In sintesi
- Lo stato di emergenza per il sisma 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2026.
- Inserito nuovo comma 4-decies all'articolo 1 del D.L. 189/2016 conv. L. 229/2016.
- Garantisce il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione.
- Eventi sismici di riferimento: a partire dal 24 agosto 2016.
- Mantiene operativi poteri commissariali, ordinanze e strutture di emergenza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 590 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Calamita Emergenze
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’ , convertito,articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con modificazioni, dalla , dopo il comma 4-novies è inserito il seguente:legge 15 dicembre 2016, n. 229 «4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026».
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 590): competenza concorrente Stato-Regioni in materia di protezione civile
- Art. 120 Costituzione (comma 590): principio di leale collaborazione fra Stato e autonomie territoriali
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Cosa fa il comma 590
Il comma 590 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) proroga formalmente, fino al 31 dicembre 2026, lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria). La tecnica utilizzata è quella dell'inserimento di un nuovo comma 4-decies nell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229), che testualmente prevede: «Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026».
Lo stato di emergenza nel sistema della protezione civile
Lo stato di emergenza di rilievo nazionale è oggi disciplinato dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), che ha sostituito la previgente legge 24 febbraio 1992, n. 225. La deliberazione dello stato di emergenza, di competenza del Consiglio dei ministri, comporta l'attivazione di poteri straordinari (ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a norme ordinarie), la mobilitazione di risorse del Fondo per le emergenze nazionali e l'avvio di procedure semplificate per la gestione dell'evento. La durata iniziale è tipicamente di 12 mesi, prorogabile di altri 12 mesi (art. 24, c. 3, D.Lgs. 1/2018), ma in casi eccezionali la prosecuzione è assicurata con apposite norme di legge come quella in commento.
Il sisma del Centro Italia 2016
Gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (con epicentro Amatrice-Accumoli) e proseguiti con le forti scosse del 26 e 30 ottobre 2016 (Norcia) e del gennaio 2017 (Capitignano) hanno colpito una vasta area di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, causando 299 vittime, decine di migliaia di edifici danneggiati o distrutti e l'inagibilità di interi centri storici. La risposta normativa è stata articolata: dichiarazione dello stato di emergenza (delibera CdM 25 agosto 2016), D.L. 189/2016 convertito in L. 229/2016 (norme organiche sulla ricostruzione), istituzione del Commissario straordinario, degli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), del cratere e di un complesso impianto di contributi a ricostruzione privata e pubblica.
Le ripetute proroghe dello stato di emergenza
Lo stato di emergenza per il sisma 2016 è stato prorogato in via legislativa per dieci anni consecutivi (2016-2026). Le proroghe si sono susseguite con i commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-novies dell'articolo 1 del D.L. 189/2016 e ora con il nuovo 4-decies. La reiterazione delle proroghe legislative dimostra la complessità della ricostruzione e la difficoltà di transitare da un regime emergenziale a uno ordinario per cantieri che si protraggono per oltre un decennio. La Corte costituzionale, con sentenze relative ad altre proroghe simili (es. sisma Abruzzo 2009), ha riconosciuto la legittimità di tali estensioni purché rispondenti a effettiva persistenza di esigenze straordinarie.
Cosa comporta operativamente la proroga
La proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2026 mantiene operative una serie di facoltà e strumenti: a) il potere del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile di adottare ordinanze in deroga; b) l'applicabilità di procedure semplificate per appalti, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche (con i limiti fissati dalle ordinanze stesse e dalla giurisprudenza costituzionale); c) la continuità delle strutture di gestione (Commissario, USR, Sub-commissari); d) l'applicabilità di regimi fiscali e contributivi agevolati eventualmente previsti per la zona del cratere; e) la copertura assicurativa di particolari rapporti di lavoro a termine collegati alla ricostruzione (cfr. comma 586 della stessa legge di bilancio).
Profilo costituzionale e dei rapporti Stato-Regioni
La materia «protezione civile» rientra nella competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117, c. 3, Cost.). La gestione dell'emergenza, però, è di norma centralizzata nello Stato per ragioni di unitarietà di intervento, principio confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 327/2003 e successive). Le Regioni interessate sono coinvolte attraverso i Presidenti regionali (in passato spesso Vice-commissari) e attraverso il coordinamento con gli enti locali. Il principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.) è il filo conduttore della gestione concertata.
Effetti per cittadini, imprese e professionisti
Per cittadini e imprese del cratere, la proroga assicura che le pratiche di ricostruzione (contributi a ricostruzione privata e pubblica, pratiche per delocalizzazioni, esenzioni e contributi sostitutivi) continuino a essere gestite secondo le norme speciali. Per i professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri) e legali che assistono i committenti, resta in vigore l'intero impianto delle ordinanze commissariali (oltre 130 emanate negli anni). Per le imprese di costruzioni, restano applicabili i regimi semplificati di accesso ai lavori, con i limiti antimafia stringenti previsti dal D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia).
