Art. 573 Codice della Navigazione – Estensione dell’ipoteca al nolo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'ipoteca non si estende al nolo se ciò non è stato espressamente convenuto.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Principio di separazione tra nave e nolo: l'ipoteca navale non si estende automaticamente al nolo (i proventi della locazione o del noleggio della nave), a differenza di quanto accade per i frutti civili nell'ipoteca immobiliare.
Estensione convenzionale: l'ipoteca può coprire anche il nolo soltanto se ciò è espressamente convenuto nel titolo costitutivo o in un atto successivo debitamente trascritto.
Ratio della norma: la scelta legislativa tiene conto della funzione del nolo come corrispettivo dell'esercizio commerciale della nave, lasciando all'armatore la libertà di disporne per la gestione corrente dell'impresa.
Rilevanza pratica: nei contratti di finanziamento navale, la clausola di estensione al nolo è frequente e deve essere espressamente pattuita e pubblicata per essere opponibile ai terzi.
Indice dei contenuti
Ratio e specificità della norma rispetto all'ipoteca immobiliare
L'articolo 573 del Codice della navigazione introduce una regola peculiare dell'ipoteca navale, che diverge dal regime dell'ipoteca immobiliare: mentre nell'ipoteca sui beni immobili i frutti civili (canoni di locazione) sono compresi nella garanzia - art. 2912 c.c. prevede che l'ipoteca si estenda ai frutti - nell'ipoteca navale il nolo non è automaticamente vincolato. Questa scelta non è casuale: il nolo è il corrispettivo dell'impiego commerciale della nave, cioè il reddito dell'impresa armatoriale. Includere automaticamente il nolo nella garanzia ipotecaria significherebbe attribuire al creditore la possibilità di congelare i proventi operativi dell'impresa non appena la nave si trovi in difficoltà finanziaria, il che potrebbe paradossalmente compromettere la stessa capacità dell'armatore di continuare l'esercizio e quindi di rimborsare il debito.
Il nolo come reddito dell'impresa marittima
Il concetto di nolo nel diritto marittimo è più ampio di quanto il termine possa suggerire: comprende sia il nolo in senso stretto - cioè il corrispettivo del contratto di noleggio a viaggio (artt. 384 ss.) o a tempo (artt. 418 ss.) della nave - sia il nolo nel contratto di locazione nautica. Si tratta del principale flusso di cassa dell'impresa armatoriale e, al tempo stesso, della fonte primaria per il rimborso dei finanziamenti. Il legislatore ha optato per un equilibrio: il creditore ipotecario non ha un diritto automatico su questi proventi (che restano nella disponibilità dell'armatore per la gestione corrente), ma può negozialmente acquisirlo attraverso la clausola di estensione espressamente convenuta.
La clausola di estensione: forma e pubblicità
La norma richiede che l'estensione al nolo sia «espressamente convenuta». Ciò implica che la previsione deve risultare dal titolo costitutivo dell'ipoteca - tipicamente il contratto di mutuo e il successivo atto notarile di concessione di ipoteca - o da un atto integrativo successivo. Affinché la clausola sia opponibile ai terzi, essa deve essere pubblicata nelle stesse forme dell'ipoteca principale: trascrizione nella matricola (e annotazione sull'atto di nazionalità per le navi maggiori) o nel registro competente. Una clausola di estensione al nolo pattuita privatamente ma non trascritta non è opponibile ai creditori concorrenti o al curatore fallimentare. Nella pratica del finanziamento navale internazionale, l'estensione al nolo è frequentemente abbinata a una cessione in garanzia dei crediti da nolo maturati o maturandi, che opera come strumento aggiuntivo rispetto alla surrogazione ex lege.
