Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 33 Reg. (UE) 2022/2065 – Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Art. 33 Reg. (UE) 2022/2065 – Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La presente sezione si applica alle piattaforme online e ai motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4.

    2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o rispetto alla popolazione successiva all'adeguamento, per mezzo di un atto delegato, nell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.

    3. La Commissione, previa consultazione del comitato, può adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento definendo la metodologia per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 24, paragrafo 2, e garantendo che la metodologia prenda in considerazione gli sviluppi tecnologici e di mercato.

    4. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, adotta una decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma online o il motore di ricerca online con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione. Il mancato rispetto, da parte del fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online, dell'articolo 24, paragrafo 2, o della richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, non impedisce alla Commissione di designare tale fornitore come fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del presente paragrafo. Qualora la Commissione fondi la propria decisione su altre informazioni a sua disposizione a norma del primo comma del presente paragrafo o sulla base delle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dà al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione dieci giorni lavorativi entro i quali presentare il proprio parere sulle conclusioni preliminari della Commissione e sulla sua intenzione di designare la piattaforma online o il motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri presentati dal fornitore interessato. La mancata presentazione del parere del fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione a norma del terzo comma non impedisce alla Commissione di designare, sulla base di altre informazioni a sua disposizione, tale piattaforma online o motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi.

    5. La Commissione pone fine alla designazione se, per un periodo ininterrotto di un anno, la piattaforma online o il motore di ricerca online non ha un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1.

    6. La Commissione notifica senza indebito ritardo le sue decisioni a norma dei paragrafi 4 e 5 al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione, al comitato e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. La Commissione provvede affinché l'elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e provvede all'aggiornamento di tale elenco. Gli obblighi di cui alla presente sezione si applicano, o cessano di applicarsi, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi decorsi quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui al primo comma.

  • Art. 12 D.Lgs. 171/2005

    Art. 12 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 578 Codice della Navigazione – Inchiesta sommaria

    Art. 578 Codice della Navigazione – Inchiesta sommaria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti. Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto. Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità inquirente, se non è competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorità, che di tale competenza è investita.

  • Art. 536 Codice della Navigazione – Danni di avaria comune

    Art. 536 Codice della Navigazione – Danni di avaria comune

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi all'assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

  • Commi 244-246 LB 2026: trattenimento in servizio polizia penitenziaria

    Commi 244-246 LB 2026: trattenimento in servizio polizia penitenziaria

    Commi 244-246 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Giustizia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto del capo del DAP per disciplinare modalità di presentazione delle istanze, criteri di selezione tra istanze concorrenti e procedura di proroga. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    244. Al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell’ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, può essere prorogato.

    245. Il trattenimento di cui al comma 244 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non può essere disposto nei confronti del personale che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni: a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto»; b) sia sospeso cautelarmente dal servizio nell’ambito di un procedimento disciplinare; c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare; d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l’azione penale; e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale , in deroga al disposto dell’articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

    246. Il personale di cui al comma 244 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.

  • Commi 567-569 LB 2026: Commissario straordinario sisma e proroghe ricostruzione

    Commi 567-569 LB 2026: Commissario straordinario sisma e proroghe ricostruzione

    Commi 567-569 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    567. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell’ articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40 . In ogni caso, per l’esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

    568. Al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

    569. All’ articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

  • Comma 601 LB 2026: proroga contratti a termine ex sblocca-cantieri

    Comma 601 LB 2026: proroga contratti a termine ex sblocca-cantieri

    Comma 601 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pa Dipendenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    601. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale di cui all’ articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , sono effettuati, limitatamente all’annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 , 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 .

  • Comma 558 LB 2026: divieto cumulo contributi rischi naturali

    Comma 558 LB 2026: divieto cumulo contributi rischi naturali

    Comma 558 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Stabilisce il divieto di cumulo con altri contributi pubblici aventi le medesime finalità. I contributi del fondo previsti dal comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle stesse spese. Norma di applicazione generale del principio di non duplicazione del finanziamento pubblico.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    558. I contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

  • Comma 947 LB 2026: transazioni quote latte e riscossione AGEA

    Comma 947 LB 2026: transazioni quote latte e riscossione AGEA

    Comma 947 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    947. All’ articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) su richiesta del produttore in sede di istanza o di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. È fatta salva la facoltà per il produttore di aderire a una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall’organismo»; b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ragione dell’importo del debito e tenuto conto della situazione economica del produttore, la proposta può prevedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali»; c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto»; d) al comma 7, secondo periodo, le parole: «nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 15 per cento rispetto alla precedente proposta, previa adozione da parte dello stesso organismo di parametri preventivi, con l’applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attività o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti»; e) al comma 9, dopo le parole: «dell’Unione europea» sono inserite le seguenti: «e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa»; f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 dell’articolo 10-bis, comunicato al produttore dall’organismo di cui al comma 1 del presente articolo con la proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell’articolo 10-bis, in capo all’AGEA. Il ricalcolo effettuato dall’organismo non è impugnabile. 10-ter. Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, l’AGEA procede entro novanta giorni alla escussione delle fideiussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all’acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell’ articolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n. 119 . All’esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni, l’AGEA provvede tempestivamente ad informare l’organismo di cui al comma 1. Nell’ipotesi di conclusione della transazione con rateazione, l’AGEA dispone l’annullamento del carico affidato all’agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di transazione determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA».

  • Art. 17 L. 218/1995 – Norme di applicazione necessaria

    Art. 17 L. 218/1995 – Norme di applicazione necessaria

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 54 Reg. (UE) 2023/1114 – Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

    Art. 54 Reg. (UE) 2023/1114 – Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    I fondi ricevuti dagli emittenti di token di moneta elettronica in cambio di token di moneta elettronica e tutelati conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE sono conformi ai requisiti seguenti:

    a) almeno il 30 % dei fondi ricevuti è sempre depositato in conti separati presso enti creditizi;

    b) i fondi ricevuti rimanenti sono investiti in attività sicure e a basso rischio che sono qualificabili come strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato, di credito e di concentrazione minimi conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, del presente regolamento, e sono denominate nella valuta ufficiale di riferimento del token di moneta elettronica.

  • Art. 15 L. 218/1995 – Interpretazione e applicazione della legge straniera

    Art. 15 L. 218/1995 – Interpretazione e applicazione della legge straniera

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo. articolo precedente articolo successivo