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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 536-538 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 537: decreto del Ministro dell’università e della ricerca entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge per modalità di accesso al Fondo dialogo. Bonus Valore Cultura: decreto interministeriale entro il 30 novembre 2026 ai sensi dell’art. 541 della stessa LB 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d’odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il Fondo per la promozione del dialogo, con una dotazione di 150.000 euro per il 2026. . Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo di cui al comma 536 per l’organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal medesimo comma. . A decorrere dall’anno 2027, è assegnato, nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «Bonus Valore Cultura» ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

In sintesi

  • Il comma 536 istituisce nello stato di previsione del MUR il Fondo per la promozione del dialogo con dotazione 150.000 euro per il 2026.
  • Finalità del Fondo: dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, contrasto a intolleranza e antisemitismo.
  • Il comma 537 rinvia a decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge per disciplinare l'accesso al Fondo.
  • Il comma 538 istituisce dal 2027 il Bonus Valore Cultura per chi consegue il diploma di scuola secondaria superiore a partire dal 2026.
  • Il Bonus è assegnato nell'anno successivo al diploma e spetta a chi consegue il titolo entro il diciannovesimo anno di età.
  • Strumento successore del precedente Bonus 18enni / Carta della Cultura Giovani.
Cornice generale e ratio

I commi 536-538 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introducono due interventi distinti ma complementari nel settore dell'università e della cultura giovanile. Il primo è un Fondo dedicato al dialogo interculturale nelle università, con esplicito riferimento al contrasto dell'antisemitismo. Il secondo è l'istituzione del nuovo Bonus Valore Cultura, che subentra alle precedenti misure di sostegno ai consumi culturali dei diciottenni introdotte dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Bonus 18 anni) e poi rimodulate dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 in due strumenti distinti (Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito).

Comma 536: il Fondo per la promozione del dialogo

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione iniziale di 150.000 euro per il solo 2026. La finalità è tripla: favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, promuovere la cultura del confronto e della tolleranza, contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio «ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo». La menzione esplicita dell'antisemitismo allinea la disposizione alla definizione operativa dell'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), recepita dall'Italia con risoluzione del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020. La portata applicativa è limitata: 150.000 euro su una rete di oltre 90 atenei italiani non consente interventi strutturali, ma piuttosto progetti pilota o cofinanziamenti di iniziative ateneo per ateneo.

Comma 537: il decreto attuativo

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, dunque entro inizio marzo 2026, il Ministro dell'università e della ricerca deve adottare un decreto che definisca le modalità di accesso delle istituzioni universitarie al Fondo per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche. Si tratta di un decreto ministeriale non regolamentare, di natura amministrativa, che fisserà criteri di riparto (probabilmente a bando competitivo o per proposta) e indicatori di risultato. La gestione operativa rientra nelle competenze della Direzione generale degli ordinamenti del MUR.

Comma 538: il Bonus Valore Cultura

Dal 2027 è assegnato un bonus elettronico denominato «Bonus Valore Cultura», nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, ai soggetti che dal 2026 abbiano conseguito il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati non oltre il diciannovesimo anno di età. La struttura della misura ricorda il precedente Bonus 18 anni introdotto dall'art. 1, comma 979, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e successivamente rimodulato dalla L. 197/2022. La differenza concettuale è il legame con il conseguimento del diploma (non con il compimento dei 18 anni) e l'incentivo implicito al completamento del percorso scolastico entro l'età canonica.

Disciplina IRPEF del Bonus

Il bonus elettronico, in coerenza con la prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate sui precedenti strumenti analoghi, non costituisce reddito imponibile in capo al beneficiario perché ha natura di trasferimento pubblico finalizzato a sostenere consumi culturali e non rientra in alcuna delle categorie reddituali dell'art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Non determina inoltre alcun obbligo dichiarativo in capo al beneficiario o ai suoi genitori. Resta fermo il regime di IVA e ricevute fiscali per gli esercenti che accettano il bonus come modalità di pagamento: la cessione di beni culturali e la prestazione di servizi culturali sono assoggettate alle aliquote ridotte (4% per i libri, 10% per gli spettacoli) ex Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Coordinamento con la detrazione spese di istruzione

Il Bonus Valore Cultura non interferisce con la detrazione del 19% per spese di istruzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR, che riguarda le rette di frequenza di istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione, e con la detrazione 19% per spese universitarie ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR. Il bonus è uno strumento di sostegno post-diploma e si rivolge ai consumi culturali extra-scolastici. Per il commercialista che assiste famiglie con figli neodiplomati, l'eventuale acquisto di libri di testo universitari mediante il bonus non è detraibile come spesa universitaria perché sostenuto con denaro pubblico.

