Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Comma 704 LB26: incremento di 200 milioni del Fondo per l’equità

    Comma 704 LB26: incremento di 200 milioni del Fondo per l’equità

    Comma 704 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto PCM-Lavoro-MEF entro il 30 giugno 2026 (rinvio al comma 701) per individuazione livelli di spesa di riferimento ATS e criteri di riparto delle risorse incrementate. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    704. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 700 del presente articolo, il Fondo di cui all’ articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2027.

  • Comma 592 LB 2026: contributo disagio abitativo sisma Marche-Umbria

    Comma 592 LB 2026: contributo disagio abitativo sisma Marche-Umbria

    Comma 592 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Casa Immobili

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; contributo riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 nel limite di 2,5 milioni di euro.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le condizioni, i criteri e le modalità sono rinviate alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo previste dal comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    592. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’ articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 è riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026, l’abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 , emanate ai sensi dell’ articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , e dell’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 . Il contribuito di cui al secondo periodo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l’esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  • Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie

    Art. 143-bis c.c. – Cognome della moglie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze .

  • Art. 38 DPR 230/2000 – Corrispondenza epistolare e telegrafica

    Art. 38 DPR 230/2000 – Corrispondenza epistolare e telegrafica

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.

    2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.

    3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

    4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.

    5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

    6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.

    7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.

    8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.

    9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.

    10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la Corrispondenza è stata trattenuta.

    11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.

  • Art. 34 D.Lgs. 174/2016 – Nomina del traduttore

    Art. 34 D.Lgs. 174/2016 – Nomina del traduttore

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.

  • Art. 30 Reg. (UE) 2022/2065 – Tracciabilità degli operatori commerciali

    Art. 30 Reg. (UE) 2022/2065 – Tracciabilità degli operatori commerciali

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché questi ultimi possano utilizzare dette piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi a tal fine, hanno ricevuto le informazioni seguenti, laddove applicabile all'operatore commerciale:

    a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore commerciale;

    b) una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 40 ) ;

    c) i dati relativi al conto di pagamento dell'operatore commerciale;

    d) qualora l'operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto e il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;

    e) un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

    2. Qualora ottenga le informazioni di cui al paragrafo 1 e prima di consentire all'operatore commerciale interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), siano attendibili e complete, avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini del presente regolamento, gli operatori sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni fornite. Per quanto riguarda gli operatori commerciali che già utilizzano i servizi di fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ai fini di cui al paragrafo 1 alla data del 17 febbraio 2024, i fornitori si adoperano al massimo per ottenere le informazioni elencate dagli operatori commerciali interessati entro 12 mesi. Se gli operatori commerciali interessati non forniscono le informazioni entro tale termine, i fornitori sospendono la prestazione dei loro servizi a tali operatori commerciali fino a quando non abbiano ottenuto da questi ultimi tutte le informazioni.

    3. Qualora il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ottenga sufficienti indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte, incomplete o non aggiornate, ovvero abbia ragioni per ritenerlo, chiede all'operatore commerciale di porre rimedio alla situazione senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale. Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali sospende prontamente la prestazione del suo servizio a detto operatore commerciale in relazione all'offerta di prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta.

    4. Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150, nel caso in cui un fornitore di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali rifiuti di consentire a un operatore commerciale di utilizzare il servizio a norma del paragrafo 1, o sospenda la fornitura del suo servizio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l'operatore commerciale interessato ha il diritto di presentare un reclamo a norma degli articoli 20 e 21 del presente regolamento.

    5. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali conservano le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per un periodo di sei mesi dalla conclusione del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito essi provvedono a cancellare dette informazioni.

    6. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 10 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

    7. Il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali mette a disposizione dei destinatari del servizio, sulle sue piattaforme online, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e) in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile. Tali informazioni devono essere disponibili almeno sull'interfaccia online della piattaforma online dove appaiono le informazioni sul prodotto o sul servizio.

  • Comma 664 LB26: avanzo vincolato enti locali dopo recupero disavanzo

    Comma 664 LB26: avanzo vincolato enti locali dopo recupero disavanzo

    Comma 664 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF-Interno-Affari regionali entro il 31 marzo 2026 per aggiornamento allegati al D.Lgs. 118/2011 (schemi di bilancio). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    664. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dopo il comma 898 è inserito il seguente: «898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all’esercizio in corso di gestione, dopo l’approvazione del rendiconto, l’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell’ articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 , sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 , concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l’utilizzo dell’avanzo previsto dal presente comma».

  • Art. 38 D.Lgs. 259/2003 – Procedure di armonizzazione

    Art. 38 D.Lgs. 259/2003 – Procedure di armonizzazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all’ articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1 D.Lgs. 504/1995 – Ambito applicativo e definizioni

    Art. 1 D.Lgs. 504/1995 – Ambito applicativo e definizioni

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Il presente testo unico disciplina l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

    2. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) accisa: l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico; b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell’accisa sui prodotti energetici, sull’energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III. c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato ovvero è stato assolto; e) deposito fiscale: l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria; f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; f.1) soggetto obbligato accreditato (SOAC): il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa. In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di: 1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke; 2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni; 3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi; 4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica; f-bis) prodotti non unionali: le merci definite all’articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione, d’ora in avanti indicato come CDU; g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta; h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 180; i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l’immissione di prodotti in libera pratica a norma dell’articolo 201 del CDU; i-bis) ingresso irregolare: l’ingresso nel territorio dell’Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 201 del CDU e per i quali è sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali; l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall’Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell’immissione in libera pratica in conformità dell’articolo 201 del CDU,; m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro; m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato; n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa; n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all’ articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.

    3. Ai fini dell’applicazione del presente testo unico: a) si intende per “territorio dello Stato”: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno; b) si intende per territorio dell’Unione europea: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a): 1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’ articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 2) per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 5) le isole Anglo-normanne; c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania; 3) dell’isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord; 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni; 5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.

  • Commi 907-910 LB 2026: contributi a Comuni di Altavalle e Trento

    Commi 907-910 LB 2026: contributi a Comuni di Altavalle e Trento

    Commi 907-910 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    907. È autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Altavalle per il riconoscimento di contributi per la ricostruzione di immobili artigianali gravemente compromessi o distrutti a causa di calamità naturali o incendi, da erogare entro il 31 dicembre di ciascun anno, al fine di sostenere le imprese artigiane nel territorio comunale. L’importo assegnato a ogni singola azienda non può superare il 20 per cento dell’investimento complessivo.

    908. Il fondo di cui all’ articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 , è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    909. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , il comma 704 è sostituito dal seguente: «704. Ai fini del completamento del programma di realizzazione della Carta geologica e geotematica d’Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali, il contributo di cui all’ articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

    910. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per sostenere le attività di digitalizzazione e innovazione dei processi interni della pubblica amministrazione, nonché per il miglioramento dell’efficienza dei servizi al cittadino attraverso soluzioni digitali per il back office.

  • Art. 24 D.Lgs. 259/2003 – Consultazione dei soggetti interessati

    Art. 24 D.Lgs. 259/2003 – Consultazione dei soggetti interessati

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilità, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisce che nell’ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

    2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l’altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l’applicazione.

    3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’articolo 98-quindecies comma 5. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 333 LB26: incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario

    Comma 333 LB26: incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario

    Comma 333 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    333. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2.631 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409.