Autore: Andrea Marton

  • Art. 27-bis DPR 445/2000

    Art. 27-bis DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 21 D.Lgs. 259/2003 – Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

    Art. 21 D.Lgs. 259/2003 – Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell’articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall’autorizzazione generale, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso o agli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare: a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell’allegato 1 e l’osservanza degli obblighi specificati all’articolo 13 comma 2; b) per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni specificate nell’allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità nell’ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata; c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d’uso; d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori; e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti; f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell’analisi di mercato; g) per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione; h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell’articolo 22; i) per realizzare mappature geografiche; l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.

    2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.

    3. Per quanto riguarda i diritti d’uso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.

    4. Quando il Ministero e l’Autorità richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l’uso che intendono farne.

    5. Il Ministero, l’Autorità non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell’ articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 10 D.Lgs. 198/2006 – Compiti del Comitato

    Art. 10 D.Lgs. 198/2006 – Compiti del Comitato

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell’ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 8, comma 1, e in particolare: a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi in materia di promozione delle pari opportunità per le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da programmare nell’anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di azione positiva; d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi; h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all’adozione di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive; i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego; l) può richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale; m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego; o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che limitano l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari; p) svolge le attività di monitoraggio e controllo dei progetti già approvati, verificandone la corretta attuazione e l’esito finale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 6 DPR 487/1994 – Equilibrio di genere

    Art. 6 DPR 487/1994 – Equilibrio di genere

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 10 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 10 D.Lgs. 1/2018 – Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 11, comma 1, legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

    2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

    3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all’articolo 2, comma 7.

    4. Nella direttiva di cui all’articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l’efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 131 DPR 495/1992 – Segnali di località e di localizzazione

    Art. 131 DPR 495/1992 – Segnali di località e di localizzazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali che localizzano il territorio ai fini della circolazione stradale sono del tipo: a) segnali di località e fine località; b) localizzazione di punti di pubblico interesse.

    2. I segnali di località si suddividono in: a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro abitato e devono essere a fondo bianco con cornice e lettere nere; b) facoltativi, che possono essere disposti all'inizio e alla fine del territorio regionale o provinciale.

    3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al comma 1, lettera a) ha di massima le seguenti dimensioni: a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località; b) per le installazioni al di sopra della carreggiata: altezza 90/160 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località con un massimo di 350 cm.

    4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142, comma 1, e 156, comma 3, del codice. Pertanto non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITÀ e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE. Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO.

    5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di località devono essere riportati per intero e senza abbreviazioni. Quando la località ha nome composto, l'iscrizione può essere riportata su due righe. Questi segnali devono essere posti all'inizio dell'abitato lungo tutte le strade dirette alla località segnalata. Qualora si tratti di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo può figurare, tra parentesi ed in carattere ridotto, al di sotto del nome della località segnalata.

    6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) è costituito dalla combinazione di un segnale di località sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di conferma recante i nomi di due o tre località successive, integrati dalle rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti: a) dimensioni suggerite 120 x 160 cm; b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle località seguenti; c) prima riga in alto il prossimo centro abitato; d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia. Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da solo.

    7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275) e INIZIO E FINE PROVINCIA (fig.II.276) sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo di strada sulla quale sono installati, con cornici ed iscrizioni bianche. Il nome della regione o provincia in cui si entra è posto superiormente, quello della regione o provincia da cui si esce, posto inferiormente, è barrato con una fascia obliqua rossa, come nel segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite del segnale sono di 90 x 200 cm.

    8. Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opera. L'ente proprietario o concessionario della strada deve imporre il ripristino a chi è tenuto e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni, può provvedervi d'ufficio con l'addebito delle relative spese. All'uopo comunicherà, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto tenuto, la nota delle spese, con diffida a versarle entro venti giorni dal ricevimento della nota. Se nel termine fissato il versamento non è effettuato, l'ente proprietario si rivolge al Prefetto che, entro trenta giorni emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

    9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico interesse, non altrimenti individuabili, possono essere installati in corrispondenza dei posti di pronto soccorso, stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni, ospedale, comune, polizia municipale, ecc..

