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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Principio di separazione tra nave e nolo: l'ipoteca navale non si estende automaticamente al nolo (i proventi della locazione o del noleggio della nave), a differenza di quanto accade per i frutti civili nell'ipoteca immobiliare.
  • Estensione convenzionale: l'ipoteca può coprire anche il nolo soltanto se ciò è espressamente convenuto nel titolo costitutivo o in un atto successivo debitamente trascritto.
  • Ratio della norma: la scelta legislativa tiene conto della funzione del nolo come corrispettivo dell'esercizio commerciale della nave, lasciando all'armatore la libertà di disporne per la gestione corrente dell'impresa.
  • Rilevanza pratica: nei contratti di finanziamento navale, la clausola di estensione al nolo è frequente e deve essere espressamente pattuita e pubblicata per essere opponibile ai terzi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 573 Codice della Navigazione — Estensione dell’ipoteca al nolo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'ipoteca non si estende al nolo se ciò non è stato espressamente convenuto.

Commento

Ratio e specificità della norma rispetto all'ipoteca immobiliare

L'articolo 573 del Codice della navigazione introduce una regola peculiare dell'ipoteca navale, che diverge dal regime dell'ipoteca immobiliare: mentre nell'ipoteca sui beni immobili i frutti civili (canoni di locazione) sono compresi nella garanzia — art. 2912 c.c. prevede che l'ipoteca si estenda ai frutti — nell'ipoteca navale il nolo non è automaticamente vincolato. Questa scelta non è casuale: il nolo è il corrispettivo dell'impiego commerciale della nave, cioè il reddito dell'impresa armatoriale. Includere automaticamente il nolo nella garanzia ipotecaria significherebbe attribuire al creditore la possibilità di congelare i proventi operativi dell'impresa non appena la nave si trovi in difficoltà finanziaria, il che potrebbe paradossalmente compromettere la stessa capacità dell'armatore di continuare l'esercizio e quindi di rimborsare il debito.

Il nolo come reddito dell'impresa marittima

Il concetto di nolo nel diritto marittimo è più ampio di quanto il termine possa suggerire: comprende sia il nolo in senso stretto — cioè il corrispettivo del contratto di noleggio a viaggio (artt. 384 ss.) o a tempo (artt. 418 ss.) della nave — sia il nolo nel contratto di locazione nautica. Si tratta del principale flusso di cassa dell'impresa armatoriale e, al tempo stesso, della fonte primaria per il rimborso dei finanziamenti. Il legislatore ha optato per un equilibrio: il creditore ipotecario non ha un diritto automatico su questi proventi (che restano nella disponibilità dell'armatore per la gestione corrente), ma può negozialmente acquisirlo attraverso la clausola di estensione espressamente convenuta.

La clausola di estensione: forma e pubblicità

La norma richiede che l'estensione al nolo sia «espressamente convenuta». Ciò implica che la previsione deve risultare dal titolo costitutivo dell'ipoteca — tipicamente il contratto di mutuo e il successivo atto notarile di concessione di ipoteca — o da un atto integrativo successivo. Affinché la clausola sia opponibile ai terzi, essa deve essere pubblicata nelle stesse forme dell'ipoteca principale: trascrizione nella matricola (e annotazione sull'atto di nazionalità per le navi maggiori) o nel registro competente. Una clausola di estensione al nolo pattuita privatamente ma non trascritta non è opponibile ai creditori concorrenti o al curatore fallimentare. Nella pratica del finanziamento navale internazionale, l'estensione al nolo è frequentemente abbinata a una cessione in garanzia dei crediti da nolo maturati o maturandi, che opera come strumento aggiuntivo rispetto alla surrogazione ex lege.

Coordinamento con la disciplina del contratto di noleggio

L'estensione convenzionale dell'ipoteca al nolo incide sul rapporto tra il creditore ipotecario e i soggetti tenuti al pagamento del nolo — il noleggiatore o il vettore — qualora il creditore voglia escutere la garanzia. In caso di esecuzione forzata, il creditore potrà soddisfarsi anche sulle somme dovute a titolo di nolo, ma dovrà rispettare la disciplina della cessione del credito e le eventuali eccezioni opponibili dal debitore del nolo. Se invece la nave è affidata a un terzo armatore in gestione, il vincolo sul nolo segue le regole generali sull'efficacia delle garanzie reali nei confronti dei terzi.

