Autore: Andrea Marton

  • Art. 490 Codice della Navigazione – Obbligo di salvataggio

    Art. 490 Codice della Navigazione – Obbligo di salvataggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

  • Comma 429 LB26: investimenti agevolati Industria 5.0 e autoproduzione FER

    Comma 429 LB26: investimenti agevolati Industria 5.0 e autoproduzione FER

    Comma 429 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Ambiente Energia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    429. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’ articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’ articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 .

  • Art. 35 D.Lgs. 259/2003 – Richiesta di procedura di valutazione tra pari

    Art. 35 D.Lgs. 259/2003 – Richiesta di procedura di valutazione tra pari

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all’articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l’Autorità e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall’articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite dall’ articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.

    2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l’Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura: a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE; b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio; c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 8 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

    Art. 8 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ( Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto le

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, hanno rilievo nazionale: a) l’indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l’attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile; b) l’elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto; c) l’elaborazione delle proposte delle direttive di cui all’articolo 15; d) l’elaborazione e il coordinamento dell’attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l’organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale; e) il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell’impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all’articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri; f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l’attività dell’uomo; h) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati; i) la definizione dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all’ articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell’Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell’ articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in occasione di emergenze all’estero, in via bilaterale o nel quadro dell’azione dell’Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all’articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all’Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l’intervento del Servizio nazionale; n) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.

    2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all’indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione. articolo precedente articolo successivo

  • Commi 432-434 LB 2026: maggiorazione costo beni 4.0, decreto att

    Commi 432-434 LB 2026: maggiorazione costo beni 4.0, decreto att

    Commi 432-434 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il MEF da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il 30 gennaio 2026). Disciplina procedura di accesso, comunicazioni periodiche al GSE, contenuto della perizia tecnica asseverata e della certificazione del revisore legale, oltre alla base giuridica di aiuto di Stato (GBER o Quadro temporaneo). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

    433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

    434. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.

  • Maternità: l’astensione obbligatoria e l’indennità

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi, di norma 2 prima e 3 dopo il parto. Durante l’assenza la lavoratrice percepisce un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, a carico INPS, spesso integrata dal CCNL fino al 100%.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 16

    Tabella riepilogativa

    Congedo di maternità obbligatorio – riepilogo
    Voce Regola
    Durata totale 5 mesi (periodo di norma: 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto)
    Indennità 80% della retribuzione media globale giornaliera, a carico INPS
    Chi la paga INPS direttamente o mediante conguaglio sul datore di lavoro
    Integrazione CCNL Molti contratti collettivi integrano fino al 100%; verificare il CCNL applicato
    Contribuzione figurativa Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici
    Decorrenza Dal primo giorno di astensione pre-parto o dalla data di astensione post-parto

    Quando inizia il congedo e come si struttura

    La legge vieta al datore di lavoro di adibire la lavoratrice all’attività lavorativa durante i 5 mesi di congedo obbligatorio di maternità. La suddivisione standard è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. Se il parto avviene prima della data presunta, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo post-parto, così da garantire sempre i 5 mesi totali.

    In caso di parto prematuro, la lavoratrice ha diritto all’intero periodo residuo anche se il bambino è ricoverato in ospedale, purché ne faccia domanda.

    L'indennità INPS: misura e calcolo

    Durante il congedo obbligatorio la lavoratrice dipendente percepisce una indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata sulla retribuzione dell’ultimo mese (o del trimestre precedente per le retribuzioni variabili). L’onere è a carico dell’INPS, che rimborsa il datore attraverso il conguaglio contributivo.

    Molti CCNL prevedono un’integrazione fino al 100% della retribuzione: verificare il contratto applicato. L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF.

    Come fare la domanda

    La lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro e all’INPS la data presunta del parto e il periodo di astensione scelto, allegando il certificato medico di gravidanza con la data presunta del parto. La domanda si invia all’INPS tramite il portale online, il patronato o il contact center. Il datore va informato con almeno un mese di anticipo, salvo urgenze.

    Contribuzione figurativa e tutele accessorie

    Il congedo obbligatorio è coperto da contribuzione figurativa: i mesi di assenza contano ai fini della pensione come se fossero stati lavorati. La lavoratrice conserva il diritto al posto di lavoro, alla progressione di carriera e matura le ferie e la tredicesima mensile in proporzione al periodo lavorato e a quello di congedo secondo le regole del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – lavoratrice con CCNL del terziario

    Marta, assunta a tempo indeterminato con il CCNL Terziario, comunica all’INPS e al datore la data presunta del parto e astende 2 mesi prima e 3 mesi dopo. Percepisce l’indennità INPS all’80% più l’integrazione al 100% prevista dal suo contratto collettivo. I 5 mesi sono coperti da contribuzione figurativa.

