Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 21 D.Lgs. 259/2003 – Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell’articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall’autorizzazione generale, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso o agli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare: a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell’allegato 1 e l’osservanza degli obblighi specificati all’articolo 13 comma 2; b) per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni specificate nell’allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità nell’ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata; c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d’uso; d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori; e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti; f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell’analisi di mercato; g) per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione; h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell’articolo 22; i) per realizzare mappature geografiche; l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.

2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.

3. Per quanto riguarda i diritti d’uso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.

4. Quando il Ministero e l’Autorità richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l’uso che intendono farne.

5. Il Ministero, l’Autorità non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell’ articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le autorità non possono imporre alle imprese obblighi di fornire informazioni che non siano proporzionate e obiettivamente giustificate rispetto alle specifiche finalità elencate dal comma 1.
  • Nessuna delle informazioni elencate può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione per l'accesso al mercato.
  • Per i diritti d'uso dello spettro, le informazioni riguardano principalmente l'uso effettivo ed efficiente dello spettro e il rispetto degli obblighi di copertura e qualità del servizio.
Indice dei contenuti

Il principio di proporzionalità negli obblighi informativi

L'art. 21 introduce limiti precisi al potere delle autorità di richiedere informazioni nell'ambito specifico del regime dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici. Mentre l'art. 20 disciplina il potere informativo generale delle autorità, l'art. 21 si concentra sulle informazioni che possono essere richieste in connessione con il regime autorizzativo: si tratta di un ulteriore presidio a tutela delle imprese da richieste eccessive o pretestuose.

Il catalogo delle finalità legittime (comma 1)

Il comma 1 elenca le finalità per cui le informazioni possono essere richieste nel contesto autorizzativo: verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza di specifiche condizioni dell'allegato 1 e degli obblighi specifici dell'art. 13 (lett. a)); verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni a seguito di denuncia o di verifica avviata d'ufficio (lett. b)); predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso (lett. c)); pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori (lett. d)); compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti (lett. e)); analisi del mercato (lett. f)); salvaguardare l'uso efficiente e gestire efficacemente lo spettro radio e le risorse di numerazione (lett. g)); valutare sviluppi futuri di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso, sulla copertura o sulla designazione di aree ai sensi dell'art. 22 (lett. h)); realizzare mappature geografiche (lett. i)); rispondere a richieste del BEREC (lett. l)).

Il divieto di condizionare l'accesso al mercato alle informazioni

Il comma 2 sancisce un principio fondamentale per la liberalizzazione del mercato: nessuna delle informazioni elencate alle lettere a), b) e da d) a l) può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso. Questo significa che la presentazione della SCIA ex art. 11 è la condizione di accesso, e non può essere subordinata a ulteriori e onerosi obblighi informativi preventivi.

Il focus sullo spettro radio (comma 3)

Per i diritti d'uso dello spettro radio, il comma 3 chiarisce che le informazioni richiedibili riguardano in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro, il rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi ai diritti d'uso e la loro verifica. Questo comma riflette la priorità politica di garantire che lo spettro assegnato venga davvero utilizzato, evitando fenomeni di spectrum hoarding (accaparramento di frequenze inutilizzate).

Casi pratici

Caso 1: Il Ministero che chiede informazioni non giustificate

Il Ministero invia ad Alfa S.p.A. una richiesta di trasmissione di tutti i contratti stipulati con i clienti business negli ultimi 5 anni, senza specificare la finalità. L'art. 21, comma 1, richiede che le richieste di informazioni non siano imposte se non proporzionate e obiettivamente giustificate rispetto alle finalità elencate. Alfa S.p.A. può chiedere al Ministero di motivare la richiesta indicando quale finalità del comma 1 essa persegue, e in caso di risposta insoddisfacente può contestarne la legittimità.

Caso 2: La nuova impresa a cui viene chiesta una documentazione estesa prima dell'avvio

Beta S.r.l. vuole iniziare a fornire servizi di comunicazione elettronica e riceve dal Ministero una richiesta di documentazione estesa (business plan, rendiconti previsionali, contratti con fornitori di rete) prima ancora di presentare la SCIA. Il comma 2 dell'art. 21 vieta espressamente che le informazioni vengano richieste prima dell'accesso al mercato o come condizione necessaria per l'accesso. Beta S.r.l. può respingere la richiesta richiamando questa norma e procedere alla presentazione della SCIA senza fornire la documentazione.

Caso 3: L'operatore mobile che non rispetta gli obblighi di copertura

AGCOM avvia un'istruttoria per verificare se Caio, operatore mobile, stia rispettando gli obblighi di copertura associati ai diritti d'uso dello spettro 5G. L'art. 21, comma 3, prevede espressamente che le informazioni sullo spettro radio riguardino in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro e il rispetto degli obblighi di copertura e qualità del servizio. Caio deve trasmettere i dati di copertura richiesti: la verifica è una finalità legittima prevista dal comma 3.

Domande frequenti

Un'impresa può rifiutarsi di fornire informazioni richieste dal Ministero o da AGCOM?

Non in modo assoluto, ma può contestare la legittimità della richiesta se non rientra nelle finalità elencate dal comma 1 o se è sproporzionata. Il comma 4 dell'art. 21 prevede che il Ministero e AGCOM siano tenuti a informare le imprese dell'uso che intendono fare delle informazioni richieste: questa previsione consente alle imprese di valutare se la richiesta sia proporzionata rispetto alla finalità dichiarata.

Le informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale possono essere usate per altri scopi?

Il comma 4 prevede che il Ministero e AGCOM debbano informare le imprese circa l'uso che intendono fare delle informazioni richieste. L'uso delle informazioni per finalità diverse da quelle dichiarate costituirebbe un abuso del potere informativo e potrebbe rendere il provvedimento amministrativo che ne deriva viziato per eccesso di potere.

Come si evita la duplicazione delle richieste di informazioni del BEREC?

Il comma 5 dell'art. 21 prevede che il Ministero e AGCOM non ripetano le richieste di informazioni già presentate dal BEREC ai sensi del regolamento UE 2018/1971, nei casi in cui il BEREC abbia reso disponibili le informazioni ricevute. Questo principio di coordinamento evita che le imprese debbano rispondere più volte alle stesse domande da autorità diverse.

Le informazioni richieste ai fini della mappatura geografica possono essere usate per l'analisi di mercato?

Sì, purché la raccolta e l'uso per l'analisi di mercato siano tra le finalità dichiarate nella richiesta. Il comma 1 elenca le mappature geografiche (lett. i)) e le analisi di mercato (lett. f)) come finalità separate ma entrambe legittime. La chiave è la trasparenza: il Ministero e AGCOM devono indicare le finalità per cui le informazioni vengono richieste.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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