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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il Commissario straordinario opera anche con ordinanze ex art. 3, c. 7, L. 18 marzo 2025, n. 40.
  • Restano ferme le disposizioni attuative del Commissario delegato ex D.L. 74/2012 conv. L. 122/2012 per i restanti interventi di ricostruzione.
  • Al finanziamento della ricostruzione di cui al comma 563 si applica l'art. 1, commi 644-646, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
  • Prorogato al 31 dicembre 2026 il termine dell'art. 3-bis, c. 4-bis, D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012.
  • Cluster di norme tecniche per la continuità operativa della ricostruzione post-sisma.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 567-569 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Calamita Emergenze

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell’ . In ogni caso, per l’esecuzione dei rimanenti interventi diarticolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40 ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all’ ,articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla , vigenti alla data di entrata in vigore della presentelegge 1° agosto 2012, n. 122 legge. . Al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l’articolo 1, a .commi da 644 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».legge 7 agosto 2012, n. 135

Quadro d'insieme dei tre commi

I commi 567, 568 e 569 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) formano un blocco tecnico di norme di coordinamento per la ricostruzione post-sisma e per il funzionamento di alcune strutture della pubblica amministrazione. Sono norme di rinvio e di proroga, prive di contenuto sostanziale autonomo: la loro funzione è garantire la continuità operativa di strumenti già esistenti, evitando vuoti normativi al 31 dicembre 2025. Vanno lette con il quadro della legge 18 marzo 2025, n. 40 (norme sulla ricostruzione), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Sisma Emilia 2012) e dell'articolo 1, commi 563 e 644-646 della L. 207/2024.

Comma 567: poteri di ordinanza del Commissario straordinario

Il comma 567 conferma che il Commissario straordinario per la ricostruzione esercita le proprie funzioni anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40. Si tratta del potere tipico dei commissari emergenziali di adottare provvedimenti derogatori della disciplina ordinaria, nei limiti e con le procedure fissate dalla legge istitutiva. La norma chiarisce inoltre che, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, restano ferme le disposizioni di legge e le ordinanze del Commissario delegato emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (convertito dalla L. 1° agosto 2012, n. 122), relativo al sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio 2012. La conservazione delle ordinanze del Commissario delegato evita di travolgere il quadro regolatorio già consolidato per gli interventi in corso.

Comma 568: finanziamento della ricostruzione

Il comma 568 dispone che al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al comma 563 si applica l'articolo 1, commi 644-646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Si tratta di un rinvio recettizio dinamico al meccanismo finanziario già collaudato nella precedente legge di bilancio, che disciplina tipicamente la copertura, l'erogazione e la rendicontazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione post-sisma. Il rinvio garantisce continuità di disciplina e omogeneità di trattamento fra gli interventi 2025 e 2026, evitando la duplicazione di norme analoghe.

Comma 569: proroga al 31 dicembre 2026

Il comma 569 sostituisce, all'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - spending review Monti), le parole «31 dicembre 2025» con «31 dicembre 2026». Si tratta di una classica proroga di un anno di un termine introdotto dalla normativa di spending review: l'art. 3-bis del D.L. 95/2012 ha modificato gli assetti di alcune società pubbliche e strutture amministrative, fissando termini per il completamento di operazioni o per la cessazione di regimi transitori. La proroga al 31/12/2026 evita la scadenza al 31/12/2025 e consente di completare gli adempimenti in corso.

Il sistema delle ordinanze commissariali

Lo strumento dell'ordinanza commissariale è tipico della gestione di situazioni emergenziali o straordinarie. La giurisprudenza costituzionale (in particolare le sentenze sui poteri commissariali post-sisma) ha più volte ribadito che tali ordinanze devono rispettare i limiti fissati dalla legge istitutiva, non possono violare norme costituzionali e devono essere motivate, proporzionate e temporalmente delimitate. Il rinvio all'art. 3, comma 7, della L. 40/2025 nel comma 567 va letto in questa cornice: il potere è ampio ma vincolato.

La ricostruzione post-sisma 2012 in Emilia

Il sisma del maggio 2012 ha colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto causando vittime, danni al patrimonio storico-artistico, abbattimento di edifici industriali e residenziali. Il D.L. 74/2012, convertito dalla L. 122/2012, ha istituito la figura del Commissario delegato (Presidenti delle Regioni interessate) e ha dato avvio a un percorso di ricostruzione che si protrae da oltre un decennio. Il rinvio del comma 567 alle ordinanze del Commissario delegato significa che, per i cantieri ancora in corso, il quadro regolatorio del 2012-2024 resta applicabile.