Profili comparatistici e prassi internazionale

La regola italiana dell'art. 573 si discosta da alcuni ordinamenti di common law — in particolare dal diritto inglese e da quello statunitense — ove l'ipoteca navale (ship mortgage) può comprendere automaticamente i freight earnings, cioè i noli maturati. Nelle operazioni di finanziamento internazionale, specie quando la nave batte bandiera straniera o il contratto è regolato da legge inglese, le banche negoziano clausole di assignment of earnings che assegnano esplicitamente al creditore i proventi di tutti i contratti di noleggio in essere. Quando invece la legge italiana è applicabile, la clausola di estensione al nolo prevista dall'art. 573 deve essere inserita nel titolo ipotecario e debitamente trascritta per produrre effetti verso i terzi.

Casi pratici

Caso 1: Nolo non coperto dall'ipoteca in assenza di clausola

Tizio, creditore ipotecario di un armatore, intende escutere non solo la nave ma anche i noli in corso di maturazione da un contratto di noleggio a viaggio. Poiché nel titolo ipotecario non vi è alcuna clausola di estensione al nolo, l'art. 573 esclude il vincolo: Tizio può agire esecutivamente solo sul bene-nave, mentre i crediti da nolo rimangono nella disponibilità dell'armatore.

Caso 2: Clausola di estensione al nolo espressamente convenuta

Caio, banca finanziatrice, inserisce nel contratto di mutuo navale una clausola che estende l'ipoteca anche al nolo maturando dai contratti di time-charter in essere; la clausola è poi trascritta nella matricola unitamente all'ipoteca principale. In caso di inadempimento dell'armatore, Caio potrà soddisfarsi anche sulle somme dovute dai noleggiatori, con precedenza rispetto ai creditori privi di tale garanzia.

Caso 3: Clausola di estensione non trascritta: inopponibilità ai terzi

Sempronio pattuisce privatamente con l'armatore che l'ipoteca si estenda al nolo, ma omette di trascrivere la clausola nel registro navale. Quando l'armatore fallisce, il curatore oppone l'inopponibilità della clausola non pubblicata: il credito da nolo non è vincolato a favore di Sempronio e concorre con quello degli altri creditori chirografari.

Domande frequenti

L'ipoteca navale comprende automaticamente i noli percepiti dalla nave?

No. L'art. 573 del Codice della navigazione stabilisce che l'ipoteca non si estende al nolo se ciò non è espressamente convenuto nel titolo costitutivo. Il nolo rimane nella disponibilità dell'armatore salvo apposita clausola.

Come si estende l'ipoteca navale al nolo?

Occorre inserire una clausola espressa nel contratto di mutuo o nell'atto di concessione dell'ipoteca e trascriverla nei registri navali competenti (matricola e/o atto di nazionalità per le navi maggiori). Solo la clausola trascritta è opponibile ai terzi.

Perché la legge non prevede l'estensione automatica al nolo, a differenza dei frutti nell'ipoteca immobiliare?

Perché il nolo è il corrispettivo dell'esercizio commerciale della nave e la principale fonte di reddito dell'impresa armatoriale. Il legislatore ha preferito lasciare all'armatore la libertà di disporne per la gestione corrente, rimettendo all'autonomia privata la scelta di vincolarlo alla garanzia.

Cosa si intende per 'nolo' nell'art. 573?

Il nolo comprende il corrispettivo del contratto di noleggio a viaggio (artt. 384 ss. cod. nav.) o a tempo (artt. 418 ss. cod. nav.), nonché della locazione del natante. È il principale provento economico derivante dall'impiego commerciale della nave.

La clausola di estensione al nolo è sufficiente da sola o servono ulteriori atti?

La clausola contrattuale deve essere trascritta nei registri navali per essere opponibile ai terzi. Una pattuizione privata non trascritta non produce effetti nei confronti del curatore fallimentare o dei creditori concorrenti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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