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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Accessorietà del privilegio al credito: il privilegio marittimo segue il credito garantito in ogni sua vicenda traslativa.
  • Automatismo del trasferimento: la cessione del credito privilegiato comporta automaticamente il trasferimento del privilegio, senza necessità di atti formali separati.
  • Principio generale: la norma codifica nell'ambito marittimo il principio civilistico dell'accessorietà della garanzia rispetto al credito principale.
  • Applicazione pratica: rilevante nelle cessioni di crediti marittimi, nelle operazioni di cartolarizzazione e nelle successioni a titolo particolare nel credito.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 551 Codice della Navigazione — Trasferimento del privilegio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento del privilegio. Sezione II Dei privilegi sulla nave e sul nolo

Commento

Ratio e collocazione

L'art. 551 del Codice della navigazione enuncia un principio di concisione elegante ma di grande rilievo pratico: il trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento del privilegio. La norma codifica, nell'ambito del diritto marittimo, il principio generale dell'accessorietà della garanzia rispetto al credito principale: il privilegio non è un diritto autonomo e autosufficiente, ma una qualità del credito — la sua prelazione — che non può sopravvivere disgiunta dal credito stesso e che segue quest'ultimo in ogni vicenda traslativa. Si tratta di un principio analogo a quello che l'art. 1263 c.c. enuncia per la cessione dei crediti in generale («per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori»), ma qui specificamente riferito ai privilegi marittimi.

Il contenuto precettivo della norma

Il testo dell'art. 551 è di rara brevità: «il trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento del privilegio». Il contenuto precettivo è duplice. Da un lato, la norma afferma la consequenzialità automatica: non è necessario un atto separato o una formalità specifica per trasferire il privilegio; è sufficiente il trasferimento del credito principale perché il privilegio passi al nuovo titolare. Dall'altro, la norma implicitamente esclude che il cedente possa trattenere il privilegio separando la prelazione dal credito: il privilegio non è disponibile autonomamente, ma solo come accessorio del credito. Se il cedente volesse cedere il credito senza il privilegio — ad esempio perché il privilegio ha già prodotto i suoi effetti o è stato rilasciato — dovrà farlo espressamente, ma non potrà cedere il privilegio senza il credito. Questa impostazione è coerente con la funzione del privilegio come strumento di tutela del credito, non come bene patrimoniale autonomamente commerciabile.

Applicazioni pratiche: cessione di crediti marittimi

La norma trova applicazione concreta nelle seguenti situazioni operative: (a) cessione di crediti dell'equipaggio: se un marinaio cede ad un terzo (ad esempio a un istituto di credito che anticipa le retribuzioni) il proprio credito retributivo assistito da privilegio ex art. 552, n. 2 cod. nav., il cessionario acquisisce automaticamente anche il privilegio marittimo sulla nave e sul nolo; (b) factoring e cartolarizzazione: nell'ambito di operazioni finanziarie complesse, il cessionario di un portafoglio di crediti marittimi acquista, insieme ai crediti, tutti i relativi privilegi, rafforzando la propria posizione in caso di escussione; (c) successione mortis causa: l'erede o il legatario che acquista per successione un credito marittimo privilegiato subentra anche nella prelazione senza necessità di ulteriori adempimenti; (d) subrogazione del pagante: il terzo che paga un creditore marittimo privilegiato e si surroga nei suoi diritti (art. 1203 c.c.) acquista, con il credito, anche il relativo privilegio marittimo.

Coordinamento con la disciplina del codice civile e limiti

L'art. 551 cod. nav. si pone in linea con l'art. 1263 c.c. e con i principi generali dell'accessorietà delle garanzie. Tuttavia, nell'ambito del diritto marittimo, la circolazione del credito privilegiato incontra alcuni limiti specifici: il privilegio marittimo è un privilegio reale che insiste su beni determinati (nave, nolo, pertinenze) e si estingue qualora questi beni vengano alienati a un acquirente di buona fede che non ne fosse a conoscenza, secondo le regole speciali di opponibilità dei privilegi marittimi. Inoltre, il privilegio si estingue se il bene perisce o se il credito principale si estingue per pagamento, prescrizione o rinuncia. In questi casi, il trasferimento del credito non trasferisce un privilegio già estinto. La norma presuppone quindi che il privilegio sia ancora efficace e non estinto al momento del trasferimento del credito.

Casi pratici

Caso 1: Cessione del credito retributivo e trasferimento del privilegio

Tizio, marinaio a bordo di una nave mercantile, cede all'istituto finanziario di Caio il proprio credito per retribuzioni arretrate, assistito da privilegio marittimo ex art. 552, n. 2 cod. nav. Per effetto dell'art. 551, Caio acquisisce automaticamente anche il privilegio sulla nave e sul nolo, senza bisogno di alcun atto formale di trasferimento del privilegio: in caso di esecuzione sulla nave, Caio si soddisfa con la stessa preferenza che aveva Tizio.

Caso 2: Successione nel credito di salvataggio

Sempronio, titolare di un credito per compenso di salvataggio assistito da privilegio ex art. 552, n. 4 cod. nav., decede prima di aver riscosso l'indennità. Il figlio Caio, erede universale, subentra nel credito e — per effetto dell'art. 551 — anche nel privilegio marittimo sulla nave salvata, senza necessità di compiere atti separati di accettazione del privilegio o di iscrizione: la prelazione è accessoria al credito e lo segue automaticamente.

Caso 3: Factoring di crediti marittimi

Una società di factoring acquista da Tizio un portafoglio di crediti vantati nei confronti dell'armatore Caio, inclusi crediti per forniture e prestazioni assistiti da privilegio marittimo. In base all'art. 551, la società acquirente riceve, insieme ai crediti, tutti i relativi privilegi marittimi sulla nave e sul nolo, rafforzando la propria posizione in sede di escussione rispetto ai creditori chirografari di Caio.

Domande frequenti

Il trasferimento del privilegio marittimo richiede formalità speciali?

No. L'art. 551 cod. nav. stabilisce che il trasferimento del credito privilegiato produce automaticamente il trasferimento del privilegio. Non sono necessari atti formali separati, iscrizioni o notifiche aggiuntive rispetto a quelle richieste per la cessione del credito principale.

Si può cedere il privilegio marittimo separatamente dal credito?

No. Il privilegio è accessorio al credito e non è disponibile autonomamente. Non è possibile cedere la prelazione disgiuntamente dal credito principale: i due elementi rimangono inscindibilmente collegati.

Il privilegio passa anche all'erede del creditore marittimo?

Sì. La successione mortis causa nel credito comporta, per effetto dell'art. 551, il subentro dell'erede anche nel privilegio, senza necessità di ulteriori adempimenti formali.

Se il privilegio si è già estinto prima della cessione del credito, cosa acquista il cessionario?

Solo il credito, privo di privilegio. L'art. 551 presuppone che il privilegio sia ancora efficace al momento del trasferimento: un privilegio già estinto per pagamento, prescrizione o perimento del bene non si trasmette con il credito.

Il principio dell'art. 551 si applica anche alla surrogazione del terzo pagante?

Sì. Il terzo che paga un creditore marittimo privilegiato e si surroga ai sensi dell'art. 1203 c.c. acquista, insieme al credito, anche il relativo privilegio marittimo, in applicazione del principio di accessorietà enunciato dall'art. 551 cod. nav.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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