Testo dell'articoloVigente
In caso di malattia il lavoratore del settore acconciatura ed estetica ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto e a un’integrazione economica che, sommata all’indennita INPS, garantisce la continuita di una parte della retribuzione. In caso di infortunio sul lavoro interviene l’INAIL. Il superamento del comporto puo portare al licenziamento.
Tabella riepilogativa
| Periodo di assenza | Trattamento economico | A carico di |
|---|---|---|
| 1° – 3° giorno (carenza INPS) | Integrazione contrattuale (variabile; verificare CCNL) | Datore di lavoro |
| Dal 4° al 20° giorno | INPS 50% + integrazione datoriale fino al 100% (verificare) | INPS + datore |
| Dal 21° al 180° giorno | INPS 66,67% + integrazione datoriale | INPS + datore |
| Periodo di comporto (1 anno) | Conservazione del posto garantita | – |
| Infortunio INAIL (dal 4° giorno) | INAIL 60% (1°-90° giorno) poi 75% | INAIL + eventuale integrazione datoriale |
I livelli di integrazione datoriale e la durata esatta del comporto variano in base all’anzianita di servizio e alla categoria contrattuale. Verificare le tavole specifiche del CCNL vigente.
Obblighi del lavoratore in caso di malattia
In caso di malattia il lavoratore e tenuto a comunicare l’assenza al datore di lavoro entro l’inizio del proprio orario di lavoro (o al piu presto) e a trasmettere il numero di protocollo del certificato medico telematico INPS (CML), che il medico di base trasmette direttamente all’INPS. Il datore puo richiedere la visita fiscale di controllo INPS.
Il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie di reperibilita (10-12 e 17-19) durante la malattia, salvo giustificato motivo. L’assenza alla visita fiscale senza giustificazione puo comportare la perdita parziale o totale dell’indennita INPS.
Periodo di comporto: conservazione del posto
Il periodo di comporto e il periodo massimo di assenza per malattia entro il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Superato tale periodo, il datore puo procedere al licenziamento per superamento del comporto, che non e considerato licenziamento disciplinare ma per impossibilita sopravvenuta della prestazione.
Il CCNL Acconciatura ed Estetica fissa il comporto in genere in 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi, con variazioni in base all’anzianita di servizio. Le assenze per malattia si sommano ai fini del calcolo del comporto.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per gli acconciatori e le estetiste esistono rischi professionali specifici: allergie e dermatiti da contatto con prodotti chimici (coloranti, decoloranti, solventi), problemi muscolo-scheletrici da posture prolungate, esposizione a vapori e sostanze chimiche. Queste condizioni possono configurare malattia professionale (a carico INAIL) se dimostrato il nesso con l’attivita lavorativa.
In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore e coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL. Il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni). L’indennita INAIL parte dal 4° giorno di assenza.
Integrazione economica durante la malattia
L’indennita INPS da sola non copre la retribuzione piena: e pari al 50% per i primi 20 giorni e al 66,67% dal 21° giorno. Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede un’integrazione a carico del datore per portare il trattamento complessivo a percentuali piu elevate, variabili per anzianita di servizio. Per i lavoratori con maggiore anzianita l’integrazione puo avvicinarsi al 100% della retribuzione normale.
I dettagli dell’integrazione (percentuali esatte e anzianita) sono disciplinati dalle tabelle specifiche del CCNL; e essenziale consultare il testo aggiornato del contratto.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Estetica?
Il datore integra la malattia INPS?
Chi paga i primi 3 giorni di malattia (carenza)?
Le allergie professionali sono coperte dall'INAIL?
Posso essere licenziato durante la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, TFR, maturazione e destinazione e formazione, qualifica professionale e sicurezza.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel salone di acconciatura e nel centro estetico il lavoro è fatto di contatto fisico, posizioni prolungate, esposizione a prodotti chimici: condizioni che rendono malattia e infortuni un'eventualità concreta. Il CCNL del settore disciplina con cura cosa accade quando il dipendente si ammala o si infortuna, perché è in quei momenti che la tutela del posto e del reddito viene messa alla prova. Il perno di tutto è l'art. 2110 c.c., che sospende il rapporto e garantisce la conservazione del posto entro il periodo di comporto.
La sospensione del rapporto: art. 2110 c.c.
