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Comma 109 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Rottamazione Riscossione
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; resta facoltà di regioni e enti locali deliberare.
Testo coordinato
. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.
Norme modificate da questi commi
- Art. 119 Costituzione (comma 109): Autonomia finanziaria degli enti locali nella definizione delle entrate patrimoniali
- Art. 97 Costituzione (comma 109): Buon andamento e motivazione economica delle sanatorie patrimoniali
- Art. 81 Costituzione (comma 109): Equilibrio di bilancio e compatibilità del minor gettito atteso
- Art. 16 DPR 380/01 Edilizia (comma 109): Oneri di urbanizzazione come entrata patrimoniale definibile
- Art. 17 DPR 380/01 Edilizia (comma 109): Contributo di costruzione ammesso a definizione agevolata
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il significato sistematico della norma
Il comma 109 della Legge di Bilancio 2026 attribuisce a regioni e enti locali la facoltà di adottare forme di definizione agevolata «anche per le entrate di natura patrimoniale». La norma va letta in coordinamento con il successivo comma 110, che invece chiude la facoltà di sanatoria sui tributi propri. Il legislatore statale opera quindi una distinzione netta: tributi locali fuori, entrate patrimoniali dentro. La distinzione segue la classificazione contabile del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione contabile), in particolare gli allegati 13 e 14: entrate tributarie (Titolo 1) ora chiuse a sanatorie locali, entrate extra-tributarie patrimoniali (Titolo 3) confermate come ambito di possibile definizione.
Cosa sono le «entrate di natura patrimoniale»
La nozione non è definita dal comma 109, ma si ricava dalla prassi contabile e dalla giurisprudenza amministrativa. Rientrano nel Titolo 3 dello schema di bilancio: (i) proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio: canoni di locazione di immobili comunali, canoni di concessione di beni demaniali (spiagge, strade, sottosuolo), canoni di concessione per servizi pubblici locali; (ii) oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione ex artt. 16-17 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia); (iii) rette e tariffe di servizi a domanda individuale (asili nido, mense scolastiche, impianti sportivi); (iv) sanzioni amministrative pecuniarie non tributarie (codice della strada per la quota dell'ente, regolamenti edilizi); (v) interessi attivi, dividendi e altri proventi finanziari. La giurisprudenza della Corte di cassazione SS.UU. (sent. 9692/2013) ha chiarito che la natura tributaria si distingue dalla patrimoniale per il carattere autoritativo e non sinallagmatico della prestazione.
Lo strumento operativo: regolamento e delibera
La definizione agevolata delle entrate patrimoniali richiede l'adozione di un regolamento approvato dal Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (per gli enti locali) o di analoga norma regionale (per le regioni). Il regolamento deve disciplinare: (i) ambito oggettivo: tipologie di entrate ammesse alla definizione e periodi di riferimento; (ii) ambito soggettivo: requisiti del debitore (es. ISEE, regolarità recente); (iii) misura della definizione: percentuale di stralcio degli interessi, eventuale azzeramento di more, mantenimento o riduzione del capitale; (iv) modalità di pagamento: unica soluzione o rateazione; (v) termini di adesione e perfezionamento. La giunta provvederà con propria delibera all'attuazione operativa.
I limiti costituzionali e finanziari
Anche le definizioni agevolate patrimoniali devono rispettare alcuni vincoli sostanziali: (i) parità di trattamento ex art. 3 Cost.: il regolamento deve evitare discriminazioni arbitrarie tra debitori in posizioni omogenee; (ii) buon andamento ex art. 97 Cost.: la rinuncia parziale alla pretesa deve essere giustificata da un'analisi costi-benefici che dimostri la convenienza dello stralcio rispetto al recupero coattivo; (iii) equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost. e vincoli di pareggio ex art. 162 TUEL: il minor gettito atteso dev'essere compatibile con i saldi di bilancio. La Corte dei conti, in sede di controllo successivo, verifica la coerenza delle definizioni con questi vincoli; sentenze critiche di sezioni regionali hanno talvolta colpito sanatorie troppo generose o prive di motivazione economica.
Coordinamento con la rottamazione 2026 nazionale
I crediti patrimoniali degli enti locali che siano stati affidati ad AER per la riscossione coattiva rientrano nel perimetro della nuova definizione agevolata erariale (commi 558-580 LB 2026): per i carichi 2000-2024 il debitore pagherà solo capitale, con stralcio di sanzioni amministrative pecuniarie e interessi di mora. Il comma 109 si applica quindi soprattutto ai crediti patrimoniali non ancora affidati al ruolo: posizioni in fase di sollecito, di iscrizione a ruolo, di contenzioso amministrativo o di mera morosità. La distinzione è importante per la stesura del regolamento: occorre evitare sovrapposizioni con la rottamazione nazionale, che sarebbe inammissibile per le posizioni già in ruolo erariale.