    10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure da II.100 a II.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che indicano servizi di impianti utili (tab. II.8). Il colore del fondo è bianco, con cornice e freccia nera (figure da II.277 a II.284).

  • Commi 491-493 LB 2026: revisione prezzi appalti ferroviari e stradali

    Commi 491-493 LB 2026: revisione prezzi appalti ferroviari e stradali

    Commi 491-493 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 492 impone al MIT una ricognizione degli interventi finanziati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale ricognizione (atto amministrativo non normativo) condiziona l’operatività concreta del meccanismo dei commi 492-493. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    491. All’ articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»; b) al terzo periodo, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «fino alla data di fine lavori»; c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l’adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all’importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni».

    492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessario, può essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l’applicazione della normativa concernente il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 : a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

    493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

  • Art. 20 L. 218/1995 – Capacità giuridica delle persone fisiche

    Art. 20 L. 218/1995 – Capacità giuridica delle persone fisiche

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 721 LB 2026: versamento all’entrata residui FSC

    Comma 721 LB 2026: versamento all’entrata residui FSC

    Comma 721 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Infrastrutture Trasporti

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    721. Le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 1.482 milioni di euro nell’anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell’anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi da 750 a 755 del presente articolo. Sono, altresì, versate all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2026 le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 , relative alle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017 , integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020 , già destinate alle finalità di cui all’ articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , ovvero a quelle di cui all’ articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 .

  • Art. 115 DPR 495/1992 – Segnali di divieto in generale

    Art. 115 DPR 495/1992 – Segnali di divieto in generale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli utenti il transito o determinate direzioni di marcia, una particolare manovra, ovvero impongono limitazioni.

    2. I segnali di divieto si dividono in generici o specifici: sono generici quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono specifici quelli afferenti solo a categorie di veicoli o a particolari categorie di utenti.

  • Commi 298-301 LB 2026: commissariamento dell’Agenzia ItaliaMeteo

    Commi 298-301 LB 2026: commissariamento dell’Agenzia ItaliaMeteo

    Commi 298-301 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 27 febbraio 2026 (commi 298, 300, 300-bis); commi 299 e 301 dal 1° gennaio 2026. Modificati dal D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, art. 18.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso il nuovo statuto dell’Agenzia ItaliaMeteo entro il 30 giugno 2026, su proposta del Commissario straordinario, in coerenza con il comma 557 dell’art. 1 L. 205/2017 come sostituito dalla lettera e) del comma 297 LB 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell’Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato Commissario straordinario dell’Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro il 30 giugno 2026, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo. La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    299. Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell’Agenzia.

    300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell’Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo. In fase di prima applicazione, per garantire l’idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’Agenzia, l’incarico del nuovo direttore è conferito ai sensi dell’ articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. 300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza dell’incarico da essi ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.

    301. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l’Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’ articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , come sostituito dalla lettera f) del comma 297 del presente articolo.

  • Commi 463-466 LB 2026: credito d’imposta ZES unica agricoltura

    Commi 463-466 LB 2026: credito d’imposta ZES unica agricoltura

    Commi 463-466 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; finestre comunicative 31 marzo-30 maggio e 20 novembre-2 dicembre 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso il provvedimento direttoriale AdE che fissa la percentuale di ricalcolo entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa (entro 12 dicembre 2026). Per le grandi imprese agricole è richiesta la decisione di approvazione della Commissione UE ex art. 108(3) TFUE. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    463. Per l’anno 2026, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’ articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 462 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell’Agenzia delle entrate per l’anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

    464. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2026 dal comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 462 del presente articolo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 463. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024 .

    465. Il credito d’imposta di cui all’ articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 462 del presente articolo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’ articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .

    466. Il credito d’imposta di cui all’ articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 462 del presente articolo, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022 , che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea , alcune categorie di aiuti, e in particolare dall’articolo 14 del citato regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21 , 24 , 27 , 29 , 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte II degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria. Queste ultime possono beneficiare del credito d’imposta di cui all’ articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , come modificato dal comma 462 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del medesimo articolo 16-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell’ articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea . Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla disciplina europea di riferimento.