- Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate secondo i criteri dell'art. 13, il deposito si effettua presso la segreteria della sezione staccata.
- La ripartizione delle controversie tra sede principale e sezione staccata non è questione di competenza in senso tecnico (salvo i casi dell'art. 14).
- La parte, diversa dal ricorrente, che ritiene erronea la ripartizione deve eccepirlo nell'atto di costituzione o comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine dell'art. 46, comma 1.
- Il presidente del TAR decide sull'eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, previa audizione delle parti che ne facciano richiesta.
- Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'art. 15, commi 8 e 9, in materia di efficacia delle misure cautelari in caso di rimessione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47 Codice del Processo Amministrativo — Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all’articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l’articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l’articolo 15.
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Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 47 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010) regola un aspetto tecnico ma praticamente rilevante dell'organizzazione interna della giustizia amministrativa: la ripartizione delle controversie tra il tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e le sue sezioni staccate. In Italia, diversi TAR hanno sezioni staccate in città diverse dal capoluogo regionale (si pensi al TAR Sicilia con le sezioni di Palermo e Catania, o al TAR Sardegna con la sezione di Cagliari): la norma stabilisce chi deve decidere la controversia qualora sorga incertezza sulla corretta «articolazione interna» competente. La disposizione va letta in combinato con l'art. 13 c.p.a., che fissa i criteri di competenza territoriale, e con l'art. 14, che disciplina la competenza funzionale inderogabile.
Deposito presso la segreteria della sezione staccata
Il comma 1 stabilisce la regola operativa fondamentale: nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri dell'art. 13, il deposito del ricorso deve essere effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Questa previsione ha una logica organizzativa evidente: le sezioni staccate sono articolazioni periferiche del medesimo TAR regionale, con propria segreteria e organico amministrativo, e il deposito nella sede sbagliata potrebbe creare incertezze sulla corretta pendenza del giudizio. Il sistema telematico SIGA ha in parte attenuato questo problema, consentendo il deposito digitale con indicazione del giudice destinatario, ma la corretta individuazione della sezione competente rimane un adempimento necessario.
La qualificazione come non-questione di competenza
La previsione più importante del comma 1 è la precisazione che, «fuori dei casi di cui all'art. 14», la ripartizione delle controversie tra sede principale e sezione staccata non è considerata questione di competenza in senso tecnico. Questa qualificazione ha conseguenze processuali rilevanti: le questioni di competenza tra TAR diversi si risolvono con il meccanismo del regolamento di competenza ex art. 15 c.p.a. (con rimessione al Consiglio di Stato), mentre la ripartizione interna tra sede principale e sezione staccata segue un procedimento diverso e più semplice, disciplinato dal comma 2. Il confine tra competenza «vera» e mera ripartizione interna è presidiato dall'art. 14, che riserva alla competenza funzionale le controversie di maggior rilevanza o aventi ad oggetto provvedimenti adottati da organi centrali dello Stato: solo in questi casi la questione assume i connotati di una vera e propria incompetenza.
L'eccezione di erronea ripartizione e il procedimento
Il comma 2 disciplina il procedimento per far valere l'erroneità della ripartizione tra sede principale e sezione staccata. Legittimato a eccepire è qualsiasi parte diversa dal ricorrente (tipicamente l'amministrazione resistente o i controinteressati), poiché il ricorrente sceglie consapevolmente la sede di deposito e non può poi eccepire la propria stessa scelta. L'eccezione deve essere sollevata nell'atto di costituzione oppure, in ogni caso, con atto depositato entro trenta giorni dalla scadenza del termine dell'art. 46, comma 1 (sessanta giorni dalla notifica, quindi l'eccezione va sollevata entro novanta giorni). Il presidente del TAR — non il collegio e non il giudice monocratico — provvede sull'eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, previa audizione delle parti che ne facciano richiesta. La non impugnabilità dell'ordinanza presidenziale garantisce la definitività della ripartizione e impedisce che la questione di sede interna diventi terreno di strategia processuale dilatatoria.
