.
  • Effetto della surrogazione: il creditore surrogatosi acquisisce la preferenza del creditore soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori di grado inferiore.
  • Surrogazione a catena: lo stesso diritto spetta ai creditori che risultano perdenti a seguito della prima surrogazione, creando un meccanismo a cascata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 550 Codice della Navigazione — Surrogazione del creditore perdente

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il creditore che ha privilegio sopra una o più cose, qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello stesso debitore, può surrogarsi nel privilegio spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi privilegio di grado inferiore. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Commento

Ratio e inquadramento sistematico

L'art. 550 del Codice della navigazione disciplina la surrogazione del creditore perdente nei privilegi marittimi, introducendo un meccanismo di redistribuzione della prelazione tra creditori concorrenti in grado di temperare le conseguenze inique che potrebbero derivare dall'ordine di prelazione quando un creditore privilegiato di grado superiore si è soddisfatto su beni estranei al privilegio del creditore perdente. La norma si ispira al principio del subingresso del creditore insoddisfatto nella posizione giuridica del creditore che ha già ottenuto il proprio soddisfacimento, con la finalità di evitare che la soddisfazione di un creditore di rango superiore avvenga «a spese» di creditori di rango inferiore che avrebbero potuto soddisfarsi sui beni su cui il creditore di grado superiore aveva priorità.

Il meccanismo della surrogazione

La fattispecie prevista dall'art. 550 richiede la concorrenza di tre elementi: (a) il creditore «perdente» deve avere un privilegio su uno o più beni specifici; (b) un creditore di grado superiore, il cui privilegio si estende ad altre cose dello stesso debitore, si è soddisfatto — in tutto o in parte — sul prezzo dei beni su cui insiste anche il privilegio del perdente; (c) per effetto di tale soddisfacimento, il creditore perdente non riesce a recuperare integralmente il proprio credito. In queste condizioni, il creditore perdente può surrogarsi nel privilegio del creditore soddisfatto, acquisendo la medesima prelazione su quelle «altre cose» su cui il creditore di grado superiore aveva diritto ma non ha esercitato il privilegio perché si è soddisfatto altrove. La preferenza acquisita per surrogazione opera però con precedenza solo sui creditori di grado inferiore: il creditore surrogato non acquista un privilegio assoluto ma subentra nella posizione del creditore originario, limitatamente alle «altre cose» e al quantum non recuperato.

La surrogazione a catena

Il secondo comma estende il diritto di surrogazione anche ai creditori che risultassero a loro volta perdenti per effetto della prima surrogazione. Si crea così un meccanismo «a cascata» o «a catena»: il creditore A, di grado superiore, si soddisfa sui beni di B; il creditore C, perdente, si surroga ad A sulle altre cose; ma questo potrebbe a sua volta spiazzare il creditore D, di grado ancora inferiore, che a sua volta può surrogarsi. La norma garantisce che nessun creditore si trovi definitivamente leso da manovre — anche involontarie — di un creditore di grado superiore che decida di soddisfarsi su beni su cui insistono interessi di creditori collocati più in basso nella graduatoria. Il meccanismo ricorda la figura civilistica della surrogazione per pagamento (art. 1203 c.c.) ma se ne distingue perché non presuppone un pagamento da parte del surrogante: opera per il solo fatto della perdita subita nel riparto.

Rapporto con la disciplina generale dei privilegi e profili pratici

L'art. 550 va letto in combinato disposto con l'art. 548 (preferenza assoluta dei privilegi marittimi) e con l'art. 552 (elenco e ordine dei privilegi sulla nave e sul nolo). In sede di riparto del ricavato di una nave pignorata, il giudice dell'esecuzione deve verificare non solo la graduatoria ordinaria dei privilegi ma anche l'eventuale operatività delle surrogazioni previste dall'art. 550. Praticamente, questa norma emerge nelle liquidazioni concorsuali complesse, dove il debitore-armatore ha sia una nave sia altri beni mobiliari o immobiliari su cui diversi creditori vantano titoli preferenziali di vario rango. Il creditore perdente che intende avvalersi della surrogazione deve dimostrare: la propria posizione di perdente, il fatto che il creditore di grado superiore si sia soddisfatto sui propri beni invece che sulle «altre cose», e l'identità del debitore comune.

