In sintesi
- Intervento volontario: chi ha un interesse al giudizio può intervenire presentando un apposito atto diretto al giudice, con indicazione delle proprie generalità e delle ragioni dell'intervento.
- Contenuto dell'atto: deve esporre le ragioni dell'intervento, allegare i documenti giustificativi ed essere sottoscritto dal difensore ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
- Notifica e deposito: l'atto di intervento va notificato a tutte le altre parti e depositato nei termini dell'art. 45 c.p.a.; verso le parti già costituite la notifica avviene secondo l'art. 170 c.p.c.
- Intervento ad adiuvandum tardivo: l'intervento del soggetto di cui all'art. 28, comma 2, c.p.a. (c.d. interveniente adesivo) può essere depositato fino a trenta giorni prima dell'udienza di merito.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 50 Codice del Processo Amministrativo — Intervento volontario in causa
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. L’intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l’indicazione delle generalità dell’interveniente. L’atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera d).
2. L’atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all’articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Il deposito dell’atto di intervento di cui all’articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell’udienza.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 50 Codice Civile: Immissione nel possesso temporaneo dei
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 50 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) regola l'intervento volontario in causa, istituto con cui un soggetto terzo rispetto alle parti originarie si introduce nel giudizio amministrativo per tutelare un interesse proprio, connesso all'oggetto del ricorso. La norma si colloca all'interno della disciplina della costituzione delle parti e dei terzi (Sez. I, Tit. III, Libro II), in raccordo con l'art. 28 c.p.a. che definisce le tipologie di intervento ammesse nel processo amministrativo: l'intervento adesivo dipendente (a sostegno di una delle parti), l'intervento autonomo (che fa valere un interesse proprio distinto) e l'intervento coatto su ordine del giudice (disciplinato dall'art. 51). Il fondamento costituzionale dell'istituto risiede negli artt. 24 e 111 Cost.: il diritto di difesa e il principio del giusto processo impongono di garantire a chiunque vanti un interesse qualificato la possibilità di partecipare al giudizio che può riverberarsi nella propria sfera giuridica.
Tipologie di intervento e interesse richiesto
L'art. 28 c.p.a., al quale l'art. 50 si collega funzionalmente, distingue: il comma 1 ammette l'intervento dei soggetti titolari di un interesse giuridicamente rilevante rispetto all'oggetto del giudizio; il comma 2 (richiamato dal comma 3 dell'art. 50) prevede l'intervento «ad adiuvandum» del soggetto che ha ricevuto notifica del ricorso o di chi ha un interesse collaterale rispetto al ricorrente. La distinzione tra le tipologie di intervento incide sui poteri processuali dell'interveniente: il titolare di un interesse autonomo può anche impugnare in modo indipendente, mentre l'interveniente adesivo dipendente è vincolato alle posizioni della parte che sostiene e non può proporre motivi nuovi rispetto a quelli già dedotti in ricorso. Questo limite — correlato al divieto di motivi nuovi che caratterizza il processo amministrativo — ha rilevanza pratica: chi intende far valere un interesse distinto deve proporre ricorso autonomo (o ricorso incidentale), non limitarsi all'intervento.
Forma e contenuto dell'atto di intervento
L'atto di intervento è un atto processuale a forma libera ma con contenuto necessario. Deve contenere: (a) le generalità dell'interveniente, compresi i dati identificativi del difensore; (b) le ragioni dell'intervento, ossia l'esposizione dell'interesse qualificato che legittima la partecipazione al giudizio; (c) i documenti giustificativi a supporto delle ragioni esposte. La sottoscrizione è disciplinata dall'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., che rinvia ai requisiti di forma del ricorso: la firma del difensore munito di mandato, con procura alle liti in forma autentica. L'atto, pur essendo autonomo rispetto al ricorso principale, deve rispettare le regole di sinteticità degli atti processuali fissate dall'art. 3 c.p.a. e, nel processo amministrativo telematico, deve essere redatto e depositato nel formato digitale previsto dalle norme tecniche.
Notifica e deposito
Il comma 2 dell'art. 50 stabilisce un doppio adempimento: la notifica dell'atto di intervento a tutte le altre parti e il deposito nei termini dell'art. 45 c.p.a. La notifica alle parti non ancora costituite avviene secondo le regole ordinarie del codice (art. 41 e ss. c.p.a.); verso le parti già costituite, invece, si applica l'art. 170 c.p.c., che consente la notifica tra procuratori presso la cancelleria o a mezzo PEC. Il richiamo all'art. 170 c.p.c. è una delle disposizioni di raccordo tra il processo amministrativo e quello civile, resa necessaria dal fatto che il c.p.a. non contiene una disciplina autonoma completa delle notifiche endoprocessuali tra parti costituite. Il termine per il deposito — art. 45 c.p.a. — è di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, termine che in pratica va coordinato con la fase processuale in cui avviene l'intervento.
