Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 28 D.Lgs. 174/2016 – Patrocinio

    Art. 28 D.Lgs. 174/2016 – Patrocinio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

    2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.

    3. L’avvocato può compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

    4. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

    5. La procura può essere sempre revocata e l’avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte, finchè non sia avvenuta la sostituzione dell’avvocato.

    6. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

    7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

  • Art. 305 SIC – Clausola finanziaria

    Art. 305 SIC – Clausola finanziaria

    Art. 305 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Clausola finanziaria

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, commi 1 e 2, dall’esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

  • Comma 488 LB 2026: Osservatorio sui prezzari delle opere pubbliche

    Comma 488 LB 2026: Osservatorio sui prezzari delle opere pubbliche

    Comma 488 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    488. Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma 487 e di monitorare l’aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali di cui all’articolo 41, comma 13, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 , nonché la coerenza e la congruità nell’applicazione delle clausole di revisione di cui al comma 490 del presente articolo, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato «Osservatorio». L’Osservatorio svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro. L’Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6 dell’allegato I.14 al citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 , e può avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e con le regioni.

  • Malattia durante le ferie: si sospendono o si perdono?

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    La malattia insorta durante le ferie le sospende: i giorni di ricovero o di accertata incapacità lavorativa non si consumano come ferie ma restano da fruire. È necessario certificare tempestivamente la malattia e comunicarla al datore. La giurisprudenza italiana è allineata alla Direttiva UE 2003/88/CE.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e malattia: cosa succede
    Situazione Effetto
    Malattia insorta durante le ferie Sospende le ferie per i giorni di malattia certificata
    Comunicazione tardiva Rischio di perdita del diritto: comunicare subito
    Giorni di malattia non fruiti come ferie Devono essere recuperati in un momento successivo
    Malattia iniziata prima delle ferie Sposta l’inizio delle ferie al termine della malattia

    Il principio: la malattia prevale sulle ferie

    Le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost.) finalizzato al recupero psicofisico. Quando sopravviene una malattia che impedisce questo riposo, le ferie non assolvono più la loro funzione. Sia la Corte di Giustizia UE (sentenza Schultz-Hoff, C-350/06) sia la giurisprudenza italiana riconoscono che la malattia sospende le ferie: i giorni di incapacità lavorativa certificata non si consumano e devono essere fruiti in seguito.

    Come comportarsi in pratica

    Appena sopraggiunge la malattia durante le ferie è fondamentale: (1) recarsi da un medico o dalla guardia medica e ottenere un certificato che copra i giorni di malattia; (2) comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’insorgenza della malattia, preferibilmente per iscritto; (3) fornire il numero di protocollo del certificato telematico. La comunicazione tardiva può indebolire la pretesa di recuperare i giorni.

    Il recupero dei giorni di ferie

    I giorni di malattia certificati durante le ferie devono essere riprogrammati in accordo con il datore, entro il termine di fruizione previsto dalla legge o dal CCNL (di norma entro il 30 giugno dell’anno successivo o diverso termine contrattuale). Se il datore non consente il recupero, i giorni non goduti si monetizzano alla cessazione del rapporto.

    Casi pratici

    Tizio – influenza durante la settimana di ferie

    Tizio cade ammalato il terzo giorno di ferie. Ottiene un certificato di tre giorni, comunica via WhatsApp al responsabile e fornisce il protocollo. I tre giorni di malattia non si consumano: Tizio può recuperarli in autunno.

    Caia – ferie all'estero e ricovero d'urgenza

    Caia è ricoverata due giorni in ospedale all’estero durante le vacanze. Ottiene la documentazione medica straniera. Al rientro la fa tradurre e la consegna al datore: i due giorni di ricovero sono esclusi dalle ferie fruite.

    Sempronio – malattia iniziata il giorno prima delle ferie

    Sempronio si ammala la mattina in cui inizierebbero le ferie. Le ferie non iniziano: la prognosi medica posticipa l’avvio del periodo feriale al termine della malattia, con conseguente riprogrammazione.

    Domande frequenti

    Se mi ammalo in vacanza, le ferie si sospendono?

    Sì, a condizione che tu ottenga un certificato medico e lo comunichi tempestivamente al datore. I giorni di malattia documentata non si contano come ferie.

    Devo comunicare la malattia anche se sono in ferie?

    Sì. La comunicazione tempestiva è essenziale per poter poi recuperare i giorni di ferie «consumati» dalla malattia.

    Entro quando devo recuperare i giorni di ferie persi per malattia?

    Entro i termini previsti dal tuo CCNL, di norma entro il 30 giugno dell’anno successivo. Se il datore non li concede, li deve monetizzare alla cessazione del rapporto.

    Vale anche per la malattia iniziata prima delle ferie?

