Autore: Andrea Marton

  • Art. 486 Codice della Navigazione – Rapporti contrattuali

    Art. 486 Codice della Navigazione – Rapporti contrattuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 484, le norme sulla responsabilità per danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilità che intercorrono tra persone vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.

  • Comma 122 LB26: divieto vendita ai minori dei prodotti del comma

    Comma 122 LB26: divieto vendita ai minori dei prodotti del comma

    Comma 122 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    122. La vendita dei prodotti di cui al comma 120 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 .

  • Cessazione e pensione dei dirigenti pubblici

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    I dirigenti pubblici vanno in pensione con i requisiti generali (vecchiaia 67 anni, anticipata 42a 10m M / 41a 10m F). Per alcune categorie il limite di permanenza in servizio e’ 65-70 anni. Il trattamento pensionistico riflette le retribuzioni piu alte. TFR/TFS calcolato sulle voci stabili. La cessazione dell’incarico (a termine) non coincide con la cessazione del rapporto di lavoro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    CCNL Dirigenza Funzioni Centrali/Locali 2019-2021 (2023); Area Sanita Dirigenti 2019-2021 (2024)
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattivita); negoziato 2022-2024 in apertura
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Tabella riepilogativa

    Pensione dirigenti PA
    Tipo Requisiti
    Vecchiaia 67 anni + 20 contributi
    Anticipata 42a 10m (M) / 41a 10m (F)
    Limite eta dirigenti 65-70 anni a seconda area
    Quota 103 62 anni + 41 contributi
    Medici (limite) Fino 70 anni su richiesta

    Requisiti pensionistici e limiti di eta

    I dirigenti vanno in pensione con i requisiti generali (vecchiaia 67 + 20 contributi, anticipata 42a 10m M / 41a 10m F).

    Specificita: il limite di permanenza in servizio varia:

    • Dirigenti generali: di norma 65 anni (con possibile estensione)
    • Dirigenti medici: fino a 70 anni su richiesta (per garantire continuita assistenziale e per il valore dell’esperienza)
    • Professori universitari (regime diverso): 70 anni

    Cessazione incarico vs cessazione rapporto

    Importante distinzione:

    • Cessazione dell’incarico: l’incarico dirigenziale (a termine 3-5 anni) scade o viene revocato, ma il dirigente di ruolo resta in servizio a disposizione o con nuovo incarico
    • Cessazione del rapporto di lavoro: il dirigente lascia definitivamente la PA (pensione, dimissioni, licenziamento)

    La fine di un incarico NON significa la fine del rapporto: il dirigente di ruolo conserva il posto.

    Trattamento pensionistico e TFR/TFS

    Il trattamento pensionistico dei dirigenti riflette le retribuzioni piu alte, ma con due limiti:

    • La retribuzione di posizione e risultato e’ parzialmente pensionabile (le quote variabili incidono meno)
    • Il sistema contributivo (post-1995) penalizza chi ha redditi alti negli ultimi anni rispetto al vecchio retributivo

    TFR/TFS: calcolato sulle voci stabili (tabellare, parte fissa della posizione). Tempi di liquidazione INPS lunghi (fino 24 mesi). Anticipo bancario possibile.

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente pensione vecchiaia 67
    Tizio, dirigente II fascia, va in pensione vecchiaia a 67 anni con 35 anni contributi. Pensione elevata (riflette retribuzioni alte) ma con quota variabile poco pensionabile. TFS liquidato in 24 mesi.
    Caia – Dirigente medico fino a 70 anni
    Caia, dirigente medico struttura complessa, chiede permanenza in servizio fino a 70 anni (continuita assistenziale + esperienza). Autorizzata. Pensione decorrente al compimento dei 70 anni.
    Sempronio – Fine incarico ma resta in servizio
    Sempronio, dirigente, vede scadere l’incarico quinquennale di direttore di Ufficio. Non e’ pensione: resta dirigente di ruolo a disposizione, riceve nuovo incarico equivalente dopo 2 mesi.

