Testo dell'articoloVigente
Art. 35 D.Lgs. 259/2003 – Richiesta di procedura di valutazione tra pari
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all’articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l’Autorità e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall’articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite dall’ articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.
2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l’Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura: a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE; b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio; c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La peer review europea per le decisioni sull'assegnazione dello spettro
L'art. 35 introduce un meccanismo innovativo nel quadro del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche: la valutazione tra pari (peer review) per le decisioni sull'assegnazione dello spettro radio armonizzato per reti a banda larga senza fili. Questo meccanismo consente alle autorità nazionali di confrontare le proprie scelte di policy con quelle degli altri Paesi UE, prima di adottare le decisioni definitive. L'obiettivo è promuovere la coerenza e le migliori prassi in tutta l'Unione, favorendo lo sviluppo del mercato interno dello spettro.
L'obbligo di informare il RSPG (comma 1)
Quando Ministero o AGCOM intendono stabilire una procedura di selezione ai sensi dell'art. 67, commi 2 e 3, per lo spettro radio armonizzato a banda larga senza fili, devono informare il RSPG dei relativi progetti di misura. Le autorità devono anche indicare se e quando richiedere al RSPG di convocare un forum di valutazione tra pari, secondo le modalità previste dall'art. 35, par. 1, della Direttiva 2018/1972. Il forum serve a discutere i progetti di misura e a scambiare esperienze e migliori prassi.
Il contenuto della spiegazione al forum (comma 2)
Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'autorità che ha convocato la peer review (AGCOM o Ministero, a seconda delle competenze) deve fornire una spiegazione su come il progetto di misura: promuova lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizzando i benefici per i consumatori nel perseguimento degli obiettivi degli artt. 4, 58, 59 e 60 e delle decisioni europee n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE (lett. a)); garantisca un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio (lett. b)); garantisca condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro esistenti e potenziali (lett. c)).
Il valore del meccanismo di peer review
La peer review non è vincolante: le autorità italiane non sono obbligate a modificare i propri progetti sulla base delle osservazioni ricevute nel forum. Tuttavia, il confronto tra pari ha un valore significativo: le esperienze degli altri Paesi UE possono evidenziare problemi che non erano stati considerati e suggerire soluzioni più efficaci. Inoltre, un'autorità che ignora le critiche emerse nel forum di peer review deve giustificarsi pubblicamente, il che incentiva un elevato standard qualitativo nelle decisioni.
Casi pratici
Caso 1: L'Italia che richiede una peer review sulla gara 5G
Il Ministero delle Imprese e AGCOM stanno progettando una nuova procedura di assegnazione di frequenze nella banda 26 GHz per il 5G. Dati gli investimenti in gioco (miliardi di euro per gli operatori mobili) e la complessità tecnica dell'assegnazione, le autorità italiane decidono di richiedere al RSPG di convocare un forum di peer review. Il forum permette all'Italia di confrontare le proprie scelte (durata delle licenze, obblighi di copertura, criteri di selezione degli offerenti) con quelle di altri Paesi UE che hanno già completato gare analoghe.
Caso 2: Il Ministero che spiega gli obblighi di investimento al forum RSPG
Nel corso del forum di peer review convocato dal RSPG sulla gara italiana per la banda 700 MHz, il Ministero deve spiegare, ai sensi del comma 2, lett. c), come il progetto garantisca condizioni di investimento stabili per gli operatori mobili che partecipano alla gara. Il Ministero illustra che le licenze hanno durata di 20 anni non revocabili anticipatamente (salvo casi di legge) e che gli obblighi di copertura prevedono tappe graduali con ragionevoli sanzioni per il mancato rispetto, evitando penali eccessive che scoraggiassero gli investimenti nelle zone rurali.
Caso 3: Le osservazioni di un Paese vicino nel forum di peer review
Durante il forum di peer review sulla gara italiana per le frequenze 5G in banda 3.6 GHz, la Spagna segnala che criteri analoghi usati nella propria gara avevano creato problemi di concentrazione di mercato, con due soli operatori che si aggiudicavano tutte le frequenze. AGCOM tiene conto di questa osservazione e modifica i criteri di aggiudicazione per prevedere massimali di spettro per singolo operatore, garantendo una maggiore diversificazione del mercato. La peer review ha contribuito a migliorare la qualità della decisione italiana.
Domande frequenti
La peer review del RSPG è obbligatoria per tutte le gare di spettro?
No. Il comma 1 prevede che le autorità italiane debbano informare il RSPG dei progetti di misura relativi alle procedure di selezione per lo spettro armonizzato a banda larga senza fili e indicare se e quando richiedere la convocazione del forum. La peer review è quindi un'opzione che le autorità possono richiedere, non un obbligo automatico. Tuttavia, il meccanismo è pensato per essere utilizzato in caso di gare di importanza strategica dove il confronto con le esperienze degli altri Paesi UE può aggiungere valore.
I risultati della peer review RSPG vincolano le autorità italiane?
No. La peer review è un meccanismo di scambio di esperienze e migliori prassi, non di approvazione preventiva. Le autorità italiane non sono giuridicamente obbligate a conformarsi alle osservazioni emerse nel forum. Tuttavia, ignorare in modo del tutto immotivato le critiche ricevute sarebbe difficilmente difendibile in sede di impugnazione davanti al TAR o nei procedimenti europei.
A cosa si riferisce lo 'spettro radio armonizzato per reti a banda larga senza fili'?
Si riferisce alle bande di frequenza per cui l'UE ha adottato decisioni di armonizzazione per la banda larga senza fili: principalmente le bande per il 4G e il 5G, come il 700 MHz, il 1400-1500 MHz, il 3.4-3.8 GHz, il 24.25-27.5 GHz. Le condizioni di uso armonizzato di queste bande sono definite nelle misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della Decisione n. 676/2002/CE (la Decisione sullo spettro radio).
Chi partecipa al forum di peer review del RSPG?
Il forum di peer review è convocato nell'ambito del RSPG (Radio Spectrum Policy Group), che è composto dai rappresentanti di tutti gli Stati UE. Partecipano quindi i rappresentanti delle autorità dello spettro di tutti i Paesi UE, più osservatori di Paesi terzi e, in certi casi, la Commissione europea. Il forum esamina i progetti di misura presentati dall'autorità richiedente e può chiedere chiarimenti e formulare osservazioni.