Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 553 LB26: 5 milioni al Teatro alla Scala per il 250° anniversario

    Comma 553 LB26: 5 milioni al Teatro alla Scala per il 250° anniversario

    Comma 553 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    553. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2028 al fine di erogare un contributo di pari importo a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario della sua fondazione.

  • Art. 595 Codice della Navigazione – Trattazione della causa

    Art. 595 Codice della Navigazione – Trattazione della causa

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione, e, quando occorre, la procura, ovvero facendo redigere processo verbale della comparizione volontaria; possono altresì presentare la citazione e la procura al comandante di porto in udienza. Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano irregolarità nell'atto di citazione, ovvero se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse non è integro, il comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per provvedere, e fissa altra udienza di trattazione. Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse è integro, il comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento. Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a seconda dei casi, su istanza di parte o d'ufficio, la propria competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza. La trattazione si svolge, senza formalità e possibilmente in unica udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa le modalità di esperimento dei mezzi istruttori, dispone l'acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini nonché dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale, e può chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un termine per provvedervi. Se è stata proposta querela di falso in via incidentale, il comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti avanti il tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura civile.

  • Comma 273 LB26: nuovo finanziamento dell’AGCOM, contributo 2 per

    Comma 273 LB26: nuovo finanziamento dell’AGCOM, contributo 2 per

    Comma 273 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Annuali delibere AGCOM sulle aliquote effettive 2026-2028 in regime transitorio; dal 2029 eventuali delibere di variazione approvate dal PCM ex comma 66-quater. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    273. All’ articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 65, le parole: «dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono soppresse; b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti: «66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi, come definiti ai sensi del comma 66-bis, terzo periodo, derivanti dalle seguenti attività: a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché attività di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l’utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ; b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ; c) fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 , e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 ; d) editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della società dell’informazione che consentono l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 ; e) prestazione di servizi digitali, anche tramite siti di e-commerce, nonché prestazione di servizi intermediari di cui all’ articolo 3, lettere g) , i) e j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 , non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma. 66-bis. Per le spese relative all’esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 , si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione sportiva. Per le spese relative all’esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023, n. 93 , è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall’attività di intermediazione dei diritti d’autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 ; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Per “ricavi” si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, come risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili. 66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b) del comma 66, la misura dell’aliquota del contributo stabilita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall’anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al medesimo comma 66. 66-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sottoposta all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell’aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell’arco di un quinquennio. 66-quinquies. Resta fermo il potere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro».

  • Art. 19 L. 218/1995 – Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze

    Art. 19 L. 218/1995 – Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.

    2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 12 D.Lgs. 198/2006 – Nomina

    Art. 12 D.Lgs. 198/2006 – Nomina ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. A livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.

    2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.

    3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.

    4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

    5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 40 DPR 230/2000 – Uso di apparecchi radio e di altri strumenti

    Art. 40 DPR 230/2000 – Uso di apparecchi radio e di altri strumenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio.

    2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.

  • Comma 315 LB 2026: riparto risorse stabilizzazione enti ricerca

    Comma 315 LB 2026: riparto risorse stabilizzazione enti ricerca

    Comma 315 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’università e della ricerca con cui sono stabiliti modalità e termini di riparto e di assegnazione delle risorse incrementali del FOE previste dal comma 314. Termine non fissato espressamente; adozione presumibilmente entro il primo trimestre 2026 per allinearsi alla scadenza dei bandi al 31 dicembre 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    315. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma 314. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .

  • Comma 561 LB 2026: rifinanziamento fondo D.L. 113/2016 art. 3

    Comma 561 LB 2026: rifinanziamento fondo D.L. 113/2016 art. 3

    Comma 561 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026 a rifinanziamento delle finalità di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Norma di rifinanziamento di una misura preesistente, non istitutiva.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    561. Per le finalità di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Art. 9 D.Lgs. 198/2006 – Convocazione e funzionamento

    Art. 9 D.Lgs. 198/2006 – Convocazione e funzionamento ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

    2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 30 Reg. (UE) 2024/1689 – Procedura di notifica

    Art. 30 Reg. (UE) 2024/1689 – Procedura di notifica

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Le autorità di notifica possononotificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 31.

    2. Le autorità di notifica notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, ogni organismo di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1.

    3. La notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, i tipi di sistemi di IA interessati, nonché la relativa attestazione di competenza. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le misure predisposte per fare in modo che tale organismo sia monitorato periodicamente e continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 31.

    4. L'organismo di valutazione della conformità interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica da parte di un'autorità di notifica, qualora essa includa un certificato di accreditamento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, o entro due mesi dalla notifica da parte dell'autorità di notifica, qualora essa includa le prove documentali di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

    5. Se sono sollevate obiezioni, la Commissione avvia senza ritardo consultazioni con gli Stati membri pertinenti e l'organismo di valutazione della conformità. Tenutone debito conto, la Commissione decide se l'autorizzazione è giustificata. La Commissione trasmette la propria decisione allo Stato membro interessato e all'organismo di valutazione della conformità pertinente.

  • Commi 423-426 LB 2026: governance energetica e audit performance SSN

    Commi 423-426 LB 2026: governance energetica e audit performance SSN

    Commi 423-426 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 423 prevede l’adozione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministero della salute di concerto con il MEF per l’istituzione del tavolo tecnico sull’efficientamento energetico delle strutture sanitarie. Termine stimato 30 gennaio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    423. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell’equilibrio economico degli enti del settore sanitario, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.

    424. Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

    425. Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali di cui all’ articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è integrato con un monitoraggio permanente dell’equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l’evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 .

    426. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , dopo il comma 304 è inserito il seguente: «304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019 , in attuazione dell’ articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , e dei commi 303 e 304 del presente articolo, è sottoposta ad audit, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell’articolo 9 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 , al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’ articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell’erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale».

  • Commi 667-670 LB 2026: trasferimento area Falconera-Palangon a Caorle

    Commi 667-670 LB 2026: trasferimento area Falconera-Palangon a Caorle

    Commi 667-670 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    667. L’area del comprensorio denominato «Falconera-Palangon» del comune di Caorle, distinta in catasto come nell’allegato X alla presente legge, è trasferita al patrimonio disponibile del comune medesimo.

    668. All’area di cui al comma 667 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177 , ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 6 della medesima legge.

    669. In considerazione della delibera n. 1305/DGR della Giunta regionale del Veneto del 20 ottobre 2025, il trasferimento di porzioni dell’area del demanio idrico di cui all’allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese della regione Veneto relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell’occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

    670. Il trasferimento di porzioni dell’area del demanio marittimo di cui all’allegato X alla presente legge fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell’occupazione dell’area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.