    Domande frequenti

    A che eta va in pensione un dirigente pubblico?
    Requisiti generali: vecchiaia 67 anni + 20 contributi, anticipata 42a 10m M / 41a 10m F. Limite permanenza: 65 anni per dirigenti generali, fino a 70 anni per i medici (su richiesta) per continuita assistenziale.
    Fine incarico significa licenziamento?
    No. La cessazione dell’incarico dirigenziale (a termine 3-5 anni) NON coincide con la cessazione del rapporto di lavoro. Il dirigente di ruolo resta in servizio a disposizione o con nuovo incarico equivalente.
    La pensione dei dirigenti e' alta?
    Riflette le retribuzioni piu alte, ma con limiti: la retribuzione di posizione/risultato e’ parzialmente pensionabile, e il sistema contributivo (post-1995) penalizza i redditi alti degli ultimi anni rispetto al vecchio retributivo.
    I medici possono lavorare fino a 70 anni?
    Si, su richiesta, per garantire continuita assistenziale e valorizzare l’esperienza. Il limite ordinario sarebbe 67-65 anni, ma per i dirigenti medici e’ ammessa la permanenza fino a 70 anni con autorizzazione aziendale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 10 D.Lgs. 259/2003 – Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi

    Art. 10 D.Lgs. 259/2003 – Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

    2. Restano ferme le competenze dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 110 LB26: stop a definizioni agevolate dei tributi regiona

    Comma 110 LB26: stop a definizioni agevolate dei tributi regiona

    Comma 110 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; resta fermo l’art. 5-quater D.L. 282/2002 per casi residui.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    110. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

  • Art. 16 D.Lgs. 174/2016 – Regolamento preventivo

    Art. 16 D.Lgs. 174/2016 – Regolamento preventivo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’ articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.

    2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.

  • Comma 771 LB26: acconto contributo Servizio sanitario sui premi

    Comma 771 LB26: acconto contributo Servizio sanitario sui premi

    Comma 771 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; primo versamento di acconto entro il 16 novembre 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    771. All’ articolo 334 del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 . Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all’85 per cento del contributo dovuto per l’anno precedente; per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma».

  • Art. 25 DPR 445/2000

    Art. 25 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 508 Codice della Navigazione – Custodia e vendita delle cose ricuperate

    Art. 508 Codice della Navigazione – Custodia e vendita delle cose ricuperate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime. Durante le operazioni di ricupero l'autorità predetta può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d'ufficio. Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorità o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato dall'autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l'autorità procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero delle indennità e del compenso spettanti al ricuperatore, nonché delle spese di custodia. Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.

  • Art. 23 Reg. (UE) 2022/2065 – Misure e protezione contro gli abusi

    Art. 23 Reg. (UE) 2022/2065 – Misure e protezione contro gli abusi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.

    2. Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle segnalazioni e dei reclami presentati mediante i meccanismi di segnalazione e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 16 e 20 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano segnalazioni o reclami manifestamente infondati.

    3. Nel decidere in merito a una sospensione, i fornitori di piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se il destinatario del servizio, la persona, l'ente o il reclamante commetta abusi di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione del fornitore di piattaforme online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:

    a) il numero, in termini assoluti, di contenuti manifestamente illegali o di segnalazioni o reclami manifestamente infondati presentati entro un determinato arco temporale;

    b) la relativa proporzione rispetto al numero totale di informazioni fornite o di segnalazioni presentate entro un determinato arco temporale;

    c) la gravità degli abusi, compresa la natura dei contenuti illegali, e delle relative conseguenze;

    d) ove sia possibile identificarla, l'intenzione del destinatario del servizio, della persona, dell'ente o del reclamante.

    4. I fornitori di piattaforme online definiscono nelle loro condizioni generali, in modo chiaro e dettagliato, la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 e forniscono esempi dei fatti e delle circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

  • Art. 104 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali di prescrizione

    Art. 104 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali di prescrizione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono in: a) SEGNALI DI PRECEDENZA; b) SEGNALI DI DIVIETO; c) SEGNALI DI OBBLIGO.

    2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.

    3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinchè i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.

    4. I segnali di prescrizione… possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2.

    5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3…, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione.

    6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola eccetto.

  • Commi 536-538 LB 2026: Fondo dialogo università e Bonus Valore Cultura

    Commi 536-538 LB 2026: Fondo dialogo università e Bonus Valore Cultura

    Commi 536-538 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 537: decreto del Ministro dell’università e della ricerca entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge per modalità di accesso al Fondo dialogo. Bonus Valore Cultura: decreto interministeriale entro il 30 novembre 2026 ai sensi dell’art. 541 della stessa LB 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    536. Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d’odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il Fondo per la promozione del dialogo, con una dotazione di 150.000 euro per il 2026.

    537. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo di cui al comma 536 per l’organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal medesimo comma.

    538. A decorrere dall’anno 2027, è assegnato, nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «Bonus Valore Cultura» ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.