Commi 525-533 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 530: decreto del Ministro dell’università e della ricerca entro il 31 gennaio del primo anno del triennio per approvare il Piano triennale e il cronoprogramma; bandi competitivi entro il 30 aprile di ogni anno. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Il personale docente assegnato ai sensi dell’ ,articolo 11, comma 1, del decretolegge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla , ove impiegato in gradi di istruzione inferiorilegge 29 luglio 2024, n. 106 mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza. . Limitatamente all’anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali. . All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 legge 24 , sono apportate le seguenti modificazioni:febbraio 2023, n. 14 a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: «bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194,» sono inserite le seguenti: «fino al suo esaurimento,»; b) al comma 11-septies, l’ultimo periodo è soppresso; c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo è soppresso. . Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero , ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministrodell’istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’ e , in conformità a quanto previsto dall’articolo 39, commi 3 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 articolo 5, , convertito, con modificazioni, dalla comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 legge 24 , come modificato dal comma 527 del presente articolo.febbraio 2023, n. 14 . I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell’università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). . Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell’attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l’assegnazione delle risorse programmate. . Nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero dell’università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca. . In attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per la programmazione della ricerca, nel quale confluiscono, a decorrere dall’esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all’ ,articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 di cui all’ , di cui all’articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 61 del decretolegge 25 , convertito, con modificazioni, dalla maggio 2021, n. 73 legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all’articolo 1, comma , della , della 312 legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 1, comma 870 legge 27 dicembre 2006, n. . La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca è pari a euro 259.029.354 per l’anno 2026,296 euro 257.633.003 per l’anno 2027, euro 285.703.366 per l’anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l’anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall’anno 2032. . Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).
Norme modificate da questi commi
- Art. 73 TUIR (comma 532): Università ed enti di ricerca pubblici come enti non commerciali: contributi del Fondo ex comma 532 non imponibili per finalità istituzionali
- Art. 88 TUIR (comma 532): Contributi in conto capitale del Fondo ricerca come sopravvenienze attive per imprese beneficiarie
- Art. 50 TUIR (comma 533): Assegni di ricerca finanziati con PRIN ex comma 533 come redditi assimilati al lavoro dipendente
- Art. 9 Costituzione (comma 529): Promozione della ricerca scientifica e tecnica: cornice costituzionale del Piano triennale e del Fondo
- Art. 33 Costituzione (comma 529): Libertà di ricerca e autonomia universitaria preservate dalla cornice programmatoria
- Art. 97 Costituzione (comma 528): Concorsi pubblici e scorrimento graduatorie idonei ex commi 527-528
In sintesi
Cornice complessiva e ratio della riforma
I commi 525-533 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introducono una riforma a doppio binario del settore istruzione e ricerca. Da un lato regolano la fase transitoria del reclutamento docente avviata dal D.L. 31 maggio 2024, n. 71 (convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106), preservando la mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2025/2026 e disciplinando lo scorrimento delle graduatorie del concorso PNRR DDG 2788/2023. Dall'altro, e con effetto strutturale, riorganizzano l'intero sistema del finanziamento competitivo della ricerca istituendo il Piano triennale della ricerca, un cronoprogramma vincolante e un nuovo Fondo per la programmazione della ricerca che assorbe cinque autorizzazioni di spesa preesistenti.
Commi 525-526: tutele transitorie per il personale scolastico
Il comma 525 risolve un problema retributivo concreto: i docenti assegnati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 71/2024 a gradi di istruzione inferiori a quello di titolarità (ad esempio docenti di scuola secondaria di secondo grado impiegati nella primaria per ragioni di esubero) mantengono il trattamento economico del grado di appartenenza, evitando una de facto retrocessione retributiva. La disposizione si coordina con l'art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che vieta la riduzione del trattamento economico per le mansioni svolte. Il comma 526 fa salve, limitatamente all'a.s. 2025/2026, mobilità, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie disciplinate dall'art. 462 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dal CCNI mobilità, evitando che la riforma del reclutamento PNRR ne sospenda l'operatività.
Commi 527-528: graduatorie concorsuali e scorrimento idonei
Il comma 527 modifica l'art. 5, comma 11-septies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14), prolungando la validità del concorso bandito ex D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 «fino al suo esaurimento» e sopprimendo i limiti temporali ai commi 11-septies e 11-septies.1. Il comma 528 dispone che le graduatorie regionali del concorso DDG n. 2788/2023 sono integrate con gli idonei utilmente iscritti, che vengono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Si supera così il principio del «tetto idonei» che fino a oggi limitava lo scorrimento e si valorizza il principio costituzionale dell'art. 97 Cost. sull'accesso ai pubblici impieghi per concorso.
