Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Maternità flessibile: un mese prima e quattro dopo

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    La lavoratrice può scegliere di posticipare l’astensione pre-parto a un solo mese, lavorando fino a un mese prima della data presunta, a condizione che il medico e il datore attestino che la prosecuzione del lavoro non è pregiudizievole. In cambio ottiene quattro mesi di congedo dopo il parto.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 20

    Tabella riepilogativa

    Maternità flessibile vs ordinaria a confronto
    Modalità Pre-parto Post-parto Totale
    Ordinaria 2 mesi 3 mesi 5 mesi
    Flessibile (art. 20) 1 mese 4 mesi 5 mesi
    Flessibilità totale post-parto 0 mesi 5 mesi 5 mesi

    Cos'è e come funziona la flessibilità

    L’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 consente alla lavoratrice di chiedere di posticipare l’inizio del congedo a un mese prima della data presunta del parto, lavorando per il secondo mese che ordinariamente sarebbe di astensione. Il periodo non goduto si trasferisce dopo il parto, portando il congedo post-parto a 4 mesi. Il totale rimane invariato a 5 mesi.

    I requisiti: doppia certificazione

    La flessibilità richiede due condizioni cumulative: il medico specialista del SSN o il medico competente aziendale deve attestare che la prosecuzione dell’attività non è pregiudizievole per la salute della lavoratrice e del nascituro; il datore di lavoro deve confermare che le mansioni svolte non espongono a rischi incompatibili con la gravidanza avanzata. In assenza di anche uno solo di questi consensi, la modalità ordinaria rimane obbligatoria.

    Opzione di astensione totale dopo il parto

    Esiste anche una terza opzione, ammessa dalla normativa e dalla prassi INPS: la lavoratrice può assentarsi esclusivamente dopo il parto, per 5 mesi, a condizione che il medico attesti l’assenza di rischi e che il datore concordi. In questo caso si lavora fino al giorno del parto. Questa ipotesi è ammessa solo con certificazione medica rafforzata.

    Casi pratici

    Tizio – lavoratrice che preferisce più tempo col neonato

    Federica lavora come impiegata amministrativa, mansione compatibile con la gravidanza avanzata. Il medico certifica l’assenza di rischi, il datore concorda. Federica lavora fino a un mese prima del parto e gode di 4 mesi di congedo post-parto, potendo così trascorrere più tempo con il bambino nei primi mesi.

    Caia – medico che nega il nulla osta

    Cristina vorrebbe la maternità flessibile, ma il ginecologo rileva una gravidanza con complicazioni e non rilascia la certificazione necessaria. Cristina rimane quindi al regime ordinario (2 mesi prima + 3 mesi dopo), senza possibilità di derogare.

    Sempronio – mansione a rischio: flessibilità negata

    Irene lavora come operaia in un impianto con esposizione a vibrazioni. Anche se il medico non rileva problemi di salute, il datore non può certificare l’assenza di rischi ambientali: la maternità flessibile è esclusa e si applica il regime ordinario, con eventuale astensione anticipata.

    Domande frequenti

    Chi deve dare il via libera alla maternità flessibile?

    Sia il medico (specialista del SSN o medico competente) sia il datore di lavoro devono attestare l’assenza di rischi. Basta il diniego di uno solo per escludere la flessibilità.

    La maternità flessibile riduce l'indennità totale?

    No. L’indennità all’80% copre gli stessi 5 mesi complessivi, indipendentemente dalla distribuzione pre/post-parto scelta.

    Si può lavorare fino al giorno del parto?

    È possibile solo con certificazione medica rafforzata e accordo del datore. È un’ipotesi eccezionale, non la regola.

    Come si comunica la scelta al datore e all'INPS?

    La lavoratrice presenta al datore e all’INPS la propria scelta con il certificato medico allegato, indicando la nuova data di inizio dell’astensione (un mese prima della data presunta del parto).

    Cosa succede se il parto anticipa durante il mese lavorato?