Intervento ex art. 28 comma 2 e termine speciale
Il comma 3 dell'art. 50 introduce un regime temporale più favorevole per l'intervento adesivo del soggetto di cui all'art. 28, comma 2, c.p.a.: il deposito è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza. Si tratta di una deroga al termine generale, giustificata dalla natura dell'intervento adesivo: il soggetto interviene per sostenere la posizione di una parte già in giudizio e non introduce nuove questioni. Il termine di trenta giorni prima dell'udienza risponde a esigenze di lealtà processuale e di garanzia del contraddittorio: le altre parti devono avere un tempo congruo per esaminare l'atto di intervento e predisporre le proprie controdifese. Il mancato rispetto di questo termine non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'intervento: il giudice può valutare caso per caso, fermo restando che l'atto tardivo non può essere utilizzato per introdurre documentazione nuova in violazione dei termini preclusivi generali.
Casi pratici
Caso 1: Intervento del secondo classificato in un appalto
Caio, secondo classificato in una procedura di affidamento di servizi, apprende che Tizio ha impugnato l'aggiudicazione in favore di Sempronio S.r.l.; Caio, pur non avendo proposto ricorso autonomo, ha interesse a che l'aggiudicazione sia annullata per poter subentrare, e deposita atto di intervento volontario adesivo al ricorso di Tizio, notificandolo a tutte le parti già costituite ai sensi dell'art. 170 c.p.c., con produzione dei documenti comprovanti la propria posizione nella graduatoria.
Caso 2: Intervento di un'associazione ambientalista
Il Comune di Rossomare rilascia un'autorizzazione paesaggistica che Tizio impugna; un'associazione ambientalista locale, titolare di un interesse istituzionale alla tutela del territorio, deposita atto di intervento adesivo a sostegno del ricorrente entro trenta giorni prima dell'udienza, allegando lo statuto associativo e la documentazione che dimostra l'interesse qualificato al giudizio ai sensi dell'art. 50, comma 3, c.p.a.
Caso 3: Intervento autonomo e limiti ai motivi nuovi
Sempronio interviene nel giudizio proposto da Caio contro un provvedimento di revoca di una concessione, ma intende far valere profili di illegittimità non dedotti nel ricorso principale; il TAR rileva che l'interveniente adesivo non può introdurre motivi nuovi e invita Sempronio a valutare se proporre ricorso autonomo, avvertendolo che l'intervento è ammissibile nei limiti dei motivi già ritualmente dedotti da Caio.
Domande frequenti
Chi può intervenire volontariamente nel processo amministrativo?
Può intervenire chi è titolare di un interesse giuridicamente rilevante rispetto all'oggetto del giudizio, come definito dall'art. 28 c.p.a. L'interesse deve essere qualificato e diretto, non meramente di fatto o generico.
L'interveniente può sollevare motivi di impugnazione nuovi rispetto al ricorso principale?
No, se interviene in via adesiva dipendente. L'interveniente a sostegno di una parte non può introdurre motivi nuovi: il divieto di motivi nuovi, principio cardine del processo amministrativo, si applica anche a lui. Chi vuole far valere profili autonomi deve proporre ricorso proprio.
Entro quando va depositato l'atto di intervento volontario?
Di regola nei termini dell'art. 45 c.p.a. Per l'intervento adesivo ex art. 28, comma 2, il deposito è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza. Il termine va rispettato per garantire il contraddittorio delle altre parti.
La notifica dell'atto di intervento va fatta a tutte le parti?
Sì. L'atto di intervento deve essere notificato a tutte le parti del giudizio: verso quelle non ancora costituite secondo le regole ordinarie, verso quelle già costituite ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (tra difensori o a mezzo PEC).
Cosa succede se l'atto di intervento non contiene le ragioni dell'intervento?
L'atto privo delle ragioni dell'intervento o dei documenti giustificativi richiesti è inammissibile per difetto dei requisiti di contenuto previsti dall'art. 50, comma 1, c.p.a. Il giudice può dichiararne l'inammissibilità.
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