Autore: Andrea Marton

  • Art. 122 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo generico

    Art. 122 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo generico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di obbligo generico sono: a) DIREZIONE OBBLIGATORIA; b) DIREZIONI CONSENTITE; c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI; d) ROTATORIA; e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ; f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE; g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.

    2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli di cui alle fig- ure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione; quelli di cui alle fig- ure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere integrati con pannelli modello II.1.

    3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo.

    4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo.

    5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (figura II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffico stessa.

    6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane è sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig. II.27).

    7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (fig. II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o più corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocità minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86).

    8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ mantenendo il proprio valore prescrittivo.

    9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono: a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale; b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare.

    10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 – II.91 – II.93/a – II.93/b – II.95).

  • Art. 11 D.Lgs. 198/2006

    Art. 11 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 126 DPR 495/1992 – Posizionamento dei segnali di indicazione

    Art. 126 DPR 495/1992 – Posizionamento dei segnali di indicazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo

    81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento "d" in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: a) velocità = 130 km/h: d = 250 m b) velocità = 110 km/h: d = 200 m c) velocità = 90 km/h: d = 170 m d) velocità = 70 km/h: d = 140 m e) velocità = 50 km/h: d = 100 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.

    2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza "d" dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: A) intersezioni con corsia di decelerazione: a) velocità = 130 km/h: d = 50 m b) velocità = 110 km/h: d = 40 m c) velocità = 90 km/h: d = 30 m B) intersezioni senza corsia di decelerazione: a) velocità = 110 km/h: d = 130 m b) velocità = 90 km/h: d = 100 m c) velocità = 70 km/h: d = 80 m d) velocità = 50 km/h: d = 60 m Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.

    3. Quando il segnale non può essere installato con il rispetto delle distanze indicate nella tabella di cui al comma 2, per insufficiente spazio di avvistamento o in presenza di gallerie o viadotti, può trovare collocazione a distanza superiore purché la distanza venga riportata su pannello integrativo.

    4. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali ed ogni qualvolta le condizioni di traffico o di sicurezza lo rendano necessario, il segnale posto alla distanza indicata nella tabella di cui al comma 2 deve essere preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza adeguata, riportata su pannello integrativo. Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di emergenza, il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 2, deve essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1.

    5. Il segnale di preselezione di cui all'articolo 127, comma 8, deve essere posto in corrispondenza dell'inizio della zona di preselezione che precede l'intersezione. Sulle strade extraurbane qualora non sia possibile rispettare lo spazio di avvistamento di cui al comma 1, il segnale dovrà essere ripetuto in anticipo con la distanza riportata su pannello integrativo.

    6. I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno dell'area di intersezione, devono essere disposti con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a seconda della necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti: a) sulla soglia dell'intersezione; b) su apposite isole spartitraffico; c) al limite di uscita dell'intersezione.

    7. I medesimi segnali di direzione possono essere posti al di sopra della carreggiata quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni: a) due o più corsie per senso di marcia; b) intersezioni canalizzate o planimetricamente complesse; c) elevati volumi di traffico con alte percentuali di veicoli con sagoma alta; d) itinerari autostradali, tangenziali e principali direttrici di attraversamento o itinerari di entrata e di uscita dai centri urbani; e) impossibilità di realizzare razionali impianti di segnali laterali efficaci.

    8. Se l'intersezione è semaforizzata, le singole lanterne semaforiche possono essere incorporate nei relativi cartelli di direzione disposti sopra la carreggiata sulla soglia dell'intersezione stessa (fig. II.232).

    9. I ponti, i cavalcavia o i manufatti ubicati nel punto di posa ottimale, o nelle immediate vicinanze, possono costituire ancoraggi per i segnali.

    10. La stabilità delle strutture portanti dei segnali, nonché l'idoneità delle fondazioni e degli ancoraggi, devono essere calcolati o verificati da tecnici dell'ente proprietario della strada.

  • Art. 592 Codice della Navigazione – Contenuto e forma della citazione

    Art. 592 Codice della Navigazione – Contenuto e forma della citazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda. Può essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto. La notificazione per pubblici proclami può, su istanza dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto.

  • Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e

    Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e

    Art. 155 QUATER c.c. [Assegnazione della casa familiare e

    Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

    [Abrogato]

  • Pensione infermieri 2026: vecchiaia e usuranti

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Il personale Sanita SSN puo andare in pensione con: vecchiaia (67 anni + 20 contributi), anticipata (42a 10m uomini / 41a 10m donne), Quota 103 (62 anni + 41 contributi), Opzione Donna PA. Specificita: lavori usuranti per chi ha fatto turni notturni almeno 6 anni dei 10 ultimi (sconto 12 mesi). Decorrenza ordinaria 1° giorno mese successivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Pensione Sanita 2026
    Tipo Requisiti
    Vecchiaia 67 anni + 20 contributi
    Anticipata 42a 10m (M) / 41a 10m (F)
    Quota 103 62 anni + 41 contributi
    Opzione Donna PA 61 anni + 35 contributi
    Usuranti (turni notte) 61a 7m + 30 contributi