Casi pratici

Caso 1: Surrogazione del creditore perdente nel privilegio sull'altra nave

Tizio ha un privilegio di primo grado sulla nave A di Caio; Sempronio ha un privilegio di terzo grado sulla stessa nave A. In sede di esecuzione, Tizio — che ha anche un privilegio di primo grado sulla nave B dello stesso armatore Caio — sceglie di soddisfarsi sull'importo ricavato dalla vendita della nave A. Sempronio, rimasto perdente sulla nave A, si surroga nel privilegio di Tizio sulla nave B: può soddisfarsi sul ricavato della nave B con la precedenza spettante a Tizio, prima dei creditori di grado inferiore al terzo.

Caso 2: Surrogazione a catena tra creditori dell'equipaggio e fornitori

La nave di Caio viene venduta forzatamente. Tra i creditori: Tizio (equipaggio, privilegio di grado 2 sulla nave e sul nolo), Sempronio (fornitore di carburante, privilegio di grado 6 sulla nave). Tizio si soddisfa integralmente sulla nave, lasciando nulla per Sempronio; ma Tizio aveva anche privilegio sul nolo guadagnato nel viaggio e non lo ha escusso. Sempronio si surroga nel privilegio di Tizio sul nolo, potendo soddisfarsi su quella somma prima dei creditori chirografari, in applicazione dell'art. 550.

Caso 3: Creditore perdente per surrogazione altrui

In una procedura concorsuale marittima, Tizio (grado 4) si surroga nel privilegio di Caio (grado 2) sulle pertinenze della nave, dopo essere rimasto perdente. Questa surrogazione penalizza Sempronio (grado 5), che avrebbe potuto soddisfarsi sulle pertinenze. Anche Sempronio può a sua volta surrogarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 550, nel privilegio di Caio sulle altre cose del debitore, con preferenza rispetto ai creditori di grado inferiore al secondo.

Domande frequenti

Cosa significa 'creditore perdente' ai sensi dell'art. 550 cod. nav.?

È il creditore titolare di un privilegio su determinati beni del debitore che, nel riparto del ricavato di quei beni, non riesce a soddisfarsi integralmente perché un creditore di grado superiore — il cui privilegio si estende anche ad altri beni — si è soddisfatto sui propri beni invece di usare quelli sui quali avrebbe avuto priorità assoluta.

Su quali beni può il creditore perdente esercitare la surrogazione?

Sulle 'altre cose' del medesimo debitore su cui il creditore di grado superiore aveva il privilegio ma non lo ha esercitato, avendosi soddisfatto sui beni su cui insisteva anche il privilegio del perdente.

La surrogazione dell'art. 550 richiede il pagamento di alcun corrispettivo?

No. A differenza della surrogazione per pagamento del codice civile (art. 1203 c.c.), la surrogazione dell'art. 550 opera per il solo fatto della perdita subita nel riparto, senza che il creditore perdente debba pagare nulla al creditore soddisfatto.

La surrogazione a catena può estendersi a più livelli di creditori?

Sì. Il secondo comma dell'art. 550 riconosce espressamente lo stesso diritto ai creditori che risultano perdenti in seguito alla prima surrogazione, creando un meccanismo a cascata che può operare per più gradi di creditori.

Come si coordina l'art. 550 con l'ordine dei privilegi dell'art. 552?

L'art. 552 stabilisce l'ordine originario dei privilegi sulla nave e sul nolo; l'art. 550 modifica tale ordine nella misura in cui consente al creditore perdente di subentrare nella posizione del creditore soddisfatto, evitando che l'esercizio del privilegio da parte di un creditore di rango superiore pregiudichi indebitamente creditori di grado inferiore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.