Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 623 Codice della Navigazione – Sentenza di apertura

    Art. 623 Codice della Navigazione – Sentenza di apertura

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla domanda dell'armatore l'esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo e di quello passivo, per il riparto della somma e per l'istruzione dei processi, di cui agli articoli 627, 636, 637; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all'estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato attivo e di quello passivo; fissa, non prima di dieci e non oltre venti giorni da quest'ultima data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo avanti il collegio.

  • Art. 42 DPR 230/2000 – Corsi di formazione professionale

    Art. 42 DPR 230/2000 – Corsi di formazione professionale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno degli istituti.

    2. L'amministrazione penitenziaria promuove protocolli d'intesa con gli enti locali, che garantiscano al detenuto o internato la continuità della frequenza e la possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la dimissione.

    3. Le direzioni degli istituti possono fornire locali e attrezzature adeguate e possono progettare, d'intesa con il provveditorato regionale, attività formative rispondenti a esigenze particolari dei detenuti e degli internati e tali da sviluppare il lavoro penitenziario.

    4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate in istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi da motivi di opportunità, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.

    5. Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, può essere utilizzato d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità del personale degli enti locali.

    6. Si applica il comma 6 dell'articolo 41.

  • Art. 566 Codice della Navigazione – Ipoteca su nave in costruzione

    Art. 566 Codice della Navigazione – Ipoteca su nave in costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ipoteca può essere concessa anche su nave in costruzione. Essa può essere validamente trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel registro delle navi in costruzione.

  • Art. 14 D.Lgs. 198/2006 – Mandato

    Art. 14 D.Lgs. 198/2006 – Mandato

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all’articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all’articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’ articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 471 LB 2026: rifinanziamento contratti di sviluppo Invitalia

    Comma 471 LB 2026: rifinanziamento contratti di sviluppo Invitalia

    Comma 471 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026, con risorse stanziate per gli esercizi 2027, 2028 e 2029.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    471. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell’ articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029.

  • Art. 537 Codice della Navigazione – Indennità per contributi di avaria comune

    Art. 537 Codice della Navigazione – Indennità per contributi di avaria comune

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per contributi di avaria comune a carico dell'assicurato, si assume come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale l'assicurazione è stata stipulata. A tale valore deve farsi riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa è stato oggetto di stima. L'ammontare del danno da risarcire è dato dalla quota di contribuzione posta a carico dell'assicurato dal regolamento d'avaria, purché dell'inizio del procedimento di liquidazione sia stato dato avviso all'assicuratore, prima dell'adunanza di discussione di cui all'articolo 614 o della stipula del chirografo d'avaria, in modo che l'assicuratore medesimo possa intervenire nel procedimento stesso.

  • Art. 590 Codice della Navigazione – Competenza per territorio

    Art. 590 Codice della Navigazione – Competenza per territorio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il fatto che vi ha dato luogo è avvenuto nel mare territoriale, le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il fatto, ovvero avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave. Se il fatto è avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è il luogo di iscrizione della nave. Sezione II Del procedimento avanti i comandanti di porto

  • Art. 8 DPR 487/1994 – Concorso per titoli ed esami

    Art. 8 DPR 487/1994 – Concorso per titoli ed esami

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.

    2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

    3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 42 D.Lgs. 174/2016 – Notificazioni e comunicazioni

    Art. 42 D.Lgs. 174/2016 – Notificazioni e comunicazioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.

  • Commi 674-678 LB 2026: trattamento accessorio personale Comuni e Funzioni locali

    Commi 674-678 LB 2026: trattamento accessorio personale Comuni e Funzioni locali

    Commi 674-678 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la PA per il riparto del fondo del comma 674 sulla base dei criteri della contrattazione collettiva. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    674. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 da destinare, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all’incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

    675. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , dopo il comma 785 è inserito il seguente: «785-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’interno».

    676. Al comma 420 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , le lettere a) e b) sono abrogate.

    677. All’ articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 , le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

    678. All’ articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , le parole: «negli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

  • Comma 368 LB 2026: fondo corsi primo soccorso nelle scuole

    Comma 368 LB 2026: fondo corsi primo soccorso nelle scuole

    Comma 368 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si presume l’adozione di provvedimenti attuativi del MIM (avviso pubblico o decreto di riparto agli USR) per definire le modalità operative di accesso al fondo da parte delle istituzioni scolastiche, in coerenza con il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento di contabilità delle scuole). La norma fa inoltre espresso riferimento all’attesa di una «disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico». Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    368. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , e dall’ articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116 , nonché nelle more dell’approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

  • Art. 49 D.Lgs. 174/2016 – Nullità della sentenza

    Art. 49 D.Lgs. 174/2016 – Nullità della sentenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.