Coordinamento con la disciplina del contratto di noleggio
L'estensione convenzionale dell'ipoteca al nolo incide sul rapporto tra il creditore ipotecario e i soggetti tenuti al pagamento del nolo - il noleggiatore o il vettore - qualora il creditore voglia escutere la garanzia. In caso di esecuzione forzata, il creditore potrà soddisfarsi anche sulle somme dovute a titolo di nolo, ma dovrà rispettare la disciplina della cessione del credito e le eventuali eccezioni opponibili dal debitore del nolo. Se invece la nave è affidata a un terzo armatore in gestione, il vincolo sul nolo segue le regole generali sull'efficacia delle garanzie reali nei confronti dei terzi.
Profili comparatistici e prassi internazionale
La regola italiana dell'art. 573 si discosta da alcuni ordinamenti di common law - in particolare dal diritto inglese e da quello statunitense - ove l'ipoteca navale (ship mortgage) può comprendere automaticamente i freight earnings, cioè i noli maturati. Nelle operazioni di finanziamento internazionale, specie quando la nave batte bandiera straniera o il contratto è regolato da legge inglese, le banche negoziano clausole di assignment of earnings che assegnano esplicitamente al creditore i proventi di tutti i contratti di noleggio in essere. Quando invece la legge italiana è applicabile, la clausola di estensione al nolo prevista dall'art. 573 deve essere inserita nel titolo ipotecario e debitamente trascritta per produrre effetti verso i terzi.
Casi pratici
Caso 1: Nolo non coperto dall'ipoteca in assenza di clausola
Tizio, creditore ipotecario di un armatore, intende escutere non solo la nave ma anche i noli in corso di maturazione da un contratto di noleggio a viaggio. Poiché nel titolo ipotecario non vi è alcuna clausola di estensione al nolo, l'art. 573 esclude il vincolo: Tizio può agire esecutivamente solo sul bene-nave, mentre i crediti da nolo rimangono nella disponibilità dell'armatore.
Caso 2: Clausola di estensione al nolo espressamente convenuta
Caio, banca finanziatrice, inserisce nel contratto di mutuo navale una clausola che estende l'ipoteca anche al nolo maturando dai contratti di time-charter in essere; la clausola è poi trascritta nella matricola unitamente all'ipoteca principale. In caso di inadempimento dell'armatore, Caio potrà soddisfarsi anche sulle somme dovute dai noleggiatori, con precedenza rispetto ai creditori privi di tale garanzia.
Caso 3: Clausola di estensione non trascritta: inopponibilità ai terzi
Sempronio pattuisce privatamente con l'armatore che l'ipoteca si estenda al nolo, ma omette di trascrivere la clausola nel registro navale. Quando l'armatore fallisce, il curatore oppone l'inopponibilità della clausola non pubblicata: il credito da nolo non è vincolato a favore di Sempronio e concorre con quello degli altri creditori chirografari.
Domande frequenti
L'ipoteca navale comprende automaticamente i noli percepiti dalla nave?
No. L'art. 573 del Codice della navigazione stabilisce che l'ipoteca non si estende al nolo se ciò non è espressamente convenuto nel titolo costitutivo. Il nolo rimane nella disponibilità dell'armatore salvo apposita clausola.
Come si estende l'ipoteca navale al nolo?
Occorre inserire una clausola espressa nel contratto di mutuo o nell'atto di concessione dell'ipoteca e trascriverla nei registri navali competenti (matricola e/o atto di nazionalità per le navi maggiori). Solo la clausola trascritta è opponibile ai terzi.
Perché la legge non prevede l'estensione automatica al nolo, a differenza dei frutti nell'ipoteca immobiliare?
Perché il nolo è il corrispettivo dell'esercizio commerciale della nave e la principale fonte di reddito dell'impresa armatoriale. Il legislatore ha preferito lasciare all'armatore la libertà di disporne per la gestione corrente, rimettendo all'autonomia privata la scelta di vincolarlo alla garanzia.
Cosa si intende per 'nolo' nell'art. 573?
