Autore: Andrea Marton

  • Commi 112-116 LB 2026: ritenuta acconto su servizi e imprese fuo

    Commi 112-116 LB 2026: ritenuta acconto su servizi e imprese fuo

    Commi 112-116 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; applicazione operativa ai pagamenti dal 1° gennaio 2028.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per modalità attuative della ritenuta (codici tributo, certificazione unica, raccordo con CPB e cooperative compliance). Attesa entro il 2027 per applicazione dal 1° gennaio 2028. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    112. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall’attuazione della riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, all’ articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 . La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’ articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».

    113. All’articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’1 per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 , o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 . La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».

    114. Le rubriche dell’ articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell’articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , sono sostituite dalla seguente: «Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su altri redditi».

    115. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 114 si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

    116. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, all’ articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’articolo 5, comma 7 , del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , le parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 50.000».

  • Malattia in busta paga: comporto, carenza e integrazione

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    Durante la malattia il lavoratore conserva il posto per il periodo di comporto fissato dal CCNL. L’INPS eroga un’indennità dal 4° giorno, mentre i primi tre (carenza) sono a carico del datore nella misura stabilita dal contratto collettivo. L’importo netto in busta paga dipende dall’integrazione prevista dal proprio CCNL.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Malattia: chi paga e quando
    Periodo A carico di Misura
    Giorni 1-3 (carenza) Datore di lavoro (secondo CCNL) Varia per CCNL (0%-100%)
    Dal 4° giorno INPS Percentuale della retribuzione media giornaliera (varia per CCNL)
    Integrazione datore Datore di lavoro Fino al 100% per il periodo previsto dal CCNL
    Comporto (max assenza) Durata fissata dal CCNL

    Che cos'è il comporto

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore malato. La sua durata non è fissata dalla legge ma varia per CCNL: ogni contratto collettivo stabilisce quanti giorni (o mesi) di assenza per malattia sono tollerati prima che il datore possa recedere dal contratto.

    Il superamento del comporto non costituisce licenziamento disciplinare, ma un recesso per giustificato motivo oggettivo: il lavoratore ha comunque diritto al TFR e alle indennità di legge.

    La carenza: i primi tre giorni

    I primi tre giorni di malattia sono detti «di carenza»: l’INPS non eroga alcuna indennità. Il costo di questi giorni grava in tutto o in parte sul datore di lavoro secondo quanto previsto dal proprio CCNL. Alcuni contratti garantiscono il 100% della retribuzione fin dal primo giorno; altri prevedono una percentuale inferiore o nessuna copertura.

    L'integrazione contrattuale

    L’indennità INPS raramente copre l’intera retribuzione netta. Per ridurre la perdita economica, molti CCNL obbligano il datore a integrare l’indennità pubblica fino a una certa percentuale della retribuzione (spesso l’80% o il 100%) per un numero massimo di giorni nell’anno. Oltre quel limite, il lavoratore percepisce solo l’indennità INPS.

    Come leggere la busta paga durante la malattia

    In busta paga compariranno tipicamente: una trattenuta per i giorni non lavorati, una voce INPS malattia anticipata dal datore e riaddebitata all’istituto, e un’eventuale voce integrativa a carico aziendale. Il netto percepito può differire significativamente dallo stipendio ordinario a seconda del CCNL e del periodo di malattia.

    Casi pratici

    Tizio – tre giorni di influenza

    Tizio si ammala tre giorni: la carenza è interamente a suo carico o coperta dal datore secondo il CCNL applicato. L’INPS non interviene perché la malattia non supera il terzo giorno.

    Caia – ricovero di due settimane

    Caia è ricoverata 14 giorni. Dal 4° giorno l’INPS eroga l’indennità; il datore integra fino alla percentuale prevista dal CCNL. I giorni rientrano nel conteggio del comporto annuo.

    Sempronio – malattia prolungata vicina al comporto

    Sempronio ha già accumulato molte assenze nell’anno. Se raggiunge il tetto di comporto fissato dal suo CCNL, il datore può recedere dal contratto con preavviso, riconoscendo TFR e indennità di legge.

