Art. 142 c.c. – Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
753. Il CIPESS, ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750.
754. La modifica del cronoprogramma degli Accordi per la coesione, di cui all’ articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , è consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750 del presente articolo.
755. Per l’adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell’attuazione dei commi da 750 a 754 e per le rilevazioni richieste nell’ambito della nuova governance economica europea, il predetto Dipartimento può avvalersi del supporto tecnico della SOGEI – Società generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l’adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
756. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’ articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’anno 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 113 TUIR – Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari
In vigore dal 20/12/2025
Modificato da: Decreto legislativo del 07/10/2015 n. 192 Articolo 12
“1. Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all’articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta’ finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.
2. L’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata quando sussistono:
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalita’ ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societa’ debitrice, che l’operativita’ di quest’ultima sara’ limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficolta’ finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da piu’ intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficolta’.
3. L’opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della societa’ di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facolta’ prevista dall’articolo 115 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.
4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.
5. Gli intermediari finanziari possono interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. L’intermediari finanziari che non intende applicare il regime di cui all’articolo 87 ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”
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Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.
2. Se è pronunciato su ricorso, il decreto è scritto in calce al medesimo.
3. Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.
4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Il ricorso è nullo:
a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l’inosservanza delle altre norme prescritte nell’articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, nonché le irregolarità di cui al comma 2.
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice [ fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
4-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d’ufficio.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nella ipotesi di cui all'articolo 479, il pretore su istanza dell'armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle cose ricuperate.
La legge 104/1992 riconosce permessi mensili retribuiti a chi ha una disabilità grave accertata o assiste un familiare in tale condizione. Per i lavoratori dipendenti spettano tre giorni mensili (o due ore giornaliere). La richiesta si presenta all’INPS tramite domanda telematica e poi al datore di lavoro.
| Beneficiario | Permesso spettante | Condizione |
|---|---|---|
| Lavoratore disabile grave | 3 giorni mensili o 2 ore/giorno | Disabilità grave ex art. 3, co. 3, L. 104/92 |
| Genitore/coniuge/parente che assiste | 3 giorni mensili | Assistito disabile grave, continuativa ed esclusiva |
| Fratello/sorella, figlio, affine | 3 giorni mensili | Riconoscimento INPS; varia in base alla presenza di altri aventi diritto |
| Remunerazione | Retribuiti a carico INPS | Coperti da contribuzione figurativa |
| Frazionabilità | A giornate intere o ore | A scelta del lavoratore, salvo esigenze organizzative |
Hanno diritto ai permessi retribuiti ex L. 104/1992:
La disabilità grave deve essere riconosciuta dalla commissione medica dell’INPS (o ASL con verbale trasmesso all’INPS).
Il procedimento si svolge in due fasi:
I permessi sono retribuiti dall’INPS mediante rimborso al datore o conguaglio contributivo.
Il lavoratore può scegliere di fruire dei tre giorni mensili come giornate intere oppure come ore giornaliere (due ore al giorno per chi lavora almeno sei ore; un’ora per chi lavora meno). Non è possibile cumulare nei mesi successivi i giorni non utilizzati: i tre giorni mensili sono un tetto per ogni mese di calendario e non maturano se non fruiti.
Tizio è figlio unico e assiste il padre, con verbale di handicap grave. Fa domanda all’INPS e ottiene l’autorizzazione a tre giorni mensili. Comunica al datore le date con il preavviso previsto dall’azienda; i giorni sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
Caia ha un riconoscimento di handicap grave e lavora 8 ore al giorno. Preferisce fruire dei permessi come due ore giornaliere anziché giornate intere, per motivi di cura personale. Comunica la scelta al datore e all’INPS.
Il fratello di Sempronio era già titolare dei permessi 104 per assistere la madre disabile grave. Se il fratello rinuncia, Sempronio può presentare nuova domanda INPS per subentrare. La normativa prevede che, in caso di più aventi diritto, i permessi spettino a uno solo per volta, salvo specifica compatibilità.
Tre giorni mensili (o due ore giornaliere) per i lavoratori dipendenti, sia per il disabile grave stesso sia per chi lo assiste.
No. I tre giorni mensili non si trasferiscono al mese successivo: scadono a fine mese se non fruiti.
No, una volta ottenuta l’autorizzazione INPS il diritto è opponibile al datore. Questi può solo richiedere un ragionevole preavviso per organizzare il lavoro.
