Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Acconciatura ed Estetica

In sintesi

Il CCNL Acconciatura ed Estetica prevede un orario normale di 40 ore settimanali. Nei saloni e centri estetici artigiani il part-time e molto diffuso, sia in forma orizzontale che verticale. Le ore straordinarie sono remunerate con maggiorazioni specifiche. La flessibilita oraria puo essere gestita con accordi individuali o aziendali nel rispetto dei limiti contrattuali.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2022 (testo vigente con adeguamenti 2024-2026)
Vigenza
In corso di rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
Platea
~150.000 (parrucchieri, barbieri, estetiste, centri benessere)

Tabella riepilogativa

Orario e straordinari – CCNL Acconciatura ed Estetica
Istituto Disciplina contrattuale
Orario normale 40 ore settimanali
Limite giornaliero 8 ore (di norma)
Straordinario diurno feriale Maggiorazione 25-30% (verificare testo vigente)
Straordinario festivo o domenicale Maggiorazione 35-40%
Straordinario notturno Maggiorazione 50%
Limite annuo straordinari 200-250 ore per lavoratore
Part-time minimo contrattuale Non inferiore a 16 ore settimanali di norma

Le maggiorazioni vanno verificate sull’ultimo testo del CCNL vigente. Le percentuali indicate sono indicative per il comparto artigiano del benessere.

Orario normale e distribuzione settimanale

L’orario di lavoro contrattuale e fissato in 40 ore settimanali. Nei saloni di acconciatura e nei centri estetici artigiani la distribuzione concreta dipende fortemente dagli orari di apertura al pubblico: molte attivita lavorano su 5 o 6 giorni, con apertura anche il sabato e, in alcuni casi, la domenica mattina.

La contrattazione territoriale e gli accordi individuali possono regolare la distribuzione settimanale delle ore in modo flessibile, purche nel rispetto del limite delle 40 ore medie su base settimanale e del riposo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore (D.Lgs. 66/2003).

Straordinario nei piccoli saloni artigiani

Nelle imprese artigiane con pochi dipendenti lo straordinario e spesso connesso a picchi di lavoro stagionali (periodo natalizio, pre-estate, periodi di matrimoni) o alla gestione delle assenze improvvise. Il CCNL prevede che lo straordinario sia prestato su richiesta del datore e sia remunerato con maggiorazioni specifiche.

Il rifiuto immotivato da parte del lavoratore di effettuare ore straordinarie puo configurare un inadempimento contrattuale. Tuttavia, il CCNL e la giurisprudenza riconoscono al lavoratore la facolta di rifiutare in presenza di giustificati impedimenti personali o familiari.

Part-time orizzontale, verticale e misto

Il part-time e particolarmente diffuso nel settore dell’acconciatura e dell’estetica, dove la clientela femminile e elevata e molte lavoratrici richiedono orari ridotti per ragioni familiari. Il CCNL disciplina tre tipologie:

  • Part-time orizzontale: riduzione dell’orario giornaliero rispetto alle 8 ore (es. 4-6 ore al giorno per 5 giorni).
  • Part-time verticale: prestazione a tempo pieno per alcuni giorni della settimana e riposo negli altri (es. lunedi-mercoledi-venerdi a tempo pieno).
  • Part-time misto: combinazione delle due modalita precedenti.

Il contratto part-time deve essere formalizzato per iscritto. Le clausole elastiche (che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione) devono essere espressamente concordate e danno diritto a una specifica maggiorazione.

Flessibilita e rimodulazione dell'orario

Il CCNL artigiano del settore benessere consente una certa flessibilita nella distribuzione dell’orario settimanale: le ore non lavorate in periodi di bassa attivita possono essere recuperate nei periodi di punta, nell’ambito di un monte ore concordato. Questo istituto, noto come flessibilita compensata, richiede un accordo individuale scritto e non puo superare i limiti fissati dalla contrattazione.