    Domande frequenti

    Cosa si intende per periodo di comporto?

    È il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il datore è obbligato a conservare il posto di lavoro. La durata è stabilita dal CCNL applicato al rapporto.

    Chi paga i primi tre giorni di malattia?

    I primi tre giorni (carenza) non sono coperti dall’INPS. Spetta al CCNL stabilire se e in quale misura il datore deve comunque retribuire quei giorni.

    L'INPS paga tutta la retribuzione durante la malattia?

    No. L’INPS eroga un’indennità che di norma non copre l’intera retribuzione. Molti CCNL prevedono un’integrazione a carico del datore per avvicinare il netto a quello ordinario.

    Quanti giorni di malattia posso fare in un anno?

    Dipende dal comporto previsto dal tuo CCNL. Non esiste un limite unico di legge: ogni contratto collettivo stabilisce quante assenze sono tollerate prima che il datore possa recedere.

    Il licenziamento durante la malattia è sempre vietato?

    Non sempre. Il divieto vale fino al superamento del comporto; una volta scaduto il periodo, il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo, rispettando preavviso e indennità.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 5 L. 40/2004 – Requisiti soggettivi

    Art. 5 L. 40/2004 – Requisiti soggettivi

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 274 LB 2026: diritti amministrativi comunicazioni elettroniche

    Comma 274 LB 2026: diritti amministrativi comunicazioni elettroniche

    Comma 274 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessario aggiornamento dell’Allegato 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) per la misura concreta dei diritti amministrativi e per la definizione di eventuali soglie di esenzione, con decreto MIMIT di concerto con MEF. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    274. L’ articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , è sostituito dal seguente: «Art. 16. – (Diritti amministrativi) – 1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’ articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell’allegato 12. Il Ministero, nel determinare l’entità della contribuzione, può definire eventuali soglie di esenzione. 3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».

  • Art. 15 D.Lgs. 198/2006 – Compiti e funzioni

    Art. 15 D.Lgs. 198/2006 – Compiti e funzioni

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse dell’Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo; c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell’unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità; d) promozione delle politiche di pari opportunità nell’ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l’esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione; g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali.

    2. La consigliera nazionale di parità, nell’ambito delle proprie competenze, determina le priorità d’intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e può svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e può pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.

    3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, è componente del Comitato nazionale di cui all’articolo 8.

    4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all’articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

    5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

    6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull’attività svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall’ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell’organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all’articolo 19. Si applica quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 515 Codice della Navigazione – Assicurazione della nave

    Art. 515 Codice della Navigazione – Assicurazione della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave. Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.

  • Art. 582 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria della relazione d’inchiesta

    Art. 582 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria della relazione d’inchiesta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.

  • Art. 30 D.Lgs. 174/2016 – Doveri delle parti

    Art. 30 D.Lgs. 174/2016 – Doveri delle parti

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

    2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 89 del codice di procedura civile.

  • Commi 439-452 LB 2026: crediti d’imposta ZES e ZLS, comunicazion

    Commi 439-452 LB 2026: crediti d’imposta ZES e ZLS, comunicazion

    Commi 439-452 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Sono previsti tre provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate: (a) commi 440 e 446 – approvazione modelli e modalità telematiche di comunicazione ZES e ZLS entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; (b) commi 441 e 447 – percentuale di riparto entro 10 giorni dalla scadenza delle integrative; (c) comma 449 – elementi informativi e modalità di trasmissione della comunicazione per il bonus straordinario 2026, entro il 16 febbraio 2026. Continua a operare in via residuale il DM 17 maggio 2024 (G.U. n. 117/2024) per la certificazione tecnica degli investimenti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’ articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024 . La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.

    440. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

    441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 438 del presente articolo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.

    442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 441 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027: a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 439, secondo periodo; b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028; c) l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto.

    443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

    444. Le disposizioni di cui all’ articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 , si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

    445. Ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui al comma 444, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.