Profili costituzionali

Le due misure attuano in modo distinto due principi costituzionali. Il Fondo per il dialogo richiama l'art. 3 della Costituzione sull'uguaglianza sostanziale e l'art. 33 Cost. sulla libertà di insegnamento e di ricerca, mentre il contrasto all'antisemitismo si coordina con la L. 20 luglio 2000, n. 211 sul Giorno della Memoria e con la L. 9 ottobre 1967, n. 962 sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio. Il Bonus Valore Cultura attua l'art. 9 Cost. sulla promozione della cultura e l'art. 34 Cost. sull'accessibilità degli studi anche dopo l'obbligo scolastico.

Profili attuativi e tempi

L'operatività concreta dipende da due passaggi distinti. Per il Fondo dialogo, il decreto ministeriale del comma 537 dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (entro inizio marzo 2026). Per il Bonus Valore Cultura, l'art. 541 della stessa LB 2026 prevede un decreto interministeriale (Cultura, MEF, Sport, Istruzione) entro il 30 novembre 2026 per definire importi, criteri e modalità di attribuzione. Sino all'adozione dei due decreti, le risorse non sono erogabili.

Conclusione

I commi 536-538 introducono due strumenti di portata diversa. Il Fondo per il dialogo è un intervento simbolico ma operativamente limitato dalla dotazione modesta. Il Bonus Valore Cultura è un'innovazione strutturale che ridisegna il rapporto tra Stato e consumi culturali giovanili legandolo al merito scolastico (conseguimento del diploma nei tempi). La tenuta di entrambi dipenderà dalla qualità dei decreti attuativi e dalla capacità di raggiungere effettivamente i destinatari.

Domande frequenti

Il Bonus Valore Cultura è cumulabile con la Carta del Merito e la Carta della Cultura Giovani?

Il comma 538 non disciplina espressamente la cumulabilità. La Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito sono state istituite dall'art. 1, commi 630-634, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e sono attualmente operative. Il Bonus Valore Cultura entra in vigore dal 2027 per chi consegue il diploma dal 2026: occorrerà verificare nel decreto attuativo del comma 541 se il nuovo strumento sostituisce le carte precedenti o se vi si affianca. La logica del nuovo bonus, legato al merito scolastico (diploma entro 19 anni), suggerisce un coordinamento con la Carta del Merito basata sui voti del diploma. L'orientamento prevalente sarà chiarito solo dal decreto interministeriale entro novembre 2026.

Il Bonus Valore Cultura è tassabile in capo al beneficiario o ai genitori?

No. Il bonus elettronico ha natura di trasferimento pubblico finalizzato al sostegno dei consumi culturali e non costituisce reddito imponibile in capo al beneficiario perché non rientra in nessuna delle categorie reddituali elencate all'art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Non rileva né come reddito di lavoro autonomo, né assimilato, né reddito diverso. Non genera obbligo dichiarativo né per il neodiplomato né per i genitori che lo hanno fiscalmente a carico. La stessa qualificazione era stata adottata dalla prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate per il Bonus Cultura 18 anni introdotto dalla L. 208/2015 e per le successive Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito istituite dalla L. 197/2022.

Quando sarà operativo il Bonus Valore Cultura?

Dal 2027, per i diplomi conseguiti a partire dal 2026. Il bonus è assegnato nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma. Per attivarlo serve però il decreto interministeriale previsto dall'art. 541 della stessa LB 2026, che il Ministro della cultura deve adottare entro il 30 novembre 2026 di concerto con MEF, Ministro dello Sport e Giovani e Ministro dell'Istruzione e del Merito. Il decreto fisserà importi nominali, criteri di attribuzione e modalità di utilizzo. Sino a quella data il bonus non è erogabile in concreto. La gestione operativa avverrà attraverso la Carta giovani nazionale istituita dall'art. 1, comma 413, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Quali università possono accedere al Fondo per la promozione del dialogo?

Tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali legalmente riconosciute. Le modalità concrete di accesso saranno definite dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca previsto dal comma 537, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro inizio marzo 2026). Le iniziative finanziabili sono incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche volti al dialogo interculturale e al contrasto dell'intolleranza, ivi compresa quella di matrice antisemita. La dotazione di 150.000 euro per il 2026 è molto contenuta e suggerisce un riparto su base competitiva tra atenei oppure un cofinanziamento di progetti pilota. La gestione spetta alla Direzione generale degli ordinamenti del MUR.

Le spese sostenute con il Bonus Valore Cultura sono detraibili come spese di istruzione ex art. 15 TUIR?

No. Le spese sostenute mediante il bonus non sono detraibili perché non sono effettivamente sostenute dal contribuente, ma dallo Stato attraverso il bonus stesso. La detrazione del 19% per spese di istruzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. e), del D.P.R. 917/1986 e per spese universitarie ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR richiede che la spesa sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente. Inoltre, il bonus è destinato a consumi culturali extra-scolastici (biglietti per spettacoli, libri non scolastici, abbonamenti a periodici, musei, corsi di musica e lingua straniera) e non a rette scolastiche o universitarie. Eventuali libri di testo universitari acquistati con il bonus non sono dunque detraibili come spese universitarie.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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