    Caia – parto prematuro

    Sara partorisce tre settimane prima della data presunta: i giorni residui di astensione pre-parto si sommano al periodo post-parto. Sara godrà complessivamente dei 5 mesi di legge, con l’indennità al 80% a carico INPS per ogni giorno di congedo.

    Sempronio – part-time orizzontale

    Giulia lavora part-time 20 ore settimanali. L’indennità INPS viene calcolata sull’80% della sua retribuzione media giornaliera effettiva: l’importo è proporzionalmente inferiore rispetto a un’analoga lavoratrice full-time, ma il periodo di 5 mesi e la contribuzione figurativa restano invariati.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?

    Dura 5 mesi. La suddivisione ordinaria è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, ma è possibile optare per la modalità flessibile (1 mese prima + 4 dopo), se il medico certifica l’assenza di rischi.

    Quanto si percepisce durante il congedo obbligatorio?

    L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Molti CCNL integrano la differenza fino al 100%: verificare il contratto applicato.

    Chi paga l'indennità di maternità?

    L’INPS. Il datore di lavoro anticipa spesso il pagamento in busta paga e poi recupera le somme in compensazione nei contributi previdenziali.

    Il congedo di maternità conta per la pensione?

    Sì. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa e vale ai fini del calcolo della pensione come se fossero stati versati contributi ordinari.

    Cosa succede se parto prima del previsto?

    I giorni non goduti prima del parto si aggiungono automaticamente al periodo post-parto, garantendo sempre i 5 mesi complessivi previsti dalla legge.

    Il datore può licenziare durante la maternità?

    No. Vige un divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo ipotesi eccezionali previste dalla legge.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Acconciatura ed Estetica: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Acconciatura ed Estetica

    In sintesi

    Il CCNL per i dipendenti di imprese artigiane di acconciatura ed estetica classifica i lavoratori in quattro livelli professionali piu la categoria degli apprendisti. I livelli rispecchiano il grado di qualifica professionale regionale acquisita, l’autonomia operativa e la complessita delle mansioni svolte. Il passaggio di livello avviene per riconoscimento formale di competenze superiori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
    Vigenza
    In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Acconciatura ed Estetica – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Requisiti principali
    4° livello (super) Acconciatore/estetista con specializzazione elevata, responsabile tecnico Qualifica + esperienza pluriennale + compiti di coordinamento
    3° livello Acconciatore qualificato, estetista qualificata Qualifica professionale regionale conseguita (L. 174/2005 o L. 1/1990)
    2° livello Lavorante/aiuto acconciatore o aiuto estetista Esperienza pratica, non ancora in possesso di qualifica piena
    1° livello Addetto reception, assistente di studio, mansioni di supporto Mansioni non tecnico-estetiche, compiti amministrativi o di accoglienza
    Apprendista Apprendista professionalizzante acconciatura o estetica Contratto di apprendistato professionalizzante ex D.Lgs. 81/2015

    La struttura di inquadramento nel comparto artigiano

    Il CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane di acconciatura, estetica e settori affini disciplina i rapporti di lavoro in uno dei comparti artigiani a piu alta concentrazione di microimprese in Italia. La struttura di inquadramento riflette la peculiarita del settore: la qualifica professionale regionale – obbligatoria per legge – e il parametro centrale per la collocazione nei livelli superiori.

    Il 3° livello e il livello di riferimento per la maggior parte dei lavoratori a regime: acconciatori e estetiste che abbiano conseguito la qualifica rilasciata dalla Regione sono inquadrati qui. Il 4° livello riguarda figure con specializzazioni avanzate (colorazione creativa, tecniche di estetica avanzata, trattamenti corpo, funzioni di responsabile tecnico) e comporta un trattamento economico superiore.

    Il 3° e 4° livello: professionisti qualificati

    Il 3° livello corrisponde al profilo dell’acconciatore o dell’estetista che ha completato il percorso formativo regionale e ha conseguito la relativa qualifica. In acconciatura il riferimento normativo e la Legge 174/2005; in estetica la Legge 1/1990. Questi lavoratori svolgono in autonomia le prestazioni tecniche proprie del servizio (taglio, colorazione, trattamenti estetici, massaggi, epilazione, manicure, pedicure).

    Il 4° livello (super) e riservato a chi, oltre alla qualifica, dimostra specializzazione tecnica elevata riconosciuta dal datore di lavoro o svolge funzioni di coordinamento del personale tecnico del salone o centro estetico.

    Il 2° e 1° livello: aiuti e figure di supporto

    Il 2° livello raggruppa i lavoranti e gli aiuti: soggetti che svolgono mansioni tecniche in affiancamento a professionisti qualificati, senza ancora possedere la qualifica professionale piena. In questa fascia si trovano spesso lavoratori in attesa di sostenere l’esame di abilitazione regionale.