Sì, sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. L’onere è a carico dell’INPS.
Sì. La non convivenza non è di per sé ostativa, ma occorre dimostrare l’assistenza continuativa ed esclusiva. Per i dettagli si veda la guida specifica sui permessi 104 per familiare non convivente.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Art. 123 Bis TUIR – Scissione di società.
In vigore dal 08/11/1997 al 12/12/2003
Modificato da: Decreto legislativo del 08/10/1997 n. 358 Articolo 9
Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. La scissione totale o parziale di una societa’ in altre preesistenti o di nuova costituzione non da’ luogo a realizzo ne’ a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa’ scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dai progetti di scissione redatti a norma dell’art. 2504-octies del codice civile o dalle situazioni patrimoniali redatte a norma dell’art. 2504-novies dello stesso codice non si considerano iscritte in bilancio. 2. Nella determinazione del reddito delle societa’ partecipanti alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o quote a norma dell’art. 2504-novies del codice civile. In quest’ultima ipotesi non concorrono a formare il reddito di ciascuna societa’ beneficiaria le plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza
della differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa’ scisse annullate e il valore risultante dalle scritture contabili della corrispondente quota del patrimonio netto della societa’ stessa. 3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne’ realizzo ne’ distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne’ conseguimento di ricavi per i soci della societa’ scissa, fatta salva l’applicazione del comma
3 dell’art. 44 in caso di conguaglio. 4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della societa’ scissa, ivi compresa quella indicata nell’art. 54, comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa societa’ scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla societa’ scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa’ beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse. 6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della societa’ scissa si considera gia’ dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta societa’, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. Se la scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui all’art. 72 si imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno in cui ha effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare il valore dei fondi ai predetti elementi, l’attribuzione proporzionale e’ effettuata con riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle societa’ beneficiarie.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla societa’ scissa all’inizio del periodo d’imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all’inizio del periodo medesimo presso le societa’ beneficiarie. 8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in societa’ preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
a) i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita’ rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della societa’ scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d’imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione; b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonche’ le spese di cui all’art. 67, comma 7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata dell’utilizzo dei beni medesimi da parte della societa’ scissa e delle societa’ beneficiarie; detto criterio e’ altresi’ applicabile alle spese relative a piu’ esercizi e agli accantonamenti.
9. I fondi in sospensione d’imposta iscritti nell’ultimo bilancio della societa’ scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della societa’ scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa’ scissa, i fondi debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria che abbia omesso la ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dal comma 4 dell’art. 123 per la societa’ incorporante o risultante dalla fusione. 10. Le perdite fiscali della societa’ scissa sono attribuite a norma del comma 4, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle disposizioni del comma 5 dell’art. 123, riferendosi alla societa’ scissa le disposizioni riguardanti le societa’ fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la societa’ risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all’art. 2504-octies ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2504-novies.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e’ regolata secondo le disposizioni del comma l dell’art. 2504-decies del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell’art. 2501- bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della societa’ scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo. 12. Gli obblighi tributari della societa’ scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa societa’ scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa’ beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della societa’ scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio delle imposte dirette della societa’ scissa. Se la designazione e’ omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre societa’ beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le societa’ coobbligate hanno facolta’ di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione. 14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa’ scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della societa’ scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l’attestazione di cui al comma 10 dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la societa’ scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all’accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa’ soggetta all’IRPEG beneficiaria della scissione di una societa’ non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa’ del secondo tipo beneficiaria della scissione di una societa’ del primo tipo si applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4 dell’art. 122, considerando a tal fine la societa’ scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria. 16. (Soppresso).”
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Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato.

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
475. Al fine di consentire il ripristino della viabilità sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera è assegnato alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l’anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.210.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .
476. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , dopo il comma 280 è inserito il seguente: «280-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l’affidamento e la realizzazione della “Piattaforma logistica di Valle Ufita”. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e può nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».
477. All’ articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la sola gestione e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo, nonché per la liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario, il medesimo Commissario è autorizzato all’apertura di una contabilità speciale in conformità alle procedure di cui all’ articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ».
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'articolo 552. I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'articolo 552 concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare. Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennità per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennità per danni alle cose, nello stesso numero previste. I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti. I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.