Autore: Andrea Marton

  • Art. 576 Codice della Navigazione – Collocazione degli interessi

    Art. 576 Codice della Navigazione – Collocazione degli interessi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2855 del codice civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto articolo, è limitata all'annata anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave. Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad un'altra sola annualità d'interessi.

  • Art. 558 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi

    Art. 558 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nell'articolo 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni. Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità dovute in seguito ad urto o ad altri sinistri nonché di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui il danno è stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito è sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell'equipaggio nel porto di assunzione, successivamente all'estinzione del contratto. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della esigibilità del credito. La facoltà di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell'articolo 552. I termini suddetti sono sospesi finchè la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali del Regno; ma tale sospensione non può oltrepassare i tre anni dal giorno in cui il credito è sorto.

  • Art. 540 Codice della Navigazione – Abbandono della nave

    Art. 540 Codice della Navigazione – Abbandono della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurato può abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

    a) quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

    b) quando la nave si presume perita;

    c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

  • Comma 586 LB26: proroga contratti a termine ricostruzione sisma 2016

    Comma 586 LB26: proroga contratti a termine ricostruzione sisma 2016

    Comma 586 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pa Dipendenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    586. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all’ articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 , 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 .

  • Art. 606 Codice della Navigazione – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Art. 606 Codice della Navigazione – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme regolate dagli articoli 591 a 596 riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 603, sospende il processo affinchè abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito delle controversie individuali del lavoro.

  • Art. 23 L. 354/1975 – Remunerazione e assegni familiari

    Art. 23 L. 354/1975 – Remunerazione e assegni familiari

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
    Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
    Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento. 20

  • Art. 23 D.Lgs. 174/2016 – Consulente tecnico

    Art. 23 D.Lgs. 174/2016 – Consulente tecnico

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.

    2. Il consulente ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato impedimento.

    3. L’incarico di consulenza può essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Possono altresì essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio.

    4. Il consulente, all’esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell’articolo 97 e può essere chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente è stabilito dal giudice che l’ha nominato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1.

  • Comma 511 LB26: italiani all’estero, lingua, scuole paritarie e consoli

    Comma 511 LB26: italiani all’estero, lingua, scuole paritarie e consoli

    Comma 511 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    511. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all’estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo sono incrementate di: a) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero; b) 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno delle scuole paritarie all’estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani; c) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari di cui all’ articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ; d) 0,5 milioni di euro per l’anno 2026 le risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero.

  • Art. 32 Reg. (UE) 2022/2065 – Diritto all’informazione

    Art. 32 Reg. (UE) 2022/2065 – Diritto all’informazione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Qualora un fornitore di una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali venga a conoscenza, a prescindere dai mezzi utilizzati, del fatto che un prodotto o servizio illegale è stato offerto da un operatore commerciale a consumatori situati nell'Unione attraverso i suoi servizi, informa, nella misura in cui dispone dei loro recapiti, i consumatori che hanno acquistato il prodotto o servizio illegale attraverso i suoi servizi:

    a) del fatto che il prodotto o servizio è illegale;

    b) dell'identità dell'operatore commerciale; e

    c) di qualsiasi mezzo di ricorso pertinente.

    L'obbligo di cui al primo comma è circoscritto agli acquisti di prodotti o servizi illegali effettuati nei sei mesi precedenti il momento in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'illegalità.

    2. Laddove, nella situazione di cui al paragrafo 1, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali non disponga dei recapiti di tutti i consumatori interessati, egli rende disponibili al pubblico e facilmente accessibili sulla propria interfaccia online le informazioni concernenti il prodotto o servizio illegale, l'identità dell'operatore commerciale ed eventuali mezzi di ricorso pertinenti.

  • Art. 43 Codice del Processo Amministrativo – Motivi aggiunti

    Art. 43 Codice del Processo Amministrativo – Motivi aggiunti

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.

    2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile.

    3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 70.

  • Art. 7 DPR 487/1994 – Svolgimento delle prove e modalità speciali

    Art. 7 DPR 487/1994 – Svolgimento delle prove e modalità speciali

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l’eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità prevista dall’articolo 4, comma 6.

    2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all’ articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell’interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

    3. Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino l’identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

    4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell’interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.

    5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all’articolo 4, comma

    6. L’elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell’amministrazione che ha bandito il concorso. 6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l’adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

    7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l’ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l’idoneità del candidato al loro svolgimento.

    8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego.

    9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all’ articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 31 D.Lgs. 174/2016 – Regolazione delle spese processuali

    Art. 31 D.Lgs. 174/2016 – Regolazione delle spese processuali

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

    2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

    3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

    4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

    5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.

    6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.