Nei saloni artigiani senza accordo sindacale aziendale la flessibilita si gestisce normalmente attraverso accordi individuali tra titolare e dipendente, con comunicazione scritta delle variazioni di orario.

Casi pratici

Tizio – Straordinario pre-natalizio in un salone
Tizio e acconciatore al 3° livello. Nelle settimane prima del Natale il salone rimane aperto il sabato sera fino alle 21 e alcuni giorni effettua turni di 10 ore. Le 2 ore giornaliere eccedenti le 8 ordinarie sono straordinario diurno feriale e vanno retribuite con la relativa maggiorazione. Tizio controlla il cedolino e verifica che le maggiorazioni siano state correttamente applicate.
Caia – Part-time verticale per gestione familiare
Caia e estetista qualificata con un figlio in eta scolare. Concorda col titolare un part-time verticale: lavora lunedi, martedi, giovedi e venerdi a tempo pieno (8 ore), il mercoledi e libera. L’orario settimanale scende a 32 ore. Tutti gli istituti (ferie, tredicesima, TFR, malattia) si calcolano proporzionalmente rispetto all’orario ridotto.
Sempronio – Clausola elastica e maggiorazione
Sempronio ha un contratto part-time orizzontale a 20 ore settimanali con clausola elastica che consente al titolare di spostare la collocazione delle ore entro la settimana con un preavviso di 48 ore. Il CCNL prevede che la clausola elastica dia diritto a una maggiorazione percentuale sulla retribuzione: Sempronio verifica che questa indennita sia indicata nel suo contratto individuale.

Domande frequenti

Quante ore lavora un dipendente a tempo pieno in un salone?
40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi. La distribuzione concreta dipende dagli orari di apertura del salone e dagli accordi con il datore.
Come si paga lo straordinario nel CCNL Estetica?
Con una maggiorazione percentuale sul valore orario ordinario: circa 25-30% per lo straordinario diurno feriale, 35-40% per quello festivo o domenicale, 50% per il notturno. Le percentuali esatte vanno verificate sul testo contrattuale vigente.
Il datore puo obbligare al part-time?
No. Il contratto part-time richiede il consenso del lavoratore ed e formalizzato per iscritto. Il datore non puo trasformare unilateralmente un contratto a tempo pieno in part-time.
Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
Sono clausole che autorizzano il datore a variare la collocazione temporale della prestazione (es. spostare l’orario da mattina a pomeriggio) con preavviso minimo. Devono essere espressamente concordate e danno diritto a una maggiorazione retributiva.
Il riposo domenicale e garantito nel settore?
Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale, che di norma coincide con la domenica. Nei saloni aperti la domenica mattina il riposo puo essere spostato ad altro giorno della settimana, ma deve essere garantito.

Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, maturazione e destinazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il CCNL Acconciatura ed Estetica (comparto artigiano del benessere) fissa l'orario normale a 40 ore settimanali, nel quadro dei limiti del D.Lgs. 66/2003.
  • Nei saloni e centri estetici il part-time è molto diffuso, orizzontale o verticale, disciplinato dal D.Lgs. 81/2015.
  • Lo straordinario è retribuito con maggiorazioni differenziate per fascia (diurno, festivo, notturno), da verificare sul testo vigente.
  • La flessibilità oraria può essere gestita con accordi nel rispetto dei limiti contrattuali e del limite medio di 48 ore su quattro mesi.
  • Percentuali e soglie vanno lette sul CCNL vigente; il lavoro notturno segue la cornice del D.Lgs. 66/2003.
Indice dei contenuti

Il settore dell'acconciatura e dell'estetica vive di orari modellati sulle esigenze della clientela: picchi nel fine settimana, aperture serali, stagionalità. Per questo il CCNL del comparto - artigiano, sottoscritto da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI con Filcams, Fisascat e UILTuCS - dedica grande attenzione alla gestione dell'orario di lavoro, della flessibilità e del part-time, sempre entro la cornice inderogabile del D.Lgs. 66/2003.

