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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 491-493 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 492 impone al MIT una ricognizione degli interventi finanziati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale ricognizione (atto amministrativo non normativo) condiziona l’operatività concreta del meccanismo dei commi 492-493. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 legge , sono apportate le seguenti modificazioni:15 luglio 2022, n. 91 a) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»; b) al terzo periodo, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «fino alla data di fine lavori»; c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l’adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all’importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni». . Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessario, può essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l’applicazione della normativa concernente il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, :comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti. . Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

In sintesi

  • Comma 491: la revisione prezzi straordinaria dell'art. 26, comma 12, D.L. 50/2022 viene prorogata fino all'adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  • Soppressa la limitazione temporale («31 dicembre 2025») per gli interventi del terzo periodo: l'esclusione si estende fino alla data di fine lavori.
  • Adeguamento percentuale fino al 35% per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026, calcolato come differenza tra variazione dei prezzari Ferrovie-ANAS e adeguamento monetario già riconosciuto.
  • Comma 492: il MIT effettua entro 90 giorni una ricognizione degli interventi finanziati; stazioni appaltanti usano accantonamenti per imprevisti (fino al 70%) e ribassi d'asta.
  • Comma 493: al raggiungimento dell'80% dell'utilizzo delle somme di revisione prezzi scattano procedure di reintegro con possibile riduzione di opere in programmazione.
La cornice: l'art. 26 D.L. 50/2022 e la crisi dei prezzi

L'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in L. 15 luglio 2022, n. 91) ha introdotto una disciplina straordinaria di revisione prezzi negli appalti pubblici a fronte degli aumenti eccezionali dei costi delle materie prime e dell'energia conseguenti al conflitto russo-ucraino. Il comma 12 di quell'articolo ha previsto un meccanismo specifico per gli appalti delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A., calibrato sulla peculiarità dei prezzari interni adottati da quei soggetti.

Comma 491: la triplice modifica all'art. 26, comma 12

Il comma 491 della L. 199/2025 interviene su tre punti dell'art. 26, comma 12, D.L. 50/2022. Primo intervento (lett. a)): viene prorogata la finestra temporale di applicazione del meccanismo, sostituendo le parole «fino al 31 dicembre 2025» con «fino all'adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026». La proroga è quindi mobile (legata all'adozione dei nuovi prezzari) ma con tetto al 31 dicembre 2026. Secondo intervento (lett. b)): al terzo periodo, dopo «non si applica» vengono inserite le parole «fino alla data di fine lavori»: la deroga al limite temporale ordinario viene estesa per tutta la durata delle lavorazioni. Terzo intervento (lett. c)): si inserisce un nuovo periodo che fissa al 35% il limite massimo dell'adeguamento percentuale, calcolato come differenza tra la variazione dei prezzari di riferimento (Ferrovie e ANAS) tra stipula del contratto e contabilizzazione, sottratto l'eventuale adeguamento monetario già previsto contrattualmente.

Il significato economico del 35%

Il tetto del 35% rappresenta il cap massimo riconoscibile a titolo di adeguamento straordinario per le lavorazioni dal 1° gennaio 2026. La formula tiene conto sia della variazione dei prezzari (componente di mercato) sia dell'adeguamento monetario contrattuale (componente preesistente), evitando duplicazioni. Si tratta di un meccanismo di calcolo simmetrico a quello già sperimentato negli anni precedenti, con la specifica del cap quantitativo che fornisce certezza sia alle stazioni appaltanti sia all'impresa.

Comma 492: ricognizione MIT e fonti di copertura

Il comma 492 impone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della L. 199/2025, una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nei commi 490 e 491. La ricognizione deve indicare elementi identificativi, risorse finanziarie autorizzate e cronoprogrammi procedurali e finanziari. L'elenco è aggiornabile annualmente. Per fronteggiare i maggiori oneri, le stazioni appaltanti utilizzano due fonti di copertura interne al quadro economico dell'intervento: (a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti, nel limite massimo del 70%, fatti salvi gli impegni contrattuali già assunti, oltre alle somme a disposizione stanziate annualmente; (b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non già diversamente destinate. Resta ferma l'applicazione della normativa sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili dell'art. 26, comma 7, D.L. 50/2022.