Profili di legittimità costituzionale

Le proroghe di termini introdotte con legge di bilancio sono ammissibili purché rispettino il principio di pertinenza fissato dall'art. 81 Cost. e dalla legge di contabilità n. 196/2009. La giurisprudenza costituzionale (sent. n. 226/1976 e successive) tollera le norme di proroga di termini in sede di bilancio quando hanno impatto finanziario o sono strumentali all'attuazione delle politiche di spesa. La materia della ricostruzione post-sisma e dell'assetto della spending review rientra in questa logica.

Impatto pratico

Per imprese e professionisti coinvolti nei cantieri di ricostruzione, i tre commi assicurano: a) continuità del quadro di regolazione tramite ordinanze commissariali; b) certezza sul meccanismo di finanziamento (rinvio alla L. 207/2024); c) proroga di un anno di un termine della spending review che altrimenti sarebbe scaduto. Sul piano operativo, ciò significa che i progetti, le SAL, i collaudi e le rendicontazioni in corso possono proseguire senza soluzione di continuità nel 2026.

Domande frequenti

Chi è il Commissario straordinario richiamato dal comma 567?

Il Commissario straordinario richiamato dal comma 567 della Legge di Bilancio 2026 è quello previsto dalla legge 18 marzo 2025, n. 40, che ha disciplinato organicamente le funzioni e i poteri commissariali per la ricostruzione post-sisma. Lo specifico ambito territoriale e materiale dipende dal decreto di nomina e dall'atto istitutivo. Il comma 567 ribadisce che il Commissario opera anche con ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della stessa L. 40/2025, e fa salve le disposizioni e le ordinanze del precedente Commissario delegato del sisma Emilia 2012 (D.L. 74/2012 conv. L. 122/2012) per i cantieri ancora in corso. La norma non nomina un nuovo commissario ma garantisce continuità operativa a quello esistente.

Cosa significa che «restano ferme» le ordinanze del Commissario delegato?

La clausola di salvaguardia del comma 567 conferma che le disposizioni di legge e le ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (convertito dalla L. 122/2012) restano in vigore alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata ancora da completare nel cratere del sisma Emilia 2012. Si tratta di una tecnica legislativa che evita la travolgenza di un quadro regolatorio stratificato in oltre dieci anni di gestione commissariale, garantendo continuità agli operatori (imprese, professionisti, beneficiari di contributi) e consentendo di portare a termine i cantieri secondo le regole con cui sono stati avviati.

Quali sono i commi 644-646 della L. 207/2024 richiamati dal comma 568?

I commi 644-646 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) disciplinano specifici meccanismi di finanziamento per la ricostruzione post-sisma. Pur non potendo riprodurre testualmente il contenuto, si tratta in genere di norme che fissano la copertura finanziaria, le modalità di erogazione delle risorse, le procedure di rendicontazione e i controlli sulla spesa. Il rinvio recettizio dinamico del comma 568 della Legge di Bilancio 2026 al comma 563 della stessa legge (che individua specifiche attività di ricostruzione) e ai commi 644-646 L. 207/2024 garantisce omogeneità di disciplina fra gli interventi finanziati nei due esercizi consecutivi, evitando la duplicazione di norme procedurali simili.

Cosa proroga esattamente il comma 569?

Il comma 569 proroga di un anno (dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026) il termine fissato dall'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - spending review). L'art. 3-bis del D.L. 95/2012 disciplina in particolare la riorganizzazione di alcune strutture amministrative e societarie statali, con un calendario di attuazione che era stato in precedenza fissato al 31/12/2025. La proroga al 31/12/2026 consente di completare gli adempimenti residui (ad esempio operazioni societarie, trasferimenti di personale, dismissioni) senza interrompere il processo per scadenza dei termini. La proroga non modifica la sostanza dell'assetto ma solo la finestra temporale.

Le norme di proroga in legge di bilancio sono legittime?

Sì, le norme di proroga di termini inserite nella legge di bilancio sono ammissibili purché rispettino il vincolo di pertinenza al contenuto tipico della legge di bilancio fissato dall'articolo 81 della Costituzione e dalla legge di contabilità n. 196/2009. La Corte costituzionale, con orientamento risalente alla sentenza n. 226/1976 e poi consolidato (sent. nn. 7/2014, 154/2017 e successive), ammette le norme di proroga e i rinvii a discipline preesistenti quando hanno rilevanza finanziaria o sono strumentali all'attuazione delle politiche di spesa. Le proroghe dei commi 567-569 rientrano in questa cornice perché servono ad assicurare continuità ai flussi di spesa per la ricostruzione e per le riorganizzazioni di spending review, evitando vuoti che produrrebbero blocchi di pagamenti e contenzioso.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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