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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Postergazione ai privilegi dell'art. 552: nel concorso con i creditori, l'ipoteca navale cede il passo ai privilegi speciali elencati nell'art. 552 del Codice della navigazione, che comprendono i crediti marittimi di maggiore rilevanza pratica.
  • Preferenza sugli altri privilegi: l'ipoteca è invece preferita a ogni altro privilegio generale o speciale non rientrante nell'elenco dell'art. 552, in una posizione intermedia nella gerarchia concorsuale.
  • Struttura gerarchica: la norma disegna una graduatoria a tre livelli — privilegi art. 552, ipoteche nell'ordine di grado, altri privilegi — che disciplina la distribuzione del ricavato dell'esecuzione forzata sulla nave.
  • Rilevanza per il finanziamento navale: la conoscenza dei privilegi che precedono l'ipoteca è essenziale per il creditore finanziatore nel valutare il rischio effettivo della garanzia.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 575 Codice della Navigazione — Graduazione dell’ipoteca nel concorso con i privilegi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell'articolo 552 ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.

Commento

La struttura gerarchica dei crediti sulla nave

L'articolo 575 del Codice della navigazione disciplina la posizione dell'ipoteca navale nella graduatoria concorsuale, determinando quali crediti la precedono (i privilegi dell'art. 552) e quali la seguono (tutti gli altri privilegi generali o speciali). La norma completa il quadro sistematico dell'ipoteca navale e riveste importanza fondamentale per la valutazione del rischio da parte dei creditori: sapere in anticipo quanti e quali crediti privilegiati precederanno la propria ipoteca consente al finanziatore di stimare realisticamente le chances di recupero in caso di inadempimento e di liquidazione forzata del bene.

I privilegi dell'art. 552 che prevalgono sull'ipoteca

L'articolo 552 del Codice della navigazione elenca i privilegi marittimi speciali che godono di preferenza assoluta sull'ipoteca, indipendentemente dal grado di questa e dalla data della loro insorgenza. Questi privilegi comprendono tipicamente: le spese di giustizia e di conservazione del bene; i crediti per salvataggio e assistenza; i crediti dell'equipaggio per retribuzioni e rimpatrio; le indennità per danni a persone o cose; i crediti del capitano per spese e anticipazioni. L'elenco dell'art. 552 rispecchia una scelta di politica del diritto internazionalmente condivisa — presente anche nella Convenzione internazionale sui privilegi marittimi e l'ipoteca navale del 1993 — che privilegia i crediti derivanti dall'esercizio della nave e dalla tutela delle persone che vi lavorano o che hanno subito danni, rispetto al credito finanziario garantito dall'ipoteca. La ratio è che questi crediti nascono dall'attività stessa della nave durante il suo esercizio e non possono essere noti al creditore ipotecario al momento della concessione della garanzia: sarebbe irragionevole esporli al rischio di postergazione rispetto a un'ipoteca preesistente.

La posizione dell'ipoteca rispetto agli altri privilegi

Dopo i privilegi dell'art. 552, l'ipoteca è preferita a «ogni altro privilegio generale o speciale». Questa seconda parte della norma delimita verso il basso la posizione dell'ipoteca: essa prevale sui privilegi generali (come quelli del codice civile per spese funerarie, crediti alimentari, salari di lavoratori dipendenti, ecc.) e sui privilegi speciali non inclusi nell'art. 552. La struttura è dunque tripartita: i privilegi dell'art. 552 in cima, le ipoteche in posizione mediana (ordinate tra loro secondo il grado ex art. 574), e tutti gli altri crediti privilegiati in fondo. Il creditore chirografario si colloca invece al di sotto di tutti i creditori privilegiati e ipotecari.

Implicazioni per il finanziamento navale e la due diligence

La struttura dell'art. 575 ha implicazioni pratiche rilevanti per le banche e gli istituti finanziari che concedono mutui garantiti da ipoteca navale. A differenza dell'ipoteca immobiliare — ove la garanzia reale assorbe quasi tutti i creditori concorrenti — l'ipoteca navale è sistematicamente postergata a una serie di crediti che possono assumere importo significativo: i salari dell'equipaggio, le spese di salvataggio, i risarcimenti per danni a persone. Nelle operazioni di finanziamento navale di grandi dimensioni, i modelli di rischio tengono conto di questa esposizione attraverso il calcolo di una «riserva per privilegi superiori», cioè un importo stimato dei crediti ex art. 552 che potrebbero essere soddisfatti prima del creditore ipotecario in caso di esecuzione forzata. Quanto più l'esercizio della nave è stato recente e continuativo, tanto maggiore è l'importo potenziale di questi crediti privilegiati.