Comma 493: meccanismo di reintegro all'80%

Il comma 493 introduce un sistema di allerta finanziaria: quando le somme disponibili per la revisione prezzi (determinate ai sensi del comma 492) risultano utilizzate o impegnate per l'80% o più, la stazione appaltante deve attivare in tempo utile le procedure per il reintegro. Sono indicate tre vie alternative o cumulative: (i) riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale; (ii) riduzione delle opere nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma con il Ministero concedente; (iii) utilizzo delle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento. Si tratta di una clausola di salvaguardia che, di fatto, può portare a una rimodulazione del programma infrastrutturale per garantire la copertura della revisione prezzi su opere prioritarie.

Coordinamento con il Codice dei contratti pubblici

Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) disciplina, all'art. 60, la revisione prezzi ordinaria con riferimento agli indici di settore e a clausole contrattuali predefinite. La normativa straordinaria dei commi 491-493 si pone come deroga e integrazione: si applica agli appalti delle società del gruppo Ferrovie e di ANAS, soggetti che operano nel comparto dei settori speciali ai sensi degli artt. 141 e seguenti del medesimo Codice. La programmazione triennale richiamata dal comma 493 è quella dell'art. 37 D.Lgs. 36/2023.

Profili contabili per le imprese appaltatrici

L'adeguamento prezzi riconosciuto all'appaltatore costituisce, ai fini reddituali, un componente di ricavo da rilevare per competenza nell'esercizio di maturazione del diritto, ai sensi dell'art. 109 TUIR (D.P.R. 917/1986). Per i lavori pluriennali si applica il criterio della valutazione delle rimanenze ex art. 93 TUIR, con corrispondente rilevazione del corrispettivo aggiuntivo nelle rimanenze finali. Ai fini IVA, l'adeguamento prezzi è soggetto all'imposta secondo l'aliquota propria dell'appalto principale (art. 13 D.P.R. 633/1972 sulla base imponibile), con obbligo di emissione di nota di variazione in aumento ex art. 26 D.P.R. 633/1972.

Profili contrattuali e contenziosi

L'applicazione del meccanismo richiede l'inserimento o l'integrazione di clausole contrattuali che recepiscano il nuovo regime. Le controversie sull'effettivo importo riconosciuto seguono il rito ordinario degli appalti pubblici, con possibilità di ricorrere all'accordo bonario ex art. 215 D.Lgs. 36/2023 e all'arbitrato. La giurisprudenza amministrativa sviluppatasi sull'art. 26 D.L. 50/2022 negli ultimi anni offre criteri interpretativi: in particolare, sui presupposti applicativi, sul calcolo della variazione percentuale e sui rapporti con le clausole di adeguamento monetario contrattualmente previste.

Profili di responsabilità per RUP e direttori dei lavori

Il responsabile del procedimento (RUP) e il direttore dei lavori (DL) hanno specifici obblighi di rendicontazione e verifica delle quantità eseguite e contabilizzate (rilevanti ai sensi del nuovo periodo del comma 12). L'inadempimento di tali obblighi può esporre a responsabilità erariale ex L. 19/1994 e successive modifiche, soprattutto se la mancata o errata contabilizzazione genera un riconoscimento di adeguamento prezzi non dovuto o inferiore al dovuto.

Profili per gli enti locali stazioni appaltanti

Benché il meccanismo dell'art. 26, comma 12, sia tipicamente riferito a Ferrovie e ANAS, la disciplina dei commi 492 e 493 sui fondi di copertura (accantonamenti per imprevisti, ribassi d'asta, programmazione triennale) ha portata generale e interessa tutte le stazioni appaltanti che applicano la normativa straordinaria di revisione prezzi. Gli enti locali devono dunque verificare l'impatto sulla propria programmazione e, in caso di superamento della soglia 80%, attivare le procedure di reintegro previste dal comma 493.

Coordinamento con l'art. 119 Cost.