Il nolo comprende il corrispettivo del contratto di noleggio a viaggio (artt. 384 ss. cod. nav.) o a tempo (artt. 418 ss. cod. nav.), nonché della locazione del natante. È il principale provento economico derivante dall'impiego commerciale della nave.
La clausola di estensione al nolo è sufficiente da sola o servono ulteriori atti?
La clausola contrattuale deve essere trascritta nei registri navali per essere opponibile ai terzi. Una pattuizione privata non trascritta non produce effetti nei confronti del curatore fallimentare o dei creditori concorrenti.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e specificità della norma rispetto all'ipoteca immobiliare
L'articolo 573 del Codice della navigazione introduce una regola peculiare dell'ipoteca navale, che diverge dal regime dell'ipoteca immobiliare: mentre nell'ipoteca sui beni immobili i frutti civili (canoni di locazione) sono compresi nella garanzia - art. 2912 c.c. prevede che l'ipoteca si estenda ai frutti - nell'ipoteca navale il nolo non è automaticamente vincolato. Questa scelta non è casuale: il nolo è il corrispettivo dell'impiego commerciale della nave, cioè il reddito dell'impresa armatoriale. Includere automaticamente il nolo nella garanzia ipotecaria significherebbe attribuire al creditore la possibilità di congelare i proventi operativi dell'impresa non appena la nave si trovi in difficoltà finanziaria, il che potrebbe paradossalmente compromettere la stessa capacità dell'armatore di continuare l'esercizio e quindi di rimborsare il debito.
Il nolo come reddito dell'impresa marittima
Il concetto di nolo nel diritto marittimo è più ampio di quanto il termine possa suggerire: comprende sia il nolo in senso stretto - cioè il corrispettivo del contratto di noleggio a viaggio (artt. 384 ss.) o a tempo (artt. 418 ss.) della nave - sia il nolo nel contratto di locazione nautica. Si tratta del principale flusso di cassa dell'impresa armatoriale e, al tempo stesso, della fonte primaria per il rimborso dei finanziamenti. Il legislatore ha optato per un equilibrio: il creditore ipotecario non ha un diritto automatico su questi proventi (che restano nella disponibilità dell'armatore per la gestione corrente), ma può negozialmente acquisirlo attraverso la clausola di estensione espressamente convenuta.
La clausola di estensione: forma e pubblicità
La norma richiede che l'estensione al nolo sia «espressamente convenuta». Ciò implica che la previsione deve risultare dal titolo costitutivo dell'ipoteca - tipicamente il contratto di mutuo e il successivo atto notarile di concessione di ipoteca - o da un atto integrativo successivo. Affinché la clausola sia opponibile ai terzi, essa deve essere pubblicata nelle stesse forme dell'ipoteca principale: trascrizione nella matricola (e annotazione sull'atto di nazionalità per le navi maggiori) o nel registro competente. Una clausola di estensione al nolo pattuita privatamente ma non trascritta non è opponibile ai creditori concorrenti o al curatore fallimentare. Nella pratica del finanziamento navale internazionale, l'estensione al nolo è frequentemente abbinata a una cessione in garanzia dei crediti da nolo maturati o maturandi, che opera come strumento aggiuntivo rispetto alla surrogazione ex lege.
Coordinamento con la disciplina del contratto di noleggio
L'estensione convenzionale dell'ipoteca al nolo incide sul rapporto tra il creditore ipotecario e i soggetti tenuti al pagamento del nolo - il noleggiatore o il vettore - qualora il creditore voglia escutere la garanzia. In caso di esecuzione forzata, il creditore potrà soddisfarsi anche sulle somme dovute a titolo di nolo, ma dovrà rispettare la disciplina della cessione del credito e le eventuali eccezioni opponibili dal debitore del nolo. Se invece la nave è affidata a un terzo armatore in gestione, il vincolo sul nolo segue le regole generali sull'efficacia delle garanzie reali nei confronti dei terzi.
