Commi 112-116 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; applicazione operativa ai pagamenti dal 1° gennaio 2028.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per modalità attuative della ritenuta (codici tributo, certificazione unica, raccordo con CPB e cooperative compliance). Attesa entro il 2027 per applicazione dal 1° gennaio 2028. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
112. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall’attuazione della riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, all’ articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 . La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’ articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».
113. All’articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’1 per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 . La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».
114. Le rubriche dell’ articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell’articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , sono sostituite dalla seguente: «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su altri redditi».
115. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 114 si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
116. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, all’ articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’articolo 5, comma 7 , del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , le parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».
Norme modificate da questi commi
- Art. 25 DPR 600/73 Accertamento (comma 112): Riscrittura del quinto periodo del primo comma e della rubrica: nuova ritenuta 0,5%-1% sui corrispettivi di servizi e cessioni d’impresa per soggetti non aderenti a CPB o adempimento collaborativo
- Art. 25 DPR 600/73 Accertamento (comma 114): Sostituzione della rubrica con ‘Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su altri redditi’
- Art. 55 TUIR (comma 114): Allargamento del perimetro della ritenuta d’acconto ai redditi d’impresa accanto a quelli di lavoro autonomo (art. 53 TUIR)
- Art. 53 TUIR (comma 114): Riconfigurazione sistematica della ritenuta storica sui compensi di lavoro autonomo nell’ambito di una rubrica unificata
- Art. 23 Costituzione (comma 112): Riserva di legge per la nuova prestazione patrimoniale imposta a titolo di ritenuta d’acconto
- Art. 53 Costituzione (comma 112): Coerenza con il principio di capacità contributiva: aliquota contenuta 0,5%-1% scomputabile dall’imposta finale
- Art. 97 Costituzione (comma 116): Rafforzamento del buon andamento dell’amministrazione finanziaria attraverso il consolidamento informativo PNRR