    Se il parto avviene anticipatamente durante il periodo in cui la lavoratrice stava ancora lavorando, il congedo obbligatorio scatta automaticamente dalla data del parto, e i giorni residui si aggiungono al post-parto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private

    CCNL Farmacie Private

    In sintesi

    Il CCNL Farmacie Private disciplina il periodo di prova con durate differenziate per livello. Le tipologie contrattuali ammesse sono: tempo indeterminato, tempo determinato, part-time, apprendistato professionalizzante e somministrazione di lavoro. Il contratto a tempo determinato segue i limiti quantitativi del D.Lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
    Platea
    ~70.000 dipendenti farmacie private

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova – CCNL Farmacie Private per livello
    Livello Profilo tipo Durata massima periodo di prova
    Quadro / 1° livello Farmacista direttore / resp. 6 mesi
    2° livello Farmacista collaboratore 4 mesi
    3° livello Addetto qualificato 3 mesi
    4° livello Commesso di farmacia 2 mesi
    5° – 6° livello Magazziniere, ausiliario 1 mese

    Il periodo di prova deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio, a pena di inapplicabilità. Non può essere rinnovato per lo stesso livello e mansioni.

    Il periodo di prova: disciplina e diritti

    Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto di lavoro in cui entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione (art. 2096 c.c.). Il CCNL Farmacie Private fissa la durata massima per ciascun livello: da 1 mese per i livelli inferiori (magazzinieri, ausiliari) fino a 6 mesi per i Quadri e i farmacisti direttori.

    Condizioni essenziali per la validità del periodo di prova:

    • Deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale prima dell’inizio del servizio
    • Deve indicare il livello di inquadramento e le mansioni affidate
    • Non può essere rinnovato per lo stesso lavoratore, stesso datore, stesso livello e stesse mansioni
    • Non può superare la durata massima contrattuale per quel livello

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione contrattuale piena, al versamento dei contributi previdenziali e alla protezione contro gli infortuni (INAIL). In caso di malattia o infortunio, il periodo di prova si sospende per la durata dell’assenza.

    Contratto a tempo determinato in farmacia

    Il D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018) consente i contratti a tempo determinato entro il limite del 20% dell’organico a tempo indeterminato (con alcune deroghe per le piccole aziende). Per le farmacie, il principale motivo di utilizzo del tempo determinato è la sostituzione di farmacisti assenti (maternità, malattia, ferie estive prolungate).

    Limiti principali:

    • Durata massima: 24 mesi (proroghe comprese) tra stesso datore e stesso lavoratore per lo stesso livello
    • Numero massimo di proroghe: 4 nel corso del contratto
    • Causale obbligatoria per i contratti di durata superiore a 12 mesi (esigenze temporanee, sostituzioni, stagionalità)

    Il lavoratore a termine ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore a tempo indeterminato di pari livello (principio di non discriminazione ex D.Lgs. 368/2001, ora D.Lgs. 81/2015 art. 25).

    Part-time, apprendistato e somministrazione

    Il contratto part-time (orizzontale, verticale o misto) è frequente nelle farmacie, specie per coprire i turni pomeridiani o festivi con personale a ridotto orario. Il CCNL disciplina le specifiche modalità di utilizzo del part-time nel settore, inclusa la clausola di elasticità (variazione dell’orario concordata individualmente) e di flessibilità (distribuzione dell’orario).

    L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015 artt. 41-47) è utilizzabile per i giovani tra 18 e 29 anni con durata da 3 a 5 anni a seconda del livello di inquadramento finale. Il CCNL può prevedere una retribuzione ridotta in ingresso (sottoinquadramento di 2 livelli nei primi anni).

    La somministrazione di lavoro (tramite agenzia interinale) è consentita per esigenze temporanee nel rispetto dei limiti quantitativi del CCNL. Il lavoratore somministrato ha diritto alla retribuzione del CCNL applicato dalla farmacia utilizzatrice.

