Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 149 Codice Civile: Scioglimento del matrimonio

    Art. 149 Codice Civile: Scioglimento del matrimonio

    Art. 149 c.c. – Scioglimento del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

    Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82 o dell’articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge .

  • Comma 129 LB 2026: riallineamento accise benzina e gasolio

    Comma 129 LB 2026: riallineamento accise benzina e gasolio

    Comma 129 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    129. All’ articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell’accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono rideterminate nella seguente identica misura: a) benzina: euro 672,90 per mille litri; b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri»; b) il comma 2 è abrogato; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025 , e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo»; d) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2 adottato per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025 »; e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la destinazione stabilita dall’articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025 , delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall’articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché di quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all’ articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

  • Art. 40 D.Lgs. 259/2003

    Art. 40 D.Lgs. 259/2003

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    Articolo abrogato.

  • Art. 27 D.Lgs. 174/2016 – Liquidazione compensi

    Art. 27 D.Lgs. 174/2016 – Liquidazione compensi

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall’articolo 63.

  • Comma 587 LB26: contributo disagio abitativo sisma 2016 prorogat

    Comma 587 LB26: contributo disagio abitativo sisma 2016 prorogat

    Comma 587 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    587. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, anche per l’anno 2026, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 , le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Art. 607 Codice della Navigazione – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 607 Codice della Navigazione – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti nell'art. 603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere della causa non può tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.

  • Art. 25 D.Lgs. 259/2003 – Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori

    Art. 25 D.Lgs. 259/2003 – Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità, ai sensi dell’ articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l’esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui alla parte III, titolo III e relative all’esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.

    2. L’Autorità, anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed è inserita nell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all’ articolo 141-decies del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito ” Codice del consumo “).

    3. In alternativa alla procedura dinanzi all’Autorità le parti hanno la facoltà di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2.

    4. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell’ articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l’attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al fine di facilitare l’accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.

    5. L’Autorità stabilisce le modalità con le quali gli utenti possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nelle materie di competenza dell’Autorità e richiederne l’intervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

    6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, l’Autorità collabora con le Autorità competenti degli altri Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 31 L. 354/1975 – Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati

    Art. 31 L. 354/1975 – Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell’istituto.

    2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.

  • Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%

    Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%

    Comma 144 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    144. All’ articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

  • Art. 521 Codice della Navigazione – Rischi della navigazione

    Art. 521 Codice della Navigazione – Rischi della navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.

  • Dimissioni in caso di trasferimento d’azienda: quando spetta la NASpI

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Se il trasferimento d’azienda comporta una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro, il lavoratore può dimettersi per giusta causa entro un termine ragionevole. In questo caso le dimissioni hanno gli stessi effetti di un licenziamento ai fini dell’indennità di disoccupazione (NASpI) e del TFR.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni per trasferimento d’azienda: effetti a confronto
    Aspetto Dimissioni volontarie ordinarie Dimissioni per giusta causa (art. 2112, c. 4, c.c.)
    TFR Spetta intero Spetta intero
    Preavviso Dovuto (salvo giusta causa) Non dovuto se la causa è grave; il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva
    NASpI Non spetta (dimissioni volontarie) Spetta, equiparata al licenziamento involontario
    Indennità sostitutiva del preavviso Trattenuta dal TFR o pagata dal datore A carico del datore in caso di giusta causa per colpa del cessionario
    Modalità recesso Telematica sul portale cliclavoro.gov.it Telematica + comunicazione scritta al cessionario con indicazione della causa

    Quando le dimissioni sono «per giusta causa» ai sensi dell'art. 2112

    L’art. 2112, comma 4, c.c. riconosce al lavoratore il diritto di recedere dal rapporto con effetti analoghi al licenziamento (e quindi con diritto alla NASpI) quando il trasferimento ha comportato una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro. Non ogni cambiamento è sufficiente: occorre un peggioramento oggettivo e significativo (ad esempio: spostamento della sede di lavoro che allunga sensibilmente il tragitto senza tutela; cambio di mansioni in senso fortemente deteriore; riduzione delle retribuzioni non consentita). La valutazione è caso per caso.