Commi 529-531: il Piano triennale della ricerca
Il comma 529 istituisce il principio dell'unicità programmatoria: tutti i finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata di università, enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, AFAM, imprese e soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative iscritte nello stato di previsione del MUR, sono definiti sulla base di un Piano triennale comprensivo di cronoprogramma di finanziamento aggiornabile annualmente. Restano fuori dal perimetro PNRR, fondi europei delle politiche di coesione e Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi PNC. Il comma 530 fissa la procedura: decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio del primo anno del triennio, contenente obiettivi, caratteristiche delle attività, modalità di attivazione, misure delle agevolazioni, requisiti di accesso, monitoraggio. I bandi competitivi sono adottati entro il 30 aprile di ogni anno del triennio. Il comma 531 prevede la valutazione degli effetti delle agevolazioni nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi 747-749 della stessa LB 2026.
Comma 532: il Fondo per la programmazione della ricerca
Si tratta dell'innovazione contabile più rilevante. Il Fondo confluisce nello stato di previsione del MUR e assorbe a decorrere dal 2026 cinque autorizzazioni di spesa preesistenti: l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, FOE), l'art. 1, comma 554, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, l'art. 61 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del PNR), l'art. 1, comma 312, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e l'art. 1, comma 870, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST). La dotazione iniziale è di 259.029.354 euro per il 2026, 257.633.003 euro per il 2027, 285.703.366 euro per il 2028, 665.901.239 euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 687.830.876 euro per il 2031 ed euro 483.767.121 annui dal 2032. La crescita esponenziale 2029-2031 segnala il pieno regime post-PNRR.
Comma 533: il rilancio dei PRIN
Il Fondo è incrementato di 150 milioni annui dal 2026 da destinare ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), introdotti dall'art. 4 della L. 9 maggio 1989, n. 168 e disciplinati oggi dal D.M. PRIN annuale del MUR. La quota dedicata risponde a una richiesta storica della comunità scientifica per stabilizzare il bando PRIN che negli ultimi cicli aveva visto oscillazioni di stanziamento. Il finanziamento competitivo per progetti di durata triennale, valutati da panel di referee internazionali secondo le linee guida del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), garantisce trasparenza e selettività.
Coordinamento con il TUIR
Per le imprese che partecipano a progetti di ricerca finanziati attraverso il Fondo del comma 532, restano applicabili le agevolazioni fiscali per ricerca e sviluppo, in particolare il credito d'imposta R&S disciplinato dall'art. 1, commi 198-209, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche, con le aliquote ridotte vigenti dal 2024. I contributi pubblici concorrono a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) se erogati in conto esercizio, oppure rilevano come sopravvenienze attive se ricevuti in epoca successiva, secondo il principio di competenza dell'art. 109 TUIR. Per le università e gli enti di ricerca pubblici, che sono enti non commerciali ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, i contributi non rilevano per le finalità istituzionali.
Profili costituzionali
L'intero impianto attua l'art. 9 della Costituzione, che impegna la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. La centralizzazione programmatoria del comma 529 va letta in coordinamento con l'art. 33 Cost. sulla libertà della ricerca e con l'autonomia degli atenei riconosciuta dall'art. 33, sesto comma, Cost. Il Piano triennale, in quanto cornice di indirizzo, non comprime l'autonomia scientifica del singolo ricercatore o ateneo, ma definisce le priorità di finanziamento competitivo.
La centralizzazione del FOE e il pluralismo dei beneficiari
L'assorbimento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), disciplinato dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, dentro il nuovo Fondo per la programmazione della ricerca rappresenta la più rilevante novità sistemica del comma 532. Il FOE finanziava annualmente, con riparto effettuato dal MUR sentito il Comitato di esperti per la politica della ricerca, gli enti pubblici di ricerca vigilati: CNR, ENEA, INFN, INAF, INGV, ISTAT, OGS, INRIM, INDAM, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Museo Galileo. Il nuovo Fondo unico mantiene l'autonomia di destinazione dei singoli enti, ma la inquadra in un cronoprogramma triennale che dovrebbe ridurre i tagli lineari di fine anno e garantire programmazione pluriennale del personale di ricerca. Le università, le istituzioni AFAM disciplinate dalla L. 21 dicembre 1999, n. 508 e gli enti non profit della ricerca privata diventano parte integrante del medesimo perimetro programmatorio, con auspicabile riduzione della frammentazione bandistica.
