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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Intervento coatto: il giudice può ordinare d'ufficio la chiamata di un terzo in giudizio quando lo ritiene necessario, ai sensi dell'art. 28, comma 3, c.p.a.
  • Ordine al ricorrente: il giudice impone alla parte di notificare gli atti al terzo indicato, fissando un termine per la notificazione.
  • Costituzione dell'interventore: avviene secondo le modalità previste per la resistenza in giudizio dall'art. 46 c.p.a.
  • Conseguenze dell'inadempimento: si applica l'art. 49, comma 3, terzo periodo: la mancata notifica nel termine comporta improcedibilità del ricorso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51 Codice del Processo Amministrativo — Intervento per ordine del giudice

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Il giudice, ove disponga l’intervento di cui all’articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.

2. La costituzione dell’interventore avviene secondo le modalità di cui all’articolo 46. Si applica l’articolo 49, comma 3, terzo periodo.

Sezione II – Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Commento

Ratio e rapporto con l'intervento volontario

L'art. 51 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) disciplina l'intervento per ordine del giudice, talvolta denominato «intervento coatto» o «litisconsorzio necessario disposto d'ufficio». Si distingue nettamente dall'intervento volontario (art. 50) e dall'integrazione del contraddittorio (art. 49): mentre quest'ultima riguarda i controinteressati già identificabili in base all'atto impugnato — la cui chiamata è dunque obbligatoria per la corretta instaurazione del giudizio — l'intervento ex art. 51 riguarda un soggetto terzo la cui partecipazione il giudice ritiene utile o necessaria per la definizione della controversia, anche se non è tecnicamente un controinteressato. Il fondamento normativo è l'art. 28, comma 3, c.p.a., che prevede la possibilità per il giudice di disporre la chiamata di terzi «la cui partecipazione sia ritenuta necessaria». La disposizione è espressione del potere di direzione del processo riconosciuto al giudice amministrativo e serve a garantire l'effettività della tutela evitando decisioni «monche» che non tengano conto di posizioni giuridiche connesse.

Presupposti e momento dell'ordine

Il presupposto per l'esercizio del potere ex art. 51 è che il giudice reputi necessaria la partecipazione del terzo per la corretta e completa definizione del giudizio. La «necessità» non coincide con quella propria del litisconsorzio necessario civilistico (art. 102 c.p.c.): nel processo amministrativo, la valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve verificare se la presenza del terzo sia indispensabile per evitare pronunce inutiliter datae o contraddittorie con altri giudizi. Il provvedimento con cui il giudice dispone l'intervento assume la forma di ordinanza e può essere emesso sia in sede di camera di consiglio sia in udienza pubblica; il codice non fissa un momento processuale preciso, ma è ragionevole ritenere che debba avvenire il prima possibile per non prolungare inutilmente la durata del giudizio.

Modalità della chiamata e onere della parte

L'art. 51, comma 1, stabilisce che il giudice «ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio», indicando: (a) gli atti da notificare (di regola il ricorso introduttivo e il provvedimento di chiamata); (b) il termine della notificazione. L'onere della chiamata ricade sulla parte — di norma il ricorrente — che riceve l'ordine. Non è il giudice a provvedere direttamente alla notificazione, bensì la parte interessata alla prosecuzione del giudizio. Il meccanismo è analogo a quello dell'integrazione del contraddittorio ex art. 49 e risponde alla stessa logica: la parte deve dimostrare la propria diligenza processuale adempiendo all'ordine nei termini fissati.

Costituzione dell'interventore e applicazione dell'art. 46

Il comma 2 prevede che la costituzione dell'interventore avvenga secondo le modalità dell'art. 46 c.p.a., ossia le stesse previste per la costituzione in giudizio del resistente. L'art. 46 disciplina la forma della memoria di costituzione, il termine per il suo deposito (trenta giorni dalla notificazione del ricorso, o dal momento della chiamata, nel caso dell'interventore coatto) e il suo contenuto minimo. Il terzo chiamato ha dunque il pieno diritto di difendersi, produrre documenti, svolgere eccezioni e memorie: la sua posizione processuale è equiparata a quella di qualunque altra parte costituita. Il richiamo all'art. 49, comma 3, terzo periodo, contenuto nello stesso comma 2 dell'art. 51, estende all'intervento coatto la sanzione prevista per l'omessa esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio: se la notifica al terzo non è eseguita tempestivamente, il giudice provvede ai sensi dell'art. 35 c.p.a., con dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Profili pratici e rapporti con altri istituti

