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Comma 110 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Rottamazione Riscossione
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; resta fermo l’art. 5-quater D.L. 282/2002 per casi residui.
Testo coordinato
. Fermo restando quanto previsto dall’ , convertito,articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 con modificazioni, dalla della , èlegge 21 febbraio 2003, n. 27, l’articolo 13 legge 27 dicembre 2002, n. 289 abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.
Norme modificate da questi commi
- Art. 119 Costituzione (comma 110): Limite all’autonomia tributaria di regioni e enti locali in materia di sanatorie
- Art. 53 Costituzione (comma 110): Capacità contributiva e contenimento delle sanatorie ripetute
- Art. 23 Costituzione (comma 110): Riserva di legge per le sanatorie tributarie locali
- Art. 1 DPR 600/73 Accertamento (comma 110): Coordinamento con il sistema dell’accertamento erariale per i tributi locali a ruolo
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Una stagione che si chiude
Il comma 110 della Legge di Bilancio 2026 abroga l'art. 13 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) limitatamente alla «facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi». Si chiude così una stagione iniziata più di vent'anni fa, durante la quale enti locali e regioni hanno potuto replicare in scala territoriale i condoni statali, generando un mosaico di sanatorie disomogenee su IRAP, IMU/ICI, TARI, tasse automobilistiche regionali, addizionali e tributi minori. La norma chiusa è quella che attribuiva, in pratica, una delega in bianco a regioni e enti locali per emulare i condoni nazionali sui tributi di loro competenza.
Cosa resta in piedi
L'abrogazione è parziale: il comma 110 fa salvo l'art. 5-quater del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27), che disciplina in modo specifico talune ipotesi residuali (in particolare la definizione delle liti pendenti e dei ruoli per tributi locali in casi particolari). Resta inoltre intatto il quadro generale dell'autonomia tributaria locale: regioni ed enti locali continuano a poter modulare aliquote, scaglioni, agevolazioni stabili nel rispetto degli artt. 117 e 119 Cost. e del D.Lgs. 68/2011 sul federalismo fiscale. Il punto di stretta riguarda solo lo strumento sanatorio retroattivo: niente più rottamazioni di tributi regionali e locali decise autonomamente.
Il senso politico-economico
La ratio del comma 110 si lega a tre filoni: (i) concorrenza fiscale verticale: le sanatorie locali ripetitive hanno spesso distorto la competizione tra enti e creato vantaggi territoriali ingiustificati per contribuenti che si spostavano per beneficiare di rottamazioni regionali; (ii) coerenza con la rottamazione nazionale: la stessa LB 2026 introduce una nuova definizione agevolata per i carichi affidati ad AER (commi 558-580), che assorbe gran parte delle posizioni locali tramite il ruolo erariale; (iii) compliance e gettito: le sanatorie ripetute deprimono il comportamento spontaneo (moral hazard) e generano effetti perversi sul gettito di lungo periodo. La Corte dei conti, nelle audizioni sulla manovra, aveva da tempo segnalato l'opportunità di una stretta su questo strumento.
Il coordinamento con il comma 109
Il comma 110 va letto in coordinamento con il comma 109 della stessa LB 2026, che invece consente a regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata per le entrate di natura patrimoniale. La distinzione è netta: tributi (IMU, TARI, IRAP, addizionali) sono fuori; entrate patrimoniali (canoni di concessione, fitti, rette, oneri di urbanizzazione) restano dentro. La distinzione segue la classificazione contabile del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione), in particolare gli allegati 13 e 14 sui Titoli di entrata. La logica è che i tributi rispondono al principio di legalità e capacità contributiva ex art. 53 Cost. e quindi tollerano meno deroghe sanatorie, mentre le entrate patrimoniali hanno natura sinallagmatica e ammettono più libertà transattiva.
L'impatto sulle delibere in cantiere
Per gli enti locali che avessero in cantiere delibere di definizione agevolata di tributi propri (rottamazioni di TARI, IMU, COSAP, addizionali), il comma 110 produce effetto immediato: nessuna nuova delibera dopo il 1° gennaio 2026. Le delibere già assunte e approvate entro il 31 dicembre 2025 possono produrre effetti per i contribuenti aderenti, ma resta da chiarire se le adesioni in corso al 1° gennaio 2026 siano fatte salve. La prassi del MEF Servizio bilanci enti locali e dell'IFEL ANCI dovrà intervenire con un orientamento applicativo. La giurisprudenza costituzionale precedente (sent. 102/2008, 138/2010) ha sempre riconosciuto al legislatore statale il potere di delimitare l'autonomia tributaria locale ex art. 119 Cost.: il comma 110 non dovrebbe presentare profili di incostituzionalità.
