Commi 515-517 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a) le parole: «può effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica,»; b) dopo le parole: «docenti» sono inserite le seguenti: «su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado»; c) la parola: «che» è sostituita dalle seguenti: «. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Il personale dell’organico dell’autonomia». . All’ , il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ilarticolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Ministero dell’istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell’assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre». . Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 515, rispetto a quanto osservato nell’anno scolastico 2024/2025, relativi all’anno scolastico in corso, sono destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell’andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all’ , come modificatoarticolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749.
Norme modificate da questi commi
- Art. 34 Costituzione (comma 515): Diritto all’istruzione: la continuità didattica garantita dalla sostituzione interna attua il diritto allo studio
- Art. 97 Costituzione (comma 516): Buon andamento PA: monitoraggio MIM ex comma 516 come strumento di efficienza
- Art. 33 Costituzione (comma 515): Libertà di insegnamento e autonomia scolastica: bilanciata dalla clausola di salvezza per esigenze didattiche
In sintesi
Quadro normativo e finalità
I commi 515-517 della Legge di Bilancio 2026 intervengono sulla disciplina dell'organico dell'autonomia introdotto dalla c.d. Buona Scuola, ovvero dalla L. 13 luglio 2015, n. 107. La logica del legislatore è di trasformare in obbligo ciò che la norma del 2015 aveva configurato come facoltà: utilizzare i docenti dell'organico potenziato in via prioritaria per coprire le supplenze brevi, riducendo il ricorso al mercato esterno delle supplenze saltuarie regolato dall'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131.
Comma 515: l'obbligo di sostituzione interna
La novella all'art. 1, comma 85, della L. 107/2015 opera con tre interventi chirurgici: sostituisce «può effettuare» con «deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica», restringe l'obbligo ai «docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado» e introduce una disciplina autonoma per i posti di sostegno e per la primaria. Per questi ultimi, la sostituzione con organico dell'autonomia resta facoltativa e ha durata massima dieci giorni. Il dirigente scolastico che vi deroga deve motivare per iscritto le esigenze didattiche ostative, in coerenza con l'art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulle competenze del dirigente scolastico.
Comma 516: il monitoraggio MIM
La modifica all'art. 1, comma 696, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 ricalibra il monitoraggio quadrimestrale già previsto dalla legge di stabilità 2015. Il MIM dovrà rilevare le assenze del personale (docente, ATA), distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, con indicazione di durata dell'assenza, modalità di sostituzione e spese per supplenze brevi e saltuarie. I dati sono trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre. È una clausola di controllo della spesa coerente con i principi dell'art. 14, comma 1, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità).
Comma 517: la destinazione dei risparmi al MOF
I risparmi di spesa eventualmente generati dall'attuazione del comma 515, calcolati per differenza rispetto all'anno scolastico 2024/2025, sono destinati al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, disciplinato dall'art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e dall'art. 2, comma 197, della L. 23 dicembre 2009, n. 191. Il limite del 10% del Fondo e la veicolazione attraverso la legge di assestamento del bilancio dello Stato (art. 33 della L. 196/2009) garantiscono che l'incremento sia certificato a consuntivo. La norma rinvia inoltre ai Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi 747-749 della stessa LB 2026.
Coordinamento con il T.U. Pubblico Impiego
Il rapporto di lavoro dei docenti utilizzati per le supplenze brevi resta disciplinato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dal CCNL Istruzione e Ricerca. L'utilizzo in classi diverse da quelle di titolarità rientra nell'art. 28, comma 5, del CCNL, che già consente l'impiego flessibile entro l'orario di servizio. Non si configura mansione superiore ex art. 52 del D.Lgs. 165/2001 perché il docente svolge la funzione propria del profilo professionale, anche se in classi diverse.
Profili economici per le scuole
L'effetto contabile atteso è una riduzione della voce «spese per supplenze brevi e saltuarie» (capitolo 2156 dello stato di previsione MIM) compensata dall'incremento del MOF. Per la singola scuola, l'utilizzo dell'organico dell'autonomia non comporta oneri aggiuntivi perché quei docenti percepiscono già lo stipendio nel ruolo di titolarità. I risparmi sono valorizzati ex post sulla base del monitoraggio MIM.
Quali tutele per il docente?
