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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 605 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Calamita Emergenze

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 20-bis del decretolegge 1° giugno 2023, n. 61 , la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-bis e 8-terlegge 31 luglio 2023, n. 100 dell’articolo 20-septies del medesimo decreto-legge è rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l’anno 2026, di euro 4.697.149 per l’anno 2027 e di euro 3.262.415 per l’anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del , per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.2023

In sintesi

  • Durata massima dei contratti a tempo determinato della struttura del Commissario straordinario per gli eventi alluvionali dell’Emilia-Romagna del maggio 2023 rideterminata in 36 mesi.
  • Termine finale comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per accelerare il processo di ricostruzione.
  • Risorse autorizzate: euro 3.195.286 nel 2026, euro 4.697.149 nel 2027 ed euro 3.262.415 nel 2028.
  • Le somme affluiscono alla contabilità speciale del Commissario straordinario ex art. 20-quinquies del D.L. 61/2023 per il riparto con apposita ordinanza.
  • Norma di stretta finanza emergenziale: nessun impatto fiscale diretto per imprese o cittadini privati.
Inquadramento normativo

Il comma 605 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene sulla disciplina della struttura commissariale costituita per fronteggiare gli eventi alluvionali che, nel maggio 2023, hanno colpito numerose province dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche. Il riferimento normativo principale è l’art. 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che ha istituito il Commissario straordinario alla ricostruzione e la relativa struttura di supporto. Il quadro complessivo della gestione emergenziale è stato successivamente modulato da numerosi interventi normativi, tra cui la stessa legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), che hanno consolidato lo strumentario operativo del Commissario in coerenza con l’ampiezza territoriale e temporale dell’impatto degli eventi calamitosi.

La novella incide in particolare sulla durata dei contratti a tempo determinato disciplinati dai commi 8-bis e 8-ter dell’art. 20-septies del medesimo D.L. 61/2023: il legislatore ha rideterminato il tetto massimo, portandolo a trentasei mesi e fissando in ogni caso il termine ultimo al 31 dicembre 2028. La finalità dichiarata, esplicitata nell’incipit della disposizione, è quella di «assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione». La scelta del trentaseiesimo mese, anziché di una durata maggiore o indeterminata, segnala una precisa opzione di politica legislativa: il legislatore intende fornire un orizzonte ampio ma non illimitato, evitando che la struttura commissariale si trasformi in un apparato burocratico stabile, in contrasto con la natura inerentemente straordinaria dell’intervento.

La proroga: ratio e meccanismo

La proroga dei contratti a termine in deroga ai limiti ordinari posti dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Codice dei contratti di lavoro), e dall’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (lavoro flessibile nella P.A.) si giustifica con la natura straordinaria e di pubblica utilità delle attività di ricostruzione. La struttura commissariale ha infatti bisogno di personale qualificato per un arco temporale pluriennale, incompatibile con la rigidità del tetto triennale tipico del lavoro pubblico flessibile, che ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/2001 prevede la conversione in indeterminato in caso di superamento dei 36 mesi consecutivi presso la stessa amministrazione.

Il vincolo dei 36 mesi e la data finale del 31 dicembre 2028 rispondono a due esigenze: da un lato, fornire orizzonti certi al personale già reclutato, valorizzando la continuità operativa e l’esperienza maturata sul campo; dall’altro, evitare la cristallizzazione di posizioni temporanee oltre la fase di emergenza, in coerenza con i principi di accesso al pubblico impiego per concorso ex art. 97 Cost. La cornice si allinea al modello già sperimentato per le ricostruzioni post-sisma (cratere centro-Italia 2016, regolato dal D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, e cratere L’Aquila 2009, regolato dal D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla L. 24 giugno 2009, n. 77), che hanno dimostrato l’efficacia di strutture commissariali dotate di personale qualificato per archi temporali estesi.

Profili finanziari

Il legislatore autorizza una spesa complessiva di euro 11.154.850 ripartita su tre annualità: euro 3.195.286 per il 2026, euro 4.697.149 per il 2027 ed euro 3.262.415 per il 2028. Le somme vengono versate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ex art. 20-quinquies del D.L. 61/2023, secondo lo schema già collaudato per la gestione fuori bilancio dei fondi emergenziali. La contabilità speciale è uno strumento tipico della gestione emergenziale, disciplinato dall’art. 27 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, ora confluita nel Codice della protezione civile (D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1), che consente la deroga ai principi ordinari di annualità del bilancio e di unicità della cassa.

Il riparto delle risorse avviene con apposita ordinanza commissariale, che dovrà tener conto del fabbisogno di personale, delle priorità degli interventi e del cronoprogramma generale della ricostruzione. La distribuzione triennale dello stanziamento, con un picco nel 2027, riflette la previsione di un’intensificazione delle attività nella fase centrale del periodo di proroga e una progressiva riduzione verso il 2028, quando la struttura dovrebbe avviare il proprio progressivo ridimensionamento in vista della conclusione delle attività di ricostruzione.