Il rapporto con il PNRR e l'autonomia universitaria
Il comma 529 esclude espressamente dal perimetro del Piano triennale le risorse del PNRR, dei fondi europei delle politiche di coesione, dei relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). L'esclusione si giustifica con la diversa natura programmatoria di tali risorse: il PNRR è un programma sessennale 2021-2026 con milestone e target europei vincolanti ai sensi del Reg. UE 2021/241; il FSC opera su cicli settennali con priorità territoriali ai sensi del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88. Il legislatore evita così sovrapposizioni di governance, preservando per il Piano triennale del comma 529 una funzione di pianificazione di tutte le altre risorse ordinarie. Il principio di autonomia universitaria sancito dall'art. 33, sesto comma, della Costituzione e attuato dalla L. 9 maggio 1989, n. 168 resta presidiato dalla configurazione del Piano come cornice di indirizzo e non di gestione operativa: la valutazione scientifica dei singoli progetti resta affidata ai panel di referee e all'ANVUR ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76.
Profili IRPEF degli assegni di ricerca e dei dottorati finanziati
Per il commercialista che assiste università e ricercatori, occorre ricordare che gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 sono qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con applicazione delle aliquote IRPEF progressive ex art. 11 TUIR e ritenuta d'acconto del 23% (o dell'aliquota progressiva calcolata in cumulo con altri redditi) operata dall'università come sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli assegni di ricerca godono dell'esenzione contributiva totale ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 e sono esclusi dalla base IRAP secondo l'art. 10-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per le università non commerciali. Le borse di dottorato di ricerca finanziate attraverso il nuovo Fondo del comma 532 restano esenti IRPEF ai sensi dell'art. 4 della L. 30 novembre 1989, n. 398 quando erogate per la frequenza di corsi di perfezionamento e dottorato presso università.
Profili IRES per le imprese partecipanti ai PRIN
Le imprese che partecipano in qualità di partner industriali ai PRIN finanziati con i 150 milioni aggiuntivi del comma 533 trattano i contributi ricevuti secondo le regole ordinarie del TUIR. Se il contributo è finalizzato all'acquisto di beni strumentali, è sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 con possibilità di tassazione frazionata in cinque esercizi (eccezione: dal 2014 il regime è di concorso al reddito secondo il principio di competenza). Se il contributo è in conto esercizio, concorre al reddito come ricavo ai sensi dell'art. 85 TUIR. La cumulabilità con il credito d'imposta R&S di cui all'art. 1, commi 198-209, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 segue le regole di non eccedenza del costo complessivo sostenuto, in coerenza con la disciplina UE degli aiuti di Stato di cui al Reg. UE 651/2014 (GBER).
Conclusione
I commi 525-533 disegnano una doppia traiettoria: stabilizzare la fase transitoria del reclutamento docente e riformare strutturalmente la governance del finanziamento competitivo della ricerca. La tenuta dipenderà dalla qualità del Piano triennale 2026-2028, dalla tempistica dei bandi e dalla capacità di assorbire le cinque autorizzazioni di spesa preesistenti senza interruzioni operative. Per università, enti di ricerca, AFAM e imprese partner, il 2026 sarà un anno di transizione operativa in cui la cornice del decreto MUR del comma 530 (attesa entro 31 gennaio 2026) definirà obiettivi, modalità, requisiti di accesso, monitoraggio e le finestre temporali dei bandi competitivi. Per il commercialista che assiste atenei e spin-off, occorrerà mappare con attenzione la transizione tra autorizzazioni di spesa preesistenti e Fondo unico, in particolare per progetti pluriennali a cavallo dei due regimi.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Docente assegnato a grado inferiore
Tizio, docente di scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A-19, in esubero nella sua provincia, viene assegnato per l'a.s. 2025/2026 a una scuola primaria di Caia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 71/2024. In assenza del comma 525, Tizio avrebbe rischiato di vedere il proprio stipendio allineato al ruolo di destinazione (con perdita di circa 2.500 euro annui lordi rispetto allo stipendio tabellare di secondaria). Con la nuova disposizione, Tizio mantiene il trattamento economico del grado di appartenenza: continua a percepire lo stipendio tabellare della secondaria di secondo grado, compresi gli scatti di anzianità e l'eventuale indennità di funzione. L'assegnazione è temporanea ed è finalizzata a un futuro rientro nel grado di titolarità non appena si renderanno disponibili posti.