Il docente dell'organico dell'autonomia, se chiamato a sostituire un collega assente, non riceve compenso aggiuntivo perché rientra nell'orario d'obbligo. La sostituzione oltre l'orario d'obbligo è retribuita come ora eccedente ai sensi dell'art. 30 del CCNL e dell'art. 70 del CCNL 2007. Il rifiuto ingiustificato può configurare violazione degli obblighi di servizio ex art. 55 del D.Lgs. 165/2001.
Profili costituzionali
La disciplina attua il principio dell'art. 34 Cost. (diritto all'istruzione) garantendo la continuità didattica, e si coordina con l'art. 97 Cost. (buon andamento) nella gestione efficiente delle risorse umane. La restrizione all'autonomia organizzativa delle scuole, riconosciuta dall'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, è bilanciata dalla clausola «salvo motivate esigenze di natura didattica» che salvaguarda il nucleo della discrezionalità tecnica del dirigente scolastico.
Conclusione
I commi 515-517 disegnano un meccanismo a tre stadi: obbligo di sostituzione interna, monitoraggio quadrimestrale, valorizzazione dei risparmi nel MOF. La tenuta del sistema dipenderà dalla qualità del monitoraggio e dalla capacità del MIM di certificare i risparmi entro tempi compatibili con la legge di assestamento.
Domande frequenti
Quando il dirigente scolastico può ancora ricorrere a supplenti esterni per le scuole secondarie?
Solo in presenza di «motivate esigenze di natura didattica» che impediscano l'utilizzo dell'organico dell'autonomia. La motivazione deve essere formalizzata per iscritto e può riguardare casi come la classe di concorso non disponibile in organico aggiuntivo, le esigenze di continuità didattica su materie altamente specialistiche, l'impossibilità oraria oggettiva. La giurisprudenza amministrativa, anche se non ancora intervenuta sulla nuova formulazione, ha sempre richiesto in materia di scelte organizzative del dirigente un onere motivazionale rafforzato quando la decisione comporta oneri di spesa. Il rifiuto immotivato di utilizzare l'organico dell'autonomia espone il dirigente a responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale.
L'obbligo riguarda anche la scuola primaria e i posti di sostegno?
No, per la primaria e per i posti di sostegno la disciplina è diversa e più flessibile. Il comma 515 chiarisce che «per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia». Si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo, e con un limite temporale rigido di dieci giorni. La ragione è pragmatica: il sostegno richiede continuità relazionale con l'alunno disabile e la primaria si fonda su un modello a riferimento educativo stabile, incompatibili con sostituzioni interne prolungate.
I risparmi destinati al MOF aumentano direttamente lo stipendio dei docenti?
Indirettamente sì. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, disciplinato dall'art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, finanzia le attività aggiuntive del personale: ore eccedenti, funzioni strumentali, progetti, valorizzazione del merito. Un incremento del MOF, anche entro il limite del 10% previsto dal comma 517, si traduce in maggiori risorse contrattate in sede di contrattazione integrativa di istituto e quindi in più compensi accessori per i docenti che svolgono attività aggiuntive. Non c'è però aumento automatico dello stipendio tabellare. La distribuzione concreta dipende dagli accordi di scuola e dalla RSU.
Il docente dell'organico dell'autonomia chiamato a sostituire un collega riceve un compenso aggiuntivo?
Solo se la sostituzione comporta ore eccedenti l'orario d'obbligo. Le ore eccedenti sono retribuite secondo le tariffe fissate dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (art. 30 e art. 70 del CCNL 2007 richiamato). Se invece la sostituzione rientra nell'orario di servizio già programmato per attività di potenziamento, non c'è compenso aggiuntivo perché il docente percepisce già lo stipendio nel ruolo di titolarità. Il rifiuto ingiustificato di accettare la sostituzione può configurare inadempimento degli obblighi di servizio ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, con conseguenze disciplinari secondo il codice di condotta dei dipendenti pubblici.
Come funziona il monitoraggio quadrimestrale del MIM previsto dal comma 516?
Il MIM rileva ogni quadrimestre i dati sulle assenze del personale scolastico distinti per ordine e grado di istruzione, profilo professionale e tipologia di posto (comune o sostegno), insieme alle modalità di sostituzione e alla relativa durata. Sono inoltre rilevate le spese per supplenze brevi e saltuarie. I dati sono trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura del quadrimestre. La raccolta è già operativa in forma annuale ai sensi dell'art. 1, comma 696, della L. 190/2014; la novella del comma 516 ne irrobustisce la cadenza e il dettaglio. I risultati saranno la base oggettiva per certificare i risparmi destinati al MOF.