Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 D.Lgs. 259/2003 – Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Restano ferme le competenze dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La clausola di salvaguardia delle competenze internazionali
L'art. 10 è una norma di coordinamento istituzionale: si limita a preservare le competenze di due soggetti specifici (il Ministero degli Affari Esteri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) rispetto alle disposizioni generali del Codice. La norma evita che le disposizioni del Codice, concentrate sulle competenze del Ministero delle Imprese e di AGCOM, possano essere interpretate come implicita abrogazione o limitazione delle attribuzioni di altri ministeri o agenzie dello Stato in materia di accordi internazionali. Si tratta di una clausola di riserva frequente nei codici di settore tecnico che distribuisce le competenze tra più autorità pubbliche: senza una norma come questa, la specialità del Codice delle comunicazioni potrebbe essere invocata per escludere il Ministero degli Affari Esteri dalla filiera decisionale su accordi che hanno anche una componente tecnico-regolatoria.
Il Ministero degli Affari Esteri e le intese tecniche internazionali
Il comma 1 chiarisce che per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati in materia di comunicazioni elettroniche continuano ad applicarsi le regole generali sulla conduzione della politica estera italiana. Il Ministero degli Affari Esteri mantiene la propria competenza esclusiva nella negoziazione e stipula di trattati internazionali, anche quando riguardano materie tecniche come le frequenze radio o gli standard di comunicazione. Questa previsione è rilevante per il coordinamento delle frequenze nelle zone di confine (che richiede accordi bilaterali tra Stati) e per la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali di settore come l'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni). In concreto, il Ministero delle Imprese predispone i contenuti tecnici dell'accordo, mentre il Ministero degli Affari Esteri gestisce la dimensione diplomatica formale.
L'ACN e gli accordi di cybersicurezza
Il comma 2 preserva le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi riguardanti la cybersicurezza. L'ACN, istituita dal D.L. 82/2021, ha sviluppato una rete di relazioni con agenzie analoghe degli altri Stati UE e con organismi internazionali come ENISA (Agenzia dell'UE per la cybersicurezza) e il CSIRT Network europeo. La norma garantisce che questa rete di accordi internazionali non sia pregiudicata dalla disciplina generale del Codice sulle comunicazioni elettroniche. La cybersicurezza delle reti è una materia che interseca trasversalmente le comunicazioni elettroniche, la difesa, l'ordine pubblico e le infrastrutture critiche: la competenza autonoma dell'ACN per gli accordi specifici in questo campo risponde a una logica di efficienza e specializzazione istituzionale.
Casi pratici
Caso 1: L'accordo bilaterale sulle frequenze di confine
Il Ministero delle Imprese vuole definire con la Francia le condizioni di uso delle frequenze nelle zone di confine alpine, dove la presenza di trasmettitori di entrambi i Paesi crea problemi di interferenza. L'art. 10, comma 1, chiarisce che la negoziazione e la stipula dell'accordo internazionale coinvolge il Ministero degli Affari Esteri, non solo il Ministero delle Imprese. Il coordinamento interministeriale è quindi necessario prima di procedere alla firma dell'intesa tecnica con le autorità francesi.
Caso 2: Il protocollo ACN con l'agenzia di cybersicurezza tedesca
L'ACN italiana vuole stipulare un memorandum d'intesa con il BSI tedesco (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) per la condivisione di informazioni sulle vulnerabilità delle reti di comunicazione elettronica. L'art. 10, comma 2, conferma che l'ACN mantiene la propria competenza autonoma per la stipula di questi accordi, senza necessità di coinvolgere il Ministero delle Imprese, che ha la competenza generale sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 6.
Caso 3: La convenzione con un Paese extra-UE sullo spam internazionale
Il Ministero delle Imprese riceve una proposta da un Paese extraeuropeo per una convenzione sulla cooperazione contro le pratiche di spam e le frodi nelle comunicazioni elettroniche internazionali. Anche in questo caso l'art. 10, comma 1, impone il coinvolgimento del Ministero degli Affari Esteri per la parte negoziale e la stipula formale, mentre il Ministero delle Imprese e AGCOM curano i contenuti tecnico-regolatori dell'accordo.
Domande frequenti
Chi negozia in Italia gli accordi internazionali sullo spettro radio?
Il coordinamento internazionale sullo spettro radio è di competenza del Ministero delle Imprese (MIMIT) ai sensi dell'art. 6, ma la stipula formale degli accordi internazionali con altri Stati è di competenza del Ministero degli Affari Esteri, come chiarisce l'art. 10, comma 1. In pratica, MIMIT gestisce il contenuto tecnico degli accordi e il Ministero degli Affari Esteri la dimensione diplomatica e formale.
L'ACN può stipulare accordi internazionali di cybersicurezza autonomamente?
Sì. L'art. 10, comma 2, preserva espressamente la competenza dell'ACN per la stipula di protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza. L'ACN partecipa alle reti europee e internazionali di agenzie di cybersicurezza (come la rete CSIRTs europei nell'ambito dell'ENISA) e può concludere accordi bilaterali con agenzie analoghe di altri Paesi.
L'UIT è rilevante per l'Italia nel settore delle comunicazioni elettroniche?
Sì. L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) è l'agenzia specializzata dell'ONU per le telecomunicazioni e le tecnologie dell'informazione. L'Italia vi partecipa come Stato membro. Il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, richiamato anche nell'art. 29 del Codice per il coordinamento transfrontaliero, stabilisce a livello globale la ripartizione delle bande di frequenza tra i servizi di radiocomunicazione. La partecipazione alle conferenze UIT rientra nelle competenze del Ministero degli Affari Esteri in coordinamento con il Ministero delle Imprese.
Cosa sono le intese tecniche con altri Stati menzionate al comma 1?
Le intese tecniche sono accordi tra amministrazioni di diversi Stati che definiscono modalità operative di coordinamento in materie specifiche, come la gestione delle interferenze transfrontaliere, lo scambio di dati sulla copertura di rete nelle zone di confine, o le procedure di roaming internazionale. A differenza dei trattati internazionali veri e propri, le intese tecniche hanno un carattere più operativo e meno solenne, ma richiedono comunque il coinvolgimento del Ministero degli Affari Esteri per la firma formale.