In caso di malattia o infortunio il rapporto non si interrompe ma si sospende: il lavoratore non rende la prestazione e il datore, di norma, non paga la retribuzione ordinaria, ma il posto è garantito. L'art. 2110 c.c. è la norma cardine: assicura la conservazione del posto per il tempo stabilito dalla contrattazione e prevede che, decorso quel periodo, il datore possa recedere dal rapporto. È una tutela che bilancia l'interesse del lavoratore a non perdere il lavoro per una malattia e quello dell'impresa a non subire un'assenza indefinita.
Il periodo di comporto
Il comporto è la soglia temporale entro cui le assenze per malattia non legittimano il licenziamento. La sua durata è fissata dal CCNL acconciatura ed estetica e varia tipicamente in funzione dell'anzianità di servizio e della qualifica. Il contratto distingue spesso tra comporto “secco” (un unico evento continuativo) e comporto “per sommatoria” (più episodi nell'arco di un periodo di riferimento). La durata esatta e le modalità di calcolo vanno verificate sulle tabelle del CCNL vigente: indicare giorni o mesi a memoria sarebbe inaffidabile.
Il trattamento economico durante la malattia
Durante l'assenza per malattia il reddito è garantito da due fonti: l'indennità erogata dall'INPS, secondo le regole generali, e l'integrazione a carico del datore prevista dal CCNL, che può portare il trattamento fino a una percentuale della retribuzione per un certo numero di giorni. Le percentuali e la durata dell'integrazione sono stabilite dal contratto vigente. Restano fermi gli obblighi del lavoratore: invio tempestivo del certificato medico telematico e reperibilità nelle fasce orarie per le visite di controllo.
Infortunio e malattia professionale: la tutela INAIL
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono un binario distinto: la tutela è affidata all'INAIL, con indennizzo del danno e copertura del periodo di inabilità temporanea. Nel settore estetico rilevano le malattie professionali legate all'esposizione a sostanze o a movimenti ripetuti. Ai fini del comporto, le assenze da infortunio sul lavoro possono essere conteggiate con regole diverse rispetto alla malattia comune: il punto va verificato sul CCNL, perché incide sulla legittimità di un eventuale recesso.
Il superamento del comporto e il recesso
Quando le assenze superano il comporto, il datore può recedere ai sensi dell'art. 2118 c.c., con il preavviso o la relativa indennità. Non si tratta di un licenziamento per giusta causa: è una facoltà collegata al venir meno della tutela temporale. Il recesso deve però essere esercitato correttamente, dopo l'effettivo superamento e nel rispetto delle procedure; un calcolo errato del comporto può rendere il licenziamento illegittimo. In alcuni casi il lavoratore può chiedere periodi di aspettativa non retribuita per evitare il superamento.
Obblighi e buona fede delle parti
La gestione della malattia richiede correttezza reciproca. Il lavoratore deve comunicare l'assenza, trasmettere i certificati e rendersi reperibile; il datore deve computare correttamente le assenze, riconoscere il trattamento dovuto e non anticipare il recesso. È sul cedolino, sui certificati e sulle tabelle del CCNL vigente che si verifica la regolarità della gestione, evitando di affidarsi a soglie o percentuali presunte.
Domande frequenti
Cos'è il periodo di comporto?
È il periodo massimo di assenza per malattia entro cui il licenziamento è vietato. La durata è fissata dal CCNL acconciatura ed estetica in base ad anzianità e qualifica, distinguendo spesso tra comporto secco e per sommatoria.
Cosa spetta economicamente durante la malattia?
Un'indennità INPS secondo le regole generali e un'integrazione a carico del datore prevista dal CCNL, che può portare il trattamento a una percentuale della retribuzione per un certo numero di giorni. Percentuali e durata si leggono sul contratto vigente.
L'infortunio sul lavoro si tratta come la malattia?
No. L'infortunio e la malattia professionale hanno tutela INAIL con regole proprie. Ai fini del comporto le assenze da infortunio possono essere conteggiate diversamente dalla malattia comune: va verificato sul CCNL vigente.
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, finché non si supera il comporto: l'art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto. Solo al superamento del periodo il datore può recedere ex art. 2118 c.c. con preavviso, e solo dopo un calcolo corretto delle assenze.
Quali obblighi ho quando sono in malattia?
Comunicare tempestivamente l'assenza, far trasmettere il certificato medico telematico e rendersi reperibile nelle fasce orarie previste per le visite di controllo. La buona fede vale per entrambe le parti del rapporto.