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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo di custodia: l'autorità che assume il ricupero o riceve le cose in consegna è tenuta a provvedere alla loro custodia durante e dopo le operazioni.
  • Vendita durante le operazioni: le cose possono essere vendute nel corso del ricupero quando non sia possibile o utile conservarle, oppure quando la vendita sia necessaria per coprire le spese del ricupero d'ufficio.
  • Vendita dopo le operazioni: se il proprietario non ritira le cose entro il termine fissato o non si presenta entro sei mesi (se ignoto), l'autorità procede alla vendita.
  • Deposito del ricavato: la somma ricavata dalla vendita, al netto delle spese e del compenso al ricuperatore, viene depositata presso un istituto di credito pubblico.
  • Devoluzione finale: se entro due anni dal deposito nessun interessato ha fatto valere i propri diritti, le somme residue sono devolute alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per la navigazione interna.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 508 Codice della Navigazione — Custodia e vendita delle cose ricuperate

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'autorità che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime. Durante le operazioni di ricupero l'autorità predetta può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d'ufficio. Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorità o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato dall'autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l'autorità procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero delle indennità e del compenso spettanti al ricuperatore, nonché delle spese di custodia. Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 508 del Codice della navigazione disciplina la fase successiva al ricupero: custodia delle cose recuperate, possibile vendita (sia durante sia dopo le operazioni) e destinazione finale delle somme ricavate. La norma risponde all'esigenza pratica di non lasciare i beni ricuperati in uno stato di incertezza giuridica e di garantire che le spese del ricupero siano coperte, che i diritti dei legittimi proprietari siano preservati e che, in assenza di rivendicazioni, i proventi vadano a beneficio di fondi mutualistici del settore marittimo.

L'obbligo di custodia

La custodia delle cose ricuperate è un obbligo imposto all'autorità sia nel caso in cui essa abbia assunto direttamente il ricupero (artt. 506, 507) sia nel caso ordinario in cui riceva le cose in consegna dal ricuperatore privato ai sensi dell'art. 502. L'obbligo nasce dal momento della presa in consegna e implica la conservazione dell'integrità fisica e giuridica dei beni. L'autorità risponde dei danni derivanti dalla custodia negligente secondo le regole della responsabilità della pubblica amministrazione. Le modalità concrete di custodia (depositi, magazzini, eventuali misure di conservazione speciale) sono disciplinate dal regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.

La vendita durante le operazioni di ricupero

Durante le operazioni, la vendita è consentita in due ipotesi alternative: quando non sia «possibile o utile la conservazione» delle cose — per esempio perché sono deperibili, danneggiate o richiederebbero costi di conservazione sproporzionati — oppure quando la vendita sia «necessaria per coprire le spese del ricupero eseguito d'ufficio». Quest'ultima ipotesi tutela le finanze dell'amministrazione: evita che lo Stato anticipi risorse senza garanzia di recupero. La vendita avviene secondo le norme del regolamento, che tipicamente prevedono procedure di evidenza pubblica o aste. Il ricavato confluisce nella massa comune da ripartire secondo le regole della norma in esame.

La vendita dopo il completamento delle operazioni

Una volta terminato il ricupero, il proprietario ha un termine fissato dall'autorità per ritirare le cose. Se non lo fa, l'autorità procede alla vendita. Nel caso in cui il proprietario sia ignoto, il termine è di sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso da parte dell'autorità. Questo schema a doppia scansione (termine personalizzato per il proprietario noto, termine legale di sei mesi per il proprietario ignoto) riflette la diversa situazione informativa: nel primo caso l'autorità può notificare direttamente, nel secondo deve attendere che l'interessato si manifesti spontaneamente. La vendita produce l'effetto di separare il diritto reale sulle cose dal diritto di credito sul ricavato, consentendo ai beni di rientrare nella circolazione economica.