    Il 1° livello e dedicato alle figure non tecniche: addetti alla reception, assistenti di studio, addetti alle pulizie del locale, collaboratori amministrativi. Non e richiesta qualifica estetica o di acconciatura.

    Apprendistato professionalizzante: la via principale

    Nel comparto acconciatura ed estetica l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) e la modalita ordinaria di ingresso. La durata e in genere 3 anni, al termine dei quali l’apprendista acquisisce la qualifica e viene inquadrato al 3° livello.

    Durante il rapporto di apprendistato la retribuzione segue una progressione per fasce (di solito 70%-80%-90% del minimo del livello di destinazione). Il datore artigiano e tenuto a erogare la formazione professionalizzante, documentata nel piano formativo individuale, e puo avvalersi degli enti bilaterali regionali (EBNA e relative articolazioni).

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio dal 2° al 3° livello dopo qualifica
    Tizio lavora come lavorante acconciatore (2° livello) in un salone artigiano. Dopo tre anni di apprendistato sostiene l’esame di abilitazione regionale e consegue la qualifica di acconciatore. Il datore di lavoro e obbligato a inquadrarlo al 3° livello con decorrenza dalla data di conseguimento della qualifica. Il trattamento economico cresce di circa 100-120 euro lordi mensili rispetto al minimo del 2° livello.
    Caia – Riconoscimento del 4° livello super
    Caia e estetista qualificata (3° livello) in un centro benessere. Nel corso degli anni ha maturato specializzazione in trattamenti corpo avanzati e coordina praticamente il lavoro di due colleghe junior. La titolare riconosce formalmente il passaggio al 4° livello super, con incremento del minimo mensile e aggiornamento del contratto individuale. Caia dovra essere iscritta al livello superiore anche nei flussi INPS e INAIL.
    Sempronio – Addetto reception inquadrato al 1° livello
    Sempronio gestisce la reception e il sistema di prenotazioni di un centro estetico. Non ha qualifica estetica. Il titolare lo inquadra correttamente al 1° livello. Sempronio chiede di essere promosso al 2° livello sostenendo di svolgere anche piccole mansioni di supporto ai trattamenti. Il CCNL stabilisce che il 2° livello richiede mansioni tecniche di acconciatura o estetica in senso stretto: il solo supporto logistico non e sufficiente.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Acconciatura ed Estetica?
    Quattro livelli professionali (1°, 2°, 3°, 4° super) piu la categoria degli apprendisti professionalizzanti. Il 3° livello e il riferimento per i professionisti con qualifica regionale.
    La qualifica regionale e obbligatoria per il 3° livello?
    Si. Il CCNL lega l’inquadramento al 3° livello al possesso della qualifica professionale prevista dalla L. 174/2005 (acconciatori) o dalla L. 1/1990 (estetiste). Senza qualifica il lavoratore resta al 2° livello.
    Cosa distingue il 4° livello super dal 3°?
    Il 4° livello super richiede specializzazione tecnica elevata riconosciuta dal datore e/o funzioni di coordinamento del personale. Non e automatico: deve essere riconosciuto formalmente.
    Un addetto alla reception puo essere inquadrato al 3° livello?
    No. Il 3° livello e riservato a chi svolge mansioni tecniche di acconciatura o estetica con qualifica. Gli addetti alla reception vanno inquadrati al 1° livello.
    Quanto dura l'apprendistato in acconciatura?
    Di norma 3 anni. Al termine l’apprendista deve aver conseguito la qualifica professionale regionale per essere promosso al 3° livello. La retribuzione durante l’apprendistato e inferiore al minimo tabellare del livello di destinazione.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 114 TUIR: Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi

    Art. 114 TUIR: Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi

    Art. 114 TUIR – Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi (N.D.R.: ex art. 104. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005 con effetto dal 01/01/1998

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 6

    Nota:Contiene anche le modifiche apportate da DLG n. 460/97, art. 13. Contiene anche le modifiche apportate da DLG n. 460/97, art. 13. Contiene anche le modifiche di cui all’art. 2 del DL n. 330/94. Modif. anche dall’art. 2 L. 352/97. Contiene anche le modifiche di cui all’art. 2 del DL n. 503/93. Contiene anche le modifiche di cui all’art. 2 del DL n. 90/94. Contiene anche le modifiche di cui all’art. 2 del DL n. 222/94. “1. Nella determinazione del reddito della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita’ ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5, e 112.”

