Autore: Andrea Marton

  • Art. 579 Codice della Navigazione – Inchiesta formale

    Art. 579 Codice della Navigazione – Inchiesta formale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa. Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni. L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 APRILE 2020, N. 37 .

  • Art. 26 Reg. (UE) 2022/2065 – Pubblicità sulle piattaforme online

    Art. 26 Reg. (UE) 2022/2065 – Pubblicità sulle piattaforme online

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online che presentano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché, per ogni singola pubblicità presentata a ogni singolo destinatario, i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro, conciso, inequivocabile e in tempo reale quanto segue:

    a) che l'informazione costituisce una pubblicità, anche attraverso contrassegni visibili che potrebbero seguire gli standard a norma dell'articolo 44;

    b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità;

    c) la persona fisica o giuridica che paga per la pubblicità, se detta persona è diversa dalla persona fisica o giuridica di cui alla lettera b);

    d) informazioni rilevanti direttamente e facilmente accessibili dalla pubblicità relative ai parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità e, laddove applicabile, alle modalità di modifica di detti parametri.

    2. I fornitori di piattaforme online mettono a disposizione dei destinatari del servizio una funzionalità che consente di dichiarare se i contenuti che forniscono siano o contengano comunicazioni commerciali. Quando il destinatario del servizio presenta una dichiarazione a norma del presente paragrafo, il fornitore di piattaforme online provvede affinché gli altri destinatari del servizio possano comprendere in modo chiaro, inequivocabile e in tempo reale, anche mediante contrassegni visibili, che potrebbero seguire gli standard a norma dell'articolo 44, che i contenuti forniti dal destinatario del servizio sono o contengono comunicazioni commerciali come descritte in detta dichiarazione.

    3. I fornitori di piattaforme online non possono presentare pubblicità ai destinatari del servizio basate sulla profilazione, quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le categorie speciali di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

  • Comma 873 LB 2026: Fondo trasporto disabili e contributi fondo perduto

    Comma 873 LB 2026: Fondo trasporto disabili e contributi fondo perduto

    Comma 873 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il MEF, atteso per definire requisiti soggettivi e oggettivi, misura del contributo, criteri di priorità, modalità di presentazione delle domande, soggetto attuatore (presumibilmente RAM SpA o gestione diretta MIT), procedure di controllo e coordinamento con le altre agevolazioni fiscali vigenti (IVA 4%, detrazione IRPEF 19%, esenzione bollo L. 449/1997). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    873. Le risorse del Fondo di cui al comma 872 sono finalizzate all’erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità: a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità; b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità; c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

  • Art. 580 Codice della Navigazione – Autorità competente

    Art. 580 Codice della Navigazione – Autorità competente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi. Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave . Il ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonché di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.

  • Art. 29 Reg. (UE) 2022/2065 – Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

    Art. 29 Reg. (UE) 2022/2065 – Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La presente sezione non si applica ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali che si qualificano come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE. La presente sezione non si applica ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali che si sono precedentemente qualificati come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nel corso dei 12 mesi successivi alla perdita di tale qualifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima raccomandazione, tranne quando sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33.

    2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la presente sezione si applica ai fornitori di piattaforme online, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, indipendentemente dal fatto che si qualifichino come microimprese o piccole imprese.

  • Comma 790 LB26: estensione agli ETS e ONLUS del fondo MASE per l

    Comma 790 LB26: estensione agli ETS e ONLUS del fondo MASE per l

    Comma 790 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Terzo Settore

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026. Modifica all’art. 1-ter del D.L. 39/2024 (conv. L. 67/2024) sui contributi del MASE per la transizione energetica del Terzo settore.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Aggiornamento del decreto MASE attuativo dell’art. 1-ter D.L. 39/2024, già previsto dalla disciplina previgente, da adeguare alla nuova platea (ETS+ONLUS) e ai nuovi criteri (gestione in house, controlli AE). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    790. All’ articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 » sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , iscritte nella relativa anagrafe»; b) al comma 2, le parole: «ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , iscritte nella relativa anagrafe,»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all’erogazione dei contributi, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si avvale di società in house, ai sensi dell’ articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell’1,5 per cento delle medesime risorse»; d) al comma 4, le parole: «sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i criteri per l’accesso al fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l’Agenzia delle entrate».

  • Comma 663 LB26: enti dissestati, rideterminazione del risultato

    Comma 663 LB26: enti dissestati, rideterminazione del risultato

    Comma 663 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; applicazione immediata agli enti che approvano l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    663. All’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. L’ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all’Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all’allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. L’eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall’anno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

  • Art. 8 DPR 448/1988 – Accertamento sull’età del minorenne

    Art. 8 DPR 448/1988 – Accertamento sull’età del minorenne

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

    2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni quattordici. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 258 LB 2026: nuovi criteri contributi CONSOB sui vigilati

    Comma 258 LB 2026: nuovi criteri contributi CONSOB sui vigilati

    Comma 258 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Banche Risparmio

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesa la delibera annuale CONSOB di determinazione dei contributi per il 2026, che dovrà recepire i nuovi tre criteri di parametrazione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    258. All’ articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell’integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti».

  • Art. 573 Codice della Navigazione – Estensione dell’ipoteca al nolo

    Art. 573 Codice della Navigazione – Estensione dell’ipoteca al nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ipoteca non si estende al nolo se ciò non è stato espressamente convenuto.

  • Comma 662 LB 2026: AMCO riscossione coattiva enti locali

    Comma 662 LB 2026: AMCO riscossione coattiva enti locali

    Comma 662 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; decreto MEF attuativo entro il 1° marzo 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF entro il 1° marzo 2026, previa intesa Conferenza Stato-città, per modalità di attuazione (commi 2-bis a 2-decies), incluse la soglia minima di riscossione e l’organizzazione operativa. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    662. All’ articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 , dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all’AMCO – Asset management company S.p.A. 2-ter. L’affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 . 2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies. 2-quinquies. L’AMCO – Asset Management Company S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell’atto dell’affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies. 2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-quater, l’AMCO – Asset Management Company S.p.A. può costituire, con deliberazione dell’organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell’organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell’ articolo 2436 del codice civile . 2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva. 2-octies. Per le attività di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l’AMCO – Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L’AMCO – Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un’attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell’attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse. 2-novies. I soggetti affidatari dell’attività di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 . La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare: a) dell’adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell’idoneità della stessa a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività e l’assunzione del rischio operativo; b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente; c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato; d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l’assenza di eventuali conflitti d’interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali. 2-decies. Ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all’AMCO – Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell’incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all’Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al titolo VI e all’articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 . I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti. 2-undecies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies».

  • Comma 66 LB 2026: riserva indisponibile rivalutazione assicurativa

    Comma 66 LB 2026: riserva indisponibile rivalutazione assicurativa

    Comma 66 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    66. Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.