    446. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 445 e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

    447. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la percentuale è pari al 100 per cento.

    448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’ articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , spetta, nell’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta di cui all’ articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 .

    449. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all’Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d’imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , come determinato sulla base dell’ articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , non può comunque eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024 .

    450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , il credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L’importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d’imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

    451. Il contributo di cui al comma 448 è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’ articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .

    452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , e del citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

  • Art. 136 TUIR: Determinazione dell’imposta dovuta

    Art. 136 TUIR: Determinazione dell’imposta dovuta

    Art. 136 TUIR – Determinazione dell’imposta dovuta (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 9

    “1. La societa’ controllante, effettuando la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, determina il reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola l’imposta corrispondente. 2. Dall’imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d’imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate all’estero a titolo definitivo secondo i criteri di cui all’articolo 165 e ai commi da 3 a 6.
    3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e’ accreditabile l’imposta estera e’ calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera. L’eventuale eccedenza dell’imposta estera e’ utilizzabile nei periodi d’imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui all’articolo 165.
    4. Fino a concorrenza della quota d’imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all’esercizio dell’opzione, il credito per imposte pagate all’estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se distribuito.
    5. Ai fini dell’applicazione del comma 4, si considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi piu’ recenti.
    6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti piu’ societa’ controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, le societa’ controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa’ si fossero avvalse del consolidato. Le societa’ ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo, una o piu’ societa’ a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 588 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 588 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Delle cause per sinistri marittimi Sezione I Della competenza

  • Art. 51 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica

    Art. 51 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un White Paper sulle cripto-attività per un token di moneta elettronica contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato III:

    a) informazioni sull’emittente del token di moneta elettronica;

    b) informazioni sul token di moneta elettronica;

    c) informazioni sull’offerta al pubblico del token di moneta elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione;

    d) informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al token di moneta elettronica;

    e) informazioni relative alla tecnologia sottostante;

    f) informazioni sui rischi;

    g) informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere il token di moneta elettronica.

    Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’emittente che effettua l’offerta al pubblico del token di moneta elettronica o ne chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token di moneta elettronica o chiede la sua ammissione alla negoziazione.

    2. Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

    3. Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile: «Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

    4. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara che:

    a) il token di moneta elettronica non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

    b) il token di moneta elettronica non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

    5. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’organo di amministrazione dell’emittente del token di moneta elettronica. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’organo di amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono complete, corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

    6. Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’offerta al pubblico del token di moneta elettronica o sulla prevista ammissione di tale token alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche delle cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a prendere una decisione informata. La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

    a) dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

    b) il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token di moneta elettronica sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

    c) l’offerta al pubblico del token di moneta elettronica non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

    d) il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

    La sintesi indica che i possessori del token di moneta elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale e specifica le condizioni di rimborso.

    7. Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

    8. Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se il token di moneta elettronica è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

    9. Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

    10. L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    11. Gli emittenti di token di moneta elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività alla rispettiva autorità competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione. Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione dei White Paper sulle cripto-attività prima della loro pubblicazione.

    12. Qualsiasi fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione del token di moneta elettronica è descritto in un White Paper sulle cripto-attività modificato redatto dagli emittenti, notificato alle autorità competenti e pubblicato sul sito web degli emittenti.

    13. Prima di offrire il token di moneta elettronica al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione di tale token alla negoziazione, l’emittente di tale token di moneta elettronica pubblica un White Paper sulle cripto-attività sul proprio sito web.

    14. L’emittente del token di moneta elettronica fornisce all’autorità competente, congiuntamente alla notifica del White Paper sulle cripto-attività a norma del paragrafo 11 del presente articolo, le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 4. L’autorità competente comunica all’ESMA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte dell’emittente, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 4. L’autorità competente comunica altresì all’ESMA qualsiasi White Paper sulle cripto-attività modificato e qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente del token di moneta elettronica. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 4, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione o, nel caso di un White Paper sulle cripto-attività modificato, o nel caso di revoca dell’autorizzazione.

    15. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.