I residui aperti
Esistono tributi locali per i quali resta possibile, in via teorica, una definizione agevolata nazionale attivata dalla LB 2026: tributi affidati ad AER e rientranti nella rottamazione (commi 558-580) saranno definibili dal contribuente, ma in base al meccanismo erariale uniforme, non con leggi locali. Per i tributi gestiti in proprio (mai trasferiti al ruolo) restano possibili solo strumenti di favore strutturali (rateazioni lunghe, rinunce per minime entità) ma non sanatorie con stralcio di sanzioni e interessi. Le tasse automobilistiche regionali, storicamente oggetto di rottamazioni regionali, sono ora di fatto chiuse a future sanatorie autonome.
Domande frequenti
Una Regione può ancora rottamare l'IRAP arretrata?
No, non con legge regionale autonoma. Il comma 110 ha abrogato la facoltà concessa dall'art. 13 L. 289/2002 e quindi le regioni non possono più introdurre, dal 1° gennaio 2026, definizioni agevolate dei tributi propri (incluso l'IRAP, tributo regionale ex D.Lgs. 446/1997). Restano possibili due strade: (i) attendere che il contribuente IRAP entri in una rottamazione nazionale se ha carichi affidati ad AER; (ii) intervenire con strumenti strutturali come riduzioni di aliquota stabili o agevolazioni settoriali, che restano nella competenza regionale ex art. 117 Cost. Non sono più possibili invece «rottamazioni regionali» con stralcio di sanzioni e interessi sui debiti IRAP arretrati: questa è precisamente la facoltà soppressa dal comma 110.
Cosa succede alle delibere comunali già approvate?
Le delibere di definizione agevolata di tributi locali (IMU, TARI, COSAP, addizionali) già approvate entro il 31 dicembre 2025 mantengono efficacia per i contribuenti che aderiscono nei termini stabiliti dalla delibera stessa. Il comma 110 produce effetto dal 1° gennaio 2026 e abroga la facoltà di adottare nuove delibere; non opera retroattivamente sulle delibere già assunte. Resta aperto il punto delle adesioni che maturano dopo il 1° gennaio 2026 su delibere del 2025: in linea con il principio di affidamento ex art. 10 Statuto del contribuente (L. 212/2000), dovrebbero essere salvaguardate. Sarà opportuno un orientamento di prassi (MEF, IFEL ANCI) per chiarire la disciplina transitoria. In ogni caso, dopo il 1° gennaio 2026, niente nuove delibere.
Sono ancora possibili le definizioni agevolate delle entrate patrimoniali?
Sì, e questa è la differenza chiave con il comma 109 della stessa LB 2026. Le entrate patrimoniali degli enti locali (canoni di concessione, fitti attivi, oneri di urbanizzazione, proventi di alienazioni, rette di servizi a domanda individuale) restano definibili in via agevolata con apposita delibera. La distinzione è tecnica: le entrate tributarie rispondono al principio di legalità ex art. 23 Cost. e capacità contributiva ex art. 53 Cost., quindi tollerano meno deroghe sanatorie; le entrate patrimoniali hanno natura sinallagmatica e ammettono più libertà transattiva. La classificazione segue l'allegato 13 al D.Lgs. 118/2011: Titoli 1 (tributarie) ora chiusi a sanatoria autonoma, Titoli 3 (extra-tributarie patrimoniali) ancora aperti.
È costituzionale limitare l'autonomia tributaria locale?
Sì, la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 102/2008, 138/2010, 22/2012 e numerose altre) ha pacificamente riconosciuto al legislatore statale il potere di delimitare l'autonomia tributaria di regioni ed enti locali ex art. 119 Cost., nell'ambito dei principi di coordinamento del sistema tributario. Le sanatorie incidono sul principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. e di uguaglianza tributaria ex art. 3 Cost., quindi una stretta sulle sanatorie locali rientra in una scelta di sistema. La riforma resta in linea con il D.Lgs. 68/2011 sul federalismo fiscale, che attribuisce alle regioni potestà di modulazione delle aliquote ma non poteri di sanatoria. Eventuali ricorsi delle regioni in via principale alla Corte costituzionale apparirebbero quindi infondati.
Cosa può fare un cittadino con debiti IMU 2020 verso il Comune?
Le opzioni sono tre. Prima: verificare se il debito è già stato affidato ad AER tramite ruolo; in tal caso, rientra nella nuova rottamazione della LB 2026 (commi 558-580) con pagamento del solo capitale, stralcio di sanzioni e interessi di mora. Seconda: chiedere al Comune una rateazione ex art. 14 D.Lgs. 124/2019 (per tributi non affidati al ruolo erariale) o piani di rientro previsti dal regolamento delle entrate dell'ente. Terza: attivare strumenti di composizione della crisi ex CCII (sovraindebitamento) se il debito IMU si somma ad altre passività in misura tale da rendere oggettivamente impossibile il pagamento. La quarta opzione, fino al 2025 ancora possibile (attendere una nuova rottamazione comunale), è ora chiusa dal comma 110: il Comune non potrà più deliberare sanatorie autonome dell'IMU pregressa.