Il deposito del ricavato e la struttura del riparto

Il ricavato della vendita viene depositato presso un pubblico istituto di credito al netto di tre voci: le spese di ricupero d'ufficio, le indennità e il compenso del ricuperatore, e le spese di custodia. La sequenza di deduzione riflette una priorità implicita: i crediti dell'amministrazione e del ricuperatore sono soddisfatti prima, il residuo va a favore dei legittimi titolari. Questo meccanismo è funzionalmente analogo a quello del riparto del prezzo nei procedimenti esecutivi, ma si svolge in via amministrativa anziché giudiziaria. Il deposito bancario garantisce la tracciabilità e la sicurezza delle somme nell'interesse degli aventi diritto.

La devoluzione finale e i beneficiari istituzionali

Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti — o se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato — la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara ovvero alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna. Questa scelta di beneficiari istituzionali non è casuale: il legislatore del 1942 ha inteso che i proventi di beni marittimi abbandonati andassero a vantaggio della categoria professionale del mare, in una logica di solidarietà corporativa tipica del periodo storico ma mantenuta nel testo vigente. Il termine di due anni è un termine di decadenza, non di prescrizione: la sua scadenza provoca il definitivo trasferimento delle somme ai fondi previdenziali, senza possibilità di rimessione in termini.

Casi pratici

Caso 1: Vendita urgente di merce deperibile durante il ricupero

L'autorità marittima, assumendo d'ufficio il ricupero di una nave affondata con a bordo un carico di prodotti alimentari, constata che le merci sono in rapido deterioramento. Non essendo possibile la conservazione, l'autorità procede alla vendita immediata del carico ai sensi dell'art. 508, depositando il ricavato netto al netto delle spese di ricupero, pronto per essere rimborsato al proprietario Tizio qualora si presentasse entro il termine.

Caso 2: Proprietario ignoto: il ritrovatore attende invano e le somme sono devolute

Caio recupera vari oggetti da un relitto e li consegna all'autorità marittima. L'autorità pubblica l'avviso ma, trascorsi sei mesi, nessun proprietario si è presentato. L'autorità vende i beni e deposita il ricavato in banca. Due anni dopo, nessuna domanda è stata proposta: la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

Caso 3: Il proprietario si presenta dopo la vendita e reclama il ricavato

Sempronio, proprietario di attrezzature recuperate dalla sua imbarcazione naufragata, si presenta all'autorità dopo che i beni sono già stati venduti ma prima della scadenza del biennio. L'autorità gli riconosce il diritto al ricavato depositato, al netto delle spese di custodia, del compenso al ricuperatore e delle spese di vendita, e provvede al rimborso della somma residua.

Domande frequenti

Chi ha l'obbligo di custodire le cose ricuperate?

L'autorità marittima che assume il ricupero o che riceve in consegna le cose dal ricuperatore privato ha l'obbligo di provvedere alla custodia, rispondendo dei danni in caso di negligenza.

Quando l'autorità può vendere le cose ricuperate prima di aver completato le operazioni?

Durante le operazioni, la vendita è consentita quando non sia possibile o utile conservare le cose (ad esempio perché deperibili) o quando la vendita sia necessaria per coprire le spese del ricupero eseguito d'ufficio.

Entro quanto tempo deve presentarsi il proprietario del relitto per ritirare le cose?

Se il proprietario è noto, deve ritirarle entro il termine fissato dall'autorità. Se è ignoto, ha sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso per presentarsi, dopodiché l'autorità procede alla vendita.

A chi vanno le somme ricavate dalla vendita se nessuno le reclama?

Se entro due anni dal deposito bancario nessun interessato ha fatto valere i propri diritti (o le domande sono state respinte con sentenza definitiva), le somme residue sono devolute alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per la navigazione interna.

Dal ricavato della vendita vengono detratte le spese di ricupero?

Sì: il deposito avviene al netto delle spese del ricupero d'ufficio, delle indennità e del compenso al ricuperatore e delle spese di custodia. Il proprietario riceve solo il residuo netto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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