Profili comparatistici e prassi internazionale
La regola italiana dell'art. 573 si discosta da alcuni ordinamenti di common law - in particolare dal diritto inglese e da quello statunitense - ove l'ipoteca navale (ship mortgage) può comprendere automaticamente i freight earnings, cioè i noli maturati. Nelle operazioni di finanziamento internazionale, specie quando la nave batte bandiera straniera o il contratto è regolato da legge inglese, le banche negoziano clausole di assignment of earnings che assegnano esplicitamente al creditore i proventi di tutti i contratti di noleggio in essere. Quando invece la legge italiana è applicabile, la clausola di estensione al nolo prevista dall'art. 573 deve essere inserita nel titolo ipotecario e debitamente trascritta per produrre effetti verso i terzi.
Casi pratici
Caso 1: Nolo non coperto dall'ipoteca in assenza di clausola
Tizio, creditore ipotecario di un armatore, intende escutere non solo la nave ma anche i noli in corso di maturazione da un contratto di noleggio a viaggio. Poiché nel titolo ipotecario non vi è alcuna clausola di estensione al nolo, l'art. 573 esclude il vincolo: Tizio può agire esecutivamente solo sul bene-nave, mentre i crediti da nolo rimangono nella disponibilità dell'armatore.
Caso 2: Clausola di estensione al nolo espressamente convenuta
Caio, banca finanziatrice, inserisce nel contratto di mutuo navale una clausola che estende l'ipoteca anche al nolo maturando dai contratti di time-charter in essere; la clausola è poi trascritta nella matricola unitamente all'ipoteca principale. In caso di inadempimento dell'armatore, Caio potrà soddisfarsi anche sulle somme dovute dai noleggiatori, con precedenza rispetto ai creditori privi di tale garanzia.
Caso 3: Clausola di estensione non trascritta: inopponibilità ai terzi
Sempronio pattuisce privatamente con l'armatore che l'ipoteca si estenda al nolo, ma omette di trascrivere la clausola nel registro navale. Quando l'armatore fallisce, il curatore oppone l'inopponibilità della clausola non pubblicata: il credito da nolo non è vincolato a favore di Sempronio e concorre con quello degli altri creditori chirografari.
Domande frequenti
L'ipoteca navale comprende automaticamente i noli percepiti dalla nave?
No. L'art. 573 del Codice della navigazione stabilisce che l'ipoteca non si estende al nolo se ciò non è espressamente convenuto nel titolo costitutivo. Il nolo rimane nella disponibilità dell'armatore salvo apposita clausola.
Come si estende l'ipoteca navale al nolo?
Occorre inserire una clausola espressa nel contratto di mutuo o nell'atto di concessione dell'ipoteca e trascriverla nei registri navali competenti (matricola e/o atto di nazionalità per le navi maggiori). Solo la clausola trascritta è opponibile ai terzi.
Perché la legge non prevede l'estensione automatica al nolo, a differenza dei frutti nell'ipoteca immobiliare?
Perché il nolo è il corrispettivo dell'esercizio commerciale della nave e la principale fonte di reddito dell'impresa armatoriale. Il legislatore ha preferito lasciare all'armatore la libertà di disporne per la gestione corrente, rimettendo all'autonomia privata la scelta di vincolarlo alla garanzia.
Cosa si intende per 'nolo' nell'art. 573?
Il nolo comprende il corrispettivo del contratto di noleggio a viaggio (artt. 384 ss. cod. nav.) o a tempo (artt. 418 ss. cod. nav.), nonché della locazione del natante. È il principale provento economico derivante dall'impiego commerciale della nave.
La clausola di estensione al nolo è sufficiente da sola o servono ulteriori atti?
La clausola contrattuale deve essere trascritta nei registri navali per essere opponibile ai terzi. Una pattuizione privata non trascritta non produce effetti nei confronti del curatore fallimentare o dei creditori concorrenti.