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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • È vietata ai minori di 18 anni la vendita dei prodotti individuati al comma 120 della medesima Legge di Bilancio 2026.
  • In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, recante il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia.
  • Il rinvio alla disciplina del 1934, pur risalente, è ancora oggi parte del sistema italiano di tutela dei minori e ha già trovato applicazione in altre fattispecie analoghe (es. vendita di tabacchi).
  • La norma costruisce una tutela penale-amministrativa a presidio dell'integrità psico-fisica dei minori, in coerenza con i principi degli artt. 30 e 31 della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176).
  • Per la perimetrazione dei prodotti vietati occorre leggere il comma 120 della medesima Legge di Bilancio 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 122 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

Testo coordinato

. La vendita dei prodotti di cui al comma 120 è vietata ai minori di anni

18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al .regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316

Quadro complessivo del comma 122

Il comma 122 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce un divieto puntuale: la vendita dei prodotti individuati dal comma 120 non è consentita ai minori di 18 anni. Si tratta di una norma di chiusura sanzionatoria di una disciplina sostanziale recata dal comma 120 (che, per l'esatta perimetrazione del prodotto vietato, va letto unitamente al comma 122). Sul piano sistematico, il comma 122 si colloca nel novero delle norme di tutela del minore, in attuazione del dovere costituzionale di proteggere l'infanzia e la gioventù ex art. 31, comma 2, della Costituzione, e in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (ratificata con la L. 27 maggio 1991, n. 176) e con la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori (ratificata con la L. 1 ottobre 2012, n. 172).

Il rinvio al R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316

Il comma 122 sceglie di non costruire ex novo un apparato sanzionatorio, ma di rinviare a una disciplina storica: l'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, recante «Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia». Questo testo unico, sebbene risalente, è tuttora vigente nelle parti non superate da leggi successive e disciplina, tra l'altro, le sanzioni per violazione dei divieti di vendita ai minori (storicamente: vendita di tabacchi, alcolici, ecc.). La tecnica del rinvio mobile a una disciplina sanzionatoria preesistente consente al legislatore di assicurare coerenza ed evita la moltiplicazione di apparati sanzionatori paralleli, ma richiede al destinatario un'attività di interpretazione: occorre leggere il R.D. 2316/1934 nel testo vigente, tenendo conto delle modifiche apportate negli anni (ad esempio dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 per i tabacchi, dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ecc.) e degli adeguamenti monetari delle sanzioni.

Natura giuridica della sanzione e profili applicativi

L'articolo 25 del R.D. 2316/1934 contempla sanzioni che, alla luce del processo di depenalizzazione successivo, sono oggi tipicamente di natura amministrativa pecuniaria, soggette alla disciplina generale della L. 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento è di competenza degli organi di polizia amministrativa (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) e segue il procedimento ordinario di contestazione, notifica e ordinanza-ingiunzione. Per i casi reiterati è verosimile l'applicazione di misure interdittive (sospensione della licenza di vendita, chiusura temporanea dell'esercizio), già ricorrenti nelle analoghe discipline vigenti.

Coordinamento con la tutela penale dell'incolumità del minore

Sul piano sostanziale, il divieto di vendita ai minori si raccorda con la tutela penale dell'incolumità del minore, in particolare con il delitto di somministrazione di sostanze nocive a minori (in passato art. 730 e ss. c.p., oggi confluiti in fattispecie diverse a seconda del prodotto: per gli alcolici si veda l'art. 689 del codice penale). Il quadro complessivo è quello di una tutela a doppio binario: sanzioni amministrative per la violazione del divieto di vendita, sanzioni penali per le condotte di maggiore offensività (somministrazione, induzione, ecc.).

Implicazioni per gli esercenti e per le famiglie

Per gli esercenti commerciali, il comma 122 impone un onere di verifica dell'età dell'acquirente, in coerenza con la prassi già consolidata per la vendita di tabacchi (D.L. 12 settembre 2013, n. 104) e di alcolici (art. 14-ter della L. 30 marzo 2001, n. 125). L'esercente dovrà dotarsi di procedure interne, formare il personale e adottare strumenti di controllo (es. richiesta del documento d'identità in caso di dubbio sull'età). Per le famiglie, la norma costruisce una tutela esterna che integra la responsabilità educativa dei genitori: i minori sono protetti dalla disponibilità commerciale dei prodotti vietati, riducendo le occasioni di esposizione a rischi. La responsabilità genitoriale ex artt. 316 e ss. del Codice civile resta ferma e si esercita primariamente in ambito educativo.

Coordinamento costituzionale e con la normativa europea

Il comma 122 trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 31, comma 2, della Costituzione, che impegna la Repubblica a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù. Si coordina inoltre con l'art. 30 (dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli) e con l'art. 32 (tutela della salute come diritto fondamentale). Sul piano sovranazionale, la norma si inserisce nella cornice dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (diritti del bambino) e nella citata Convenzione ONU del 1989. Per i prodotti che presentino una dimensione transfrontaliera (es. e-commerce), restano applicabili le regole europee sulla libera circolazione dei beni, fermo restando il margine di apprezzamento degli Stati membri sulla tutela della salute pubblica.