L'orario normale e i limiti di legge

L'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali. Sopra questo dato operano i limiti del D.Lgs. 66/2003: durata media massima di 48 ore settimanali calcolata su un periodo di riferimento (di norma quattro mesi), diritto al riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive e al riposo settimanale. Questi limiti sono inderogabili e prevalgono su qualsiasi pattuizione peggiorativa.

Lo straordinario e le maggiorazioni

Le ore eccedenti l'orario normale sono straordinario e danno diritto a maggiorazioni, differenziate per fascia: diurno feriale, festivo o domenicale, notturno. Le percentuali precise variano e vanno verificate sull'ultimo testo del CCNL vigente; il contratto fissa anche un limite annuo di straordinario per lavoratore. La maggiorazione notturna si innesta sulla nozione di lavoro notturno del D.Lgs. 66/2003.

Il part-time: orizzontale e verticale

Nei saloni il part-time è diffusissimo ed è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015. Può essere orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero), verticale (lavoro a tempo pieno in alcuni giorni o periodi) o misto. Il contratto deve indicare per iscritto la collocazione temporale della prestazione; le clausole elastiche, che consentono di variarla, richiedono i requisiti di forma e le maggiorazioni previste dalla legge e dal CCNL.

Lavoro supplementare e clausole elastiche

Nel part-time le ore aggiuntive rispetto al concordato si distinguono in lavoro supplementare (entro il tempo pieno) e straordinario (oltre). Le clausole elastiche permettono al datore di modificare collocazione e, nel verticale, durata della prestazione, ma solo con il consenso del lavoratore nelle forme di legge e con le compensazioni dovute. È un punto delicato: la flessibilità non può tradursi in disponibilità illimitata e non retribuita.

La flessibilità dell'orario nel salone

La distribuzione dell'orario può essere flessibile per assecondare i picchi di lavoro, con sistemi di programmazione o di compensazione delle ore. La flessibilità deve però restare entro i limiti contrattuali e di legge: non può comprimere i riposi minimi né eludere il limite medio delle 48 ore. Gli accordi, individuali o aziendali, ne definiscono le modalità concrete.

Tutela pratica dell'addetto al benessere

Chi lavora in salone ha interesse a che il contratto specifichi con chiarezza orario, collocazione del part-time ed eventuali clausole elastiche, e a che lo straordinario e il lavoro notturno siano correttamente maggiorati. Le percentuali e i limiti vanno confrontati con il CCNL vigente, evitando di considerare fissi dati che il rinnovo può aver modificato.

Domande frequenti

Qual è l'orario normale nel CCNL Acconciatura ed Estetica?

L'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, entro i limiti del D.Lgs. 66/2003: durata media massima di 48 ore su un periodo di riferimento, riposo giornaliero di almeno 11 ore e riposo settimanale.

Come è regolato il part-time nei saloni?

Dal D.Lgs. 81/2015. Può essere orizzontale, verticale o misto e il contratto deve indicare per iscritto la collocazione temporale della prestazione. Le clausole elastiche richiedono forma scritta, consenso e compensazioni previste.

Che differenza c'è tra lavoro supplementare e straordinario nel part-time?

Il lavoro supplementare sono le ore aggiuntive entro il limite del tempo pieno; lo straordinario sono le ore oltre il tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni distinte, da verificare sul CCNL vigente.

Quanto vale la maggiorazione per lo straordinario?

Varia per fascia (diurno feriale, festivo o domenicale, notturno) ed è fissata dal contratto, che prevede anche un limite annuo. Le percentuali precise vanno verificate sull'ultimo testo del CCNL vigente.

La flessibilità oraria può ridurre i miei riposi?

No. La flessibilità deve restare entro i limiti contrattuali e di legge: non può comprimere i riposi minimi (giornaliero e settimanale) né eludere il limite medio delle 48 ore del D.Lgs. 66/2003.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.