Caso pratico 2 - Università e contributo PRIN
L'Università di Sempronia, ente non commerciale ex art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986, riceve nel 2026 un contributo di 800.000 euro su tre anni nell'ambito del bando PRIN 2026, finanziato attraverso il Fondo per la programmazione della ricerca di cui ai commi 532-533. Il contributo non rileva ai fini IRES per le attività istituzionali. Il dipartimento utilizza la quota 2026 (250.000 euro) per finanziare due assegni di ricerca di 24 mesi, materiale di laboratorio e missioni internazionali. Gli assegni di ricerca sono qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), TUIR e scontano IRPEF con ritenuta d'acconto del 23% applicata dall'università come sostituto d'imposta. Il rendiconto del PRIN dovrà essere presentato al MUR entro i termini del bando con dettaglio analitico delle spese ammissibili.
Domande frequenti
I docenti assegnati ai sensi del DL 71/2024 a un grado inferiore perdono retribuzione?
No. Il comma 525 garantisce che i docenti assegnati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, anche se impiegati in gradi di istruzione inferiori al proprio (per esempio docenti di scuola secondaria di secondo grado impiegati nella primaria), mantengono il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza. La norma evita di fatto una retrocessione retributiva non voluta, in coerenza con l'art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sul divieto di riduzione del trattamento economico per mansioni svolte. L'effetto pratico è che il docente percepisce lo stipendio tabellare del suo ruolo di origine pur svolgendo servizio in un grado scolastico diverso, fino a riassegnazione definitiva.
Le graduatorie del concorso DDG 2788/2023 hanno ora durata illimitata?
Sostanzialmente sì per gli idonei utilmente iscritti. Il comma 527 modifica l'art. 5, comma 11-septies, del D.L. 198/2022 inserendo la formula «fino al suo esaurimento» e sopprime i limiti temporali rigidi che prima limitavano lo scorrimento. Il comma 528 conferma che le graduatorie regionali sono integrate con gli idonei utilmente iscritti, assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili. Resta ferma la disciplina autorizzatoria delle assunzioni nel pubblico impiego ex art. 39, commi 3 e 3-bis, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. In pratica, gli idonei del concorso PNRR possono attendere lo scorrimento per assunzione senza dover sostenere nuovamente un concorso a ogni ciclo.
Cosa cambia con il Piano triennale della ricerca?
Cambia il modello di programmazione del MUR. Tutti i finanziamenti per ricerca di base e applicata di università, enti pubblici di ricerca, AFAM, imprese e soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative iscritte nello stato di previsione MUR, sono definiti in un Piano triennale aggiornabile annualmente con cronoprogramma di finanziamento. Il decreto del Ministro è adottato entro il 31 gennaio del primo anno del triennio e fissa obiettivi, modalità, requisiti, monitoraggio. I bandi competitivi sono pubblicati entro il 30 aprile di ogni anno. Restano fuori PNRR, fondi UE di coesione, FSC e PNC, perché già programmati su altre cornici. La novità è la pianificazione unitaria pluriennale, che dovrebbe ridurre la frammentazione storica del finanziamento competitivo.
I contributi del Fondo per la programmazione della ricerca sono imponibili per le imprese beneficiarie?
Sì, per le imprese commerciali. I contributi pubblici concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole del TUIR. Se erogati in conto esercizio, sono ricavi ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; se erogati in conto capitale o in epoca successiva, sono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 TUIR, con possibilità di tassazione frazionata in cinque esercizi per i contributi in conto capitale. Resta cumulabile, alle condizioni di legge, il credito d'imposta R&S di cui all'art. 1, commi 198-209, della L. 160/2019, nei limiti delle aliquote vigenti e con applicazione del principio di competenza ex art. 109 TUIR. Per università ed enti pubblici di ricerca, ricompresi tra gli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, i contributi non rilevano per le attività istituzionali.
I 150 milioni annui aggiuntivi sui PRIN sono strutturali?
Sì. Il comma 533 prevede l'incremento di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, senza termine finale. L'importo è destinato esclusivamente al finanziamento dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), introdotti dall'art. 4 della L. 9 maggio 1989, n. 168 e disciplinati annualmente con decreto MUR. I PRIN finanziano progetti di ricerca pubblica di durata triennale selezionati con valutazione tra pari da panel di referee internazionali. La stabilizzazione del finanziamento risponde a una richiesta storica della comunità scientifica e dovrebbe ridurre l'oscillazione degli stanziamenti registrata nei cicli 2017-2024. Il successo dipenderà dalla velocità di pubblicazione del bando annuale, dalla qualità della valutazione e dalla tempestiva erogazione delle quote ai vincitori.