← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 511 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all’estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo sono incrementate di: a) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero; b) 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno delle scuole paritarie all’estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani; c) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari di cui all’ ;articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 d) 0,5 milioni di euro per l’anno 2026 le risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero.

In sintesi

  • Stanziamento aggiuntivo complessivo di 3 milioni di euro a sostegno della comunità italiana all'estero per il biennio 2026-2027.
  • +0,5 mln/anno per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero tramite enti gestori di corsi.
  • +1,5 mln/anno per le scuole paritarie all'estero, con borse di studio agli studenti italiani o discendenti.
  • +0,5 mln/anno per la rete dei consoli onorari ex art. 72 D.P.R. 18/1967.
  • +0,5 mln una tantum 2026 per il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).
  • Non prevede misura fiscale diretta: incrementa capitoli di spesa del MAECI.
Cornice e ratio della norma

Il comma 511 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sulla politica di sostegno alla diaspora italiana incrementando quattro distinti capitoli di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La disposizione si colloca nel solco tracciato dalla L. 3 marzo 1971, n. 153 sui corsi di lingua e cultura italiana all'estero e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 sulle scuole italiane all'estero, rafforzando una linea di intervento già presente nel bilancio del MAECI con risorse aggiuntive non strutturali per il solo biennio 2026-2027.

Lettera a): lingua e cultura italiana all'estero

L'incremento di 0,5 milioni annui per 2026 e 2027 alimenta i contributi agli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana ex art. 636 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico della scuola). Si tratta di soggetti senza scopo di lucro che operano in convenzione con le ambasciate per offrire corsi extracurriculari, in particolare ai figli di emigrati. La norma non muta la disciplina sostanziale: agisce esclusivamente sulla dotazione finanziaria.

Lettera b): scuole paritarie all'estero e borse di studio

L'aumento di 1,5 milioni annui per 2026 e 2027 sostiene le scuole paritarie italiane all'estero disciplinate dal D.Lgs. n. 17/2010 e include espressamente la facoltà di erogare borse di studio a studenti italiani o discendenti. Sotto il profilo fiscale interno, le rette per scuole paritarie all'estero non sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) perché quella detrazione opera solo per istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione situati in Italia; i contributi pubblici di cui al comma 511 non hanno quindi alcun riflesso IRPEF sul beneficiario in Italia.

Lettera c): rete dei consoli onorari

L'incremento di 0,5 milioni annui per 2026 e 2027 finanzia la rete dei consoli onorari disciplinata dall'art. 72 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che reca l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. I consoli onorari operano in oltre 500 sedi e svolgono funzioni amministrative delegate (atti notarili, anagrafe, assistenza). La dotazione aggiuntiva consente di rimborsare spese di gestione delle sedi onorarie, in particolare in aree dove la rete consolare di carriera è assente.

Lettera d): Consiglio generale degli italiani all'estero

I 0,5 milioni una tantum per il 2026 sono destinati al CGIE, istituito dalla L. 6 novembre 1989, n. 368 quale organo consultivo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero. Le risorse coprono le spese per le assemblee plenarie e le commissioni tematiche.

Profili contabili e attuativi

Il comma 511 è una norma di spesa autoapplicativa: non rinvia ad alcun decreto attuativo, perché opera mediante incremento diretto di capitoli già esistenti dello stato di previsione del MAECI. La dotazione complessiva è di 3 milioni per il 2026 e 2,5 milioni per il 2027, con copertura interna al medesimo articolo unico della L. 199/2025 (cfr. commi finali su risultati differenziali). Non sussistono profili di aiuto di Stato perché i destinatari finali sono enti pubblici, enti gestori convenzionati e studenti persone fisiche.

Coordinamento costituzionale

La disposizione attua i principi di cui all'art. 9 della Costituzione, che promuove la cultura, e all'art. 35, terzo comma, Cost., che tutela il lavoro italiano all'estero. La promozione della lingua italiana costituisce inoltre espressione del principio di unità linguistica nazionale, riconosciuto dalla L. 15 dicembre 1999, n. 482 sulle minoranze linguistiche storiche e, indirettamente, dall'art. 6 Cost.

Rilievo per i professionisti

Per il commercialista e il consulente che assiste cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) il comma 511 non genera obblighi dichiarativi: i contributi agli enti gestori e alle scuole paritarie non sono redditi imponibili in capo agli studenti, mentre eventuali borse di studio rientrano nell'esenzione di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476 e successive integrazioni, oggi confluite nel quadro dell'art. 6 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 314. Resta ferma la disciplina della residenza fiscale ex art. 2 TUIR per chi rimanga iscritto AIRE per la maggior parte del periodo d'imposta.

Coordinamento con la disciplina dei lavoratori frontalieri e degli iscritti AIRE

I beneficiari finali delle scuole paritarie e degli enti gestori sono prevalentemente cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di cui alla L. 27 ottobre 1988, n. 470. Per costoro non operano gli obblighi dichiarativi italiani sui redditi prodotti all'estero, in coerenza con il principio di residenza dell'art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Diverso il caso dei docenti italiani inviati all'estero in posizione di comando o distacco presso gli enti gestori, che mantengono la residenza fiscale italiana e dichiarano in Italia il reddito di lavoro dipendente percepito, applicando se ricorrono i presupposti il regime delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, TUIR per i lavoratori distaccati all'estero con permanenza superiore a 183 giorni nei dodici mesi.