    Assunzione di farmacisti: adempimenti specifici

    L’assunzione di un farmacista collaboratore richiede adempimenti aggiuntivi rispetto agli altri livelli:

    • Verifica dell’iscrizione all’Albo dei Farmacisti (Ordine provinciale competente): il farmacista non abilitato non può svolgere le mansioni riservate per legge
    • Comunicazione alla ASL/farmacia ASL competente per territorio nei casi previsti dalla normativa regionale
    • Indicazione nel contratto del livello di inquadramento con riferimento alla specifica responsabilità assegnata (sostituto del titolare, farmacista di turno, ecc.)

    Il titolare di farmacia risponde personalmente della presenza di un farmacista abilitato durante l’orario di apertura: l’assenza ingiustificata del farmacista può comportare la chiusura forzata della farmacia da parte dell’autorità sanitaria.

    Casi pratici

    Tizio – Fine del periodo di prova positivo
    Tizio (farmacista 2° livello) viene assunto con 4 mesi di prova. Al terzo mese si ammala per 10 giorni: il periodo di prova si sospende. La prova effettiva dura quindi 4 mesi + 10 giorni. Al superamento della prova, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato senza bisogno di un nuovo atto scritto.
    Caia – Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità
    Caia viene assunta a tempo determinato per sostituire la farmacista in maternità (causa di sostituzione documentata: valida anche oltre 12 mesi). Il contratto dura 7 mesi. Al rientro della titolare in maternità, il contratto di Caia cessa automaticamente senza preavviso (la sostituzione era la causale). Caia riceve TFR e ratei proporzionali.
    Sempronio – Apprendistato professionalizzante
    Sempronio, 21 anni, viene assunto come apprendista commesso (livello finale atteso: 4°). Il CCNL prevede un inquadramento iniziale di 2 livelli inferiore: Sempronio parte dal 6° livello con retribuzione proporzionata. Dopo 24 mesi passa al 5° livello; al termine dell’apprendistato (36 mesi totali) viene inquadrato definitivamente al 4° livello con contratto a tempo indeterminato, salvo recesso entro 30 giorni dalla scadenza.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, deve essere concordato per iscritto prima dell’inizio del servizio. Se non è previsto per iscritto nel contratto individuale, non è valido e il lavoratore è a tutti gli effetti assunto a tempo indeterminato fin dal primo giorno.
    Quanti contratti a tempo determinato posso fare con lo stesso datore?
    Il totale non può superare 24 mesi (proroghe incluse) tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore per lo stesso livello. Oltre i 12 mesi è richiesta una causale specifica. Superato il limite, il rapporto si converte automaticamente in tempo indeterminato.
    Il farmacista assunto deve essere iscritto all'Ordine?
    Sì. Per svolgere le mansioni riservate per legge al farmacista (dispensazione su ricetta, preparazioni galeniche, sostituzione del titolare), l’iscrizione all’Albo provinciale è condizione necessaria. Il titolare verifica l’iscrizione prima dell’assunzione e periodicamente durante il rapporto.
    Il lavoratore part-time può essere convertito a tempo pieno?
    Sì, previo accordo individuale scritto. Il lavoratore part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per lo stesso livello, se il datore apre nuove posizioni full-time. Deve manifestare per iscritto la propria disponibilità.
    Cos'è la clausola di elasticità nel part-time?
    È una clausola del contratto part-time che consente al datore di modificare la collocazione temporale dell’orario convenuto (es. spostare il turno da mattina a pomeriggio) con un preavviso minimo e una maggiorazione economica. Deve essere concordata per iscritto con il lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 133 DPR 495/1992 – Segnale nome-strada

    Art. 133 DPR 495/1992 – Segnale nome-strada

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.

    2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.

    3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.

    4. Il segnale nome-strada può essere applicato: a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290); b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291); c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi; d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro; e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.

    5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

    6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).

    7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).

    8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

  • Art. 103 Bis TUIR: Enti creditizi e finanziari

    Art. 103 Bis TUIR: Enti creditizi e finanziari

    Art. 103 bis TUIR – Enti creditizi e finanziari. (N.D.R.: “Ai sensi dell’art. 2, comma 2, L. n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.”)