I casi tipici di utilizzo
Le aree più sensibili dove il comma 109 troverà applicazione: (i) oneri di urbanizzazione non pagati da costruttori (spesso bloccati in contenzioso amministrativo); (ii) canoni di concessione di immobili e beni demaniali (es. impianti sportivi, spiagge); (iii) rette di asili nido e mense scolastiche, con stralcio per famiglie a basso ISEE; (iv) sanzioni amministrative del codice della strada, per la quota di competenza dell'ente, particolarmente per posizioni risalenti a anni in cui i sistemi informatici degli enti erano meno efficienti; (v) oneri di smaltimento, recupero crediti agricoltura e zootecnia per le regioni. La definizione agevolata può configurarsi come strumento di pulizia del magazzino crediti e di valorizzazione del residuo.
Domande frequenti
Quali sono concretamente le «entrate patrimoniali» di un Comune?
Tipicamente: canoni di locazione di immobili comunali (negozi, uffici), canoni di concessione di beni demaniali (spiagge, sottosuolo, occupazione suolo pubblico), oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione ex artt. 16-17 D.P.R. 380/2001, rette di asili nido e mense scolastiche, tariffe di impianti sportivi, sanzioni amministrative pecuniarie non tributarie (codice della strada per la quota comunale, regolamenti edilizi), interessi attivi e dividendi da partecipate. La classificazione tecnica è nel Titolo 3 dello schema di bilancio ex D.Lgs. 118/2011. Tutte queste entrate possono ora essere oggetto di definizione agevolata con regolamento ex art. 52 D.Lgs. 446/1997. Rimangono fuori: tributi propri (IMU, TARI, addizionali), per i quali il comma 110 chiude la facoltà, e tributi erariali condivisi (gestiti tramite ruolo nazionale).
Può il Comune limitare la definizione ai debitori meno abbienti?
Sì, ed è spesso opportuno per ragioni di equità e di tenuta costituzionale. Il regolamento ex art. 52 D.Lgs. 446/1997 può prevedere requisiti soggettivi di accesso: ISEE sotto soglia (es. 20.000 euro), regolarità nei due esercizi precedenti, assenza di altri carichi a ruolo, residenza nel Comune. La differenziazione è legittima se ragionevole ai sensi dell'art. 3 Cost. (parità di trattamento): la giurisprudenza della Corte costituzionale ammette modulazioni in funzione di indici reddituali e patrimoniali. È opportuno motivare nel regolamento le ragioni della scelta (perequazione fiscale, recupero stabile della morosità) e includere una relazione di impatto sui saldi di bilancio. La Corte dei conti vigila sulla congruità e sulla motivazione.
Posso definire in via agevolata gli oneri di urbanizzazione arretrati?
Sì, e questa è una delle aree di applicazione più rilevanti del comma 109. Gli oneri di urbanizzazione e i contributi di costruzione ex artt. 16-17 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) sono entrate patrimoniali del Titolo 3 e generano spesso contenziosi pluriennali con costruttori e privati. Il Comune può deliberare regolamento di definizione che preveda, per esempio, pagamento del solo capitale con stralcio di interessi legali e sanzioni amministrative ex art. 42 D.P.R. 380/2001. Particolarmente utile per posizioni risalenti, dove il recupero integrale è improbabile e il contenzioso ha logorato sia l'ente sia il debitore. Attenzione a non confondere con le sanzioni edilizie demolitorie o di tipo penale, che restano fuori dalla disponibilità del Comune.
La definizione patrimoniale è compatibile con la rottamazione AER 2026?
Devono distinguersi due ipotesi. (1) Crediti patrimoniali non ancora affidati ad AER per la riscossione: rientrano nella facoltà del comma 109 LB 2026, con regolamento e delibera del Comune. (2) Crediti patrimoniali già affidati ad AER e iscritti a ruolo: rientrano nella nuova rottamazione nazionale dei commi 558-580 LB 2026, con pagamento del solo capitale e stralcio di sanzioni e interessi di mora secondo le regole erariali uniformi. I due strumenti non si sovrappongono: ciascun credito segue una sola disciplina, a seconda dello stato della riscossione. Il regolamento comunale deve esplicitamente escludere dal proprio ambito i crediti già affidati al ruolo, per evitare conflitti e duplicazioni. La rotta del credito si segue tramite l'integrazione con i sistemi AER.
Quali rischi di responsabilità per gli amministratori che approvano sanatorie patrimoniali?
I rischi principali sono di responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti. Lo stralcio di un credito patrimoniale, se non adeguatamente motivato, può configurare danno erariale ex art. 1 L. 20/1994 (e oggi codice della giustizia contabile D.Lgs. 174/2016). La motivazione del regolamento deve dimostrare: (i) convenienza economica dello stralcio rispetto al recupero coattivo (con stima di costi e probabilità di successo); (ii) parità di trattamento tra debitori omogenei; (iii) rispetto dei saldi di bilancio e dei vincoli di equilibrio ex art. 81 Cost. e art. 162 TUEL. Il parere positivo del responsabile finanziario e dell'organo di revisione fornisce uno scudo importante ma non assoluto. Una pratica diligente include una relazione tecnica con simulazioni quantitative del minor gettito atteso e del recupero alternativo.