← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nullità per rischio putativo: il contratto di assicurazione marittima è nullo se il rischio non è mai esistito, ha cessato di esistere o il sinistro è già avvenuto prima della conclusione del contratto.
  • Condizione della nullità: la nullità opera solo se la notizia dell'inesistenza del rischio o dell'avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo di stipulazione o in quello da cui l'assicurato ha dato l'ordine.
  • Presunzione di ricezione: si presume — fino a prova contraria — che la notizia sia pervenuta tempestivamente nei luoghi indicati; spetta all'assicurato dimostrare di non averla ricevuta.
  • Diritti dell'assicuratore in buona fede: se l'assicuratore non è a conoscenza dell'inesistenza del rischio, ha diritto al rimborso delle spese; se dimostra la conoscenza da parte dell'assicurato, ha diritto all'intero premio convenuto.
  • Specificità del diritto marittimo: la norma risponde alle peculiarità della contrattazione a distanza tipica dei mercati assicurativi marittimi storici, dove le notizie di sinistro potevano viaggiare più lentamente dell'ordine di assicurazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 514 Codice della Navigazione — Rischio putativo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del contratto, l'assicurazione è nulla quando la notizia dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione. Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti. L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell'assicurato.

Commento

Ratio storica e attuale della norma

L'art. 514 del Codice della navigazione disciplina il c.d. rischio putativo nell'assicurazione marittima: la situazione in cui il rischio assicurato non esiste o ha già prodotto il danno al momento della stipulazione del contratto. La norma si inserisce in un contesto storico in cui la comunicazione a distanza era lenta e incerta: un armatore che da Genova ordinava l'assicurazione di una nave che stava navigando nel Mediterraneo poteva non sapere che quella nave era già affondata. Il problema del rischio putativo — ossia apparente ma non reale — era centrale nella pratica assicurativa marittima fin dal Medioevo e aveva trovato soluzioni variabili nelle diverse piazze mercantili europee. Il Codice del 1942 risolve il problema con un criterio spaziale e comunicativo: ciò che rileva non è la conoscenza soggettiva dell'assicurato, ma la pervenienza oggettiva della notizia nel luogo rilevante.

Le tre ipotesi di rischio putativo

La norma distingue tre fattispecie: (a) il rischio non è mai esistito (ad esempio, la nave assicurata non era mai salpata e non ha mai affrontato i pericoli della navigazione); (b) il rischio ha cessato di esistere (ad esempio, la nave è già arrivata a destinazione in salvo prima della stipulazione); (c) il sinistro è avvenuto prima della conclusione del contratto (ad esempio, la nave è affondata il giorno prima della firma della polizza). In tutti e tre i casi, il contratto è nullo perché manca l'elemento essenziale dell'alea: l'assicurazione è per definizione un contratto aleatorio, e l'alea non può esistere se il futuro incerto si è già risolto.

La condizione geografico-comunicativa della nullità

La nullità opera solo se la notizia «è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione». Questo criterio è di natura oggettiva: non si chiede se l'assicurato abbia effettivamente letto o compreso la notizia, ma se essa fosse disponibile nel luogo rilevante al momento della stipulazione. Il luogo rilevante è duplice — luogo di stipulazione e luogo da cui è partito l'ordine — per tenere conto dei contratti conclusi a distanza attraverso intermediari. Se la notizia era accessibile in almeno uno di questi luoghi, la nullità scatta. Se invece la notizia non era ancora pervenuta in nessuno di quei luoghi, il contratto è valido (assicurazione su rischio putativo in buona fede), e l'assicuratore è tenuto a rispondere del sinistro.

La presunzione di ricezione della notizia e la prova contraria

Il secondo comma introduce una presunzione relativa: si presume che la notizia sia pervenuta tempestivamente nei luoghi indicati. Questa presunzione inverte l'onere della prova: non è l'assicuratore a dover dimostrare che la notizia era disponibile, ma è l'assicurato (o chi ha interesse a sostenere la validità del contratto) a dover provare il contrario — ossia che la notizia non era ancora pervenuta. La ratio della presunzione è pratica: nei mercati assicurativi marittimi, le notizie di sinistro si diffondevano rapidamente attraverso i Lloyd's, i Lloyd's List, le agenzie di informazione marittima e le comunicazioni commerciali. Il legislatore ha ritenuto che, nella normalità dei casi, la notizia fosse disponibile, e ha posto l'eccezione a carico di chi voglia affermare il contrario.

