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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 580 determina i criteri di competenza territoriale per l'inchiesta formale sui sinistri marittimi.
  • La competenza principale è del luogo del sinistro se avvenuto nel mare territoriale, altrimenti del luogo di primo approdo della nave o di arrivo dei naufraghi.
  • In caso di perdita totale della nave con perimento di tutto l'equipaggio, la competenza spetta alla Direzione marittima del porto di iscrizione della nave.
  • Lo stesso criterio del porto di iscrizione si applica se l'autorità consolare ha trasmesso il verbale dichiarando l'impedimento a costituire la commissione inquirente.
  • Il ministro ha facoltà di affidare le inchieste a commissioni speciali e di sottoporre a revisione le inchieste già compiute.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 580 Codice della Navigazione — Autorità competente

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi. Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave . Il ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonché di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.

Commento

Il sistema dei criteri di competenza

L'art. 580 del codice della navigazione risolve una questione pratica di primario rilievo nel diritto marittimo: quando un sinistro avviene in mare, spesso lontano da qualsiasi porto e coinvolgendo navi di varie nazionalità, l'individuazione dell'autorità territorialmente competente a condurre l'inchiesta formale non è affatto scontata. La norma adotta un sistema gerarchico di criteri, che si applicano in ordine di priorità in base alle circostanze concrete del sinistro.

Primo criterio: il luogo del sinistro nel mare territoriale

Quando il sinistro avviene all'interno delle acque territoriali italiane — vale a dire entro le dodici miglia marine dalla linea di costa, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) — la competenza spetta all'autorità marittima del luogo in cui il sinistro si è verificato. Questo criterio riflette la piena sovranità dello Stato costiero sulle proprie acque territoriali e consente all'autorità di agire su un'area geografica circoscritta e accessibile, facilitando le indagini sul campo. Se in quella zona non vi è un'autorità marittima con sede, si applicano i criteri residuali.

Secondo criterio: luogo di primo approdo o di arrivo dei naufraghi

Per i sinistri avvenuti in alto mare — ossia fuori dal mare territoriale italiano — la competenza è attribuita all'autorità del luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello di arrivo della maggior parte dei naufraghi. Questo criterio risponde a una logica pragmatica: è nel porto di primo approdo che si trovano le prime testimonianze disponibili, i superstiti, i relitti recuperati e la documentazione di bordo. La priorità assegnata al «luogo di arrivo della maggior parte dei naufraghi» rispetto ad altri criteri consente di concentrare le indagini dove il materiale probatorio è più ricco e i testimoni più accessibili.

Terzo criterio: il porto di iscrizione in caso di perdita totale

Quando la nave è andata completamente perduta e tutto l'equipaggio è perito, non vi sono naufraghi che approdino in alcun porto, né una nave superstite che segua un itinerario. In questo scenario estremo, la competenza è attribuita alla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave. Il porto di iscrizione è quello in cui la nave è registrata nel registro navale: è là che si trovano i documenti costitutivi del rapporto di navigazione, la documentazione storica dell'imbarcazione, i contratti di arruolamento dell'equipaggio, le polizze assicurative. La scelta di questo criterio residuale è coerente con la necessità di avere accesso agli archivi documentali dell'imbarcazione.

La trasmissione consolare e il criterio del porto di iscrizione

Una norma di raccordo specifica prevede che il criterio del porto di iscrizione si applichi anche quando l'autorità consolare abbia condotto l'inchiesta sommaria all'estero ma, per ragioni pratiche (impedimento a costituire la commissione inquirente nella sede consolare, distanza dai testimoni, indisponibilità di esperti tecnici), abbia trasmesso il verbale alla Direzione marittima del porto di iscrizione con dichiarazione del proprio impedimento. Questo meccanismo garantisce che le indagini possano comunque progredire nella fase formale, anche quando le condizioni locali non consentono la costituzione dell'organo collegiale inquirente.

Il potere ministeriale di avocazione e revisione

L'ultimo periodo dell'art. 580 attribuisce al ministro competente (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) due distinte facoltà straordinarie: affidare le inchieste formali a commissioni speciali — anziché alle commissioni ordinarie delle Direzioni marittime — e sottoporre a revisione le inchieste già compiute. Queste facoltà hanno carattere eccezionale e rispondono a esigenze di interesse pubblico superiore: sinistri di particolare gravità o complessità tecnica, inchieste la cui imparzialità possa essere messa in dubbio per ragioni locali, o accertamenti che richiedano competenze specialistiche non disponibili nelle Direzioni marittime periferiche. La revisione ministeriale non è un secondo grado di giudizio in senso tecnico, ma un riesame amministrativo della correttezza procedurale e della completezza dell'accertamento.

Casi pratici

Caso 1: Collisione nel mare territoriale italiano

Due navi si scontrano a otto miglia dalla costa di Livorno: la competenza per l'inchiesta formale spetta alla Capitaneria di porto di Livorno, nella cui giurisdizione si è verificato il sinistro nelle acque territoriali italiane, indipendentemente da dove le navi vadano successivamente ad approdare.

Caso 2: Naufragio in alto mare con arrivo dei naufraghi in porto diverso

La nave di Caio naufragia al largo delle coste nord-africane in acque internazionali: la maggior parte dei naufraghi viene soccorsa e portata nel porto di Palermo. La Capitaneria di Palermo è competente per l'inchiesta formale, anche se il sinistro è avvenuto fuori dal mare territoriale italiano, perché è il luogo di arrivo della maggior parte dei superstiti.

Caso 3: Nave affondata senza superstiti e potere ministeriale di commissione speciale

La motonave di Sempronio, iscritta nel porto di Genova, affonda con tutto l'equipaggio in acque internazionali. Il Ministero, valutata la complessità tecnica del sinistro (sospetto guasto ai sistemi di sicurezza), decide di non affidarsi alla commissione ordinaria della Direzione marittima di Genova e nomina una commissione speciale con esperti navali e ingegneri nautici per condurre l'inchiesta formale.

Domande frequenti

Chi è competente per l'inchiesta formale se il naufragio avviene in alto mare?

Se il sinistro avviene fuori dal mare territoriale italiano, la competenza spetta all'autorità marittima del luogo di primo approdo della nave danneggiata o del porto di arrivo della maggior parte dei naufraghi.

Cosa succede se la nave è affondata con tutto l'equipaggio e nessun superstite approda in Italia?

In questo caso, la competenza spetta alla Direzione marittima nella cui giurisdizione ricade il porto di iscrizione della nave, che è il luogo dove si trovano i documenti e gli archivi necessari all'inchiesta.

Il ministro può intervenire sulle inchieste formali già concluse?

Sì. L'art. 580 attribuisce al ministro la facoltà di sottoporre a revisione le inchieste già compiute nella forma ordinaria, riesaminandone la correttezza procedurale e la completezza dell'accertamento.

Cosa sono le commissioni speciali ministeriali di inchiesta?

Sono organi collegiali nominati direttamente dal ministro per condurre inchieste formali particolarmente complesse o delicate, in alternativa alle commissioni ordinarie delle Direzioni marittime periferiche.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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