Testo dell'articoloVigente
Art. 547 Codice della Navigazione – Prescrizione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno. Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2952 del codice civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa è stata cancellata dal registro d'iscrizione. L'esercizio dell'azione per ottenere l'indennità, mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione dell'azione per il conseguimento dell'indennità d'avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro. DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECA Dei privilegi Sezione I Disposizioni generali
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della prescrizione breve nell'assicurazione marittima
L'art. 547 del Codice della navigazione disciplina la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione marittima, prevedendo un termine di un anno significativamente più breve di quello ordinario decennale del codice civile. La scelta del legislatore del 1942 risponde a esigenze proprie del commercio marittimo: la rapida definizione delle posizioni tra assicurato e assicuratore è funzionale alla certezza dei rapporti commerciali, alla tempestiva liquidazione dei sinistri e alla capacità degli operatori del settore di gestire il proprio portafoglio rischi senza lungaggini. Il termine breve è coerente con la velocità operativa caratteristica del diritto della navigazione, in cui la nave è un bene produttivo il cui valore economico e la cui condizione cambiano rapidamente.
Il termine di un anno e il suo coordinamento con l'art. 2952 c.c.
Il primo comma dispone che «i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno». La formula è generale e comprende tutti i diritti nascenti dal rapporto assicurativo: il diritto al pagamento dell'indennità di avaria, il diritto all'indennità per perdita totale conseguente ad abbandono, il diritto al rimborso di spese, ecc. Il comma precisa che «fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2952 del codice civile»: questo rinvio significa che, per tutto ciò che la norma speciale non regola - come i meccanismi di sospensione e interruzione della prescrizione, la disciplina delle clausole di rinuncia alla prescrizione, le modalità di computo - si applicano le norme del codice civile. L'art. 2952 c.c. prevede anch'esso, per l'assicurazione comune, termini brevi (due anni per i danni, un anno per la vita), ma in ambito marittimo la norma speciale del codice della navigazione prevale, mantenendosi al termine di un anno.
Decorrenza: dalla data del sinistro o dalla notizia
Il secondo comma indica espressamente il dies a quo della prescrizione per l'azione di risarcimento dell'assicurato contro l'assicuratore: il termine decorre «dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia». La duplicità del punto di partenza è significativa: normalmente il sinistro è noto all'assicurato dal momento in cui si verifica, ma in campo marittimo - dove le navi operano in acque lontane, le comunicazioni possono essere tardive e gli eventi si svolgono in luoghi non immediatamente accessibili - l'assicurato potrebbe venire a conoscenza del sinistro con ritardo. In questo caso la prescrizione non inizia a decorrere finché egli non provi di averne avuto effettiva notizia. L'onere della prova della tardività della notizia grava sull'assicurato, che dovrà dimostrare quando ha ricevuto l'informazione del sinistro per far slittare la decorrenza.
La presunzione di perdita della nave e la cancellazione dal registro
Un'ipotesi particolare riguarda la presunzione di perdita della nave: quando la nave non dà più notizie di sé e si presume persa, la decorrenza della prescrizione è agganciata al giorno in cui la nave «è stata cancellata dal registro d'iscrizione». La cancellazione dal registro è l'atto amministrativo che formalizza la presunzione di perdita e segna il momento a partire dal quale i diritti dell'assicurato maturano pienamente: fino a quel momento, non essendo certa la perdita, il diritto non è ancora liquido ed esigibile. Questo criterio speciale risolve il problema della decorrenza in una situazione di incertezza obiettiva sullo stato della nave, evitando che il termine inizi a decorrere in un momento in cui l'assicurato non è ancora in condizione di esercitare concretamente il proprio diritto.