    Il termine per dimettersi

    Il lavoratore deve esercitare il recesso entro un termine ragionevole dalla conoscenza della modifica peggiorativa: non c’è un termine fisso di legge, ma la giurisprudenza tende a non riconoscere la giusta causa se le dimissioni sono presentate a distanza di mesi dalla scoperta della modifica senza una valida giustificazione del ritardo. È consigliabile agire con tempestività, generalmente entro poche settimane dalla conoscenza del fatto.

    Effetti su TFR e NASpI

    In caso di dimissioni per giusta causa ex art. 2112 c.c.: il TFR spetta integralmente; il lavoratore non deve il preavviso (o ha diritto all’indennità sostitutiva se il datore glielo rifiuta); la NASpI è riconoscibile dall’INPS in quanto le dimissioni sono equiparate a un’involontaria perdita del lavoro. Il lavoratore deve comunque presentare domanda NASpI nei termini ordinari (68 giorni dalla cessazione) e indicare nella domanda la causale corretta.

    Casi pratici

    Tizio – sede spostata di 80 km senza tutele di trasferta

    Il cessionario trasferisce la sede di lavoro di Tizio da Milano a Brescia senza riconoscere alcuna indennità di trasferta o rimborso. Tizio si dimette entro 3 settimane dalla comunicazione: le dimissioni sono per giusta causa ex art. 2112, il TFR è intero e la NASpI è richiedibile.

    Caia – mansioni dequalificate dopo la cessione del ramo

    Dopo la cessione del ramo, Caia viene assegnata a mansioni nettamente inferiori alla sua qualifica. Si dimette indicando la dequalificazione come giusta causa: ha diritto al TFR e alla NASpI; può anche chiedere il risarcimento del danno da dequalificazione.

    Sempronio – dimissioni molto tardive

    Sempronio scopre la modifica peggiorativa a gennaio ma aspetta 6 mesi prima di dimettersi senza allegare una giustificazione al ritardo. Il giudice (e l’INPS) potrebbero non riconoscere la giusta causa per tardività, negando la NASpI.

    Domande frequenti

    Se mi dimetto dopo il trasferimento d'azienda ho diritto alla NASpI?

    Solo se le dimissioni sono per giusta causa (art. 2112, c. 4, c.c.), cioè se il trasferimento ha comportato una sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro e le dimissioni sono tempestive.

    Devo comunicare la causa delle dimissioni?

    Sì. La procedura telematica obbligatoria prevede l’indicazione della causale; occorre scegliere «giusta causa» e allegare o indicare i motivi specifici, che dovranno essere supportati da documentazione in caso di contestazione INPS o del datore.

    Se non ci sono modifiche peggiorative posso comunque dimettermi?

    Sì, con le dimissioni volontarie ordinarie, che però non danno diritto alla NASpI (salvo applicazione del D.Lgs. 22/2015 per i casi di agevolazione contributiva) né all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Il TFR spetta anche se mi dimetto senza giusta causa?

    Sì. Il TFR spetta sempre alla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa delle dimissioni.

    Posso impugnare il trasferimento e dimettermi contemporaneamente?

    La strategia più cauta è dimettersi per giusta causa indicando le modifiche peggiorative e, eventualmente, contestare la legittimità del trasferimento (o della cessione del ramo) in sede giudiziale. Le due azioni non si escludono reciprocamente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 39 D.Lgs. 259/2003 – Normalizzazione

    Art. 39 D.Lgs. 259/2003 – Normalizzazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.

    2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l’applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation – ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission – IEC). Qualora già esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.

    3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l’accesso eventualmente necessario in virtù del presente decreto, ove possibile. 3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d’interfaccia né alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. articolo precedente articolo successivo