    Pensione standard

    Requisiti standard analoghi a Funzioni Centrali e Locali:

    • Vecchiaia: 67 anni + 20 contributi
    • Anticipata: 42a 10m M / 41a 10m F
    • Quota 103: 62 anni + 41 contributi (contributivo)
    • Opzione Donna PA: 61 anni + 35 contributi (categorie protette)

    Lavori usuranti per turni notturni

    Il personale Sanita SSN che ha svolto turni notturni in modo sistematico puo accedere a pensione con sconto di 12 mesi (vecchiaia anticipata a 66 anni + 20 contributi o anticipata 41a 10m M / 40a 10m F):

    • Almeno 6 anni di turni notte negli ultimi 10 anni di carriera
    • Almeno 78 notti/anno (oltre la soglia per “lavoratore notturno abituale”)
    • Decreto INPS di riconoscimento dei requisiti

    Si applica al personale di reparti H24 (degenza, PS, TI, sale operatorie). Verifica preventiva INPS 2-3 anni prima della cessazione.

    Dimissioni e tempi di liquidazione

    Dimissioni con preavviso (2-3 mesi). Niente NASpI per dipendenti pubblici contrattualizzati. TFR/TFS erogato in 12-24 mesi.

    La risoluzione consensuale con incentivo all’esodo e’ rara nel SSN (carenza personale strutturale). Si applica solo in casi di chiusura di reparti o accorpamenti aziendali.

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera pensione usuranti
    Tizia infermiera 66 anni con 32 anni servizio (28 a turni notte). Riconoscimento INPS lavori usuranti. Pensione vecchiaia anticipata a 66 anni (sconto 12 mesi su 67 standard).
    Caia – OSS Opzione Donna PA
    Caia OSS, 61 anni + 36 anni contributi, caregiver padre invalido convivente. Sceglie Opzione Donna PA. Calcolo totalmente contributivo (-23%). Decorrenza 1° giorno mese successivo.
    Sempronio – Anticipata 43 anni contributi
    Sempronio infermiere 64 anni con 43 anni contributi (entrato giovane). Sceglie anticipata. Importo ~75% ultima retribuzione + indennita di infermiere. Liquidazione TFS in 24 mesi.

    Domande frequenti

    A che eta vado in pensione come infermiere?
    Vecchiaia: 67 anni + 20 contributi. Anticipata: 42a 10m M / 41a 10m F. Per turni notte sistematici (6 anni su 10): sconto 12 mesi sulla vecchiaia (66 anni).
    I turni di notte fanno andare prima in pensione?
    Si, se riconosciuto lavoratore notturno abituale (almeno 78 notti/anno per almeno 6 dei 10 ultimi anni). Sconto 12 mesi sul requisito di vecchiaia (66 anni invece di 67). Verifica preventiva INPS.
    Posso lavorare oltre i 67 anni?
    Si, con permanenza in servizio fino a 70 anni su richiesta motivata. Pratica rara, autorizzazione discrezionale dell’azienda. La maggior parte cessa al raggiungimento dei requisiti.
    Lavori usuranti: si applica a tutti gli infermieri?
    No, solo a chi ha fatto turni notturni sistematici. Infermieri ambulatoriali o servizi diurni (no turni notte) non rientrano. Verifica INPS sui certificati di servizio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 770 LB26: Fondo da 1,3 miliardi per il credito d’imposta b

    Comma 770 LB26: Fondo da 1,3 miliardi per il credito d’imposta b

    Comma 770 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto MEF, eventualmente di concerto con MIMIT, per la ripartizione delle risorse del Fondo e l'assegnazione agli incrementi dei limiti di spesa del credito beni 4.0. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    770. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta di cui all’ articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026.

  • Dirigenza medica SSN: incarichi e struttura complessa

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    I medici del SSN sono tutti dirigenti dal momento dell’assunzione. La carriera prevede incarichi: professionale (di base), di struttura semplice, di struttura complessa (l’ex primario). L’accesso a struttura complessa richiede rapporto esclusivo e selezione. I medici fanno guardie e reperibilita. La retribuzione cresce con l’incarico, l’anzianita e gli obiettivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    CCNL Dirigenza Funzioni Centrali/Locali 2019-2021 (2023); Area Sanita Dirigenti 2019-2021 (2024)
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattivita); negoziato 2022-2024 in apertura
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Tabella riepilogativa

    Carriera dirigenza medica SSN
    Incarico Ruolo Requisiti
    Professionale base Medico dirigente standard Specializzazione + concorso
    Professionale alta specializzazione Esperto in ambito specifico 5+ anni esperienza
    Struttura semplice Responsabile unita semplice 5+ anni + esclusivita
    Struttura complessa Direttore UO (ex primario) Selezione + esclusivita + 7-10 anni

    Tutti i medici SSN sono dirigenti

    Dal 1992-1993 (D.Lgs. 502/1992), tutti i medici del SSN sono dirigenti dal momento dell’assunzione. Non esiste piu la qualifica di “medico assistente” o “aiuto”.