Effetti sul bilancio del MAECI e profili di sussidiarietà

Le quattro voci di spesa incrementate dal comma 511 confluiscono in capitoli distinti dello stato di previsione del MAECI per il 2026. La modalità di intervento via incremento di capitoli preesistenti riduce i tempi di esecuzione: non è richiesta apertura di nuovi conti di tesoreria né convenzioni con nuovi soggetti, ma solo riassegnazione interna delle maggiori dotazioni. Sul piano della sussidiarietà, le scuole paritarie all'estero e gli enti gestori operano in convenzione con la rete diplomatico-consolare italiana, attuando il principio di sussidiarietà orizzontale dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione: la promozione della lingua e cultura italiana viene affidata a soggetti privati senza scopo di lucro che hanno radicamento territoriale all'estero superiore a quello che potrebbe avere lo Stato direttamente.

Conclusione

Il comma 511 non innova l'ordinamento sostanziale: rafforza per due anni quattro pilastri della politica per gli italiani all'estero. La sua efficacia dipenderà dai decreti di ripartizione interna del MAECI e dai bandi degli enti gestori. Il monitoraggio sarà affidato alla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie. Per il commercialista che assiste cittadini italiani all'estero o famiglie con figli iscritti a scuole paritarie italiane all'estero, le novità non comportano obblighi dichiarativi specifici ma rafforzano una rete di servizi che, indirettamente, sostiene il mantenimento del legame con l'Italia e dunque del regime fiscale di chi conserva interessi economici e patrimoniali sul territorio nazionale.

Domande frequenti

Le scuole paritarie italiane all'estero finanziate dal comma 511 danno diritto alla detrazione IRPEF delle rette ai sensi dell'art. 15 TUIR?

No. La detrazione del 19% per spese di istruzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. e), del D.P.R. 917/1986 si applica solo alle frequenze di istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione situati nel territorio italiano. Le rette versate a scuole paritarie italiane all'estero (anche se riconosciute dal MAECI ai sensi del D.Lgs. 17/2010) non rientrano nel perimetro agevolativo. Il comma 511 incrementa solo il finanziamento pubblico alle scuole stesse e finanzia borse di studio, senza creare nuove detrazioni in capo alle famiglie residenti in Italia. Resta fermo che le rette di asili nido, scuole dell'infanzia e cicli superiori italiani godono di un tetto massimo annuale specifico fissato annualmente dal MIM.

Le borse di studio erogate ai sensi della lettera b) sono imponibili IRPEF in capo allo studente?

Le borse di studio finanziate da enti pubblici per finalità di studio o formazione rientrano di norma nell'esenzione prevista dall'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476 per le borse erogate dal MAECI a cittadini stranieri e da disposizioni speciali che ne escludono la natura di reddito assimilato. Quando il beneficiario è uno studente residente in Italia ai sensi dell'art. 2 TUIR, l'esenzione opera se la borsa è corrisposta da un'amministrazione pubblica per studi o ricerca, secondo l'art. 1, comma 4, della L. 28 giugno 1977, n. 394. Per gli studenti AIRE non residenti, l'eventuale imponibilità segue le regole del Paese di residenza.

Cosa sono i consoli onorari finanziati dalla lettera c) e che ruolo hanno?

I consoli onorari sono disciplinati dall'art. 72 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. Sono persone fisiche, di solito cittadini del Paese ospitante con legami con l'Italia, nominate dal MAECI per esercitare a titolo gratuito funzioni consolari delegate in aree dove non sono presenti consolati di carriera. Possono autenticare firme, ricevere atti notarili semplici, rilasciare documenti di viaggio d'emergenza, assistere connazionali in difficoltà. L'incremento di 0,5 milioni copre i rimborsi spese di gestione delle sedi e contribuisce a mantenere operativa una rete che è pilastro del servizio consolare italiano nel mondo.

Il Consiglio generale degli italiani all'estero ha funzioni normative?

No, il CGIE istituito dalla L. 6 novembre 1989, n. 368, è un organo consultivo del Governo e del Parlamento per le politiche verso le comunità italiane all'estero. È composto da rappresentanti eletti nei vari Paesi e da membri di nomina governativa. Esprime pareri obbligatori non vincolanti sulle iniziative legislative riguardanti gli italiani all'estero, sulla rete consolare e sui programmi di promozione culturale. Lo stanziamento di 0,5 milioni una tantum per il 2026 serve a coprire le spese delle assemblee plenarie e delle commissioni tematiche, che il taglio della spesa pubblica negli ultimi anni aveva fortemente compresso.

Il comma 511 richiede decreti attuativi per essere operativo?

No, non è previsto alcun decreto attuativo. La disposizione è autoapplicativa: incrementa direttamente capitoli di spesa già esistenti dello stato di previsione del MAECI per le quattro finalità indicate. L'erogazione concreta avverrà secondo le procedure ordinarie già in vigore: convenzioni con gli enti gestori, contributi diretti alle scuole paritarie all'estero, rimborsi spese ai consoli onorari, dotazione di funzionamento del CGIE. Il MAECI potrà emanare circolari interne di riparto, ma non sono richiesti decreti interministeriali o regolamenti. Le risorse saranno utilizzabili dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della norma.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.