L'interruzione incrociata tra azione di abbandono e azione di avaria
Il terzo comma introduce un meccanismo di interruzione incrociata della prescrizione: «l'esercizio dell'azione per ottenere l'indennità, mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione dell'azione per il conseguimento dell'indennità d'avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro». La ragione pratica è la seguente: l'assicurato che subisce un sinistro grave può inizialmente qualificarlo come perdita totale e esercitare l'azione di abbandono, ma potrebbe poi risultare - a seguito di recupero parziale o di contestazione della validità dell'abbandono - che il sinistro dà luogo soltanto a un'avaria parziale. Senza l'interruzione incrociata, nel frattempo potrebbe essere decorso il termine di prescrizione dell'azione di avaria. La norma evita questa ingiustizia, garantendo che chi esercita l'azione di abbandono non perda per prescrizione l'azione di avaria relativa allo stesso evento e allo stesso contratto.
Casi pratici
Caso 1: Decorrenza della prescrizione dalla notizia tardiva del sinistro
La nave di Tizio subisce gravi avarie durante una traversata oceanica il 5 gennaio; tuttavia, Tizio viene informato del sinistro soltanto il 20 febbraio, potendo documentare la ricezione del messaggio radio in quella data. La prescrizione annuale del suo diritto all'indennità non decorre dal 5 gennaio ma dal 20 febbraio, data in cui Tizio prova di avere avuto notizia del sinistro; Tizio deve quindi esercitare l'azione entro il 20 febbraio dell'anno successivo.
Caso 2: Interruzione incrociata tra abbandono e avaria
Caio subisce un naufragio il 1° marzo e notifica la dichiarazione di abbandono all'assicuratore Sempronio il 15 marzo, esercitando formalmente l'azione per l'indennità di perdita totale. Sempronio contesta la validità dell'abbandono. Nel corso del giudizio - che si protrae oltre un anno dal sinistro - emerge che la nave è stata parzialmente recuperata: l'abbandono viene dichiarato invalido ma, grazie all'interruzione incrociata dell'art. 547, la prescrizione dell'azione per indennità di avaria non è decorsa, consentendo a Caio di chiedere l'indennità parziale.
Caso 3: Prescrizione agganciata alla cancellazione dal registro
La nave di Sempronio scompare in mare aperto il 10 aprile senza trasmettere segnali di soccorso; la competente autorità marittima procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione il 15 novembre dello stesso anno. La prescrizione del diritto di Sempronio a richiedere l'indennità assicurativa per presunzione di perdita decorre dal 15 novembre, non dal 10 aprile: Sempronio ha tempo fino al 15 novembre dell'anno successivo per agire nei confronti dell'assicuratore.
Domande frequenti
Quanto dura la prescrizione nell'assicurazione marittima?
Un anno, ai sensi dell'art. 547 cod. nav. Questo termine è più breve di quello previsto dal codice civile per l'assicurazione ordinaria e riflette le esigenze di rapidità e certezza proprie del commercio marittimo.
Da quando decorre il termine di prescrizione per il diritto all'indennità?
Dal giorno del sinistro o da quello in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia, se successivo. In caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno della cancellazione dal registro di iscrizione.
L'azione di abbandono interrompe la prescrizione dell'azione di avaria?
Sì. L'art. 547 terzo comma prevede espressamente che l'esercizio dell'azione per l'indennità mediante abbandono interrompa la prescrizione dell'azione per l'indennità di avaria dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.
Cosa succede se la prescrizione decorre senza che l'assicurato abbia agito?
Il diritto si estingue per prescrizione e l'assicuratore può eccepirla in giudizio, ottenendo il rigetto dell'azione. L'assicurato non potrà più recuperare l'indennità, salvo che la prescrizione sia stata sospesa o interrotta in base alle norme applicabili.
Le norme sulla prescrizione del codice civile si applicano anche all'assicurazione marittima?
Sì, ma in via sussidiaria: l'art. 547 rinvia all'art. 2952 c.c. 'per il rimanente', cioè per gli aspetti non disciplinati dalla norma speciale, come le cause di sospensione e interruzione della prescrizione.