Considerazioni operative

L'efficacia del divieto del comma 122 dipenderà da tre fattori: il livello di chiarezza con cui il comma 120 individua i prodotti vietati; l'attività di controllo da parte degli organi di vigilanza; la collaborazione della filiera commerciale. Per quest'ultima, in particolare, sarà importante chiarire l'estensione del divieto anche al canale e-commerce: in linea con le best practice già applicate per altri prodotti (tabacchi, prodotti farmaceutici), il legislatore e gli organi attuativi dovranno presumibilmente prevedere meccanismi di verifica dell'età anche on-line (carte di credito, identità digitale SPID/CIE, ecc.). La piena attuazione potrebbe richiedere ulteriori provvedimenti di natura regolamentare.

Considerazioni finali

Il comma 122, pur essendo una norma puntuale di completamento di una disciplina sostanziale recata dal comma 120, riveste un'importanza simbolica e sistematica. Conferma l'attenzione del legislatore alla tutela del minore come consumatore vulnerabile e mantiene la coerenza con un impianto sanzionatorio storico (R.D. 2316/1934) che ha già dimostrato capacità di adattamento attraverso le novelle successive. Per l'attuazione concreta sarà cruciale il coordinamento tra esercenti, organi di vigilanza e filiera distributiva, oltre alla chiarezza interpretativa sul perimetro applicativo del comma 120 di cui il comma 122 costituisce il presidio sanzionatorio.

Domande frequenti

Quale è il contenuto sostanziale del comma 122 della LB 2026?

Il comma 122 dispone che la vendita dei prodotti individuati dal precedente comma 120 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) sia vietata ai minori di 18 anni. In caso di violazione del divieto, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, recante il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia. La norma costruisce una tutela esterna a presidio dell'integrità psico-fisica dei minori, integrando la responsabilità educativa dei genitori ex artt. 316 e ss. del Codice civile. Per la corretta individuazione dei prodotti vietati occorre leggere il comma 120 della medesima legge.

Perché il legislatore rinvia a una disciplina del 1934 anziché costruire nuove sanzioni?

Il rinvio all'articolo 25 del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, è una scelta di coerenza sistematica. Il testo unico del 1934, sebbene risalente, è ancora oggi parte del sistema italiano di tutela dell'infanzia ed è stato oggetto di adattamenti continui (depenalizzazioni, adeguamenti monetari delle sanzioni, ampliamenti dell'ambito applicativo). La tecnica del rinvio evita la moltiplicazione di apparati sanzionatori paralleli e garantisce un trattamento uniforme dei divieti di vendita ai minori (già applicato, ad esempio, in materia di tabacchi). L'interprete dovrà però leggere il R.D. 2316/1934 nel testo vigente, tenendo conto delle modifiche apportate negli anni dalle leggi successive (ad esempio dalla L. 8 novembre 2012, n. 189) e dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, sulla depenalizzazione.

Quali sono gli obblighi pratici per gli esercenti commerciali?

Gli esercenti commerciali devono verificare l'età dell'acquirente prima di completare la vendita dei prodotti rientranti nel comma 120, rifiutando la transazione in caso di età inferiore a 18 anni. La prassi consolidata, già applicata per altri prodotti soggetti a divieti analoghi (tabacchi ex D.L. 12 settembre 2013, n. 104; alcolici ex art. 14-ter L. 30 marzo 2001, n. 125), prevede la richiesta del documento d'identità in caso di dubbio sull'età. Gli esercenti dovranno inoltre formare il personale, predisporre procedure interne e, presumibilmente, esporre l'avviso del divieto in modo visibile. In caso di violazione si applicano sanzioni amministrative pecuniarie (e, in caso di reiterazione, possibili misure interdittive sulla licenza di vendita), nel rispetto del procedimento ex L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il divieto si applica anche alle vendite on-line?

Il comma 122 non distingue tra canale fisico e canale e-commerce, e dunque il divieto opera anche per le vendite on-line. Tuttavia, l'effettiva attuazione richiede meccanismi specifici di verifica dell'età, già sperimentati per altre categorie di prodotti vietati ai minori (tabacchi, prodotti farmaceutici, gioco a distanza). Tra gli strumenti possibili: l'uso di identità digitali certificate (SPID, CIE), la verifica tramite carta di credito intestata al maggiorenne, la richiesta del codice fiscale, sistemi di age verification di terze parti. Sarà presumibilmente compito dei provvedimenti attuativi e delle linee guida settoriali specificare i requisiti minimi per il canale on-line, anche in coerenza con la normativa europea sulla protezione dei minori (Regolamento UE 2022/2065 - Digital Services Act).

Quali sono i fondamenti costituzionali e sovranazionali del divieto?

Sul piano costituzionale, il fondamento principale è l'art. 31, comma 2, della Costituzione, che impegna la Repubblica a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù. Il divieto si coordina inoltre con l'art. 30 (responsabilità educativa dei genitori) e l'art. 32 (tutela della salute). Sul piano sovranazionale, il riferimento è alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con la L. 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione di Lanzarote del 2007, ratificata con la L. 1 ottobre 2012, n. 172. Anche l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea richiama il superiore interesse del bambino come criterio orientativo dell'azione pubblica e privata. Il divieto del comma 122 è coerente con questi principi e con la consolidata giurisprudenza costituzionale sulla tutela rinforzata dei minori.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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