Effetti sulle misure cautelari e richiamo all'art. 15
Il comma 2, ultimo periodo, richiama l'applicazione dell'art. 15, commi 8 e 9, nel caso in cui siano state disposte misure cautelari. L'art. 15, commi 8 e 9, disciplina l'efficacia delle misure cautelari nelle ipotesi di rimessione per incompetenza: le misure adottate dalla sezione originariamente adita mantengono efficacia per un periodo determinato, onde evitare vuoti di tutela nelle more della riassunzione del giudizio innanzi alla sezione competente. Il rinvio conferma che, nonostante la ripartizione interna non sia «competenza» in senso pieno, il legislatore ha ritenuto opportuno assimilare le conseguenze cautelari a quelle previste per i casi di vera incompetenza, tutela la continuità della protezione giurisdizionale cautelare del ricorrente durante il trasferimento del fascicolo.
Rapporto con l'art. 14 e la competenza funzionale
Il comma 3 chiude il cerchio precisando che, salvo l'ultimo periodo del comma 2 (richiamo all'art. 15, commi 8 e 9), alla ripartizione interna non si applica il regime dell'art. 15. Questo significa che la ripartizione tra sede principale e sezione staccata non dà luogo a regolamento di competenza né a rimessione al Consiglio di Stato, ma è risolta internamente dal presidente del TAR con il procedimento del comma 2. La norma assicura così che la macchina organizzativa della giustizia amministrativa possa funzionare con rapidità, senza che questioni organizzative interne al medesimo tribunale possano ritardare la trattazione del merito.
Casi pratici
Caso 1: Deposito erroneo presso la sede principale invece della sezione staccata
Tizio deposita un ricorso avverso un provvedimento del Comune di Catania presso la segreteria della sede principale del TAR Sicilia a Palermo, anziché presso la sezione staccata di Catania come indicato dall'art. 13. L'amministrazione, costituendosi, eccepisce l'erronea ripartizione: il presidente del TAR, udite le parti, emette ordinanza motivata che trasferisce il fascicolo alla sezione di Catania, senza che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Caso 2: Efficacia della misura cautelare durante il trasferimento
Caio ha ottenuto dalla sezione staccata una misura cautelare sospensiva di un provvedimento regionale. Successivamente, il presidente del TAR accoglie l'eccezione di erronea ripartizione e dispone la trattazione davanti alla sede principale: in virtù dell'art. 47, comma 2, e del rinvio all'art. 15, commi 8 e 9, la misura cautelare mantiene efficacia fino alla prima camera di consiglio innanzi alla sezione competente.
Caso 3: Eccezione di ripartizione tardiva dichiarata inammissibile
Sempronio, controinteressato, si costituisce puntualmente ma non eccepisce l'erronea ripartizione nell'atto di costituzione né entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dell'art. 46. In una memoria depositata molto più tardi, solleva la questione per la prima volta: il presidente, investito della questione, la dichiara tardiva e inammissibile per decadenza, e il giudizio prosegue davanti alla sezione originariamente adita.
Domande frequenti
Cosa sono le sezioni staccate dei TAR?
Sono articolazioni interne di un TAR regionale con sede in una città diversa dal capoluogo. Ad esempio, il TAR Sicilia ha sede principale a Palermo e sezione staccata a Catania. I criteri per devolvervi le controversie sono fissati dall'art. 13 c.p.a.
L'erronea ripartizione tra sede e sezione staccata è come l'incompetenza territoriale?
No: salvo i casi dell'art. 14 (competenza funzionale), la ripartizione interna non è questione di competenza in senso tecnico. Non si applica il regolamento di competenza né la rimessione al Consiglio di Stato, ma il procedimento speciale del comma 2.
Chi può eccepire la sbagliata ripartizione tra sede e sezione staccata?
Solo le parti diverse dal ricorrente (amministrazione resistente, controinteressati). Il ricorrente non può eccepire la propria scelta sulla sede di deposito.
Entro quando va sollevata l'eccezione di erronea ripartizione?
Nell'atto di costituzione oppure, al più tardi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine dell'art. 46, comma 1 (sessanta giorni dalla notifica del ricorso). L'eccezione tardiva è inammissibile.
L'ordinanza del presidente sulla ripartizione è impugnabile?
No: il comma 2 la qualifica espressamente come non impugnabile. Questa definitività impedisce manovre dilatorie sulla questione di sede interna e garantisce la celere ripresa del giudizio nel merito.
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