I diritti dell'assicuratore in caso di nullità

Il terzo comma distingue due situazioni per la tutela dell'assicuratore: se l'assicuratore non è a conoscenza dell'inesistenza o cessazione del rischio o dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la stipulazione e la gestione del contratto, ma non al premio. Se invece l'assicuratore dimostra che l'assicurato era a conoscenza della situazione al momento dell'ordine, ha diritto all'intero premio convenuto: in questo caso, l'assicurato ha agito in mala fede, tentando di ottenere una copertura per un rischio già realizzato o inesistente. Il diritto al premio intero come sanzione per la mala fede dell'assicurato è una regola classica dell'assicurazione marittima, presente anche nelle tradizioni delle piazze di Londra e di Amburgo.

Coordinamento con il codice civile e con la disciplina generale del contratto

La nullità prevista dall'art. 514 è una nullità speciale, di carattere parzialmente sanzionatorio, che si affianca alle cause ordinarie di nullità del contratto di assicurazione (artt. 1895 e 1896 c.c., che disciplinano analogamente il caso in cui il rischio non sia mai esistito o sia cessato prima del contratto). Rispetto al codice civile, la norma speciale marittima introduce il criterio della pervenienza geografica della notizia e la presunzione relativa, elementi assenti nel codice civile generale. In caso di assicurazione marittima, l'art. 514 prevale come lex specialis; per le assicurazioni non marittime, si applicano gli artt. 1895-1896 c.c. Il raccordo con le condizioni generali di polizza del mercato internazionale (ad esempio le Institute Cargo Clauses del mercato londinese) è rilevante per i contratti con elementi di internazionalità.

Casi pratici

Caso 1: Assicurazione stipulata dopo l'affondamento della nave

Tizio, armatore a Napoli, ordina l'assicurazione della sua nave il 10 gennaio, ignaro che essa sia affondata il 9 gennaio. La notizia del naufragio, tuttavia, era già pervenuta a Napoli il 9 stesso, divulgata dalle agenzie marittime. Ai sensi dell'art. 514, il contratto è nullo: la notizia era disponibile nel luogo di stipulazione prima della conclusione, e la presunzione di ricezione non viene vinta da Tizio.

Caso 2: Assicurato in mala fede: l'assicuratore ottiene l'intero premio

Caio sa che la sua nave è affondata il giorno prima, ma ordina comunque l'assicurazione senza rivelare l'accaduto. L'assicuratore, una volta scoperta la situazione, agisce in giudizio e dimostra la conoscenza da parte di Caio: ai sensi dell'art. 514, ottiene l'intero premio convenuto come sanzione per la mala fede dell'assicurato, oltre alla declaratoria di nullità del contratto.

Caso 3: Notizia non ancora pervenuta: validità del contratto

Sempronio, a Venezia, ordina l'assicurazione della sua nave il 5 febbraio. La nave è affondata il 4 febbraio in acque lontane, ma la notizia non era ancora arrivata a Venezia il 5 febbraio. Sempronio riesce a provare che la notizia non era pervenuta nel luogo di stipulazione prima della conclusione del contratto: la presunzione è vinta, il contratto è valido e l'assicuratore è tenuto a indennizzare il sinistro.

Domande frequenti

Cos'è il rischio putativo nell'assicurazione marittima?

È la situazione in cui il rischio assicurato non è mai esistito, ha cessato di esistere o il sinistro si è già verificato prima della stipulazione del contratto. In tal caso, manca l'alea essenziale all'assicurazione e il contratto è nullo ai sensi dell'art. 514 del Codice della navigazione.

Quando scatta la nullità del contratto per rischio putativo?

La nullità opera se la notizia dell'inesistenza del rischio o del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo di stipulazione o in quello da cui l'assicurato ha dato l'ordine. Se la notizia non era ancora disponibile in quei luoghi, il contratto è valido.

Chi deve dimostrare che la notizia del sinistro era già disponibile?

Nessuno: la legge presume che la notizia sia pervenuta tempestivamente nei luoghi rilevanti. È l'assicurato (o chi ha interesse alla validità del contratto) a dover provare il contrario, cioè che la notizia non era ancora pervenuta.

Se l'assicurato era in mala fede, cosa spetta all'assicuratore?

Se l'assicuratore dimostra che l'assicurato era a conoscenza dell'inesistenza del rischio o dell'avvenimento del sinistro, ha diritto all'intero premio convenuto, oltre alla nullità del contratto. Si tratta di una sanzione per la condotta fraudolenta dell'assicurato.

La disciplina dell'art. 514 è diversa da quella del codice civile?

Sì: il codice civile (artt. 1895-1896) prevede norme analoghe sulla nullità per mancanza del rischio, ma l'art. 514 introduce elementi specifici del diritto marittimo: il criterio geografico della pervenienza della notizia e la presunzione relativa di ricezione, assenti nella disciplina civilistica generale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.