La disciplina della revisione prezzi tocca trasversalmente il sistema delle risorse pubbliche destinate alle infrastrutture, profilo che si raccorda con l'art. 119 Cost. sull'autonomia finanziaria di enti locali e Regioni. Quando le opere oggetto di revisione prezzi sono finanziate con risorse statali trasferite a enti territoriali, la rimodulazione richiesta dal comma 493 deve essere coordinata tra livelli di governo, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Conclusione operativa

I commi 491-493 stabilizzano e ricalibrano la disciplina straordinaria della revisione prezzi per gli appalti del comparto ferroviario e stradale, garantendo continuità al meccanismo introdotto nel 2022 ed estendendone l'efficacia fino al 31 dicembre 2026 (o all'adozione dei nuovi prezzari). Il tetto del 35% offre certezza alle parti, mentre il sistema di alert all'80% impone alle stazioni appaltanti una vigilanza attiva sulla sostenibilità finanziaria del programma. Per le imprese del comparto si conferma un quadro favorevole all'adeguamento dei corrispettivi a fronte degli aumenti dei prezzi di mercato.

Domande frequenti

Quando si applica la nuova soglia del 35% di adeguamento prezzi?

La nuova lettera c) del comma 491 introduce un cap del 35% per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori a partire dal 1° gennaio 2026 e fino alla data di fine lavori. L'adeguamento è calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari Ferrovie/ANAS vigenti alla stipula e alla contabilizzazione, sottratto l'eventuale adeguamento monetario già previsto da clausole contrattuali. Resta fermo l'adeguamento monetario contrattuale, che opera in via autonoma. Il meccanismo si applica solo agli appalti che ricadono nell'art. 26, comma 12, D.L. 50/2022, quindi tipicamente a quelli delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A.

Cosa devono fare in concreto le stazioni appaltanti dopo il comma 492?

Il comma 492 impone al MIT una ricognizione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della L. 199/2025 (quindi entro fine marzo 2026) degli interventi finanziati rientranti nei commi 490 e 491. Le stazioni appaltanti, per fronteggiare i maggiori oneri da revisione prezzi, devono attingere a due fonti interne al quadro economico: gli accantonamenti per imprevisti (entro il 70%, salvi gli impegni già assunti) e i ribassi d'asta non diversamente destinati. Resta ferma l'applicazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili dell'art. 26, comma 7, D.L. 50/2022. La gerarchia operativa è chiara: prima le fonti interne, poi il fondo statale di sostegno.

Quando scatta l'obbligo di reintegro previsto dal comma 493?

L'obbligo scatta quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate dal comma 492, risultano utilizzate o impegnate in misura pari o superiore all'80%. A quel punto la stazione appaltante deve attivare in tempo utile le procedure di reintegro mediante tre vie alternative o cumulative: riduzione delle opere nella programmazione triennale (art. 37 D.Lgs. 36/2023), riduzione delle opere nell'elenco annuale o nel contratto di programma con il Ministero concedente, ricorso alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento. La norma non impone una singola soluzione: la stazione appaltante valuta caso per caso, in base al programma e alla priorità delle opere.

Come si rileva contabilmente l'adeguamento prezzi per l'impresa appaltatrice?

L'adeguamento prezzi riconosciuto all'appaltatore costituisce un componente di ricavo da rilevare per competenza nell'esercizio in cui matura il diritto, ai sensi dell'art. 109 TUIR (D.P.R. 917/1986). Per i lavori pluriennali si applica il criterio dell'art. 93 TUIR sulla valutazione delle rimanenze, con corrispondente integrazione del corrispettivo nelle rimanenze finali. Ai fini IVA, l'adeguamento è soggetto all'aliquota dell'appalto principale (art. 13 D.P.R. 633/1972 sulla base imponibile), con emissione di nota di variazione in aumento ex art. 26 D.P.R. 633/1972 a integrare la fattura originaria. Vanno verificate le clausole contrattuali sul momento di esigibilità del corrispettivo aggiuntivo.

Il meccanismo dei commi 491-493 si applica anche agli appalti degli enti locali?

L'art. 26, comma 12, D.L. 50/2022 modificato dal comma 491 ha portata limitata: si riferisce agli appalti delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A., con utilizzo dei prezzari interni di tali soggetti. Tuttavia, il sistema dei commi 492 e 493 (ricognizione MIT, uso di accantonamenti per imprevisti e ribassi d'asta, soglia 80% per il reintegro) richiama anche il comma 490 e l'utilizzo dei fondi opere indifferibili, con potenziali ricadute più ampie sull'intero sistema della revisione prezzi straordinaria. Gli enti locali stazioni appaltanti devono verificare caso per caso se i propri appalti rientrano nel perimetro applicativo, tipicamente attraverso l'esame del finanziamento e del soggetto realizzatore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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