  • Comma 925 LB 2026: credito R&S design e ideazione estetica al 10%

    Comma 925 LB 2026: credito R&S design e ideazione estetica al 10%

    Comma 925 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; applicazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto direttoriale del MIMIT che definisce modalità e termini di trasmissione della comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il credito maturato; verosimile risoluzione AdE per il codice tributo dedicato. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    925. All’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , dopo il comma 203-quater è inserito il seguente: «203-quater.1. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d’imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile in un’unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero».

  • Art. 32 Reg. (UE) 2024/1689 – Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati

    Art. 32 Reg. (UE) 2024/1689 – Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , l'organismo di valutazione della conformità è considerato conforme ai requisiti di cui all'articolo 31 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali requisiti.

  • Infortunio sul lavoro: cosa fare e l’indennità INAIL

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore deve recarsi al pronto soccorso e consegnare il certificato medico al datore, che lo trasmette all’INAIL entro 2 giorni. L’INAIL indennizza dal 4° giorno (i primi 3 sono a carico del datore al 100%). L’indennità è pari al 60% della retribuzione giornaliera per i primi 90 giorni, poi al 75% fino alla guarigione.

    Riferimento normativo

    D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    Tabella riepilogativa

    Indennità INAIL per infortunio sul lavoro
    Periodo A carico di Misura
    Giorno dell’infortunio Datore di lavoro Intera retribuzione (giornata in corso)
    Giorni 1-3 (carenza INAIL) Datore di lavoro Intera retribuzione (obbligo di legge)
    Dal 4° al 90° giorno INAIL 60% della retribuzione media giornaliera
    Dal 91° giorno in poi INAIL 75% della retribuzione media giornaliera

    Cosa fare subito dopo l'infortunio

    Il lavoratore deve: (1) informare immediatamente il datore o il responsabile della sicurezza dell’accaduto; (2) recarsi al pronto soccorso o dal medico e ottenere il certificato medico INAIL (diverso dal certificato ordinario di malattia); (3) consegnare il certificato al datore che è tenuto a trasmettere la denuncia di infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato se la prognosi supera i 3 giorni (entro 24 ore in caso di infortunio mortale).

    Il calcolo dell'indennità INAIL

    L’INAIL calcola l’indennità giornaliera sulla base della retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni precedenti l’evento. Per i primi 90 giorni di inabilità temporanea assoluta l’indennità è pari al 60% di tale media; dal 91° giorno sale al 75%. I primi tre giorni sono invece interamente a carico del datore, per legge.

    Inabilità permanente e rendita

    Se l’infortunio lascia postumi permanenti, l’INAIL valuta il grado di inabilità. Per gradi compresi tra il 6% e il 15% è previsto un indennizzo in capitale (somma una tantum); dal 16% in su viene costituita una rendita diretta periodica. Per i casi più gravi (menomazioni dell’integrità psicofisica) è previsto un danno biologico calcolato con le tabelle INAIL.

    Casi pratici

    Tizio – caduta con prognosi di 10 giorni

    Tizio cade in magazzino e si fa male a un ginocchio. Il pronto soccorso emette certificato INAIL di 10 giorni. Il datore trasmette la denuncia entro 2 giorni. I primi 3 giorni Tizio riceve l’intera retribuzione dal datore; dal 4° al 10° riceve il 60% dall’INAIL.

    Caia – infortunio con esiti permanenti

    Caia subisce un infortunio che le lascia postumi del 20%. L’INAIL riconosce una rendita diretta periodica commisurata al grado di inabilità e alla retribuzione.

    Sempronio – il datore non denuncia

    Il datore di Sempronio non trasmette la denuncia INAIL nei termini. Sempronio può presentare denuncia direttamente all’INAIL: la mancata denuncia del datore non pregiudica il diritto all’indennizzo.

    Domande frequenti

    Dal quale giorno paga l'INAIL in caso di infortunio?

    Dal 4° giorno di inabilità. I primi 3 giorni (più il giorno stesso dell’infortunio) sono a carico del datore al 100%.

    Quanto paga l'INAIL durante l'infortunio?

    Il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno; il 75% dal 91° giorno in poi.

    Entro quanto il datore deve denunciare l'infortunio all'INAIL?

    Entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico, se la prognosi supera i 3 giorni. Per infortuni mortali entro 24 ore.

    Devo comunicare l'infortunio anche io all'INAIL?

    L’obbligo di denuncia è del datore. Se il datore non provvede, il lavoratore può presentare direttamente una segnalazione all’INAIL per tutelare i propri diritti.

    Il posto di lavoro è protetto durante l'infortunio?

    Sì. Durante l’inabilità temporanea da infortunio si applicano le stesse tutele della malattia: il datore non può licenziare il lavoratore fino alla guarigione (entro i limiti del comporto).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 155 sexies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore

    Art. 155 sexies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore

    Art. 155 SEXIES c.c. [Poteri del giudice e ascolto del minore] (1)

    Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

    [Abrogato]