    Sì. Se sei già malato quando iniziano le ferie programmate, la loro decorrenza è sospesa fino alla guarigione. Devi certificare la malattia e concordare la nuova data con il datore.

    Il datore può negarmi il recupero delle ferie sospese?

    No. Il diritto a recuperare le ferie non fruite per malattia è riconosciuto dalla giurisprudenza europea e italiana. Il datore deve riprogrammarle, salvo giustificati impedimenti organizzativi che non possono però azzerare il diritto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 3-octies D.Lgs. 502/1992 – Area delle professioni sociosanitarie

    Art. 3-octies D.Lgs. 502/1992 – Area delle professioni sociosanitarie

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è disciplinata l’istituzione all’interno del Servizio sanitario nazionale, dell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

    2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Ministro per l’universitae la ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l’accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in relazione all’istituzione dell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.

    3. Con decreto del Ministro. della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, i profili professionali dell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.

    4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell’ articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell’esigenza di una formazione interdisciplinare adeguata alle competenze delineate nei profili professionali e attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie.

    5. Le figure professionali operanti nell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.

  • Comma 956 LB 2026: decreto attuativo screening patologie 954-955

    Comma 956 LB 2026: decreto attuativo screening patologie 954-955

    Comma 956 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 956 è esso stesso una norma di rinvio: prescrive l’adozione di un decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF per definire criteri e modalità di attuazione dei commi 954 e 955. Il decreto è condizione di operatività dei programmi finanziati e ad oggi non risulta ancora adottato. Non è previsto un termine espresso per la sua adozione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    956. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 954 e 955.

  • Commi 459-462 LB 2026: credito d’imposta agricoltura e foreste, attuazione

    Commi 459-462 LB 2026: credito d’imposta agricoltura e foreste, attuazione

    Commi 459-462 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Agricoltura Pesca

    In vigore dal: Commi 459, 461, 462 in vigore dal 1° gennaio 2026; comma 460 dal 30 dicembre 2025.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 459: decreto MASAF-MIMIT-MEF entro 60 giorni; necessario per l’operatività del credito 2026 (commi 454-458). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    459. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni dei commi da 454 a 458, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

    460. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell’ articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    461. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 460, pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», ai sensi dell’ articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 , e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell’ articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .

    462. All’ articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole: «50 milioni di euro per l’anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno 2026»; b) al comma 2, dopo le parole: «al 15 novembre 2025» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026».

  • Art. 25 D.Lgs. 174/2016 – Commissario ad acta

    Art. 25 D.Lgs. 174/2016 – Commissario ad acta

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per l’esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta. 1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.

  • Art. 48 D.Lgs. 174/2016 – Nullità della notificazione

    Art. 48 D.Lgs. 174/2016 – Nullità della notificazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 44 e 45.

  • Art. 148 c.c.: Concorso negli oneri

    Art. 148 c.c.: Concorso negli oneri

    Art. 148 c.c.

    In vigore

    I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.

  • Art. 117 TUIR: Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di

    Art. 117 TUIR: Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di

    Art. 117 TUIR – Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (4)

    In vigore dal 03/12/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

    “1. La societa’ o l’ente controllante e ciascuna societa’ controllata rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo.

    2. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 in qualita’ di controllanti ed a condizione:

    a) di essere residenti in Paesi con i quali e’ in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;

    b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attivita’ d’impresa, come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall’articolo 162, che assume la qualifica di consolidante (1).

    2-bis. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una societa’ residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120, ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna societa’ residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120. La controllata designata non puo’ esercitare l’opzione con le societa’ da cui e’ partecipata. Agli effetti del presente comma:

    a) la controllata designata, in qualita’ di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa’ o enti controllanti;

    b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;

    c) l’efficacia dell’opzione e’ subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilita’ previste dall’articolo 127 per le societa’ o enti controllanti;

    d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell’opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;

    e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente puo’ designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un’altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilita’ previste dall’articolo 127 per le societa’ o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d’imposta di validita’ della tassazione di gruppo, in solido con la societa’ designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo (2).

    2-ter. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 in qualita’ di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell’articolo 120 (2).

    3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e’ irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell’opzione la societa’ o ente controllante puo’ modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell’articolo 124, comma 4, per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione, alle societa’ che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124 (3).”

    ———————-

    (1) Comma cosi’ modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 6, comma 3 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (2) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. b) decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 6, comma 3 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (3) Comma cosi’ modificato dall’art. 7-quater, comma 27, lett. c) decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

    (4) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 38 D.Lgs. 174/2016 – Forma dei provvedimenti in generale

    Art. 38 D.Lgs. 174/2016 – Forma dei provvedimenti in generale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

    2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

    3. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o più dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria dell’ufficio.