Coordinamento con le convenzioni internazionali

La disciplina dell'art. 575 si coordina con la Convenzione internazionale sui privilegi marittimi e l'ipoteca navale (Ginevra, 1993), che stabilisce una gerarchia analoga a quella del codice italiano: i privilegi marittimi (maritime liens) precedono le ipoteche navali (mortgages), e queste prevalgono sugli altri diritti. L'Italia ha ratificato la Convenzione del 1993, e la disciplina interna deve essere interpretata in conformità agli obblighi internazionali. Nelle operazioni internazionali che coinvolgono navi battenti bandiera italiana, la graduatoria dell'art. 575 è riconoscibile anche dai creditori stranieri, il che facilita la commercializzazione delle garanzie navali italiane sui mercati finanziari internazionali.

Casi pratici

Caso 1: Concorso tra creditore ipotecario e credito per salario dell'equipaggio

Tizio, banca titolare di ipoteca di primo grado su un mercantile, avvia l'esecuzione forzata in seguito all'inadempimento dell'armatore. Al momento della vendita forzata, risultano crediti dell'equipaggio per retribuzioni arretrate di quattro mesi, privilegiati ai sensi dell'art. 552. Questi crediti vengono soddisfatti per primi, prima che Tizio possa recuperare anche solo un euro a valere sulla propria ipoteca.

Caso 2: Ipoteca navale e privilegio per salvataggio

Caio è creditore ipotecario di secondo grado su una petroliera; la nave viene salvata da un rimorchiatore di Sempronio, che vanta un cospicuo credito per il compenso di salvataggio ai sensi degli artt. 491 ss. del Codice della navigazione. Essendo il credito da salvataggio compreso tra i privilegi dell'art. 552, Sempronio viene preferito sia a Caio (secondo grado) sia al creditore di primo grado, nella distribuzione del ricavato dell'esecuzione.

Caso 3: Ipoteca preferita a un privilegio generale del codice civile

Tizio è creditore ipotecario di primo grado su un galleggiante; Caio vanta un credito per prestazioni d'opera assistito da privilegio generale ai sensi dell'art. 2751-bis c.c. Nella distribuzione del ricavato, l'ipoteca di Tizio precede il privilegio generale di Caio, in applicazione della seconda parte dell'art. 575, che conferisce all'ipoteca preferenza su tutti i privilegi non rientranti nell'elenco dell'art. 552.

Domande frequenti

L'ipoteca navale precede tutti i crediti privilegiati?

No. L'ipoteca navale cede il passo ai privilegi elencati nell'art. 552 del Codice della navigazione (es. salvataggio, retribuzioni dell'equipaggio, danni a persone). È però preferita a ogni altro privilegio generale o speciale non compreso in quell'elenco.

Quali crediti dell'art. 552 precedono l'ipoteca navale?

I privilegi marittimi speciali di cui all'art. 552, tra cui tipicamente: spese di giustizia e conservazione, compensi di salvataggio e assistenza, retribuzioni e crediti dell'equipaggio, risarcimenti per danni a persone o cose causati dall'esercizio della nave.

Un creditore ipotecario di primo grado può essere completamente postergato?

Sì, se i privilegi dell'art. 552 assorbirono l'intero ricavato della vendita forzata. Per questo le banche calcolano una riserva per i crediti privilegiati superiori prima di determinare il valore della garanzia netta ottenibile dall'ipoteca navale.

L'ipoteca navale precede i privilegi del codice civile?

Sì. La seconda parte dell'art. 575 stabilisce che l'ipoteca è preferita a ogni altro privilegio generale o speciale che non rientri nell'elenco dell'art. 552, compresi i privilegi generali del codice civile (art. 2751 ss. c.c.).

La Convenzione internazionale del 1993 sui privilegi marittimi è rilevante per l'art. 575?

Sì. La Convenzione di Ginevra del 1993, ratificata dall'Italia, prevede una gerarchia analoga a quella dell'art. 575: i maritime liens precedono le ipoteche navali, che a loro volta prevalgono sugli altri diritti. La norma interna va interpretata in conformità agli obblighi convenzionali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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