    In vigore dal 10/12/2000 al 12/12/2003

    Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 2

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni ‘fuori bilancio’, in corso alla data di chiusura dell’esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d’interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l’andamento di un indice su titoli, valute o tassi d’interesse. 2. La valutazione di cui al comma 1 e’ effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di quest’ultimo valore, si assume:
    a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio;
    b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore
    determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell’articolo 61;
    c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87;
    d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9.
    2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
    3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita’ di copertura dei rischi relativi ad attivita’ e passivita’ produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita’ di copertura di rischi connessi a specifiche attivita’ e passivita’, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita’ di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita’ e passivita’. A tal fine l’operazione si considera di copertura quando ha l’obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attivita’ e passivita’ o di insiemi di attivita’ e passivita’.”

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  • Art. 635 Codice della Navigazione – Avviso di deposito dello stato attivo e passivo

    Art. 635 Codice della Navigazione – Avviso di deposito dello stato attivo e passivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo è comunicato all'armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione mediante affissione nell'albo.

  • Art. 16 D.Lgs. 1/2018 – Tipologia dei rischi di protezione civile

    Art. 16 D.Lgs. 1/2018 – Tipologia dei rischi di protezione civile ( Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. L’azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all’articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

    2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l’azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

    3. Non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell’implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

  • Art. 46 D.Lgs. 259/2003 – Variazioni non sostanziali degli impianti

    Art. 46 D.Lgs. 259/2003 – Variazioni non sostanziali degli impianti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l’interessato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all’Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell’impianto a quanto dichiarato. 1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell’ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura già assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 240 LB26: assunzioni straordinarie polizia penitenziaria 2.000 unità

    Comma 240 LB26: assunzioni straordinarie polizia penitenziaria 2.000 unità

    Comma 240 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pa Dipendenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi i bandi di concorso pubblicati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per le assunzioni straordinarie di 500 unità (2026), 1.000 (2027) e 500 (2028). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    240. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 703 del codice dell’ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è autorizzata l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di: a) 500 unità per l’anno 2026; b) 1.000 unità per l’anno 2027; c) 500 unità per l’anno 2028.

  • Commi 877-881 LB 2026: garanzie pubbliche, Fondo PMI e SACE

    Commi 877-881 LB 2026: garanzie pubbliche, Fondo PMI e SACE

    Commi 877-881 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF, sentiti i gestori delle garanzie pubbliche, per la definizione di eventuali ulteriori criteri e modalità operative del sistema di monitoraggio (comma 880). Metodologia SACE per la valutazione del grado di addizionalità (comma 879), allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    877. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , è incrementata di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    878. Le risorse finanziarie apportate al Fondo di garanzia di cui all’ articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , ai sensi dell’ articolo 12, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , libere da impegni, sono utilizzate ai fini della concessione della garanzia del predetto Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi dell’ articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .

    879. Al fine di una razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica, anche nella prospettiva di una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , dopo il comma 260 è inserito il seguente: «260-bis. Ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale è determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità, la cui sussistenza è valutata dalla medesima società sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261».

    880. Al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull’andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell’esposizione in essere, all’evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

    881. All’ articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Il Fondo opera entro il limite massimo degli impegni assumibili su base cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio, tenendo conto dell’esposizione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento alle nuove garanzie che si prevede di concedere nel corso dell’anno di riferimento. Per l’anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro».

  • Art. 6 L. 194/1978

    Art. 6 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

    a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

    b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

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  • Art. 15 D.Lgs. 1/2018 – Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative

    Art. 15 D.Lgs. 1/2018 – Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative ( Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001;

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l’indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l’esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.

    2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell’ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all’attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.

    4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell’efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.

    5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

  • Art. 640 Codice della Navigazione – Decadenza dal beneficio della limitazione

    Art. 640 Codice della Navigazione – Decadenza dal beneficio della limitazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore decade dal beneficio della limitazione:

    a) per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi della spedizione;

    b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 622;

    c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per l'omessa integrazione del deposito stesso;

    d) per l'occultamento della nave ovvero per l'intralcio all'opera dell'esperto nei casi di cui all'articolo 628.