    L’accesso: laurea in Medicina + abilitazione + specializzazione + concorso pubblico bandito dall’azienda. Dopo il concorso, il medico e’ inquadrato come dirigente medico con incarico professionale di base.

    La carriera: dalla base alla struttura complessa

    La carriera del medico SSN si sviluppa per incarichi:

    • Incarico professionale di base: il neo-dirigente medico
    • Incarico professionale di alta specializzazione: esperto in un ambito (es. emodinamica, endoscopia avanzata)
    • Incarico di struttura semplice: responsabile di un’unita semplice (es. ambulatorio dedicato, sezione di reparto)
    • Incarico di struttura complessa: direttore di Unita Operativa Complessa (l’ex “primario”)

    L’accesso a struttura complessa richiede rapporto esclusivo, anzianita (7-10 anni), e selezione tramite avviso pubblico con commissione e graduatoria.

    Guardie, reperibilita e turni medici

    I medici dirigenti SSN svolgono:

    • Guardia attiva: presenza in ospedale H24 nei reparti che lo richiedono (PS, rianimazione, ostetricia)
    • Reperibilita: disponibilita a essere chiamati. Indennita di reperibilita + chiamata pagata
    • Pronta disponibilita: per situazioni di emergenza

    L’orario settimanale di riferimento e’ 38 ore (di cui parte per attivita assistenziale, parte per aggiornamento/ricerca). Le guardie e reperibilita generano compensi aggiuntivi significativi.

    Casi pratici

    Tizio – Dirigente medico base
    Tizio, dirigente medico cardiologia neo-assunto dopo specializzazione + concorso. Incarico professionale di base. Stipendio €4.500 tabellare + esclusivita €600 + guardie + reperibilita = oltre €70.000 annui.
    Caia – Struttura semplice gastroenterologia
    Caia, dirigente medico con incarico struttura semplice (endoscopia digestiva), rapporto esclusivo, 8 anni esperienza. Stipendio + retribuzione posizione €1.200 + esclusivita + ALPI. ~€90.000 annui.
    Sempronio – Direttore struttura complessa
    Sempronio, direttore UO Complessa Chirurgia Generale (ex primario), selezione superata, 12 anni esperienza. Stipendio €5.200 + posizione €2.200 + esclusivita €1.000 + risultato + ALPI. Vicino al tetto €240.000.

    Domande frequenti

    I medici ospedalieri sono dirigenti?
    Si, tutti i medici del SSN sono dirigenti dal momento dell’assunzione (D.Lgs. 502/1992). Non esiste piu il ‘medico assistente’. Accesso: laurea + specializzazione + concorso pubblico aziendale.
    Cos'e' la struttura complessa?
    L’Unita Operativa Complessa, diretta dall’ex ‘primario’. L’incarico di direttore di struttura complessa richiede rapporto esclusivo, 7-10 anni di esperienza, e selezione tramite avviso pubblico con commissione e graduatoria.
    Quanto guadagna un primario?
    Un direttore di struttura complessa guadagna tra €120.000 e €200.000 lordi/anno: tabellare €5.200/mese + retribuzione posizione €2.200 + indennita esclusivita €1.000 + risultato + ALPI. Tetto massimo €240.000.
    I medici fanno i turni di notte?
    Si, tramite guardia attiva (presenza H24 in reparti come PS, rianimazione, ostetricia) e reperibilita (disponibilita a chiamata). Generano indennita e compensi aggiuntivi significativi rispetto al solo tabellare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 16 LB26: bonus colonnine ricarica e prova installazione via GAUDI

    Comma 16 LB26: bonus colonnine ricarica e prova installazione via GAUDI

    Comma 16 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    16. All’ articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 , le parole: «entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell’avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo».

  • Art. 47 DPR 230/2000 – Organizzazione del lavoro

    Art. 47 DPR 230/2000 – Organizzazione del lavoro

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

    2. Le lavorazioni interne dell'istituto, sono organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.

    3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.

    4. L'amministrazione penitenziaria, deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni necessari, presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato. Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne, si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie.

    5. La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.

    6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.

    7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.

    8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.

    9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma dell'articolo 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto, alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti.

    10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella, sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale.

    11. Negli istituti per minorenni, particolare cura è esplicata nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.

  • Comma 605 LB 2026: ricostruzione alluvione 2023 e proroga contratti

    Comma 605 LB 2026: ricostruzione alluvione 2023 e proroga contratti

    Comma 605 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    605. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all’ articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 20-septies del medesimo decreto-legge è rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l’anno 2026, di euro 4.697.149 per l’anno 2027 e di euro 3.262.415 per l’anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023 , per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

  • Art. 6 L. 40/2004 – Consenso informato

    Art. 6 L. 40/2004 – Consenso informato

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

    2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

    3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo.

    4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

    5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente legge.