Nella pratica del processo amministrativo, l'istituto trova applicazione in diverse ipotesi: controversie in materia di pubblico impiego in cui la definizione del giudizio può incidere su terzi titolari di posizioni connesse (es. scorrimento di graduatorie); giudizi in materia urbanistica in cui la decisione sul titolo abilitativo può interessare più soggetti confinanti; giudizi in materia di appalti in cui emerga a posteriori l'interesse di un operatore non originariamente convenuto. La distinzione tra intervento coatto ex art. 51 e integrazione del contraddittorio ex art. 49 assume rilievo pratico: l'integrazione è ordinata quando mancano dei controinteressati necessari (la cui omissione integra un vizio originario del contraddittorio), l'intervento coatto riguarda soggetti la cui partecipazione è opportuna ma non strettamente necessaria per la regolare instaurazione del giudizio. La distinzione incide anche sulle conseguenze processuali: l'integrazione mancata porta invariabilmente all'improcedibilità, mentre per l'intervento coatto il giudice ha maggiore spazio di valutazione in ordine alle conseguenze dell'inadempimento, ferma la sanzione di improcedibilità richiamata dal comma 2.

Casi pratici

Caso 1: Chiamata del controinteressato emerso in corso di giudizio

Tizio impugna il diniego di autorizzazione commerciale e, nel corso del giudizio, emerge che Caio — titolare di un esercizio commerciale in concorrenza — ha un interesse qualificato all'esito; il TAR emette ordinanza ex art. 51 c.p.a. ordinando a Tizio di notificare il ricorso a Caio entro quaranta giorni, con indicazione degli atti da notificare, e Caio si costituisce successivamente depositando memoria difensiva secondo le modalità dell'art. 46 c.p.a.

Caso 2: Giudizio su graduatoria concorsuale con posizioni connesse

Sempronio impugna la propria esclusione da una graduatoria per l'assunzione presso il Comune; il TAR, esaminando gli atti, rileva che l'annullamento dell'esclusione potrebbe incidere sulle posizioni di tutti i candidati successivi in graduatoria e, ritenendo necessaria la loro partecipazione al giudizio, ordina d'ufficio la chiamata dei controinteressati mediante atto ex art. 51 c.p.a., fissando termine per la notifica.

Caso 3: Omessa esecuzione dell'ordine di chiamata

Il TAR ordina a Caio di notificare il ricorso al terzo Tizio entro trenta giorni; Caio non esegue la notifica nel termine senza addurre ragioni giustificative. Il collegio, applicando l'art. 49, comma 3, terzo periodo, richiamato dall'art. 51, comma 2, c.p.a., dichiara il ricorso improcedibile e compensa le spese.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra intervento per ordine del giudice e integrazione del contraddittorio?

L'integrazione ex art. 49 riguarda i controinteressati necessari la cui omissione integra un vizio originario del contraddittorio; l'intervento coatto ex art. 51 riguarda soggetti la cui chiamata il giudice ritiene utile o necessaria per la corretta definizione del giudizio, anche se non sono controinteressati in senso stretto.

Chi esegue materialmente la notifica al terzo nell'intervento coatto?

L'onere ricade sulla parte che riceve l'ordine — di norma il ricorrente — non sul giudice. Il giudice si limita a indicare gli atti da notificare e il termine; la parte deve provvedere tempestivamente.

Come si costituisce il terzo chiamato per ordine del giudice?

Secondo le modalità dell'art. 46 c.p.a., ossia le stesse previste per il resistente: deposito di memoria di costituzione entro il termine fissato, con l'indicazione delle proprie difese e dei documenti prodotti.

Cosa succede se la parte non esegue la chiamata del terzo nei termini?

Si applica l'art. 49, comma 3, terzo periodo, richiamato dall'art. 51, comma 2: il giudice provvede ai sensi dell'art. 35 c.p.a., con dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Il terzo chiamato è pregiudicato dagli atti processuali già compiuti?

No. Per effetto del richiamo all'art. 46 c.p.a. e dei principi generali sul contraddittorio, il terzo chiamato gode del pieno diritto di difesa dal momento della propria costituzione, senza subire le preclusioni già maturate tra le parti originarie.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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