Coordinamento con il Codice della protezione civile
La proroga inserita nel D.L. 189/2016 è tecnicamente una norma speciale che si affianca al regime ordinario del D.Lgs. 1/2018. La sua collocazione nella legge istitutiva della ricostruzione 2016 evita conflitti con la disciplina generale del Codice e consente di derogarne i limiti temporali ordinari. Tale tecnica è ormai consolidata per le grandi emergenze italiane (Aquila 2009, Emilia 2012, Centro Italia 2016, Ischia 2017, Marche 2022) e ha l'effetto pratico di creare regimi emergenziali pluriennali, oggetto di un crescente dibattito sulla necessità di transitare a strumenti più stabili.
Domande frequenti
Cos'è lo stato di emergenza e quali poteri attiva?
Lo stato di emergenza di rilievo nazionale è il regime giuridico attivato a fronte di eventi calamitosi che richiedono l'esercizio di poteri straordinari per la gestione dell'emergenza e il superamento della stessa. È oggi disciplinato dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). La dichiarazione spetta al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, e attiva i poteri di ordinanza in deroga (Capo del Dipartimento della protezione civile), la mobilitazione del Fondo per le emergenze nazionali, le strutture operative del Servizio nazionale (Vigili del fuoco, Forze armate, Croce rossa, volontariato organizzato), nonché procedure semplificate per appalti, permessi e contratti, sempre nei limiti della legge e della Costituzione.
Perché lo stato di emergenza dura da oltre dieci anni?
La durata decennale dello stato di emergenza per il sisma 2016 è il risultato di una serie di proroghe legislative successive (commi 4-ter, 4-quater fino a 4-novies dell'art. 1 D.L. 189/2016, ora 4-decies). Il regime ordinario del Codice della protezione civile prevede una durata iniziale di 12 mesi prorogabile di altri 12 mesi (art. 24, c. 3, D.Lgs. 1/2018), ma per le grandi emergenze italiane il legislatore interviene con norme primarie che superano tale limite. La ragione è la complessità oggettiva della ricostruzione: oltre 130.000 edifici interessati, decine di centri storici da rifondare, complessità tecnico-amministrativa delle pratiche, sovrapposizione di competenze fra livelli di governo. Il regime emergenziale consente di mantenere strumenti agili in alternativa alle procedure ordinarie.
Quali aree del Centro Italia rientrano ancora nel cratere?
Il cratere del sisma del Centro Italia 2016, individuato dall'articolo 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e successivi aggiornamenti, comprende complessivamente 138 Comuni delle quattro Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. L'elenco specifico (originario e poi ampliato con norme successive) include i centri più colpiti dalle scosse del 24 agosto 2016 (Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto), del 26-30 ottobre 2016 (Norcia, Visso, Camerino) e del gennaio 2017. Per verificare l'inclusione di un singolo Comune nel cratere e l'applicabilità delle relative misure, è necessario consultare gli allegati al D.L. 189/2016 e le ordinanze commissariali successive, disponibili sul sito del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Quali benefici fiscali e contributivi sono ancora attivi nel cratere?
Le misure fiscali e contributive per il cratere del sisma 2016 sono state più volte ridefinite con norme successive (D.L. 189/2016 e modificazioni, leggi di bilancio 2018-2026). Tipicamente includono: sospensione e successiva ripresa con dilazione di tributi e contributi previdenziali; esenzioni di registro, ipotecarie e catastali per atti di ricostruzione; agevolazioni per il superbonus e il sismabonus nelle zone classificate ad alto rischio (artt. 119 e 16 D.L. 63/2013 conv. L. 90/2013 e successive modifiche); contributi specifici per delocalizzazioni temporanee e definitive. Il quadro è in continua evoluzione: si consiglia di consultare un commercialista o un tributarista del territorio per verificare l'applicabilità al caso concreto, anche perché alcune misure sono soggette a tetti e plafond.
Cosa succede se la ricostruzione non si conclude entro il 31 dicembre 2026?
L'esperienza degli anni passati suggerisce che, in caso di esigenze persistenti, il legislatore intervenga con una successiva proroga in legge di bilancio 2027, inserendo un nuovo comma 4-undecies all'articolo 1 del D.L. 189/2016. La transizione verso un regime ordinario è possibile solo quando le pratiche di ricostruzione siano sostanzialmente completate o gestibili attraverso il quadro ordinario del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018). In termini concreti, ciò richiede il completamento della ricostruzione privata, il consolidamento degli enti territoriali interessati e la stabilizzazione del personale degli USR. Il dibattito politico sulla «uscita dall'emergenza» è aperto da anni ma le proroghe ripetute mostrano la difficoltà di chiudere il ciclo gestionale straordinario senza creare vuoti.