Cornice costituzionale ed europea

La norma si inserisce nel quadro di tutela dei territori colpiti da calamità naturali tracciato dall’art. 9 Cost. (tutela del paesaggio, della biodiversità e degli ecosistemi, come modificato dalla L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1), dall’art. 32 Cost. (diritto alla salute, anche con riferimento alla salubrità ambientale) e dall’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni). La Corte costituzionale ha più volte affermato la legittimità degli interventi straordinari in materia di ricostruzione, anche in deroga alla disciplina ordinaria del pubblico impiego (cfr. sent. n. 187/2016 e n. 96/2024 in tema di lavoro pubblico flessibile, e sent. n. 88/2022 in tema di proroghe di personale a termine).

Sul versante europeo, una quota degli interventi attinge al Fondo di solidarietà UE (Reg. CE 2012/2002 come modificato dal Reg. UE 661/2014) e al PNRR (Reg. UE 2021/241), profili che impongono coerenza tra cronoprogrammi nazionali e regole eurounitarie di rendicontazione. Il Commissario è tenuto a una reportistica periodica al Dipartimento Casa Italia e alla Ragioneria generale dello Stato.

Impatti operativi per la struttura

Sul piano operativo, l’ufficio del Commissario potrà rinnovare o estendere i contratti già in essere senza ricorrere alle ordinarie procedure di selezione concorsuale, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento ex art. 35 D.Lgs. 165/2001 e dei principi anticorruzione di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190. La gestione fiscale dei compensi resterà assoggettata alle ordinarie regole TUIR (art. 51 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il reddito di lavoro dipendente, ove applicabile) e alle ritenute INPS/IRPEF, senza alcuna agevolazione fiscale specifica derivante dal contratto presso la struttura commissariale.

Per i lavoratori interessati, la proroga garantisce continuità reddituale e copertura previdenziale, ma non costituisce titolo per la stabilizzazione automatica: occorrerà attendere eventuali successive disposizioni speciali, come avvenuto con le procedure di stabilizzazione del cratere sisma 2016 (cfr. art. 57-bis D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e art. 1, comma 644 ss., L. 207/2024). Le procedure di stabilizzazione richiedono di norma il possesso di requisiti specifici, tra cui un periodo minimo di servizio (di norma 36 mesi) e la coerenza delle mansioni svolte con il profilo professionale del posto a tempo indeterminato.

Domande frequenti

A chi si applica concretamente la proroga del comma 605?

La proroga riguarda i dipendenti a tempo determinato della struttura di supporto del Commissario straordinario per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna alluvionata nel maggio 2023, istituita dall’art. 20-bis del D.L. 61/2023 convertito in L. 100/2023. Sono inclusi i contratti regolati dai commi 8-bis e 8-ter dell’art. 20-septies del medesimo decreto, ossia il personale tecnico, amministrativo e specialistico assunto in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento. La norma incide solo sulla durata massima dei contratti, portandola a 36 mesi entro il 31 dicembre 2028, e non amplia le tipologie professionali ammesse né il numero complessivo delle unità.

I 36 mesi decorrono dalla data di assunzione originaria o dal 1° gennaio 2026?

La norma fissa una durata massima di 36 mesi senza specificare un nuovo dies a quo; in coerenza con la disciplina previgente dei commi 8-bis e 8-ter dell’art. 20-septies D.L. 61/2023, il calcolo decorre dall’originaria stipula del singolo contratto. In ogni caso opera il termine finale invalicabile del 31 dicembre 2028: anche se la decorrenza individuale collocherebbe la scadenza oltre tale data, la cessazione è anticipata. Per i contratti già in essere, il prolungamento richiede atto integrativo formale che attesti la sussistenza delle ragioni di necessità della struttura commissariale.

Esiste un diritto alla stabilizzazione una volta scaduti i 36 mesi?

No. Il comma 605 si limita a estendere la durata massima dei rapporti a tempo determinato, senza prevedere alcun automatismo di stabilizzazione. La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 187/2016 e n. 96/2024 in tema di lavoro pubblico flessibile) e l’art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 escludono la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato per i contratti della P.A.. Eventuali percorsi di stabilizzazione richiederebbero un’apposita disciplina legislativa, analoga a quella prevista per altre strutture commissariali (es. cratere sisma 2016, art. 57-bis D.L. 104/2020).

Le somme stanziate sono fiscalmente rilevanti per i comuni colpiti?

Le risorse di euro 11,15 milioni complessivi affluiscono alla contabilità speciale del Commissario straordinario ex art. 20-quinquies D.L. 61/2023 e finanziano esclusivamente le spese di funzionamento della struttura (retribuzioni, oneri, beni e servizi correlati). Non si tratta di trasferimenti diretti ai comuni colpiti né di contributi a privati cittadini o imprese. Pertanto non emergono profili IVA né IRPEF/IRES rilevanti per gli enti locali interessati; ricadono nella ordinaria contabilità armonizzata ex D.Lgs. 118/2011 quale finanziamento di parte corrente dello Stato a enti centrali.

Quali sono i rapporti con il PNRR e con le risorse europee già stanziate?

Il comma 605 finanzia il solo capitolo del personale strutturale del Commissario; non interferisce con le linee di finanziamento PNRR (M2C4 - Tutela del territorio) né con il Fondo di solidarietà UE attivato a seguito degli eventi del maggio 2023. Le risorse europee restano destinate agli interventi materiali di ricostruzione, mitigazione idrogeologica e ripristino infrastrutturale. Il coordinamento tra le diverse fonti è assicurato dal Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio (art. 6 L. 40/2025) e dalla Ragioneria generale dello Stato per gli aspetti di monitoraggio e rendicontazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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